XV Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2010
(nn. 520-144/A)
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente della Regione
(LOMBARDO)
su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
(CHINNICI)
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale
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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE LEGISLATIVA AFFARI ISTITUZIONALI:
Minardo Riccardo, presidente e relatore; Vinciullo Vincenzo, vicepresidente; Di Guardo Antonino, vicepresidente; Cordaro Salvatore, segretario; Arena Giuseppe; Barbagallo Giovanni; Cracolici Antonello; De Luca Cateno; Greco Giovanni; Gucciardi Baldassare; Maira Raimondo; Marrocco Livio; Musotto Francesco;Speziale Calogero; Torregrossa Raimondo.
Onorevoli colleghi,
l’obiettivo prioritario del disegno di legge che si propone all’Aula è quello di attuare un generale processo di riforma e di razionalizzazione della pubblica amministrazione regionale, che assume rilevanza strategica nell’ottica di uno snellimento e di una modernizzazione dell’apparato burocratico, finalizzato all’accrescimento della sua efficienza, trasparenza e competitività nonché al potenziamento della sua capacità di attrarre investimenti, in un contesto di forte contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata.
Il provvedimento, alla luce dei principi e dei valori posti a fondamento del moderno ordinamento costituzionale ed amministrativo, nazionale ed europeo, tende alla ricerca di adeguate e concrete modalità procedimentali che consentano a tali principi e valori di entrare nel modo di essere e di operare quotidiano dell’amministrazione.
Attraverso un unico testo normativo, si intende realizzare una pluralità di obiettivi, tutti indirizzati a soddisfare la necessità di disporre di un quadro completo e sistematico di norme generali sull’azione amministrativa, al fine di consentire alla stessa di rispondere in modo sempre più efficiente ed adeguato ai crescenti bisogni della collettività.
Il testo è frutto di una istruttoria attenta e approfondita operata in Commissione, in uno spirito improntato alla leale collaborazione tra le diverse forze politiche. Sento, al proposito, di dover ringraziare tutti i componenti per l’apporto fornito ai lavori, per gli spunti di riflessione e i suggerimenti formulati. Ringrazio, altresì, gli Uffici, tanto dell’Assemblea che del Governo, per la puntuale assistenza prestata in ogni circostanza.
Le disposizioni del Titolo I disciplinano specificamente diversi profili del procedimento amministrativo, quali la conferenza di servizi, l’attività consultiva, le valutazioni tecniche, la presentazione anche in via telematica di istanze e il silenzio-assenso, allo scopo di accrescerne semplificazione, celerità e certezza dei tempi di conclusione, fatti salvi i contenuti della legge n. 241 del 1990 rientranti nell’ambito di applicazione dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, come specificato dalla legge n. 69 del 2009.
L’articolo 6 introduce, al comma 1, la normativa nazionale in materia di dichiarazione di inizio attività (DIA). Il comma 2 prevede, poi, la possibilità di utilizzare tale strumento di semplificazione per le imprese che intendano realizzare un impianto produttivo per il quale non siano previsti limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale ai fini del rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori e che, al contempo, utilizzino strumenti innovativi, fonti energetiche alternative, incrementino in termini considerevoli i livelli occupazionali e assicurino la tutela e/o la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio o del patrimonio culturale.
In queste ipotesi è, infatti, previsto che le stesse possano avviare la realizzazione o la trasformazione dell’impianto decorsi 30 giorni dalla presentazione, all’amministrazione pubblica competente, di una dichiarazione di inizio di attività.
Con l’obiettivo di assicurare una immagine coordinata, univoca e trasparente all’interno ed all’esterno dell’amministrazione regionale, l’articolo 12 prevede l’adozione di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, quale marchio che contraddistingue il sistema di identità visiva della Sicilia. La predisposizione del predetto manuale sarà curata dall’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, con la collaborazione del personale appartenente ai vari rami dell’amministrazione regionale.
Il Titolo II del disegno di legge, avente ad oggetto le disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata, intende prioritariamente perseguire l’obiettivo della diffusione della cultura della legalità nella pubblica amministrazione, in particolare attraverso significativi programmi di informazione e di aggiornamento costante nonché di formazione obbligatoria e continuativa del personale operante nei settori più esposti ad infiltrazioni della criminalità organizzata, quali gli appalti, l’urbanistica e l’edilizia.
