Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (testo vigente dal 16 settembre 2010)


Preambolo

Articolo 1
Oggetto

Articolo 2
– Principi

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4
– Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Articolo 5 – Regolamento e capitolati

Articolo 6 – Autorita’ per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Articolo 7
– Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

Articolo 8
– Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
dell’Autorita’ e norme finanziarie

Articolo 9
– Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

Articolo 10
– Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Articolo 11
– Fasi delle procedure di affidamento

Articolo 12
– Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

Articolo 13
– Accesso agli atti e divieti di divulgazione

Articolo 14
– Contratti misti

Articolo 15
– Qualificazione nei contratti misti

Articolo 16
– Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico

Articolo 17
– Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 18
– Contratti aggiudicati in base a norme internazionali

Articolo 19
– Contratti di servizi esclusi
Articolo 20
– Appalti diservizi elencati nell’allegato II B
Articolo 21
– Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia
servizi elencati nell’allegato II B

Articolo 22
– Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 23
– Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante
autobus

Articolo 24
– Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

Articolo 25
– Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione
di energia

Articolo 26
– Contratti di sponsorizzazione

Articolo 27
– Principi relativi ai contratti esclusi

Articolo 28
– Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

Articolo 29
– Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

Articolo 30
– Concessione di servizi

Articolo 31
– Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita’, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica

Articolo 32
– Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori

Articolo 33
– Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Articolo 34
– Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

Articolo 35
– Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

Articolo 36
– Consorzi stabili

Articolo 37
– Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

Articolo 38
– Requisiti di ordine generale

Articolo 39 – Requisiti di idoneita’
professionale

Articolo 40
– Qualificazione per eseguire lavori pubblici

Articolo 41
– Capacita’ economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
servizi

Articolo 42
– Capacita’ tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di
servizi

Articolo 43
– Norme di garanzia della qualita’

Articolo 44
– Norme di gestione ambientale

Articolo 45
– Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

Articolo 46
– Documenti e informazioni complementari

Articolo 47
– Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia

Articolo 48
– Controlli sul possesso dei requisiti

Articolo 49
– Avvalimento

Articolo 50
– Avvalimento nel caso di operativita’ di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione

Articolo 51
– Vicende soggettive del candidato dell’offerente e
dell’aggiudicatario.

Articolo 52
– Appalti riservati

Articolo 53
– Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture

Articolo 54
– Procedure per l’individuazione degli offerenti

Articolo 55
– Procedure aperte e ristrette

Articolo 56
– Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

Articolo 57
– Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Articolo 58
– Dialogo competitivo

Articolo 59
– Accordi quadro

Articolo 60
– Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 61
– Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia
residenziale pubblica

Articolo 62
– Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella

Articolo 63
– Avviso di preinformazione

Articolo 64
– Bando di gara

Articolo 65
– Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Articolo 66
– Modalita’ di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 67
– Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a
negoziare

Articolo 68
– Specifiche tecniche

Articolo 69
– Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel
bando o nell’invito

Articolo 70
– Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte

Articolo 71
– Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure
aperte.

Articolo 72
– Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure
ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

Articolo 73
– Forma e contenuto delle domande di partecipazione

Articolo 74
– Forma e contenuto delle offerte

Articolo 75
– Garanzie a corredo dell’offerta

Articolo 76
– Varianti progettuali in sede di offerta

Articolo 77
– Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 78
– Verbali

Articolo 79
– Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni

Articolo 79 bis
– Avviso volontario per la trasparenza preventiva

Articolo 80
– Spese di pubblicita’, inviti, comunicazioni

Articolo 81
– Criteri per la scelta dell’offerta migliore

Articolo 82
– Criterio del prezzo piu’ basso

Articolo 83
– Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa

Articolo 84
– Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa

Articolo 85
– Ricorso alle aste elettroniche

Articolo 86
– Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

Articolo 87
– Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

Articolo 88
– Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse

Articolo 89
– Strumenti di rilevazione della congruita’ dei prezzi

Articolo 90
– Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici

Articolo 91
– Procedure di affidamento

Articolo 92
– Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione
delle stazioni appaltanti.

Articolo 93
– Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di
lavori .

Articolo 94
– Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e
requisiti dei progettisti.

Articolo 95
– Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto
preliminare

Articolo 96
– Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

Articolo 97
– Procedimento di approvazione dei progetti

Articolo 98
– Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi

Articolo 99
– Ambito di applicazione e oggetto

Articolo 100
– Concorsi di progettazione esclusi

Articolo 101
– Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di
progettazione

Articolo 102
– Bandi e avvisi

Articolo 103
– Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
relativi ai concorsi di progettazione

Articolo 104
– Mezzi di comunicazione

Articolo 105
– Selezione dei concorrenti

Articolo 106
– Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 107
– Decisioni della commissione giudicatrice

Articolo 108
– Concorso di idee

Articolo 109
– Concorsi in due gradi

Articolo 110
– Concorsi sotto soglia

Articolo 111
– Garanzie che devono prestare i progettisti

Articolo 112
– Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori

Articolo 113
– Cauzione definitiva

Articolo 114
– Varianti in corso di esecuzione del contratto

Articolo 115
– Adeguamenti dei prezzi

Articolo 116
– Vicende soggettive dell’esecutore del contratto

Articolo 117
– Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Articolo 118
– Subappalto, attivita’ che non costituiscono subappalto e tutela del
lavoro

Articolo 119
– Direzione dell’esecuzione del contratto

Articolo 120
– Collaudo

Articolo 121
– Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia
comunitaria

Articolo 122
– Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

Articolo 123
– Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

Articolo 124
– Appalti di servizi e forniture sotto soglia

Articolo 125
– Lavori, servizi e forniture in economia

Articolo 126
– Ambito di applicazione

Articolo 127
– Consiglio superiore dei lavori pubblici

Articolo 128
– Programmazione dei lavori pubblici

Articolo 129
– Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

Articolo 130
– Direzione dei lavori

Articolo 131
– Piani di sicurezza

Articolo 132
– Varianti in corso d’opera

Articolo 133
– Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

Articolo 134
– Recesso

Articolo 135
– Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza
dell’attestazione di qualificazione

Articolo 136
– Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita’
e grave ritardo

Articolo 137
– Inadempimento di contratti di cottimo

Articolo 138
– Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

Articolo 139
– Obblighi in caso di risoluzione del contratto

Articolo 140
– Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o
risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore

Articolo 141
– Collaudo dei lavori pubblici

Articolo 142
– Ambito di applicazione e disciplina applicabile

Articolo 143
– Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici

Articolo 144
– Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle
concessioni di lavori pubblici

Articolo 145
– Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte

Articolo 146
– Obblighi e facolta’ del concessionario in relazione all’affidamento a
terzi di una parte dei lavori

Articolo 147
– Affidamento al concessionario di lavori complementari

Articolo 148
– Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 149
– Disposizioni in materia di pubblicita’ applicabili agli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 150
– Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni
aggiudicatrici

Articolo 151
– Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle
offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 152
– Disciplina comune applicabile

Articolo 153
– Finanza di progetto

Articolo 154
– Valutazione della proposta

Articolo 155
– Indizione della gara

Articolo 156
– Societa’ di progetto

Articolo 157
– Emissione di obbligazioni da parte delle societa’ di progetto

Articolo 158
– Risoluzione

Articolo 159
– Subentro

Articolo 160
– Privilegio sui crediti

Articolo 160 bis
– Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita’

Articolo 161
– Oggetto e disciplina comune applicabile

Articolo 162
– Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi

Articolo 163
– Attivita’ del Ministero delle infrastrutture

Articolo 164
– Progettazione

Articolo 165
– Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e localizzazione

Articolo 166
– Progetto definitivo. Pubblica utilita’ dell’opera

Articolo 167
– Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti

Articolo 168
– Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo

Articolo 169
– Varianti

Articolo 170
– Interferenze

Articolo 171
– Risoluzione delle interferenze

Articolo 172
– La societa’ pubblica di progetto

Articolo 173
– Modalita’ di realizzazione

Articolo 174
– Concessioni relative a infrastrutture

Articolo 175
– Promotore

Articolo 176
– Affidamento a contraente generale

Articolo 177
– Procedure di aggiudicazione

Articolo 178
– Collaudo

Articolo 179
– Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico

Articolo 180
– Disciplina regolamentare

Articolo 181
– Norme di coordinamento

Articolo 182
– Campo di applicazione

Articolo 183
– Procedure

Articolo 184
– Contenuto della valutazione di impatto ambientale

Articolo 185
– Compiti della commissione speciale VIA

Articolo 186
– Istituzione del sistema di qualificazione – classifiche

Articolo 187
– Requisiti per le iscrizioni

Articolo 188
– Requisiti di ordine generale

Articolo 189
– Requisiti di ordine speciale

Articolo 190
– Consorzi stabili e consorzi di cooperative

Articolo 191
– Norme di partecipazione alla gara

Articolo 192
– Gestione del sistema di qualificazione

Articolo 193
– Obbligo di comunicazione

Articolo 194
– Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

Articolo 195
– Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa

Articolo 196
– Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa

Articolo 197
– Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni
culturali

Articolo 198
– Ambito di applicazione

Articolo 199
– Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

Articolo 200
– Limiti all’affidamento congiunto e all’affidamento unitario

Articolo 201
– Qualificazione

Articolo 202
– Attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

Articolo 203
– Progettazione

Articolo 204
– Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione articoli

Articolo 204 bis
– Definizione delle riserve

Articolo 205
– Varianti

Articolo 206
– Norme applicabili

Articolo 207
– Enti aggiudicatori

Articolo 208
– Gas, energia termica ed elettricita’

Articolo 209
– Acqua

Articolo 210
– Servizi di trasporto

Articolo 211
– Servizi postali

Articolo 212
– Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi

Articolo 213
– Porti e aeroporti

Articolo 214
– Appalti che riguardano piu’ settori

Articolo 215
– Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
nei settori speciali

Articolo 216
– Concessioni di lavori e di servizi

Articolo 217
– Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attivita’
di cui ai settori del Capo I o per l’esercizio di una di
dette attivita’ in un Paese terzo

Articolo 218
– Appalti aggiudicati ad un’impresa comune avente personalita’
giuridica o ad un’impresa collegata

Articolo 219
– Procedura per stabilire se una determinata attivita’ e’ direttamente
esposta alla concorrenza

Articolo 220
– Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si
indice la gara

Articolo 221
– Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Articolo 222
– Accordi quadro nei settori speciali

Articolo 223
– Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di
qualificazione

Articolo 224
– Avvisi con cui si indice una gara

Articolo 225
– Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 226
– Inviti a presentare offerte o a negoziare

Articolo 227
– Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte

Articolo 228
– Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione

Articolo 229
– Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

Articolo 230
– Disposizioni generali

Articolo 231
– Principio di imparzialita’ e non aggravamento nei procedimenti di
selezione e qualificazione

Articolo 232
– Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive

Articolo 233
– Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione

Articolo 234
– Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

Articolo 235
– Ambito di applicazione ed esclusioni articoli

Articolo 236
– Norme in materia di pubblicita’ e di trasparenza

Articolo 237
– Norma di rinvio articoli

Articolo 238
– Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

Articolo 239
– Transazione

Articolo 240
– Accordo bonario

Articolo 241
– Arbitrato

Articolo 242
– Camera arbitrale e albo degli arbitri

Articolo 243
– Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente
e’ nominato dalla camera arbitrale

Articolo 243 bis
– Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale

Articolo 244
– Giurisdizione

Articolo 245
– Strumenti di tutela

Articolo 245 bis
– Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

Articolo 245 ter
– Inefficacia del contratto negli altri casi

Articolo 245 quater – Sanzioni
alternative

Articolo 245 quinquies
– Tutela in forma specifica e per equivalente

Articolo 246
Norme processuali ulteriori per le controversie relative a
infrastrutture e insediamenti produttivi
Articolo 247
– Normativa antimafia.

Articolo 248
– Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di
diritto pubblico e degli enti aggiudicatori

Articolo 249
– Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione europea da
parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie

Articolo 250
– Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria

Articolo 251
– Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori speciali

Articolo 251 bis
– Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione
dell’Unione europea

Articolo 252
– Norme di coordinamento e di copertura finanziaria

Articolo 253
– Norme transitorie

Articolo 254
– Norma finanziaria

Articolo 255
– Aggiornamenti

Articolo 256
– Disposizioni abrogate

Articolo 257
– Entrata in vigore


Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali, ed in particolare l’articolo 71;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in
particolare l’articolo 80;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre
2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia
di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge
comunitaria per l’anno 2004, recante delega al Governo per l’attuazione
delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio
2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio, dell’economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri,
della giustizia, delle attivita’ produttive, dell’interno e per i beni
e le attivita’ culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

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Articolo 1
Oggetto

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti,
degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per
oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa’ miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o
di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di
evidenza pubblica.

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Articolo 2
Principi
(art.2, direttiva 2004/18; art.10, direttiva 2004/17; art.1, legge
n.241/1990; art.1, co.1, legge
n.109/1994; Corte di
giustizia, 7 dicembre 2000, C-324/1998; Corte di giustizia CE, 3
dicembre 2001, C-59/2000)

1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita’
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicita’, efficacia, tempestivita’ e correttezza; l’affidamento
deve altresi’ rispettare i principi di libera concorrenza, parita’ di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’,
nonche’ quello di pubblicita’ con le modalita’ indicate nel presente
codice
2. Il principio di economicita’ puo’ essere subordinato, entro i limiti
in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,
nonche’ alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le
procedure di affidamento e le altre attivita’ amministrative in materia
di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul
procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice,
l’attivita’ contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge
nel rispetto, altresi’, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

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Articolo 3
Definizioni
(art.1, direttiva 2004/18; artt.1, 2.1., direttiva 2004/17;
artt.2, 19, legge n.109/1994; artt.1, 2, 9,

d.lgs. n.358/1992; artt.2, 3, 6, d.lgs. n.157/1995; artt 2, 7, 12,
d.lgs n.158/1995; art.19, co.4, d.lgs. n.402/1998; art.24,
legge n.62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il “codice” e’ il presente codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture

3. I “contratti” o i “contratti pubblici” sono i contratti di appalto o
di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di
forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori

4. I “settori ordinari” dei contratti pubblici sono i settori diversi
da quelli del gas, energia termica, elettricita’, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla
parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti
come definite dal presente articolo

5. I “settori speciali” dei contratti pubblici sono i settori del gas,
energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del
presente codice

6. Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno
o piu’ operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice.

