Sicilia, la legge 10 del 1991 (testo vigente al 30 aprile 2010)

Legge regionale 30 aprile 1991 n. 10



Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa

Titolo I

Principi

Art. 1



1. L’attività amministrativa della Regione Siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

Art. 2



1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 3



1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3 bis



1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Titolo II

Responsabile del procedimento

Art. 4



1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicita e motivata dal dirigente dell’unità organizzativa preposta al procedimento. 

Art. 5



1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 8 e, a richiesta, chiunque vi abbia interesse.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell’amministrazione l’elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.

Art. 6



1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l’adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l’adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell’istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all’organo competente per l’adozione, che provvede anch’esso entro il termine di dieci giorni.

2-bis. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

Art. 7



1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

Titolo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 8



1. L’amministrazione comunica, con le modalità previste dall’articolo 9, l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l’amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell’inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall’avvio.

3. L’amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9



1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 10



1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 11



1. I soggetti cui all’articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 10 hanno diritto :

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’articolo 34 della presente legge;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 11 bis



1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 12

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 11, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.ù

4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell’articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13



1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 14



1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

Titolo IV

Semplificazione dell’azione amministrativa

Art. 15

1. L’amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto l’intesa, il nulla osta o l’assenso.

2. L’avviso di convocazione per la partecipazione alla conferenza, corredato da tutti gli elaborati progettuali e da ogni altra documentazione occorrente, deve essere recapitato al destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall’amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l’obbligo di comunicare all’amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l’assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

Art. 16



1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all’articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2, 3 e 5.

Art. 17



1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato, dei quali l’amministrazione può avvalersi, quando l’amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l’organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l’impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell’affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell’organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall’acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all’organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno feriale successivo all’adozione del parere.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’obbligatorietà da parte dell’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.

Art. 18



1. I soggetti di cui all’articolo 1 hanno l’obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l’oggetto dell’opera in corso, la ditta esecutrice dell’opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l’importo dei lavori a base d’asta, l’ente finanziatore dell’opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell’opera pubblica.

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

Art. 19



1. L’amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell’organo adito.

Art. 20



1. Qualora per l’adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l’acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell’amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l’organo od ente adito abbia rappresentato all’amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

Art. 21

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.



Art. 22

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l’esercizio di un’attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell’amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato, previa denuncia di inizio dell’attività da parte dell’interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l’amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione della attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l’interessato, ove possibile, provveda a conformare l’attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall’amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici nè superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell’atto di consenso dell’amministrazione dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall’esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell’atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l’esercizio dell’attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico-artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente.

Art. 23



1. Ferme restando le speciali norme vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell’interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L’amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l’attività è illegittimamente esercitata, annulla l’assenso formatosi, salvo che l’interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall’amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.



Art. 24

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l’interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell’attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell’attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Titolo V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 25



1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.



Art. 26

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 27



1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l’accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall’ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

3. L’amministrazione ha facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.



Art. 28

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l’esame dei documenti amministrativi e l’estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. L’accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l’indicazione dei documenti ai quali si richiede l’accesso, rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso possono essere opposti solo nei casi previsti all’art. 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.

5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l’accesso, questo si intende rifiutato.

6. Salve le disposizioni dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell’accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell’amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.



Art. 28 bis

1. I deputati dell’Assemblea regionale siciliana, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all’articolo 7 dello Statuto della Regione Siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l’esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonchè da qualsiasi altro diritto.

Art. 29



1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all’art. 1, che dispongano in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l’interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l’applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l’Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell’Amministrazione regionale ed all’albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

Art. 30



1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all’art. 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 25.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l’art. 31.

3. La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita con l’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31



1. E’ istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all’Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell’Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.

3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all’Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.

4. La commissione vigila sull’osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all’Assemblea regionale siciliana sull’applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l’effettività del diritto di accesso.

5. Tutti i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32



1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l’amministrazione è tenuta a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.



Art. 33



1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all’art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all’art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l’identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all’identificazione, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di L. 10.000 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l’identificazione.

Art. 34



1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui all’art. 1 individuano con propri regolamenti, le categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratte all’accesso per le esigenze di cui all’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 35

1. Le determinazioni di cui all’art. 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell’art. 2.

Art. 36



1. Sono abrogati l’art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l’art. 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’art. 34, comma 1.

Art. 37



1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 38



1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Redazione

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