Sono, altresì, stabilite norme di comportamento per il dipendente pubblico finalizzate a prevenire eventuali fenomeni di cattiva amministrazione che potrebbero costituire il presupposto di infiltrazioni mafiose.
Di grande rilievo è, tra queste, la previsione dell’obbligo di compilazione di un questionario per tutti i dipendenti regionali, all’atto dell’assunzione e successivamente con cadenza biennale, in cui gli stessi dovranno indicare eventuali rapporti di collaborazione in qualunque forma retribuiti ed eventuali rapporti associativi.
Il Titolo III, avente ad oggetto le disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale, si sofferma sulle regole che ne devono accompagnare e disciplinare i diversi momenti: sia le regole nuove, ancora da scrivere, che attengono a scelte strategiche per il futuro dell’autonomia siciliana, sia le regole esistenti, che necessitano di una profonda semplificazione a livello legislativo ed amministrativo e di un riordino in tutti i settori, per renderle più facili da comprendere e da applicare.
Il problema della semplificazione normativa è da tempo molto sentito a tutti i livelli istituzionali, a partire dall’Unione europea per continuare con le iniziative del Governo centrale, delle regioni e degli enti locali: la sua soluzione rappresenta un obiettivo prioritario nell’ottica del rilancio della competitività, della crescita dell’economia e del miglioramento dei rapporti tra cittadini ed istituzioni.
In particolare, l’articolo 25 impegna la Giunta regionale a predisporre uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l’eventuale coordinamento di leggi di settore o materie attribuite alla competenza della Regione. Inoltre, si dettano i criteri cui deve uniformarsi il testo predisposto dalla Giunta, i quali possono riassumersi nella garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; nella riduzione delle disposizioni legislative, con abrogazione espressa delle norme non più vigenti o inapplicate; nell’adeguamento, aggiornamento, semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo.
L’articolo 26 contiene una disposizione di coordinamento tra la normativa statale e regionale, che prevede la generalizzazione dell’istituto del rinvio dinamico, con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni regionali precedenti che rechino il diverso istituto del rinvio statico, improntando l’attività di produzione normativa della Regione al fondamentale principio della certezza del diritto.
Il Titolo IV reca disposizioni varie, tra le quali tengo a segnalare l’articolo 27 in materia di responsabilità dirigenziale e l’articolo 29, che reca modifiche alle norme in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia, prevedendo tra l’altro l’abrogazione della commissione edilizia comunale.
Auspico, alla luce delle predette considerazioni e dell’attenzione con cui le forze sociali ed economiche siciliane guardano al processo di semplificazione della burocrazia regionale, che il presente disegno di legge possa essere positivamente accolto da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e che possa essere, pertanto, approvato in tempi il più possibile rapidi.
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DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.
TITOLO I
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza,
l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione
delle iniziative economiche
Capo I
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
Art. 1.
Tempi di conclusione del procedimento
1. All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
‘2. Nei casi in cui leggi o provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2 bis. Con decreto dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a novanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione del procedimento.
2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini per la conclusione del procedimento più lunghi, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centottanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centottanta giorni per la conclusione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento deve essere reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, deve essere immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in tema di pareri e valutazioni, nei casi in cui leggi o regolamenti regionali prevedano l’acquisizione di pareri obbligatori o di valutazioni tecniche il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla loro acquisizione.
4 bis. Il termine per la conclusione del procedimento può essere, altresì, sospeso dall’amministrazione procedente, una sola volta, per l’acquisizione di pareri facoltativi oppure, una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.
4 ter. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.
4 quater. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
4 quinquies. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.’.
2. I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 10/1991, nel testo modificato al comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.
Art. 2.
Conferenza di servizi
1. L’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
‘Art. 15. – 1. Trovano applicazione nel territorio della Regione, in quanto compatibili, i seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni: 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies.
2. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale del patrimonio artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, l’amministrazione procedente, entro dieci giorni, rimette la decisione:
a) alla Giunta regionale, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell’amministrazione regionale o tra l’amministrazione regionale ed enti non territoriali;
b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Regione e le autonomie locali di cui all’articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in caso di dissenso tra l’amministrazione regionale e un ente territoriale o tra più enti territoriali.
3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione o della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. Entro i termini di cui al comma 3:
a) se la Giunta regionale non provvede, la decisione è rimessa al Presidente della Regione, che assume la determinazione finale nei successivi trenta giorni, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;
b) se la Conferenza permanente Regione-autonomie locali non provvede, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che assume la determinazione finale nei successivi trenta giorni; qualora anche la Giunta non provveda entro i predetti termini, la decisione è rimessa al Presidente della Regione, che assume la determinazione finale entro i successivi trenta giorni, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.’.