7. Gli “appalti pubblici di lavori” sono appalti pubblici aventi
per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva
e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del
progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle
esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente
aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a
base di gara
8. I “lavori” di cui all’allegato I comprendono le attivita’ di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per “opera” si intende il risultato di un
insieme di lavori, che di per se’ esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e
difesa ambientale e di ingegneria naturalistica
9. Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi da
quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l’acquisto, di prodotti
10. Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all’allegato II
11. Le “concessioni di lavori pubblici” sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita’
al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita’, e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la
loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformita’ al presente codice
12. La “concessione di servizi” e’ un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformita’ all’articolo 30
13. L'”accordo quadro” e’ un accordo concluso tra una o piu’ stazioni
appaltanti e uno o piu’ operatori economici e il cui scopo e’ quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del
caso, le quantita’ previste
14. Il “sistema dinamico di acquisizione” e’ un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le
cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le
esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa
conforme al capitolato d’oneri
15. L'”asta elettronica” e’ un processo per fasi successive basato su
un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati
al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle
offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata
sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di
lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche
15-bis. “La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilita’” e’ il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari e l’esecuzione di lavori
15-ter. Ai fini del presente codice, i “contratti di partenariato
pubblico privato” sono contratti aventi per oggetto una o piu’
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la
manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilita’, oppure la
fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale
o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali
prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e
degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo
esemplificativo, tra i contratti di partenariato
pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di
lavori mediante finanza di progetto, le societa’ miste. Possono
rientrare altresi’ tra le operazioni di partenariato pubblico privato
l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la
realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e
collegato alla disponibilita’ dell’opera per il committente o per
utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti
dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat
16. I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e’ pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei
contratti esclusi
17. I contratti “sotto soglia” sono i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ inferiore
alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99,
196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi
18. I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla parte
I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice
19. I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi”
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza
personalita’ giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione
di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
20. Il termine “raggruppamento temporaneo” designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di
affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione
di una unica offerta
21. Il termine “consorzio” si riferisce ai consorzi previsti
dall’ordinamento, con o senza personalita’ giuridica
22. Il termine “operatore economico” comprende l’imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di
essi. 23. L'”offerente” e’ l’operatore economico che ha presentato
un’offerta. 24. Il “candidato” e’ l’operatore economico che ha chiesto
di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo
competitivo
25. Le “amministrazioni aggiudicatrici” sono: le amministrazioni dello
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non
economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti
26. L'”organismo di diritto pubblico” e’ qualsiasi organismo, anche in
forma societaria:

– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

– dotato di personalita’ giuridica;

– la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu’ della meta’ e’
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di
organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano
nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle
parti I, II, IV e V
28. Le “imprese pubbliche” sono le imprese su cui le amministrazioni
aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante o perche’ ne sono proprietarie, o perche’ vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu’ delle norme che
disciplinano dette imprese. L’influenza dominante e’ presunta quando le
amministrazioni

aggiudicatrici, direttamente o indirettamente,
riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall’impresa;

c) hanno il diritto di nominare piu’ della meta’ dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa

29. Gli “enti aggiudicatori” al fine dell’applicazione delle
disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni
aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtu’
di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente
secondo le norme vigenti. 30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti
aggiudicatori ai fini dell’applicazione della parte III, figurano
nell’allegato VI
31. Gli “altri soggetti aggiudicatori”, ai fini della parte II, sono i
soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente
codice
32. I “soggetti aggiudicatori”, ai soli fini della parte II, titolo
III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici
di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche’ i
diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al
citato capo IV
33. L’espressione “stazione appaltante” (…) comprende le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo
32
34. La “centrale di committenza” e’ un’amministrazione aggiudicatrice
che: – acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o – aggiudica appalti
pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori
35. Il “profilo di committente” e’ il sito informatico di una stazione
appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti
dal presente codice, nonche’ dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti
pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, n. 42, il profilo di committente e’ istituito nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle
relative norme di attuazione ed esecuzione
36. Le “procedure di affidamento” e l'”affidamento” comprendono sia
l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di
progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi
mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e
di concorsi di idee
37. Le “procedure aperte” sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato puo’ presentare un’offerta
38. Le “procedure ristrette” sono le procedure alle quali ogni
operatore economico puo’ chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita’ stabilite dal presente codice
39. Il “dialogo competitivo” e’ una procedura nella quale la stazione
appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o piu’ soluzioni atte a soddisfare le sue necessita’ e
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore
economico puo’ chiedere di partecipare
40. Le “procedure negoziate” sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu’ di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo
fiduciario costituisce procedura negoziata
41. I “concorsi di progettazione” sono le procedure intese a fornire
alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione
territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o
dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una
commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione
di premi
42. I termini “scritto” o “per iscritto” designano un insieme di parole
o
cifre che puo’ essere letto, riprodotto e poi
comunicato.

Tale insieme puo’ includere informazioni formate, trasmesse e
archiviate con mezzi elettronici.

43. Un “mezzo elettronico” e’ un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e
la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici
44. L'”Autorita” e’ l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6
45. L'”Osservatorio” e’ l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7
46. L'”Accordo” e’ l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round
47. Il “regolamento” e’ il regolamento di esecuzione e attuazione del
presente codice, di cui all’articolo 5
48. La “Commissione” e’ la Commissione della Comunita’ europea
49. Il “Vocabolario comune per gli appalti”, in appresso CPV (“Common
Procurement Vocabulary”), designa la nomenclatura di riferimento per
gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002,
assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra
la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra
la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui
all’allegato II, avra’ la prevalenza rispettivamente la nomenclatura
NACE o la nomenclatura CPC
51. Ai fini dell’articolo 22 e dell’articolo 100 valgono le seguenti
definizioni:

a) “rete pubblica di telecomunicazioni” e’ l’infrastruttura pubblica di
telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti
terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi
ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) “punto terminale della rete” e’ l’insieme dei collegamenti fisici e
delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale
rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) “servizi pubblici di telecomunicazioni” sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o piu’ enti
di telecomunicazioni; d) “servizi di telecomunicazioni” sono i servizi
che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
nell’instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione.

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Articolo 4
Competenze legislative di Stato,
regioni e province autonome

(artt 1, 3, legge n. 109/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la potesta’ normativa nelle materie oggetto del presente codice nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle
disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta’ normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e
requisiti del responsabile del
procedimento, sicurezza del lavoro
3. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al
subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attivita’ di progettazione e ai piani di
sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi
compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilita’
e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita’
amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva
dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni
culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati
o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori,
servizi, forniture
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o
esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle
regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione
e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione

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Articolo 5
– Regolamento e capitolati
( art.3, legge n.109/1994; art.6, co.9, legge n.537/1993)

1. Lo Stato detta con
regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in
relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui
all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di
disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di
legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e
province autonome

3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento per
i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma
1 e’ adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400

4. Il regolamento e’ adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie,
dell’ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita’
produttive, dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali il regolamento puo’ essere emanato. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresi’ alle successive modificazioni e
integrazioni del regolamento

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e’ di volta in volta
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del
presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a
suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;

e) forme di pubblicita’ e di conoscibilita’ degli atti procedimentali,
nonche’ procedure di accesso a tali atti;

f) modalita’ di istituzione e gestione del sito informatico presso
l’Osservatorio;

g) requisiti soggettivi compresa la regolarita’ contributiva attestata
dal documento unico, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita’, nonche’
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite
dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della
qualificazione per le piccole e medie imprese;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi
di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli
affidamenti in economia, i requisiti e le modalita’ di funzionamento
delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita’ di supporto
tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e cause che
le determinano, nonche’ modalita’ applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell’articolo 118;

o) norme riguardanti le attivita’ necessarie per l’avvio
dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore
dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalita’ di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di
acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore;

s) collaudo e attivita’ di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualita’, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita’ dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori;

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia’ previsto
ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei
lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici
19 aprile 2000, n. 145.

6. Per assicurare la compatibilita’ con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture,
eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, nonche’ per lavori su immobili all’estero ad uso
dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento,
sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita’
delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e
delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la
disciplina di dettaglio e tecnica della generalita’ dei propri
contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e
del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o
nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici
statali e’ adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di
cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito,
costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui
al comma 8 puo’ essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte
delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici
statali.

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Articolo 6

Autorita’ per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art.81.2, direttiva 2004/18;
art.72.2, direttiva 2004/17; art.4, legge n.109/1994; art.25, co.1,
lettera c), legge n.62/2005)

1. L’Autorita’ per la
vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita
dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la
denominazione di Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

2. L’Autorita’ e’ organo collegiale costituito da sette membri nominati
con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorita’, al
fine di garantire la pluralita’ delle esperienze e delle conoscenze,
sono scelti tra personalita’ che operano in settori tecnici, economici
e giuridici con riconosciuta professionalita’. L’Autorita’ sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento

3. I membri dell’Autorita’ durano in carica sette anni fino
all’approvazione della
legge di riordino delle autorita’ indipendenti e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita’ professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne’ ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche
elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo
gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in
aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, e’ determinato il trattamento economico spettante ai
membri dell’Autorita’

4. L’Autorita’ e’ connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e
di valutazione e da autonomia organizzativa

5. L’Autorita’ vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonche’, nei limiti stabiliti dal presente codice,
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi
dall’ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonche’ il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita’ amministrative
indipendenti

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme,
l’Autorita’:

a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita’
delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto
o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la
legittimita’ della sottrazione al presente codice e il rispetto dei
principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di
comunicazione all’Osservatorio ne’ a vigilanza dell’Autorita’ i
contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinche’ sia assicurata l’economicita’ di esecuzione dei
contratti pubblici;

d) accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in
relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione
del regolamento;

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei
contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicita’ degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a
varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all’attivita’ dell’Osservatorio di cui all’articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita’ stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 5; nell’esercizio di tale vigilanza
l’Autorita’ puo’ annullare, in caso di constatata inerzia degli
organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche’ sospendere, in via
cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu’ delle altre
parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente
formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23
dicembre 2005, n. 266
8. Quando all’Autorita’ e’ attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell’Autorita’ devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante
iscrizione a ruolo.
9. Nell’ambito della propria attivita’ l’Autorita’ puo’:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, alle SOA nonche’ ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o
persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di
altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche’ la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell’istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine
ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul
valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le
informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita’ sono comunicati all’Autorita’.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli
operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell’Autorita’ sono
tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I
funzionari dell’Autorita’
nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio
11. Con provvedimento dell’Autorita’, i soggetti ai quali e’ richiesto
di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non
veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che
non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura di affidamento, nonche’ agli operatori economici che
forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali e’ richiesto di fornire gli elementi di
cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si
applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti.
Il procedimento disciplinare e’ instaurato dall’amministrazione
competente su segnalazione dell’Autorita’ e il relativo esito va
comunicato all’Autorita’ medesima.
13. Qualora accerti l’esistenza di irregolarita’, l’Autorita’ trasmette
gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarita’ hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l’Autorita’ accerti che dalla esecuzione dei
contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti
e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti.

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Articolo 7
– Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art.6, commi 5-8, legge n.537/1993;
Art.4, legge n.109/1994; art.13, d.P.R. n.573/1994)

1. Nell’ambito dell’Autorita’
opera l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti dall’Autorita’
di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430

3. L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria
generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e degli altri Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province
d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
casse edili, della CONSIP

4. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio, per l’acquisizione delle
informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a
quelli previsti da altre norme:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego
della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le
modalita’ di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti
dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita’ prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’
l’elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
stazioni appaltanti, nonche’ con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicita’ e di conoscibilita’ richiesti
dall’Autorita’;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo 250
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all’articolo 251
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricita’,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma 4, lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere
di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di
mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra
questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i
prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni
consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono
operate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma
4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto
previsto dall’articolo 87, comma 2, lettera g)
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per
la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita’ di cui al
comma 5, definendo modalita’, tempi e responsabilita’ per la loro
realizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze vigila sul
rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi,
dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in
sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo’ proporre
riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni inadempienti
7. In relazione alle attivita’, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti
alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici
avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite
della sezione regionale dell’Osservatorio
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a
150.000
euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto
dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di
aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data
del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di
avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l’effettuazione del collaudo, l’importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e’ necessaria
la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme
del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorita’, entro il 31 gennaio
di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali
relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente. Il soggetto
che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e’
sottoposto, con provvedimento dell’Autorita’, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La
sanzione e’ elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non
veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell’Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. E’ istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di
cui all’articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche’ le modalita’ di
funzionamento del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi’ il
termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti
scaduti, nonche’ un archivio per la pubblicazione di massime tratte da
decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

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Articolo 8
– Disposizioni in materia di
organizzazione e di personale dell’Autorita’ e norme finanziarie
(art.5, legge
n.109/1994; artt da 3 a 6,
d.P.R. n.554/1999)

1. L’Autorita’ si dota, nei
modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per
l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di
migliorare la qualita’ dei propri atti, l’Autorita’ utilizza metodi di
consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia
del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire
le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.

2. L’Autorita’, nell’ambito della sua autonomia organizzativa,
disciplina con uno o piu’ regolamenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, l’accesso ai
documenti amministrativi, le modalita’ di esercizio della vigilanza e i
procedimenti sanzionatori di sua competenza.

3. Il regolamento dell’Autorita’, nella disciplina dell’esercizio della
funzione di vigilanza prevede:

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta
dell’Autorita’ devono inviare i dati richiesti;

b) la possibilita’ che l’Autorita’ invii propri funzionari nella sede
di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al
fine di
acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;

c) la possibilita’ che l’Autorita’ convochi, con preavviso e
indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di amministrazioni
e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti
che ritenga necessario o opportuno sentire;

d) le modalita’ di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data
certa della piena conoscenza.

4. Il regolamento dell’Autorita’ disciplina l’esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell’Autorita’ nel rispetto dei principi della
tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della
contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del
contraddittorio, della motivazione, proporzionalita’ e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad
assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del
rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.

5. Le delibere dell’Autorita’, ove riguardino questioni di interesse
generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico
dell’Autorita’.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell’Autorita’, e’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dall’Autorita’, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate
all’Autorita’ e delle risorse disponibili.

7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con
distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.

8. Al personale dell’Autorita’, tenuto conto dei principi di autonomia
organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

9. Al personale dell’Autorita’ e’ fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonche’ di esercitare attivita’ professionale,
commerciale e industriale.

10. L’Autorita’ puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di personale proveniente da altre
amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione
approvato dall’Autorita’ entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del
bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal
regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalita’ per le
eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria,
approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, e’ soggetto al
controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

12. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8,
l’Autorita’ fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.

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Articolo 9
– Sportello dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39,
direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti
possono istituire un ufficio, denominato “sportello dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”,
con il compito di:

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono
presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle
norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto,
inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle
disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonche’ a
tutte le altre norme che devono essere rispettate nell’esecuzione del
contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione
delle candidature e delle offerte, in conformita’ alle norme del
presente codice
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in
conformita’ alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie
informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i
soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), il funzionamento
telematico dello sportello e’ disciplinato nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle
relative norme di attuazione ed esecuzione
3. L’istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per
il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un
ufficio gia’ esistente, sempre nel rispetto del comma 2
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un
corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo
sportello medesimo
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al
comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia’ esistente
indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui
possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando
altresi’ il costo del servizi

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Articolo 10
– Responsabile delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n.
537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n.
554/1999)

1. Per ogni singolo intervento
da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un
responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad
altri organi o soggetti

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti
specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche’ al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e
di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo
sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell’attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilita’ di aree e immobili necessari;

f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione
dell’intervento, necessari per l’attivita’ di coordinamento, indirizzo
e controllo di sua competenza;

g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del
responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del
direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori,
nonche’ dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e
competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e’ nominato. Per i
lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve
essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un
dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di
ruolo in possesso di professionalita’ adeguate, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri
dipendenti in servizio.

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalita’ richiesti
al responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo
massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento
puo’ coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra
responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto
sono stabilite dal regolamento, in conformita’ all’articolo 119.

7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in possesso della specifica professionalita’ necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all’attivita’ del responsabile del procedimento possono essere
affidati, con le procedure previste dal presente codice per
l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo,
organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento e’ indicato nel
bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui
non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a
presentare un’offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti
pubblici, in conformita’ ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu’ soggetti cui
affidare i compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui
osservanza sono tenuti.

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Articolo 11
– Fasi delle procedure di
affidamento
(artt. 16, 17, 19,
r.d. n 2440/1923 Art.109, d.P.R. n.554/1999
, comma 3, lettere b) ed e), ; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),
direttiva 89/665/CEE e
articolo 44
legge n. 88/2009
articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Le procedure di affidamento
dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.


2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformita’ ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi
previsti dal presente codice per l’individuazione
dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal presente
codice. Al termine della procedura e’ dichiarata l’aggiudicazione
provvisoria a favore del miglior offerente.

5. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
provvede all’aggiudicazione definitiva.

6. Ciascun concorrente non puo’ presentare piu’ di un’offerta.
L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato nel
bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La stazione appaltante puo’ chiedere agli offerenti il
differimento di detto termine.

7. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario e’ irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 9.

8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.

9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro il termine di sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad
offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente
concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non
avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di
cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto,
l’aggiudicatario puo’, mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel
caso di lavori, se e’ intervenuta la consegna
dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si
e’ dato avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel
caso di servizi e forniture, se si e’ dato avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.
L’esecuzione di urgenza di cui al presente comma non
e’ consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante
il periodo di sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter,
salvo che nelle procedure in cui la normativa
vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico che e’ destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari
10. Il contratto non puo’ comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’articolo 79
10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei
seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice
una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del
presente codice, e’ stata presentata o e’ stata ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano gia’ respinte con decisione
definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui
all’articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su
un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 60.

10-ter. Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con
contestuale domanda cautelare, il contratto
non puo’ essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo
grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito all’udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del
contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il
giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza
la data di discussione del merito senza
concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della
domanda cautelare, con il consenso delle
parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della
domanda cautelare.

11. Il contratto e’ sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito
positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o
degli enti aggiudicatori
12. L’esecuzione del contratto puo’ avere inizio solo dopo che lo
stesso e’ divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste dal regolamento

13. Il contratto e’ stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero
mediante scrittura privata, nonche’ in forma
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante

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Articolo 12
– Controlli sugli atti delle
procedure di affidamento
( art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
co. 15, legge n. 109/1994
)

1. L’aggiudicazione
provvisoria e’ soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto
dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal
ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo
competente. In mancanza, il termine e’ pari a trenta giorni. Il termine
e’ interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione
si intende approvata

2. Il contratto stipulato e’ soggetto all’eventuale approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell’organo competente. In mancanza, il termine e’ pari a trenta
giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti
dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il
contratto si intende approvato

3. L’approvazione del contratto di cui al comma 2 e’ sottoposta agli
eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da
parte dell’organo di controllo. In mancanza, il termine e’ pari a
trenta giorni. Il termine puo’ essere interrotto, per non piu’ di due
volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente
a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo
richiedente. L’organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal
ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto
diventa efficace

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali

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Articolo 13
– Accesso agli atti e divieti di
divulgazione
(art.6 direttiva 2004/18; artt.13 e 35, direttiva 2004/17,
art.22,
egge n.109/1994; art.10, d.P.R. n.554/1999; legge n.241/1990)

1. Salvo quanto espressamente
previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, e’ disciplinato dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza,diritto di accesso e’ differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara
informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in
relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare
offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e’
consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei
nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione
dell’aggiudicazione; c-bis) in relazione al procedimento di verifica
della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione
dell’articolo 326 del codice penale
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti
nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori
aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di
regolamento;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del
presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,
relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e’
comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla
disciplina della parte III, all’atto della trasmissione delle
specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della
qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell’affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre
requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono
7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori
economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche
regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di
servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per
gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le
specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori
economici interessati, si considera sufficiente l’indicazione del
riferimento a tali documenti

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Articolo 14
– Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2,
co. 1, legge n. 109/1994, come
modificato dall’art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs.
n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)

1. I contratti
misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di
servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e,
a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione e’
considerato un “appalto pubblico di forniture”;

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui
all’allegato II e’ considerato un “appalto pubblico di servizi” quando
il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto;

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui
all’allegato II e che preveda attivita’ ai sensi dell’allegato I solo a
titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto e’
considerato un “appalto pubblico di servizi”;

3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale del
contratto e’ costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume
rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le
caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere
meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che
costituiscano l’oggetto principale del contratto
4. L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non
deve avere come conseguenza di limitare o escludere l’applicazione
delle pertinenti norme comunitarie relative all’aggiudicazione di
lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto
principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza

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Articolo 15
– Qualificazione nei contratti
misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)

1. L’operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita’ prescritti dal
presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture
prevista dal contratto

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Articolo 16
– Contratti relativi alla
produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico
(
art. 10, direttiva
2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992
)

1. Nel rispetto dell’articolo
296 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, sono sottratti
all’applicazione del presente codice i contratti, nel settore della
difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico, di cui all’elenco deliberato dal Consiglio della
Comunita’ europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi
internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa

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Articolo 17
– Contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt 14 e 57, direttiva 2004/18; art.21,
direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs n.358/1992; art.33,
legge n. 109/1994; art. 82, decreto del Presidente della Repubblica
n.554/1999; art.5, d.lgs n.157/1995; art.8, d.lgs. n.158/1995; art.122,
d.P.R. n.170/2005; art. 24, co 6, legge
n.109/1994, art.24, co. 7, legge n.289/2002

)

1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita’ della
Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto nonche’ dell’amministrazione
della giustizia e dell’amministrazione finanziaria relativamente alla
gestione del sistema informativo della fiscalita’, o ad attivita’ degli
enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita’ a
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita’ delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo

2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento
motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi “segreti” ai
sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24
ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure “eseguibili con
speciali misure di sicurezza”

3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre
che dei requisiti previsti dal presente codice, dell’abilitazione di
sicurezza.

4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto
del contratto e sempre che la negoziazione con piu’ di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza

5. L’operatore economico invitato puo’ richiedere di essere autorizzato
a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo,
del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l’ente
aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e’ tenuto a pronunziarsi
sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di
autorizzazione

6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione
e del collaudo, qualora esterni all’amministrazione, devono essere in
possesso dell’abilitazione di sicurezza

7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi’ sulla
regolarita’, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione.
Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento

8. Comma abrogato

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Articolo 18
– Contratti aggiudicati in base
a norme internazionali
(artt.15 e 57, direttiva 2004/18; artt.12 e 22, direttiva
2004/17; art.4, d.lgs. n.358/1992; art.5, d.lgs. n.157/1995; art.8,
d.lgs. n.158/1995)

1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali
differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita’ del trattato,tra l’Italia e uno o piu’ Paesi terzi e riguardante
forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento
congiunti di un’opera da parte degli Stati firmatari o concernente
servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e’ comunicato
a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo’
consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui
all’articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui
all’articolo 68 della direttiva 2004/17;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di
truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un
Paese terzo;

c) alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale
1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti
aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle
che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in
applicazione dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del
commercio

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Articolo 19
– Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt 24 e 25, direttiva
2004/17; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici:

a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le
relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente
o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a
prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente
codice;

b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di
emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di
trasmissione;

c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto,
alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in
denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonche’ i servizi forniti
dalla Banca d’Italia; e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche’
li usi nell’esercizio della sua attivita’, a condizione che la
prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi
aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base
ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu’ di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purche’ tali disposizioni siano compatibili con il trattato

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Articolo 20
– Appalti di servizi elencati
nell’allegato II B
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva
2004/17;
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i
servizi elencati nell’allegato II B e’ disciplinata esclusivamente
dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati)
2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti
alle disposizioni del presente codice

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Articolo 21
– Appalti aventi ad oggetto sia
servizi elencati nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato
II
(art.
22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti aventi per
oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A che servizi elencati
nell’allegato II B sono aggiudicati conformemente all’articolo 20,
comma 1 se il valore dei servizi elencati nell’allegato II B sia
superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II A

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Articolo 22
– Contratti esclusi nel settore
delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere
alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al
pubblico di uno o piu’ servizi di telecomunicazioni

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Articolo 23
– Contratti relativi a servizi al
pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art.
5.2, direttiva 2004/17)

1. Il presente codice non si
applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla
prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante
autobus, gia’ esclusi dal campo di applicazione della direttiva
93/38/CEE in virtu’ dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa

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Articolo 24
– Appalti aggiudicati a scopo di
rivendita o di locazione a terzi
( art.12, direttiva 2004/18; art.19, direttiva
2004/17; art.4, lett. b), d.lgs. n.358/1992; art.8, co. 1, lett. b),
d.lgs. n.158/1995)

1. Il presente
codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III
aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente
aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la
vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti
possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
condizioni. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su
sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita’ che
considerano escluse in virtu’ del comma 1, entro il termine stabilito
dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile

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Articolo 25
– Appalti aggiudicati per
l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla
produzione di energia
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8,
co 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)

1. Il presente codice non si
applica:

a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita’ di cui all’articolo 209, comma 1 (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un’attivita’ di cui
ai commi 1 e 3 dell’articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita)
e all’articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone
e altri combustibili solidi)

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Articolo 26
– Contratti di sponsorizzazione
( art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
art. 119, d.lgs.
n. 267/2000; art. 2, d.lgs n. 30/2004)

1. Ai contratti di
sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano
parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e
uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I,
nonche’ gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi
di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente
codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del
Trattato per la scelta dello sponsor nonche’ le disposizioni in materia
di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del
contratto

2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonche’ alla direzione ed esecuzione del contratto

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Articolo 27
– Principi relativi ai contratti
esclusi

1
L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia,
imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’.
L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque
concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto
2. Si applica altresi’ l’articolo 2, commi 2, 3 e 4
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e’ ammesso o meno
il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita’. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il
subappalto, si applica l’articolo 118

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Articolo 28
– Importi delle soglie dei
contratti pubblici di rilevanza comunitaria

(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18;
regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto
per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall’articolo
196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o
superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali
indicate nell’allegato IV;

b) 211.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell’allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell’allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici

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Articolo 29
– Metodi di calcolo del valore
stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva
2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art.
9, d.lgs. n. 158/1995)

1. Il calcolo del valore
stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi
pubblici e’ basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA,
valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto
dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o
rinnovo del contratto