Art. 3.
Attività consultiva
1. L’articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
‘Art. 17 – 1. Fatte salve le disposizioni degli organi consultivi dello Stato dei quali l’Amministrazione regionale può avvalersi, quando l’amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l’organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall’organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Qualora l’amministrazione procedente richieda invece pareri facoltativi, se questi non vengono resi entro venti giorni dalla richiesta, la predetta amministrazione procede indipendentemente dall’acquisizione degli stessi anche se detti pareri sono richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l’obbligo da parte dell’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.’.
Art. 4.
Valutazioni tecniche
1. All’articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola ‘novanta’ è sostituita dalla parola ‘trenta’.
Art. 5.
Presentazione di istanze
1. L’articolo 32 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
‘Art. 32 – 1. Salvo contraria disposizione di legge, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di ricevere le domande e le dichiarazioni anche se presentate a mezzo del servizio postale e di considerare regolarmente presentate anche quelle inviate tramite fax o per via telematica:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
c) se unitamente alla domanda è trasmessa copia di un documento di identità dell’istante.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserita anche in calce all’istanza e riferita alle copie di documenti trasmessi in via telematica.
3. Le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata mediante posta elettronica solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri l’avvenuta consegna.
4. Al momento della ricezione di domande, istanze o altri atti, le strutture che li ricevono direttamente ne rilasciano o trasmettono, tramite fax o in via telematica, secondo la richiesta dell’interessato, copia con attestazione della data di ricezione. La ricevuta, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, consente la riproposizione della domanda entro il termine, non inferiore a trenta giorni, assegnato dal responsabile della struttura competente, con efficacia decorrente dalla data di ricezione della domanda originaria.
5. Le istanze si intendono presentate in tempo utile ove risulti che siano state consegnate all’ufficio postale entro i termini previsti. La disposizione non si applica quando si tratti di domande introduttive di procedimenti di gara o altri procedimenti in cui le fasi devono avere attuazione entro termini prefissati, se l’amministrazione abbia espressamente previsto che le istanze debbano pervenire entro una certa data.
6. Nel caso di trasmissione tramite fax o servizi di posta elettronica non certificata, le istanze si intendono presentate in tempo utile ove il rispetto dei termini previsti risulti dalla ricevuta rilasciata o trasmessa a norma del comma 4.
7. Le domande rivolte o pervenute ad ufficio diverso da quello competente della stessa amministrazione non possono essere dichiarate inammissibili e devono essere trasmesse senza ritardo all’organo competente.
8. In caso di calamità pubbliche, interruzione di servizi pubblici, impossibilità di funzionamento degli uffici pubblici o altra grave emergenza pubblica, l’amministrazione può riaprire o prorogare i termini, anche previsti dalla legge, per la presentazione di domande, ricorsi e documenti.
9. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia ad un ufficio di polizia o altra autorità sia presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di considerare provato lo smarrimento di un documento se lo stesso risulta da dichiarazione sostitutiva di chi ne richiede il duplicato.
10. Le amministrazioni di cui all’articolo 1 provvedono alla gestione informatica dei documenti di cui alla lettera u) dell’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 bis dell’articolo 2 del medesimo decreto.’.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
Dichiarazione di inizio attività e misure di semplificazione delle procedure
autorizzatorie relative ad attività economiche di interesse regionale
1. L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
‘Art. 22 – 1. Trovano applicazione nel territorio della Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le imprese che intendano realizzare un impianto produttivo per il quale non siano previsti limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale ai fini del rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori e che, al contempo, utilizzino strumenti innovativi, fonti energetiche alternative, incrementino in termini considerevoli i livelli occupazionali e assicurino la tutela e/o la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio o del patrimonio culturale possono avviare la realizzazione o la trasformazione dell’impianto decorsi 30 giorni dalla presentazione, all’amministrazione pubblica competente, di una dichiarazione di inizio di attività. La dichiarazione deve essere corredata di tutti i necessari documenti che ne attestino la conformità alla normativa vigente in materia e di una autocertificazione sulla conformità del progetto alle singole prescrizioni previste dalle vigenti norme in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatta da professionisti abilitati e/o da società di professionisti e sottoscritta dai medesimi e dal legale rappresentante dell’impresa. Unitamente alla dichiarazione deve essere versata una cauzione pari al 3 per cento dell’importo complessivo dell’investimento, fermo restando l’eventuale onere di rimozione degli effetti dell’attività realizzata. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in caso di accertata carenza delle condizioni, dei fatti e delle modalità legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dei lavori e di rimozione degli effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformarla alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In quest’ultima ipotesi, l’attività potrà essere ripresa decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione all’amministrazione dell’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di legge.