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore
stimato dell’appalto

3. La stima deve essere valida al momento dell’invio del
bando di gara, quale previsto all’articolo 66, comma 1, o, nei casi in
cui siffatto bando non e’ richiesto, al momento in cui la stazione
appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto
4. Nessun progetto d’opera ne’ alcun progetto di acquisto volto ad
ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo’ essere
frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori
pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei
lavori stessi nonche’ del valore complessivo stimato delle forniture e
dei servizi necessari all’esecuzione dei lavori, messe a disposizione
dell’imprenditore da parte delle stazioni appaltanti
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo’ essere aggiunto al valore
dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali
forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni specifiche
contenute nel presente codice
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

a) quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi puo’
dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di
tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza
comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione
per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a
80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purche’
il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore
complessivo di tutti i lotti
8. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo’ dar
luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per
l’applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza
comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalita’ di tali
lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione
per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a
80.000 euro e purche’ il valore cumulato di tali lotti non superi il
20% del valore complessivo della totalita’ dei lotti
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore
stimato dell’appalto e’ il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata
dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore
complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non
puo’ essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarita’ o sono destinati ad essere rinnovati entro un
determinato periodo, e’ assunto come base per il calcolo del valore
stimato dell’appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti
o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di
tener conto dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale; oppure b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell’esercizio se questo e’ superiore a dodici mesi
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo
dal campo di
applicazione delle norme dettate per gli appalti di
rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base
di calcolo del valore stimato dell’appalto e’, a seconda dei casi, il
seguente: a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni
da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a
quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro
durata; b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore
a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il
valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato al
netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti durante l’intera
durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione

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Articolo 30
– Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n.
415/1998)

1. Salvo quanto disposto nel
presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del
servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi
desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita’, non discriminazione, parita’ di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalita’, previa gara informale a cui sono
invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu’
ampie di tutela della concorrenza

5. Restano ferme, purche’ conformi ai principi dell’ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che
sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici

6. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non
e’ un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di
esercitare un’attivita’ di servizio pubblico, l’atto di concessione
prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi
nell’ambito di tale attivita’, detto soggetto rispetti il principio di
non discriminazione in base alla nazionalita’

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si
applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7

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Articolo 31
– Contratti nei settori del gas,
energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di
area geografica
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)

1. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti
aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si
applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia
termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o
piu’ delle attivita’ di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per
tali attivita’

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Articolo 32
– Amministrazioni aggiudicatrici e
altri soggetti aggiudicatori
( artt 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n.
109/1994; art. 1, d.lgs n. 358/1992; artt.2 e 3, co. 5, d.lgs.
n.157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
presente titolo, nonche’ quelle della parte I, IV e V, si applicano in
relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 28:

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici;

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti
stabiliti dall’articolo 142;

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa’ con capitale
pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto
pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita’ la realizzazione di
lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi
comprese le societa’ di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato I, nonche’
lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi
e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a
un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei
soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in
conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per
cento dell’importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai
servizi il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a., sia pari o
superiore a 211.000 euro, allorche’ tali appalti sono connessi ad un
appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i
quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essisono strettamente strumentali alla gestione del servizio e
le opere pubbliche diventano di proprieta’ dell’amministrazione
aggiudicatrice;

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale
del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi
dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17
agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di
costruire puo’ prevedere che, in relazione alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di
costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire,
con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate,
allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara
con le modalita’ previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la
progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa
al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e
per gli oneri di sicurezza;

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui
all’articolo 207, qualora, ai sensi dell’articolo 214, devono trovare
applicazione le disposizioni della parte II anziche’ quelle della parte
III del presente codice
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si
applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le
norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma
6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo
3. Le societa’ di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad
applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla
realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i
quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti
condizioni:

1) la scelta del socio privato e’ avvenuta nel rispetto di procedure di
evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa’ e’
stata costituita;

3) la societa’ provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o
del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed
e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del
soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo
quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il
cinquanta per cento delle stesse puo’ essere erogato solo dopo
l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del
sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e’ svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo

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Articolo 33

– Appalti pubblici e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29,
direttiva 2004/17; Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire
lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi
2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente
codice
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo
32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti
pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di
stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di
lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT)
o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare
che prevede altresi’ il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per
le attivita’ espletate, nonche’ a centrali di committenza

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Articolo 34
– Soggetti a cui possono essere
affidati i contratti pubblici
( artt 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12
direttiva 2004/17; art 10, legge n.109/1994; art.10 d.lgs n.398/1992;
art.11, d.lgs. n.157/1995; art.23, d.lgs.
n.158/1995
)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente
indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa’
commerciali, le societa’ cooperative;

b) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa’ consortili
ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, societa’ commerciali, societa’
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni dell’articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, anche in forma di societa’ ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell’articolo 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni dell’articolo 37;

f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22,
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi

2. (Comma abrogato)

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Articolo 35
– Requisiti per la partecipazione
dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)

1. I requisiti di
idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e
c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto
previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla
disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonche’
all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorche’ posseduti dalle singole imprese consorziate

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Articolo 36
– Consorzi stabili
( art. 12, legge n. 109/1994)

1. Si intendono per consorzi
stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35, dei requisiti
previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che,
con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta’ del
consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei
confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’ avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione

3. (Comma abrogato)

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice
civile, nonche’ l’articolo 118

5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a piu’
di un consorzio stabile

6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, e’ incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale e’ pari al 20 per
cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento
nel terzo anno fino al compimento del quinquennio

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la
qualificazione e’ acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e’ in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia’ possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica
VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonche’ per la fruizione dei meccanismi premiali di cui
all’articolo 40, comma 7, e’ in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui al regolamento, la qualificazione e’ acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta’ dell’intervallo tra
le due classifiche

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Articolo 37
– Raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di concorrenti
( art 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs.
n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n.358/1995; art.23, d.lgs. n.158/1995;
art.19, commi 3 e 4, legge n.55/1990)

1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non
appartenenti alla categoria prevalente e cosi’ definiti nel bando di
gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati
come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate
come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i
requisiti indicati nel regolamento

4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la
loro responsabilita’ solidale nei confronti della stazione appaltante,
nonche’ nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture,
per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita’ e’
limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata
per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti
anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo
orizzontale

7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale

8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
9. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto
ai commi 18 e 19, e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta
10. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto, nonche’
l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto
11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu’ di tali opere superi in valore il
quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo
118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l’elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche’ i requisiti di specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente
revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non puo’
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la
stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso,
nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118,
comma 3, ultimo periodo
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo
competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il
candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo
competitivo, ha la facolta’ di presentare offerta o di trattare per se’
o quale mandatario di operatori riuniti
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire
le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura e’ conferita al legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario. Il mandato e’ gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo’ far
valere direttamente le responsabilita’ facenti capo ai mandanti
17. Il rapporto di mandato non determina di per se’ organizzazione o
associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante puo’ proseguire il rapporto
di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal presente codice purche’ abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione
appaltante puo’ recedere dall’appalto
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di
idoneita’, e’ tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli
altri mandanti, purche’ questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire

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Articolo 38
– Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva
2004/18; art. 75, d.P.R n.554/1999; art.17, d.P.R.
n.34/2000)

1. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, ne’ possono essere affidatari
di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e’ pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o
il direttore tecnico se si tratta di societa’ in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa’ in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
societa’;

c) nei cui confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita’ che incidono sulla
moralita’ professionale; e’ comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o piu’ reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa’ in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di societa’ o consorzio. In ogni
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178
del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attivita’
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la
decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorita’
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita’ del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorita’ di
cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell’Osservatorio.
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si
applicano alle aziende o societa’ sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i
concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non
essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la
dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione; tale dichiarazione e’ corredata dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per
l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarita’
contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui
all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di
cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma
1, del medesimo decreto n. 313 del 2002
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non
stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori,
e possono altresi’ chiedere la cooperazione delle autorita’ competenti
5. Se nessun documento o certificato e’ rilasciato da altro Stato
dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a
un’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine
o di provenienza

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Articolo 39
– Requisiti di idoneita’
professionale

(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
d.lgs. n.
358/1992)


1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato, o presso i
competenti ordini professionali. Si applica la
disposizione dell’articolo 38, comma 3
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, puo’ essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo
le modalita’ vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI A per gli appalti
pubblici di lavori, all’allegato XI B per gli appalti pubblici di
forniture e all’allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’ vigenti nello
Stato membro nel quale e’ stabilito
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati
allegati attestano, sotto la propria responsabilita’, che il
certificato prodotto e’ stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,
se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una
particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il
servizio in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza
all’organizzazione di cui trattasi

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Articolo 40
– Qualificazione per eseguire
lavori pubblici
(artt 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n.109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere qualificati e improntare la loro attivita’ ai principi della
qualita’, della professionalita’ e della correttezza. Allo stesso fine
i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali
impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente

2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro,
articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi.
Con il regolamento di cui all’articolo 5 possono essere altresi’
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la
possibilita’ di prevedere eventuali nuove categorie

3. Il sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’.
L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di
indipendenza di giudizio, garantendo l”assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori. Le SOA nell’esercizio dell’attivita’ di
attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di
natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse
rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima
del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti
dell’impresa richiedente. Agli organismi di attestazione e’ demandato
il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i
certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte
delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione
acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono
trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti
4. Il regolamento definisce in particolare:

a) (lettera abrogata);

b) le modalita’ e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza
nei confronti degli organismi di attestazione, nonche’ i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;

c) le modalita’ di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualita’, di cui al comma 3,
lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonche’ le
modalita’ per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformita’ all’articolo 38, e i
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma
3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entita’ e alla
tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita’ contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacita’
tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati,
le misure di gestione ambientale;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all’attivita’ di qualificazione;

f) le modalita’ di verifica della qualificazione; la durata
dell’efficacia della qualificazione e’ di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale
nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale da indicare nel
regolamento; il periodo di durata della validita’ delle categorie
generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la
verifica di mantenimento sara’ tariffata proporzionalmente alla tariffa
di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-bis) le modalita’ per assicurare, nel quadro delle rispettive
competenze, l’azione coordinata in materia di vigilanza sull’attivita’
degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle
risorse gia’ a disposizione per tale finalita’ e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
decadenza dell’autorizzazione, per le irregolarita’, le illegittimita’
e le illegalita’ commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni
nonche’ in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all’esercizio della funzione di
vigilanza da parte dell’Autorita’, secondo un criterio di
proporzionalita’ e nel rispetto del principio del contraddittorio;

g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6,
comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza
dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori
economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti
formulate dall’Autorita’ nell’esercizio del potere di vigilanza sul
sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non
veritieri;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono
redatti e conservati presso l’Autorita’, che ne assicura la pubblicita’
per il tramite dell’Osservatorio
5. E’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione
degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all’articolo 32, salvo
quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli
affidamenti in economia
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita’
conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO
9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia
fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo
113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma
restando la necessita’ del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’articolo 38
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente
le referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati
da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della
documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle
attestazioni anche dopo la cessazione dell’attivita’ di attestazione.
Le SOA sono altresi’ tenute a rendere disponibile la documentazione e
gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attivita’ di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma
11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della
documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o
nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all’articolo 5
9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorita’ l’avvio del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti
delle imprese nonche’ il relativo esito. Le SOA hanno l’obbligo di
dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei
predetti requisiti; in caso di inadempienza l’Autorita’ procede a
dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all’esercizio
dell’attivita’ di attestazione

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Articolo 41
– Capacita’ economica e
finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art.
1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n.358/1995)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita’ finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo’
essere fornita mediante uno o piu’ dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione
sottoscritta in conformita’ alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformita’ alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono essere posseduti dal concorrente, nonche’ gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b),
non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture
stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del
bilancio

3. Se il concorrente non e’ in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attivita’
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo’ provare
la propria capacita’ economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e’ presentata gia’
in
sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e’ tenuto
ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c)

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Articolo 42 – Oggetto

– Capacita’ tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi

(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14,
d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.358/1995)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle
capacita’ tecniche dei concorrenti puo’ essere fornita in uno o piu’
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita’ o
dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali
forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione e’ dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente
capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati
dei controlli di qualita’;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro
precisa individuazione e rintracciabilita’, delle misure adottate dal
fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita’,
nonche’ degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e’
stabilito il concorrente, purche’ tale organismo acconsenta, allorche’
i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o
debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il
controllo verte sulla capacita’ di produzione e, se necessario, di
studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da
quest’ultimo per il controllo della qualita’;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei
soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l’operatore potra’ applicare durante la realizzazione
dell’appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di
dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli
ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura,
il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di
servizi disporra’ per eseguire l’appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita’ sia certificata a
richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita’, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita’ dei beni con
riferimento a determinati requisiti o norme

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono esserepresentati o dimostrati
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto
dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto
dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformita’ alle disposizione del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario
e’ richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara. 4-bis. Al fine di assicurare la massima
estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti
anche ove la disponibilita’ dei mezzi tecnici necessari ed idonei
all’espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di
locazione finanziaria con soggetti terzi

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Articolo 43

– Norme di garanzia della qualita’

(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore
economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita’, le
stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della
qualita’ basati sulle serie di norme europee in materia e certificati
da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualita’ prodotte dagli operatori
economici

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Articolo 44

– Norme di gestione ambientale

(art. 50, direttiva 2004/18)

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei
casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle
misure di gestione ambientale che l’operatore economico potra’
applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali
certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle
norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le
stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano
parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di
gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

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Articolo 45


– Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art.
18, d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)

1. I
concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni
appalto, un certificato d’iscrizione indicante le referenze che hanno
permesso l’iscrizione stessa e la relativa classificazione.
1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono di mezzi forniti da altre societa’ del gruppo, l’iscrizione
negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la
proprieta’ degli stessi e le condizioni contrattuali dell’avvalimento.

2. L’iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno
degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall’Autorita’, ovvero,
per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte
dell’autorita’ o dell’organismo di certificazione dello Stato dove sono
stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione
d’idoneita’ alla prestazione, corrispondente alla classificazione del
concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall’articolo
38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall’articolo 39;
dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall’articolo 42, comma 1,
lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall’articolo 42,
comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture,
dall’articolo 42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall’iscrizione in uno degli elenchi di cui al
comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita’ di cui al comma
2, non possono essere contestati immotivatamente.

4. L’iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di
servizi non puo’ essere imposta agli operatori economici in vista della
partecipazione ad un pubblico appalto.

5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente
e sul casellario informatico dell’Autorita’.

6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere
iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse
condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,
comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.

7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall’istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l’indirizzo dei
gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande
d’iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al
loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la
loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono
essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai
sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che
istituisce l’elenco

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Articolo 46

– Documenti e informazioni
complementari

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le
stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati

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Articolo 47

Operatori economici stabiliti in
Stati diversi dall’Italia
(art.20-septies, d.lgs. n.190/2002)

1. Agli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione
Europea, nonche’ a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo
sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che
istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in
base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi
bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano
la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita’, la
qualificazione e’ consentita alle medesime condizioni richieste alle
imprese italiane.

2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di
cui al presente codice non e’ condizione obbligatoria per la
partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38,
comma 5

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Articolo 48

– Controlli sul possesso dei requisiti

(art. 10, legge n. 109/1994)

Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all’unita’ superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione
del fatto all’Autorita’ per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma
11. L’Autorita’ dispone altresi’ la sospensione da uno a dodici mesi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta’ di
limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62,
comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei
requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di
offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il
comma 1, primo periodo.

2. La richiesta di cui al comma 1 e’, altresi’,
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta
e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione

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Articolo 49

– Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art 54, direttiva 2004/17)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA
di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre
all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali
di cui all’articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui e’ carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’articolo 34;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtu’ del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene
al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f)
l’impresa concorrente puo’ presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all’Autorita’ per le sanzioni di cui
all’articolo 6, comma 11.

4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

6. Per i lavori, il concorrente puo’ avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara
puo’ ammettere l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie in ragione
dell’importodell’appalto o della peculiarita’ delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il
concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che
hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.

7. (Comma abrogato)

8. In relazione a ciascuna gara non e’ consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti. 9. Il bando puo’ prevedere che, in relazione
alla natura dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi
con il possesso di particolari attrezzature possedute da un
ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano
prestare l’avvalimento nei confronti di piu’ di un concorrente, sino ad
un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
all’aggiudicatario.

10. Il contratto e’ in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa
alla gara, alla quale e’ rilasciato il certificato di esecuzione, e
l’impresa ausiliaria puo’ assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati.

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette
all’Autorita’ tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi’
l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicita’
sul sito informatico presso l’Osservatorio

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Articolo 50

– Avvalimento nel caso di operativita’
di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione

(art. 52,
direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)

1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita’ di
conseguire l’attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste
dall’articolo 49, sempreche’ compatibili con i seguenti principi:

a) tra l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa ausiliaria
deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359,
commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere
controllate da una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, commi 1
e 2, codice civile;

b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale
assume l’obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di
mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore
dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validita’ della
attestazione SOA;

c) l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria hanno l’obbligo di
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione
delle risorse;

d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9
dell’articolo 49.

2. L’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla
lettera c) del comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 6, comma 11, nonche’ la sospensione dell’attestazione SOA,
da parte dell’Autorita’, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia
dell’impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

3. L’attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina
la responsabilita’ solidale della impresa concorrente e dell’impresa
ausiliaria verso la stazione appaltante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei servizi e forniture

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Articolo 51

– Vicende soggettive del candidato
dell’offerente e dell’aggiudicatario


1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o
consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa’, il
cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,
all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei
requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche’ dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione
della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della
trasformazione previsti dal presente codice

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Articolo 52

– Appalti riservati

(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici,
in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di
determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa
vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e’ composta
di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita’ del loro
handicap, non possono esercitare un’attivita’ professionale in
condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione

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Articolo 53

Tipologia e oggetto dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art.
20, co. 2, legge n. 109/1994; art.83, d.P.R. n.554/1999; artt.326 e
329, legge n.2248/1865, all. F)


1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori
eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come
definiti all’articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e
c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative
ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del
progetto
preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo
svolgimento della gara e’ effettuato sulla base di un progetto
preliminare, nonche’ di un capitolato prestazionale corredato
dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e
il prezzo. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del
contratto e’ stabilito nel bando di gara.

Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i
fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” in modo da
valorizzare la qualita’, il pregio tecnico, le caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi
del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti
prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento
con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i
requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo
IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e
l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base
del contratto.
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in
cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o piu’
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione
appaltante puo’ indicare nel bando di gara le modalita’ per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista.

4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E’
facolta’ delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di
appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i
contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici, nonche’ le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in
fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni
a corpo, il prezzo convenuto non puo’ essere modificato sulla base
della verifica della quantita’ o della qualita’ della prestazione. Per
le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo’ variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantita’ effettiva della prestazione. Per
l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi
invariabili per unita’ di misura e per ogni tipologia di prestazione.
In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura.

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione,
l’esecuzione puo’ iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto esecutivo.

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo del contratto, il bando di gara puo’ prevedere il
trasferimento all’affidatario della proprieta’ di beni immobili
appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, gia’ indicati nel
programma di cui all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso di
preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono piu’
a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di
trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili gia’
inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purche’
non sia stato gia’ pubblicato il bando o avviso per l’alienazione,
ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo’ prevedere che
l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore
a quello del trasferimento della proprieta’, trasferimento che puo’
essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo.

8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:

a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprieta’
dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per
l’immobile, nonche’ il differenziale di prezzo eventualmente
necessario, per l’esecuzione del contratto;

b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprieta’
dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione
del contratto.

9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta
avviene utilizzando il criterio del prezzo piu’ basso o dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti
dell’offerta di cui al comma 8.

10. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non
abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il
trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il
bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l’acquisizione del bene.

11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le
modalita’ di articolazione delle offerte e di selezione della migliore
offerta.

12. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128, dei
beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni
aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6,
determina il venir meno del vincolo di destinazione

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Articolo 54

– Procedure per l’individuazione degli
offerenti

(art. 28, direttiva 2004/18)

1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette,
negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.

2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante
procedura ristretta.

3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo
competitivo.

4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante
una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara

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Articolo 55

Procedure aperte e ristrette

(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt 19, 20, 23, legge n. 109/1994;
art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art 6, d.lgs. n.157/1995; art.76, d.P.R. n.554/1999)


1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 11,
indica se si seguira’ una procedura aperta o una procedura ristretta,
come definite all’articolo 3.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o
quando il criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del
contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.

4. Il bando di gara puo’ prevedere che non si procedera’ ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di
due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non
contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui
all’articolo 81 comma 3.

5. Nelle procedure aperte gli operatori economici
presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita’ e dei
termini fissati dal bando di gara. 6. Nelle procedure ristrette gli
operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto
delle modalita’ e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita’ e dei
termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177

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Articolo 56

– Procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara

(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge
n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara,
nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta
o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in
modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) (lettera abrogata);

c) (lettera abrogata);

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non
per assicurare una redditivita’ o il recupero dei costi di ricerca e
sviluppo.

2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli
offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate
nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti
complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri di
selezione di cui agli articoli 82 e 83.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la
parita’ di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in
maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata
si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da
negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di
gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facolta’ e’ indicato
nel bando di gara o nel capitolato d’oneri

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Articolo 57

– Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n.537/1993; art.24, legge
n.109/1994; art.7, d.lgs. n.57/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura e’ consentita:

a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta
appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali
del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una
relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di
procedura aperta o ristretta e sulla opportunita’ della procedura
negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si
applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e’
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere
imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del
presente articolo e’, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a
meno che non si tratti di produzione in quantita’ sufficiente ad
accertare la redditivita’ del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la
stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate;
la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo’
comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d)
per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose,
da un fornitore che cessa definitivamente l’attivita’ commerciale
oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa,
diun’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente
articolo e’, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad
un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in
quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati. 5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e
negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente
articolo e’, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
iniziale ne’ nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza
imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del
servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche’
aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza
recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo
separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non supera il cinquanta
per cento dell’importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
gia’ affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura
aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita’ del ricorso alla
procedura negoziata senza bando e’ consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo
stimato dei servizi successivi e’ computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo
28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori
economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare
le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante
sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni piu’
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu’ basso o dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.

7. E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad
oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente
sono nulli

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Articolo 58
– Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di appalti
particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione
dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo
competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo
competitivo per lavori e’ consentito previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di
cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte
II, titolo IV, capo II, e’ altresi’ richiesto il parere del Consiglio
Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione puo’ comunque
procedere.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico e’
considerato “particolarmente complesso” quando la stazione appaltante:

– non e’ oggettivamente in grado di definire, conformemente
all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a
soddisfare le sue necessita’ o i suoi obiettivi, o

– non e’ oggettivamente in grado di specificare l’impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze
concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per
i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori
oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla
identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi dello stato di
fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonche’ sulle componenti di sostenibilita’ ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere
al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito
alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico e’
quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all’articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita’ o obiettivi, che
definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che
costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi’
indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di
valutazione delle offerte di cui all’articolo 83, comma 2 e il termine
entro il quale gli interessati possono presentare istanza di
partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente
ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato
all’individuazione e alla definizione dei mezzi piu’ idonei a
soddisfare le loro necessita’ o obiettivi. Nella fase del dialogo esse
possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti
dell’appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita’ di
trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in
modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni
partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti
le soluzioni proposte ne’ altre informazioni riservate comunicate dal
candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga
in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di
aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo.
Il ricorso a tale facolta’ e’ indicato nel bando di gara e nel
documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche’ non sono in
grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione
o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita’ o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna
delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita’ o obiettivi. In
tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta
alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni
presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del
progetto.

13. (Comma abrogato)

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere
chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni,
chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto
di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto
quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza
o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento
descrittivo, individuando l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
conformemente all’articolo 83. Per i lavori, la procedura si puo’
concludere con l’affidamento di una concessione di cui all’articolo
143.

16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa puo’ essere invitato a precisare gli aspetti della sua
offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che
cio’ non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali
dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza
o comportare discriminazioni. 17. Le stazioni appaltanti possono
prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche
nell’ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo
in
modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza

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Articolo 59
– Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)


1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi
quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di
manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione
e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte
in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale
accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i
criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e
seguenti.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le
procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo
tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti
dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici
basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso
apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo
quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

4. Quando un accordo quadro e’ concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per
l’aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono
consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori economici,
il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche’ vi sia un
numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di
selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di
aggiudicazione. 6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu’ operatori economici possono essere aggiudicati mediante
applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo
confronto competitivo.

7. Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo quadro
contiene l’ordine di priorita’, privilegiando il criterio della
rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il
singolo appalto.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu’ operatori
economici, qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni,
possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente
procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano
per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare
l’oggetto dell’appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare
le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di
elementi quali la complessita’ dell’oggetto dell’appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve
rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro
presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha
presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione
fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non puo’ superare i quattro anni,
salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall’oggetto
dell’accordo quadro.

10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in
modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza

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Articolo 60
– SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE
(art. 33, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti
possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono
utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi
tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di
forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del
committente che, per la loro complessita’, non possano essere valutate
tramite il sistema dinamico di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi
fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto
sistema.

3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che
hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e
agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi
momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d’oneri.

5. Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti
nell’ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all’articolo 77, commi 5
e 6.

6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le
stazioni appaltanti:

a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche’ tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l’attrezzatura elettronica utilizzata nonche’ i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a
conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al
capitolato d’oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel
bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale e’ possibile
consultare tali documenti.

7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico,
per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la
possibilita’ di presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere
ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione
dell’offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di
valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza
nel frattempo.

9. Le stazioni appaltanti informano al piu’ presto l’offerente di cui
al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le
stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano
tutti gli operatori economici interessati a presentare un’offerta
indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non puo’
essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del
bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al
confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di
tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti
ammessi nel sistema a presentare un’offerta per ogni appalto specifico
da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto all’offerente che ha
presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione
enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di
acquisizione. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati
nell’invito menzionato nel comma 11.

13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo’ superare
quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico
di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza. 15. Non possono essere posti a carico degli operatori
economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di
carattere amministrativo

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Articolo 61
– Speciale procedura di
aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(
art. 34, direttiva
2004/18)

1. Nel caso di contratti
pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso
residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere
economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale,
sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa
dell’entita’, della complessita’ e della durata presunta dei relativi
lavori, dev’essere stabilito sin dall’inizio sulla base di una stretta
collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l’imprenditore che
avra’ l’incarico di eseguire l’opera, e’ possibile ricorrere a una
speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l’imprenditore
piu’ idoneo a essere integrato nel gruppo.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono
nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu’ precisa
possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di
valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni
appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri
di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti
personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono
possedere.

3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura,
applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli
articoli da 34 a 52

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Articolo 62
– Numero minimo dei candidati da
invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

Forcella

(art.
44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art 22,
d.lgs. n. 157/1995)

1. Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o
superiore a quaranta milioni di euro, nonche’ nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale
che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo
richieda la difficolta’ o la complessita’ dell’opera, della fornitura o
del servizio,
possono limitare il numero di candidati idonei che
inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al
dialogo, purche’ vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
Quando si avvalgono di tale facolta’, le stazioni appaltanti indicano
nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il
principio di proporzionalita’ che intendono applicare, il numero minimo
dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di
candidati non puo’ essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori
di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono
in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero
minimo di candidati non puo’ essere inferiore a sei, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati.

3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente
ad assicurare un’effettiva concorrenza.