4. L’attività oggetto della dichiarazione di inizio non può essere avviata se, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’amministrazione competente richieda all’impresa interessata informazioni, chiarimenti, documenti o altri elementi che non siano già in suo possesso e non siano direttamente acquisibili da altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, il termine resta sospeso fino alla ricezione, da parte dell’amministrazione, di quanto richiesto. Anche in questo caso, l’impresa, prima dell’effettivo inizio dell’attività, deve darne comunicazione contestuale all’amministrazione competente.
5. Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine di trenta giorni decorrente dalla presentazione della dichiarazione di inizio di attività è sospeso fino all’acquisizione dei pareri stessi, per un massimo di trenta giorni. Della sospensione è data comunicazione all’interessato. E’ fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Per gli investimenti superiori a 5 milioni di euro, la Presidenza della Regione svolge un’attività di coordinamento, anche al fine di incrementare ed ottimizzare l’impiego di nuove risorse nel settore delle fonti energetiche alternative.’.
Art. 7.
Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema
di silenzio assenso e diritto di accesso
1. L’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
‘Art. 23 – 1. Trovano applicazione nel territorio della Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.’.
2. L’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
‘Art. 25 – 1. Trovano applicazione nel territorio della Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.’.
Art. 8.
Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di identificazione
1. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘lire 10.000’ sono sostituite con le parole ‘euro 50,00’.
Art. 9.
Rubriche
1. All’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa’.
2. All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Tempi di conclusione del procedimento e conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento’.
3. All’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Motivazione del provvedimento’.
4. All’articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Utilizzo della telematica’.
5. All’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Unità organizzative responsabili del procedimento’.
6. All’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Responsabile del procedimento’.
7. All’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Compiti del responsabile del procedimento’.
8. All’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Altri addetti all’unità organizzativa responsabile del procedimento’.
9. All’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Comunicazione di avvio del procedimento’.
10. All’articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento’.
11. All’articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Intervento nel procedimento’.
12. All’articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Diritti dei partecipanti al procedimento’.
13. All’articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza’.
14. All’articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale’.
15. All’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Provvedimenti attributivi di vantaggi economici’.
16. All’articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione’.
17. All’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Conferenza di servizi’.
18. All’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Accordi tra pubbliche amministrazioni’.
19. All’articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Attività consultiva’.
20. All’articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Registro delle opere pubbliche’.
21. All’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Valutazioni tecniche’.
22. All’articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Autocertificazione’.
23. All’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Dichiarazione di inizio di attività e misure di semplificazione delle procedure autorizzatorie relative ad attività economiche di interesse regionale’.
24. All’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Silenzio assenso’.
25. All’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Disposizioni sanzionatorie’.
26. All’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso’.
27. All’articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Pubblicità degli atti’.
28. All’articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso’.
29. All’articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi’.
30. All’articolo 32 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Presentazione di istanze e ricevute’.
31. All’articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti’.
32. All’articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Abrogazione di norme’.
33. All’articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Disposizione di rinvio’.
34. All’articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la rubrica ‘Disposizioni finali’.
Art. 10.
Abrogazione di norme
1. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 28 bis, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.
Art. 11.
Criteri di assegnazione del procedimento
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:
‘1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale, secondo predeterminati criteri di distribuzione ancorati a parametri di tipo oggettivo, resi pubblici con mezzi adeguati.
1 bis. Nel caso in cui ricorrano gravi ragioni, tali da pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione, è ammessa la deroga ai criteri di distribuzione del lavoro di cui al comma 1, che deve essere adeguatamente motivata.’.
Art. 12.
Obbligo di astensione
1. All’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
‘2 ter. Il dipendente di una pubblica amministrazione, in applicazione del principio di imparzialità dell’attività amministrativa, deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei propri parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o di persone con loro conviventi.’.
Capo II
Disposizioni per la trasparenza, l’efficienza
e l’informatizzazione della pubblica amministrazione
Art. 13.
Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari
e del Fondo per le aree sottoutilizzate
1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall’articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14.
Informatica, trasparenza e innovazione tecnologica
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano alle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale e, per quanto compatibili, gli articoli 11 e 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.
3. L’amministrazione regionale e gli enti locali individuano, nei propri siti web, un’area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti. Allo stesso obbligo soggiacciono gli enti, le aziende, i consorzi sottoposti a controllo e vigilanza da parte della Regione o degli enti locali nonché le società a prevalente capitale pubblico partecipate dalla Regione o dagli enti locali.
4. Le pubbliche amministrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l’obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l’obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà nonché l’elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all’istanza, con l’indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla dichiarazione di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.
5. Alla direzione di tutte le attività ed i servizi relativi all’area info-telematica provvede il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
Art. 15.
Rapporto annuale sulla modernizzazione dell’Amministrazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell’amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
2. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.
Art. 16.
Adozione del manuale sul corretto utilizzo
dello stemma della Regione
1. La Regione salvaguarda l’uso uniforme e l’identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37, con l’obiettivo di assicurare, all’interno ed all’esterno dell’amministrazione regionale, un’immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.
TITOLO II
Disposizioni per il contrasto alla corruzione
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso
Art. 17.
Informazione sui rischi di infiltrazione mafiosa
nelle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni della Regione informano i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione e di corruzione mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori, quali gli appalti di lavori, servizi e forniture. A tal fine l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica può offrire un supporto informativo agli altri enti.
2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni della Regione, secondo le modalità da queste individuate, sono predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l’aggiornamento e l’evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l’educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell’etica professionale e presupposti per l’efficacia, l’efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione.
Art. 18.
Formazione del personale nel settore degli appalti,
dell’urbanistica e dell’edilizia
1. La Regione, le province ed i comuni, anche d’intesa fra loro e nell’ambito dei rispettivi programmi formativi, privilegiano corsi di formazione, obbligatori e continuativi, rivolti al personale che svolge le proprie mansioni nel settore degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia.
Art. 19.
Donativi e utilità
1. Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da soggetti, siano essi persone fisiche, società, associazioni o imprese, che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio o da soggetti che si abbia motivo di ritenere collegati ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Il dipendente, in caso di offerta, deve effettuare una segnalazione al dirigente. Il divieto non si applica ai regali d’uso di modico valore in occasione di particolari ricorrenze.
2. Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell’ambito della sua attività, con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.
3. Il dipendente deve segnalare con immediatezza al dirigente ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell’attività della pubblica amministrazione. Il fatto è segnalato, a cura dell’organo competente della pubblica amministrazione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e denunciato all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire. Sono garantite la riservatezza e, in quanto possibile, l’anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita dalla pubblica amministrazione.
4. La pubblica amministrazione informa le autorità competenti ai fini dell’attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.
5. L’omissione o la ritardata segnalazione o denuncia costituiscono illecito disciplinare. Per la segnalazione di fatti sintomatici di infiltrazioni criminali, la pubblica amministrazione valuta l’opportunità di attivare un numero verde, munito di impianto automatico di registrazione, e di ciò è data notizia ai dipendenti mediante adeguate forme di comunicazione.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dirigenti, ivi compresi i dirigenti generali o apicali del singolo ordinamento. I primi hanno il dovere di segnalare ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell’attività della pubblica amministrazione al dirigente apicale e i secondi all’organo di vertice politico-amministrativo dell’ente di appartenenza.
Art. 20.
Questionario
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione, ai fini di una valutazione della loro professionalità ed affidabilità, devono compilare un questionario, indicando:
a) i rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell’ultimo quinquennio e se sussistano ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
b) se, nel rispetto della vigente disciplina relativa al diritto di associazione, abbiano aderito o aderiscano ad associazioni o organizzazioni, anche di carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività d’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. La compilazione del questionario deve effettuarsi all’atto dell’assunzione e, per il personale già in servizio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’adempimento deve essere, comunque, ripetuto con cadenza biennale.
Art. 21.
Protocollo d’intesa tra la Regione e la Prefettura
1. Allo scopo di prevenire il rischio di eventuali infiltrazioni di tipo mafioso nell’ambito dell’apparato burocratico regionale, la Regione promuove procedure per la stipula di un protocollo d’intesa con le competenti Prefetture – Uffici territoriali del Governo, anche attraverso l’attivazione di una banca dati.
Art. 22.
Obbligo di riferire
1. Il dipendente, di qualsiasi qualifica, delle amministrazioni pubbliche della Regione deve comunicare, non appena ne viene a conoscenza, all’organo di vertice, di essere sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero di essere sottoposto ad indagini nell’ambito di un procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali nonché per reati di concussione (articolo 317 c.p.), corruzione (articoli da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (articolo 416 ter c.p.), rapina (articolo 628 c.p.), estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.), ricettazione (articolo 648 c.p.), riciclaggio (articolo 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (articolo 12 quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356), truffa aggravata ai danni dello Stato (articolo 640 c.p.), turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.). Il dipendente deve, altresì, comunicare la cessazione della misura di prevenzione e/o la conclusione del procedimento penale.
2. L’organo che riceve la relativa comunicazione è tenuto a garantire la segretezza delle notizie e ad informare l’ufficio per i procedimenti disciplinari.
3. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
Art. 23.
Rotazione periodica
1. Le pubbliche amministrazioni della Regione emanano disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, avuto riguardo, precipuamente, ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni nei settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso ed in particolare nel settore degli appalti, dell’urbanistica, dell’edilizia, dei trasporti, delle risorse umane. Il personale che viene destinato a nuove mansioni deve possedere la professionalità richiesta dal nuovo incarico.
Art. 24.
Identificazione di coloro che accedono ai pubblici uffici
1. Le pubbliche amministrazioni della Regione, con riferimento al principio della trasparenza dell’azione amministrativa ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità mafiosa o organizzata, avvalendosi di proprie strutture, rilevano e conservano i dati necessari all’identificazione degli utenti che accedono ai pubblici uffici. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, i dati raccolti sono conservati, per un periodo di dodici mesi, e non sono diffusi o comunicati a soggetti diversi da quelli che istituzionalmente possono accedervi.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposite disposizioni attuative, anche con riferimento all’istituzione di una banca dati degli accessi.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che accedono agli uffici relazioni con il pubblico e agli uffici informazione delle pubbliche amministrazioni, qualora questi siano dotati di accessi autonomi.
TITOLO III
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale
Art. 25.
Leggi di semplificazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l’eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali.
2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:
a) abrogare espressamente le norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
b) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni.
Art. 26.
Disposizione di coordinamento tra normativa statale e regionale
1. I rinvii statici alla normativa statale contenuti nella pregressa normativa regionale devono intendersi, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, come rinvii dinamici.
2. Ogni Assessorato regionale, nelle materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione della legislazione regionale che, in conseguenza della previsione di cui al comma 1, subisce modifiche, provvedendo alla predisposizione e alla presentazione alla Giunta regionale degli interventi normativi ritenuti necessari.
3. Con le modalità previste dal comma 4, sono emanati i regolamenti di delegificazione per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione o dallo Statuto, per le quali le leggi regionali, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo della Regione, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.
4. I regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, previo parere delle competenti commissioni parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole ‘entro il 31 gennaio di ogni anno’ sono aggiunte le parole ‘, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno,’.
6. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, è così sostituito: ‘Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di approvazione della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle commissioni parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.’.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, patrocinio legale
e procedimento amministrativo di concessione edilizia
Art. 27.
Responsabilità dirigenziale
1. L’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ‘Su richiesta del Presidente della Regione o dell’Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull’attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull’attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell’adempimento delle direttive impartite.’.
2. L’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ‘Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.’;
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: ‘E’ fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull’attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.’.
Art. 28.
Patrocinio legale
1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’amministrazione regionale è rappresentata e difesa in giudizio, prioritariamente, da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera b) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La difesa tecnica abilita il personale di cui al comma 1 ad avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 93, comma 1, del codice di procedura civile.
Art. 29.
Modifiche in materia di procedimento per il rilascio
della concessione edilizia
1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l’accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.
2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:
a) al comma 1 le parole ‘entro sessanta giorni’ sono sostituite dalle parole ‘entro venti giorni’;
b) al comma 2 le parole ‘centoventi giorni’ sono sostituite dalle parole ‘settantacinque giorni’;
c) al comma 3 sono soppresse le parole ‘inoltrandola alla Commissione edilizia comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.’;
d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 5 le parole ‘entro centoventi giorni’ sono sostituite dalle parole ‘entro settantacinque giorni’.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 30.
Invarianza di oneri finanziari
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
Art. 31.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.