4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari
al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a
quello di cui al comma 2.

5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che
non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti
richiesti.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i
livelli minimi e’ inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti
possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati
che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacita’
richieste, salvo quanto dispongono l’articolo 55, comma 4, e l’articolo
81, comma 3. 7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta’
di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare, di cui all’articolo 56, comma 4, e all’articolo 58, comma 9,
effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel documento
descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di
garantire una concorrenza effettiva, purche’ vi sia un numero
sufficiente di soluzioni o di candidati idonei

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Articolo 63
– Avviso di preinformazione
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva
2004/18; art. 41.1.,
direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1,
d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80,
co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti di
cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’articolo 32, possibilmente
entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di
preinformazione, conforme all’allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato
dalla Commissione o da esse stesse sul loro “profilo di committente”,
quale indicato all’allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3,
comma 35:

a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare
nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato,
tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000
euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci
della nomenclatura CPV; il Ministro dell’economia e delle finanze
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le
modalita’ di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci
della nomenclatura in conformita’ con quanto eventualmente stabilito
dalla Commissione;

b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell’allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici
mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto
degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli
accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano
pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 28, tenuto conto
dell’articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla
Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu’ rapidamente
possibile dopo l’avvio dell’esercizio di bilancio.

3. L’avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e’ inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu’ rapidamente
possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma in
cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i
soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.

4. I soggetti che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica
secondo il formato e le modalita’ di trasmissione di cui all’allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e’ annunciata la pubblicazione di
un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e’ obbligatoria solo
se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta’ di ridurre
i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma
7.

6. L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e 2,
e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita’ alla
procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

7. L’avviso di preinformazione e’ altresi’ pubblicato sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste.

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara

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Articolo 64
– Bando di gara
( art. 35, parr. 2
e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art.
5, co.
2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co.
11, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti che
intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante
procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota
tale intenzione con un bando di gara.

2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico
di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice,
le informazioni di cui all’allegato IX A e ogni altra informazione
ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita’ alla
procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18

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Articolo 65
– Avviso sui risultati della
procedura di affidamento
(art 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva
2004/18; art 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11,
d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un
contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso
secondo le modalita’ di pubblicazione di cui all’articolo 66, conforme
all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro.

2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’ all’articolo 59,
le stazioni appaltanti sono esentate dall’invio di un avviso in merito
ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto
basato su tale accordo.

3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato
dell’aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione di ogni
appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’
tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell’allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell’avviso se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

5. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all’allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

6. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o alla
conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro
divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria
all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi

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Articolo 66
– Modalita’ di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva
2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art.
80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni
appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso
della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e
i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica
secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche
tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a)
e b).

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato X,
punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato X, punto
3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di
procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni
dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue
ufficiali della Comunita’ scelta dalle stazioni appaltanti; il testo
pubblicato in tale lingua originale e’ l’unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e’ pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte
della Commissione sono a carico della Comunita’.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresi’ pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono
altresi’ pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla
Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di
procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni
dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicita’ in
ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonche’ il loro contenuto, non possono essere
pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione
alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono
contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli
avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di
committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un
profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione
l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi
in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3, e’ limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data
di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma
dell’informazione trasmessa, in cui e’ citata la data della
pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di
pubblicita’ diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono
altresi’ pubblicare in conformita’ ai commi che precedono avvisi o
bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti
giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti
annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di
termini, derivano solo dalle forme di pubblicita’ obbligatoria e dalle
relative date in cui la pubblicita’ obbligatoria ha luogo

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Articolo 67
– Inviti a presentare offerte, a
partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5,
direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992;
art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995;
art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo,
nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di
gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare
o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l’invito a presentare
le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene,
oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente
codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto
meno i seguenti elementi:

a) gli estremi del bando di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse
devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella
italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l’obbligo di
redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo
nella Provincia autonoma di Bolzano;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per
l’inizio della fase di consultazione, nonche’ le lingue obbligatoria e
facoltativa, con le modalita’ di cui alla lettera b) del presente
comma; d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o
dall’invito, e secondo le stesse modalita’ stabilite dagli articoli 39,
40, 41 e 42;

e) i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando di
gara;

f) in caso di offerta economicamente piu’ vantaggiosa, la ponderazione
relativa degli elementi oppure l’ordine decrescente di importanza, se
non figurano gia’ nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel
documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del
comma 2 non sono indicati nell’invito a partecipare al dialogo, bensi’
nell’invito a presentare l’offerta

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Articolo 68
– Specifiche tecniche
(art. 23, direttiva
2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991;
art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19,
d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)


1. Le specifiche
tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano nei documenti
del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d’oneri o i
documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche
tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di
accessibilita’ per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata
per tutti gli utenti, della tutela ambientale.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti
e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati
all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in
cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche
tecniche sono formulate secondo una delle modalita’ seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato
VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono
norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche
tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di
riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se
questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche
nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di
progettazione, di calcolo e di
realizzazione delle opere e di messa in opera dei
prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione “o equivalente”;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono
includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare
l’oggetto dell’appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare
l’appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di
cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella
lettera a), quale mezzo per presumere la conformita’ a dette
prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle
specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle
prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le
altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle
specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non
possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi
offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto
riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. Puo’ costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del
fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo
riconosciuto.

6. L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata
dichiarazione che allega all’offerta.

7. Quando si avvalgono della facolta’, prevista al comma 3, di definire
le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta di
lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che
recepisce una norma europea, ad un’omologazione tecnica europea, ad una
specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un
riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i
requisiti funzionali da esse prescritti.

8. Nell’ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l’offerente e’
tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni
appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il
prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o
ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.

9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le
specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali sono
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi
altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle
forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto;

b) i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di
informazioni scientifiche;

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale
possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti
interessate.

10. Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono
precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono
presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato
d’oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto.

11. Per “organismi riconosciuti” ai sensi del presente articolo si
intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da
organismi riconosciuti di altri Stati membri.

13. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le
specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione
o provenienza determinata o un procedimento particolare ne’ far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a
una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento
sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non
sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano
accompagnati dall’espressione “o equivalente”

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Articolo 69
– Condizioni particolari di
esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito
(art. 26, direttiva
2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)


1. Le stazioni
appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del
contratto, purche’ siano compatibili con il diritto comunitario e, tra
l’altro, con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita’, e purche’ siano precisate nel bando di
gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato
d’oneri.

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.

3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo’
comunicarle all’Autorita’, che si pronuncia entro trenta giorni sulla
compatibilita’ con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il
bando puo’ essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare
le condizioni particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari

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Articolo 70

– Termini di ricezione delle domande
di partecipazione e di ricezione delle offerte

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d
P.C.M. n.55/1991; artt.6 e 7, ; artt.9 e 10, ; artt.79, co.1, primo
periodo; 79,
d.lgs. n.358/1992
d.lgs. n.157/1995
commi 3, 4, 7, 8; 81, co.1, d.P.R. n.554/1999 N.D.R.: Per
l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
vedasi il comma 2 dell’art.4-quater
, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 1 luglio 2009
n.78

legge 3 agosto 2009 n.102
)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande
di partecipazione, le stazioni appaltanti
tengono conto della complessita’ della prestazione oggetto del
contratto e del tempo ordinariamente necessario per
preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte
non puo’ essere inferiore a cinquantadue giorni
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non puo’ essere inferiore a trentasette giorni
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte
non puo’ essere inferiore a quaranta giorni dalla
data di invio dell’invito a presentare le offerte.

5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte
viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e,
ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non puo’ essere inferiore a venti giorni dalla data di invio
dell’invito.


6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo’ essere inferiore a sessanta giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara o di
invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle
offerte non puo’ essere inferiore a ottanta giorni con le medesime
decorrenze.

7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso
di preinformazione, il termine minimo per la
ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette puo’ essere
ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque
mai a meno di ventidue giorni, ne’ a meno di cinquanta giorni se il
contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di
trasmissione del bando nelle procedure aperte, e
dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure
ristrette, e sono ammessi a condizione che
l’avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le
informazioni richieste per il bando
dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili
al momento della pubblicazione dell’avviso e
che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di
cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara.

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalita’ di trasmissione precisati
nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle
offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e
il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di
cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti
di sette giorni.

9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere
dalla pubblicazione del bando secondo
l’allegato X, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato
d’oneri e a ogni documento complementare, precisando
nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale
documentazione e’ accessibile, il termine minimo di
ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui
al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque
giorni. Tale riduzione e’ cumulabile con quella
di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le
informazioni complementari, sebbene richiesti
in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati
forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se
le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul posto dei
documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione
delle offerte sono prorogati in modo adeguato a
consentire che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni
necessarie alla preparazione delle offerte.

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza
rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purche’ indichino nel
bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non
inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
bando alla Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non
inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque
giorni se il contratto ha per oggetto anche il
progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione
non si applica nel caso di cui all’articolo 53,
comma 2, lettera c).

12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza rende
impossibile osservare i termini minimi
previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i termini
nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1

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Articolo 71
– Termini di invio ai richiedenti
dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle
procedure aperte
( art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art.
3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79,
commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure aperte,
quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi
dell’articolo 70, comma 9, l’accesso libero, diretto e completo al
capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati
d’oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori
economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a
condizione che quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le
informazioni complementari sui capitolati d’oneri e sui documenti
complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte

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Articolo 72
– Termini di invio ai richiedenti
dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle
procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
(
art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5,
d.lgs.
n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6,
e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure ristrette,
nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo,
l’invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati
nell’articolo 67:

a) una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo o di
ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;

b) oppure l’indicazione dell’accesso al capitolato d’oneri, al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando
sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi
dell’articolo 70, comma 9.

2. Quando il capitolato d’oneri, il documento descrittivo, i documenti
complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla
stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero
presso lo sportello di cui all’articolo 9, l’invito precisa l’indirizzo
presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il
termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonche’
l’importo e le modalita’ di pagamento della somma dovuta per ottenere
detti documenti. L’ufficio competente invia senza indugio detti atti
agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti,
di cui all’articolo 70, comma 11, tale termine e’ di quattro giorni

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Articolo 73
– Forma e contenuto delle domande
di partecipazione

1. Le domande di
partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di
documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale
o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.

2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.

3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al
comma 2 nonche’ gli elementi e i documenti necessari o utili per
operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del
principio di proporzionalita’ in relazione all’oggetto del contratto e
alle finalita’ della domanda di partecipazione.

4. La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni
appaltanti per la presentazione delle domande non puo’
essere imposta a pena di esclusione.

5. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 74

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Articolo 74
– Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno
forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma
manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o
dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi
di partecipazione.

3. Salvo che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi
unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni
appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di
esclusione.

4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o
dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri.

5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al
comma 2, nonche’ gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel
rispetto del principio di proporzionalita’ in relazione all’oggetto del
contratto e alle finalita’

dell’offerta.

6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i
quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni
sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla
veridicita’ di dette dichiarazioni.

7. Si applicano l’articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche’ gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni.

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Articolo 75

Garanzie a corredo dell’offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co.
11-quater, legge n.
109/1994 come novellato dall’art. 24, legge n. 62/2005; art. 100,
d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

1. L’offerta e’ corredata da una garanzia, pari al due per cento del
prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione puo’ essere costituita, a scelta dell’offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, puo’ essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonche’ l’operativita’
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita’ maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi’
prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario, ed e’ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’ ridotto
del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L’offerta e’ altresi’ corredata, a pena di esclusione, dall’impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora
l’offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione
ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti,
allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validita’ della garanzia

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Articolo 76


Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art.
20, d.lgs.
n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)

1. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o
meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono
autorizzate.

3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel
capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonche’ le modalita’ per la loro presentazione.

4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono
ai requisiti minimi da esse prescritti.

5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o
forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non
possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta,
configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche’ un
appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche’ un
appalto pubblico di servizi

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Articolo 77
– Regole applicabili alle
comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt.
6, co. 6;
7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi
10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5d.lgs. n. 158/1995;
artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n 554/1999)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta
delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via
elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente
disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono
realizzati in modo da salvaguardare l’integrita’ dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono
acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione
diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle
comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per
comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti
legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni
tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire
tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte
e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di
partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli
interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti
dell’allegato XII, nel rispetto, altresi’, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua
osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate
solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e
disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo,
dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione
di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233,
se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in
forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande
di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti
pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta
dell’operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante
lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere
confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro
ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita’ stabilite dal presente articolo, solo se
consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano
nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere
soddisfatta

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Articolo 78

– Verbali

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4
e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81,
co. 12, d.P.R. n. 554/1999

1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto
e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i
motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell’esclusione;

d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della
sua offerta nonche’, se e’ nota, la parte dell’appalto o dell’accordo
quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso
a dette procedure; g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze,
previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale
procedura;

h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato
ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a
istituire un sistema dinamico di acquisizione

2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo
le disposizioni dei rispettivi ordinamenti

3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in
conformita’ alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo
svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi
elettronici

4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla
Commissione, su richiesta di quest’ultima

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Articolo 79

– Informazioni circa i mancati inviti,
le esclusioni e le aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e
49.2, direttiva 2004/17; ; art. 21, commi 1, 2 e 3, ; art. 27, commi 1
e 2, art. 20, legge n. 55/1990
d.lgs. n. 358/1992
; art. 27, commi 3 e 4, ; art. 76, commi 3 e 4, ; d.lgs. n. 157/1995
d.lgs. n 158/1995
d.P.R. n. 554/1999 art. 24, co. 10,
; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), ; articoli
2-bis, 2-quater, 2-septies,
legge n. 62/2005
legge n. 88/2009
paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e
articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera
a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE).

1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli
offerenti delle decisioni prese riguardo alla
conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o
all’ammissione in un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere
un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare
un appalto per il quale e’ stata indetta una gara, ovvero di riavviare
la procedura, ovvero di non attuare un sistema
dinamico di acquisizione
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;

b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta,
inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 4
e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione
secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono
conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le
caratteristiche e i vantaggi dell’offerta
selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell’accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

a) su richiesta scritta della parte interessata;

b) per iscritto;

c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta

4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere
talune informazioni relative all’aggiudicazione
dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad
un sistema dinamico di acquisizione, di cui al
comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della
legge, sia contraria all’interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici
pubblici o privati o dell’operatore economico cui e’
stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla
leale concorrenza tra questi
5. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:

a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni,
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti
i candidati che hanno presentato un’offerta
ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette
impugnazioni, nonche’ a coloro che hanno impugnato il
bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state
ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva;

b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente
e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall’esclusione;

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto
ovvero di non concludere un accordo
quadro;

b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera
a) del presente comma.

5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica
certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di
quest’ultimo mezzo e’ espressamente autorizzato dal concorrente, al
domicilio eletto o all’indirizzo di posta
elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di
candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo
posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione e’ data contestualmente
notizia al destinatario mediante fax o posta
elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero
all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di
candidatura o di offerta. La comunicazione e’ accompagnata dal
provvedimento e dalla relativa motivazione
contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta
salva l’applicazione del comma 4; l’onere puo’
essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis),
mediante l’invio dei verbali di gara, e, nel caso di
cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione
relativa al provvedimento di aggiudicazione
definitiva, se gia’ inviata. La comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva e quella della stipulazione, e la notizia
della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello
stesso giorno a tutti i destinatari, salva l’oggettiva
impossibilita’
di rispettare tale contestualita’ a causa dell’elevato numero di
destinatari, della difficolta’ di reperimento
degli indirizzi, dell’impossibilita’ di recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro
impedimento oggettivo e comprovato
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la
data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti
dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui
sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del
presente articolo e’ consentito entro dieci giorni
dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante
visione ed estrazione di copia. Non occorre
istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i
provvedimenti di esclusione o differimento
dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di
cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali
l’accesso e’ vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui
l’accesso puo’ essere esercitato, e i relativi orari,
garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui
l’ufficio e’ aperto al pubblico o il relativo
personale presta servizio
5-quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la gara o l’invito
nelle procedure senza bando fissano l’obbligo del
candidato o concorrente di indicare, all’atto di presentazione della
candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni; il bando o l’avviso possono altresi’ obbligare il
candidato o concorrente a indicare l’indirizzo di posta
elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni

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Articolo 79 bis

Avviso volontario per la trasparenza
preventiva

(articolo 3-bis,
articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato e’
stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria,
dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui
all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della
direttiva 89/665/CE e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della
direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;

b) descrizione dell’oggetto del contratto;

c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il
contratto senza la previa pubblicazione di un
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli
sotto soglia;

d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale
e’ avvenuta l’aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.

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Articolo 80

– Spese di pubblicita’, inviti,
comunicazioni

(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)

1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita’ di bandi e avvisi,
nonche’ le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere
inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a
disposizione della stazione appaltante

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Articolo 81

– Criteri per la scelta dell’offerta
migliore

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs.
n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995;
art. 24, d.lgs. n. 158/1995)


1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione
di servizi specifici, la migliore offerta e’ selezionata con il
criterio del prezzo piu’ basso o con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1,
quello piu’ adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del
contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al
comma 1 sara’ applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto

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Articolo 82

– Criterio del prezzo piu’ basso

(art. 53, direttiva 2004/18; art 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs.
n
358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art.
24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)

1. Il prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, e’
determinato come segue

2. Il bando di gara stabilisce:

a) se il prezzo piu’ basso, per i contratti da stipulare a misura, e’
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo piu’ basso, per i contratti da stipulare a corpo, e’
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo piu’ basso e’ determinato mediante offerta a prezzi unitari

4. Le modalita’ applicative del ribasso sull’elenco prezzi e
dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento

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Articolo 83

– Criterio dell’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa

(art 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva
2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.
23, d.lgs. n 157/1995; art.24, d.lgs. n.158/1995)

1. Quando il contratto e’ affidato con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri
di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualita’;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditivita’;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l’assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresi’ la durata del contratto, le
modalita’ di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare agli utenti
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o
il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano
la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante
una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo
scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo
all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al
comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel
bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza
dei criteri
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove
necessario, i su – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove la
stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria
organizzazione, provvede a nominare uno o piu’ esperti con il decreto o
la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i
criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno
indicati nel bando di gara
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e
forniture e, ove occorra, con modalita’ semplificate per servizi e
forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice

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Articolo 84

– Commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’

vantaggiosa

(art. 21, legge n. 109/1994; art.92, d.P.R. n.554/1999).

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, la valutazione e’
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento

2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, e’ composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto. 3. La commissione e’ presieduta di norma da un
dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico,
da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni
apicali, nominato dall’organo competente

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne’
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni giudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall’articolo 51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i
funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in
organico di adeguate professionalita’, nonche’ negli altri casi
previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma
25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di
rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato
sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta’ di appartenenza
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno
biennale
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di
annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di
taluno dei concorrenti, e’ riconvocata la medesima commissione

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Articolo 85

– Ricorso alle aste elettroniche

(art. 54, direttiva 2004/18; art 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n.
101/2002)

1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando
ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
possono stabilire che l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga
attraverso un’asta elettronica

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono
stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio
del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e
dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del
sistema dinamico di acquisizione

3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche
dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione
delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara
sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di
elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o
percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste
elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o
distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto
dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara

4. L’asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo
piu’ basso;

b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti
di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa

5. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto
deve essere espressamente indicato nel bando di gara

6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti
specifiche informazioni:

a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel
corso dell’asta elettronica;

b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi
dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel
corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in
cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e,
in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il
rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato,
nonche’ le modalita’ e specifiche tecniche di collegamento
7. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle
offerte pervenute con le modalita’ stabilite nel bando di gara e in
conformita’ al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa
ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili
sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi
prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria
al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e
precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta
elettronica si svolge in un’unica seduta e non puo’ aver inizio prima
di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti
8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 e’
corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta
dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione
di cui all’articolo 83, comma 2. L’invito precisa, altresi’, la formula
matematica che determina, durante l’asta elettronica, le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi
valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i
criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente piu’
vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal
fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con
un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna
variante deve essere fornita una formula matematica separata per la
relativa ponderazione
9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano
in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che
consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva
classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi’, comunicare
ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri
offerenti, purche’ sia previsto negli atti di gara. Le stazioni
appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero
di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun
caso puo’ essere resa nota l’identita’ degli offerenti durante lo
svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla
data e ora di chiusura preventivamente fissate
11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni
appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in funzione
dei risultati dell’asta elettronica
12. Il regolamento stabilisce:

a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste
elettroniche;

b) i requisiti e le modalita’ tecniche della procedura di asta
elettronica;

c) le condizioni e le modalita’ di esercizio del diritto di accesso
agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto
dell’articolo 13.
13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono
stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con
sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice

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Articolo 86

– Criteri di individuazione delle
offerte anormalmente basse

(art 21, co. 1-bis, legge n.109/1994; art.64,
co. 6 e art.91, co. 4, d.P.R n.554/1999; art.19, d.lgs. n.358/1992;
art.25, d.lgs. n.157/1995; art 25, d.lgs. n.158/1995).
(N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedasi il comma 2 dell’art.4-quater
decreto-legge 1 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009 n.102.)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso, le stazioni appaltanti
valutano la congruita’ delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e’ quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
le stazioni appaltanti valutano la congruita’ delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita’
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e’ determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu’ rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e’ determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello
preso in considerazione

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo’ essere comunque
soggetto a ribasso d’asta

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai
sensi del comma 3

5. (Comma abrogato)

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Articolo 87

– Criteri di verifica delle offerte
anormalmente basse

(art 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17;
art. 21, co. 1 bis, legge n.109/1994; art.19, d.lgs. n.358/1992;
art.25, d.lgs. n.157/1995; art.25, d.lgs. n.158/1995; art.
unico, Legge n.327/2000) (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo vedasi il
comma 2 dell’art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009 n.78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009
n.102.)

1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto a base di gara, nonche’, in caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, relative agli
altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi
dell’articolo 88. All’esclusione puo’ provvedersi solo all’esito
dell’ulteriore verifica, in contraddittorio
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente
per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i
servizi; d) l’originalita’ del progetto, dei lavori, delle forniture,
dei servizi offerti;

e) (lettera abrogata);

f) l’eventualita’ che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente piu’ rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato in relazione
al contratto collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello
preso in considerazione
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge. 4. Non sono ammesse giustificazioni in
relazione agli oneri di sicurezza in conformita’ all’articolo 131,
nonche’ al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12,
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei
costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono
essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui
rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.

4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui
all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche
le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente
all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
5. La stazione appaltante che accerta che un’offerta e’ anormalmente
bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, puo’
respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se,
consultato l’offerente, quest’ultimo non e’ in grado di dimostrare,
entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso
legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un’offerta in tali
circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione

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Articolo 88

– Procedimento di verifica e di
esclusione delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art.
57, direttiva 2004/17; art.21, legge n.109/1994; art.89, d.P.R.
n.554/1999). (N.D.R.: Per l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 2
dell’art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009 n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.102.)

1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle giustificazioni
1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo’ istituire
una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per
esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti
ad escludere l’incongruita’ dell’offerta, richiede per iscritto
all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti
2. All’offerente e’ assegnato un termine non inferiore a cinque giorni
per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste
3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis,
ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo
conto delle precisazioni fornite
4. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a
tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
utile. 5. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione
stabilita, la stazione appaltante puo’ prescindere dalla sua audizione
6. (Comma abrogato)

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene
anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche’ si
sia riservata tale facolta’ nel bando di gara, nell’avviso di gara o
nella lettera di invito, puo’ procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo
restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All’esito del procedimento
di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di
ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti,
risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione
definitiva in favore della migliore offerta non anomala

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Articolo 89

– Strumenti di rilevazione della
congruita’ dei prezzi

(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R.
n. 573/1994)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare
la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonche’ al fine di stabilire
se l’offerta e’ o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il
criterio di cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti
tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre
1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in
considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai
sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonche’
listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel
luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e
ogni altro elemento di conoscenza

3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti
sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi
dell’articolo 87, comma 2, lettera g)

4. Alle finalita’ di cui al presente articolo le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze

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Articolo 90

Progettazione
interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di
lavori pubblici

(artt. 17
e 18, legge n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva di lavori, nonche’ alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane, le
aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita’ di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle societa’ di professionisti;

f) dalle societa’ di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’ di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e
che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1 dell’articolo 36. E’ vietata la partecipazione a piu’ di un
consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l’affidamento di incarichi di progettazione e attivita’
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in
servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa’
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e’ incrementato
secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, della presente
legge; ai consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’
di ingegneria si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo
36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8
2. Si intendono per:

a) societa’ di professionisti le societa’ costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle societa’ di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
ovvero nella forma di societa’ cooperativa di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle societa’ agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l’attivita’ in forma
associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle societa’ si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse
di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;

b) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile
ovvero nella forma di societa’ cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di
cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita’, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attivita’ professionali si applica
il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le societa’ di cui al comma 2 del presente articolo
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito
territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
se non conseguenti ai rapporti d’impiego
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita’ per la stipulazione
per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e’ a carico dei
soggetti stessi
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo svolgimento
di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in
caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta’
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita’
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita’ di
predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal regolamento,
che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita’ per promuovere la presenza anche
di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di
idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la
regolarita’ contributiva del soggetto affidatario. 8. Gli affidatari di
incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I
divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori
nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’ agli
affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti

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Articolo 91

– Procedure di affidamento

(art.17, legge n.109/1994)

1. Per l’affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel
rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo
pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti
operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di
trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 3. In
tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non
puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita’
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle
relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita’
del progettista

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta.
L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva. 5. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l’opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione
o del concorso di idee

6. Nel caso in cui il valore delle attivita’ di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria
in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e’
consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione

7. I soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori di cui alla
parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche’ le
connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa’ di ingegneria di
cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari
media realizzata dalle predette societa’ nell’Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui
esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile

8. E’ vietato l’affidamento di attivita’ di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita’ di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente
codice

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Articolo 92

– Corrispettivi, incentivi per la
progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella
convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai
fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. 2. Il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attivita’ che possono essere espletate dai soggetti
di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe
previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di
cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento
per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento

3. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati,
applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per
le attivita’ di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonche’ le
attivita’ del responsabile di progetto e le attivita’ dei coordinatori
in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti

4. (Comma abrogato)

5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base
di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, e’
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita’ e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un
regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’ tra
i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del
due per cento, e’ stabilita dal regolamento in rapporto all’entita’ e
alla complessita’ dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto
delle responsabilita’ professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta
dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento
positivo delle specifiche attivita’ svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attivita’ di progettazione, l’incentivo
corrisposto al singolo dipendente non puo’ superare
l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte
dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo
32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e’
ripartito, con le modalita’ e i criteri previsti nel regolamento di cui
al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X
e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano
una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse
indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od
altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per
il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento e adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’
provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le
opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni
attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo,
sia pure anticipate dall’ente mutuatario
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti,
nonche’ le spese di carattere strumentale sostenute dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento

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Articolo 93

– Livelli della progettazione per gli
appalti e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:

a) la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’ relative;

b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in
base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con
riferimento ai
profili ambientali e all’utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita’ di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi
grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra’ inoltre consentire l’avvio
della procedura espropriativa
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare
e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonche’ delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle
soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli
studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche’ in un
computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e
lo sviluppo del computo metrico estimativo
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e’ costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso e’
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o
di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla
base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di
rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo
deve essere altresi’ corredato da apposito piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le
modalita’, i contenuti, i tempi e la gradualita’ stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 5
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il
regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie
di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle ricerche
connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani,
ai
problemi della accessibilita’ e della manutenzione
degli impianti e dei servizi a rete
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato ai sensi
dell’articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

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Articolo 94

– Livelli della progettazione per gli
appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti.

1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella
materia degli appalti di servizi e forniture, nonche’ i requisiti di
partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le
disposizioni del presente codice

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Articolo 95

– Verifica preventiva dell’interesse
archeologico in sede di progetto preliminare

(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle
disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori
pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del
progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal
regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e
bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte
all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonche’, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione
mediante i dipartimenti archeologici delle universita’, ovvero mediante
i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del presente codice e
relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione
suindicata non e’ richiesta per gli interventi che non comportino nuova
edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia’ impegnate dai
manufatti esistenti

2. Presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ istituito
un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli
istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita’ culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la
tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita’ di partecipazione
di tutti i soggetti interessati

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e
delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo’
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai
commi 6 e
seguenti
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine
indicato al comma 3 e’ interrotto qualora il soprintendente segnali con
modalita’ analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro
dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di
documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente
richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti
della progettazione e alle caratteristiche dell’intervento da
realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti
informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il
termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni
richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o
comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di
sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dall’articolo 96
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e’ esperibile il ricorso
amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di
cui all’articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale
procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi
archeologici e’ possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile
la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali procede, contestualmente
alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai
sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la
facolta’ di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente
dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi’ fermi i
poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonche’ i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice

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Articolo 96

– Procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico

(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n.
63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si
articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento
dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva
dell’indagine e’ subordinata all’emersione di elementi
archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura
dell’area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di
settore territorialmente competente. La relazione contiene una
descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di
seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l’esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio – rimontaggio
e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non puo’ essere altrimenti assicurata
che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in
sito. 3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell’ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile
del procedimento puo’ motivatamente ridurre, d’intesa con la
soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche’ i contenuti della progettazione, in particolare
in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia’
comunque acquisiti agli atti del procedimento. 4. Nelle ipotesi di cui
alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area
interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma
2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la
conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di
cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai
rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita’ culturali avvia
il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del
predetto codice dei beni culturali e del paesaggio
5. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico e’
condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione
appaltante
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee
guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia
alla procedura di cui al presente articolo
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell’articolo 95, stipula un apposito accordo con
l’amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento
e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli
uffici dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita’ della procedura di cui al presente
articolo, in ragione della tipologia e dell’entita’ dei lavori da
eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento.
L’accordo disciplina altresi’ le forme di documentazione e di
divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione
dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione
funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni
finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini
svolte
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base
di quanto disposto dall’articolo 95 e dai commi che precedono del
presente articolo
9. Alle finalita’ di cui all’articolo 95 e dei commi che precedono del
presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell’ambito delle competenze previste dallo statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione

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Articolo 97

– Procedimento di approvazione dei
progetti

1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita’ alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi
dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241

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Articolo 98

– Effetti dell’approvazione dei
progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge
n. 109/1994)

1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti
dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi

2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, viabilita’ e parcheggi, tese a migliorare la qualita’
dell’aria e dell’ambiente nelle citta’, l’approvazione dei progetti
definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti

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Articolo 99

– Ambito di applicazione e oggetto

(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente
sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come
autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o
superiore a 137.000 euro;

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato IV, a partire
da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;

c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o
superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per
oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono
ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi
elencati nell’allegato II B

2. La presente sezione si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura
di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti

Nel caso di cui alla lettera a), la “soglia” e’ il valore stimato al
netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali
premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui
alla lettera
b), la “soglia” e’ il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato,
qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel
bando di concorso
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori
pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto
disposto dall’articolo 109. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione
di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di
uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione
4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da
assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso
spese, sono stabiliti dal regolamento
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprieta’ del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con
procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione.
Tale possibilita’ e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti
nel bando

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Articolo 100

– Concorsi di progettazione esclusi

(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:

a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste
dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure
di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali),
22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);

b) ai concorsi indetti per esercitare un’attivita’ in merito alla quale
l’applicabilita’ dell’articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una
decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;

c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo
IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu’ delle
attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati
all’esercizio di tale attivita’.

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Articolo 101

– Disposizioni generali sulla
partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, direttiva 2004/18)

1. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo’
essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui
si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o
persone giuridiche

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f),
f-bis), g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti
ai concorsi di progettazione per servizi e forniture

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Articolo 102

– Bandi e avvisi

(art. 69, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di
concorso. 2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in
conformita’ all’articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la
data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facolta’ di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni relative
all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese
pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi

3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui
all’articolo 66, comma 15

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Articolo 103

– Redazione e modalita’ di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di
progettazione

(art.
70, direttiva 2004/18)

1. I bandi e gli avvisi di cui all’articolo 102 contengono le
informazioni indicate nell’allegato IX D, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione

2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo 66,
commi 2 e seguenti

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Articolo 104

– Mezzi di comunicazione

(art. 71, direttiva 2004/18)

1. L’articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni
relative ai concorsi di progettazione

2. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono
realizzati in modo da garantire l’integrita’ dei dati e la riservatezza
di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da
non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del
contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine
previsto per la loro presentazione

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si
applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa
la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati

Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei
progetti devono essere conformi ai requisiti dell’allegato XII, nel
rispetto, altresi’, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le
stazioniappaltanti tenute alla sua osservanza;

b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo,
dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

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Articolo 105

– Selezione dei concorrenti

(art. 72, direttiva 2004/18)

1. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice

2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la
partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non
discriminatori. Al fine di garantire di garantire un’effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non puo’
essere inferiore a dieci

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Articolo 106

– Composizione della commissione
giudicatrice

(art. 73, direttiva 2004/18)

1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 84, nei limiti di compatibilita’

2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta una
particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della
commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica
equivalente

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Articolo 107

– Decisioni della commissione
giudicatrice

(art. 74, direttiva 2004/18)

1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed
esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima
e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
L’anonimato dev’essere rispettato sino alla conclusione dei lavori
della commissione, salvo il disposto del comma 3

2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi
componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai
meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali

3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a
quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’
redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
giudicatrice e i candidati

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Articolo 108

– Concorso di idee

(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti
della compatibilita’, anche ai concorsi di idee finalizzati
all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il
riconoscimento di un congruo premio

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai
concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati
all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu’
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non
possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione
della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e
complessita’ del tema e non puo’ essere inferiore a sessanta giorni
dalla pubblicazione del bando

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori

5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta’ dalla
stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti
tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o
di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi

6. La stazione appaltante puo’ affidare al vincitore del concorso di
idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta’ sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economica previsti nel
bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare

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Articolo 109

– Concorsi in due gradi

(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’ la
stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando

2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono
procedere all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando
puo’ altresi’ prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo
alla progettazione definitiva
al soggetto che abbia presentato il migliore progetto
preliminare

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Articolo 110

– Concorsi sotto soglia

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo
inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto
dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita’ di
trattamento, non discriminazione e proporzionalita’ con la procedura di
cui all’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto ad almeno cinque
soggetti. Nel regolamento di cui all’articolo 5 sono dettate le
disposizioni volte ad assicurare l’adeguata partecipazione di giovani
professionisti

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Articolo 111

– Garanzie che devono prestare i
progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall’approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita’ civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’
di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve
sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera
e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo
inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per
lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o
superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia
che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti
della compatibilita’

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Articolo 112

– Verifica della progettazione prima
dell’inizio dei lavori

(art 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19,
comma 1-ter, legge n 109)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni
appaltanti verificano, nei termini e con le modalita’ stabiliti nel
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di
cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa
vigente
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la
verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure
di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la
progettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di
quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo
prima dell’inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei
progetti redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio
dell’esecuzione dei lavori
3. Al fine di accertare l’unita’ progettuale, il responsabile del
procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima
dell’approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista,
verifica la conformita’ del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto
posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita’
4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere
4-bis. Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica deve essere
munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di
responsabilita’ civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta
ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attivita’ di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo
a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione
appaltante, e’ a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza
ed e’ ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di
appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di
validazione del progetto. Il premio e’ a carico del soggetto
affidatario, qualora questi sia soggetto esterno
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita’ di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri
stabiliti dal regolamento; c) (lettera abrogata)
6. Il regolamento disciplina modalita’ semplificate di verifica dei
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e
forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili

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Articolo 113

– Cauzione definitiva
(art.30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n.109/1994)

1. L’esecutore del contratto e’ obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al
20 per cento. Si applica l’articolo 75, comma 7
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le
modalita’ di cui all’articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e’ progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale
importo garantito, e’ svincolato secondo la normativa vigente. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e’ prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina
la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante,
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

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Articolo 114

– Varianti in corso di esecuzione del
contratto

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 76, le varianti in corso di
esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente
codice

2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti
relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che
comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in
corso di esecuzione, nel rispetto dell’art. 132, in quanto compatibile

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Articolo 115

Adeguamenti dei prezzi

(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a
servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica
del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi
sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5

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Articolo 116

– Vicende soggettive dell’esecutore
del contratto

(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal presente codice
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo’
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita’ del contratto,
con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema
di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita’ sociale, decorsi i sessanta giorni
di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di
cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti,
tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei
casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi
della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative
costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori,
nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa
integrazione guadagni o in lista di mobilita’ di cui all’articolo 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223

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Articolo 117

– Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti
di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi
i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le
cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia,
il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto
di crediti di impresa

2. Ai fini dell’opponibilita’ alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da
parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione

5. In ogni caso l’amministrazione cui e’ stata
notificata la cessione puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi,
forniture, progettazione, con questo stipulato

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Articolo 118

– Subappalto, attivita’ che non
costituiscono subappalto e tutela del lavoro

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i
servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo’
essere ceduto, a pena di nullita’, salvo quanto previsto nell’articolo
116

2. La stazione appaltante e’ tenuta ad indicare nel progetto e nel
bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria
prevalente con il relativo importo, nonche’ le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse
con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche’ lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con
il regolamento, e’ definita la quota parte subappaltabile, in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le
forniture, tale quota e’ riferita all’importo complessivo del
contratto. L’affidamento in subappalto o in cottimo e’ sottoposto alle
seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di
varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

2) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresi’ la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera’ a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che
e’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano
le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli
affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento.

4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto;alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione
della presente disposizione. L’affidatario e’ solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
nonche’ i dati di cui al comma 2, n. 3)
6. L’affidatario e’ tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; e’, altresi’, responsabile in solido
dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche’ copia del piano
di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i
subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarita’ contributiva
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita’ contributiva e’
comprensivo della verifica della congruita’ della incidenza della mano
d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita’,
per i lavori e’ verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu’ rappresentative
per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a
disposizione delle autorita’ competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario e’ tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere e’ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa’ o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo’ essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della meta’.

9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo’
formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa’ anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonche’ alle associazioni in
partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi’ alle concessioni
per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con
procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo e’ considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita’ ovunque
espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo’ subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento;
in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, puo’ avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E’ fatto
obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome
del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro specificita’, non si
configurano come attivita’ affidate in subappalto:

a) l’affidamento di attivita’ specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici

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Articolo 119

– Direzione dell’esecuzione del
contratto

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e’ diretta dal responsabile del procedimento o da altro
soggetto, nei casi e con le modalita’ stabilite dal regolamento.

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli
importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo’
coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli
di particolare importanza, per qualita’ e importo delle prestazioni,
per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un
soggetto diverso dal responsabile del procedimento

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Articolo 120

– Collaudo

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento
determina le modalita’ di verifica della conformita’ delle prestazioni
eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di
importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il
collaudo con modalita’ ordinarie e semplificate, in conformita’ a
quanto previsto dal presente codice.

2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformita’,
in quanto attivita’ propria delle stazioni appaltanti, e’ conferito
dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all’oggetto del contratto, alla complessita’ e all’importo delle
prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel
rispettodei principi di rotazione e trasparenza; il
provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione
appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta,
indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti
dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso
dell’amministrazione. Nell’ipotesi di carenza di organico all’interno
della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero di difficolta’ a ricorrere a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione
appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di presidente o
componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti
secondo le procedure e con le modalita’ previste per l’affidamento dei
servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento dell’incarico a
soggetti esterni avviene ai sensi dell’articolo 91. Nel caso di
interventi finanziati da piu’ amministrazioni aggiudicatrici, la
stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti
appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di
specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse

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Articolo 121

– Disciplina comune applicabile ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore
alla

soglia comunitaria

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture,
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano
oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V,
anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle
norme del presente titolo

2. Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 29 (metodi di
calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure
previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Articolo 122

– Disciplina specifica per i contratti
di lavori pubblici sotto soglia
(art.29, legge n.109/1994; artt.79, 80, 81
decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999). (N.D.R.: Per
l’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo vedasi il comma 2 dell’art.4-quater decreto-legge 1
luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009 n.102.)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si
applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita’ e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma
2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita’
o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal
regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici.

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, e’ facoltativo
ed e’ pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste.

3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all’articolo 65 e’ pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con
le modalita’ ivipreviste
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad
obblighi di pubblicita’ e di comunicazione in ambito sopranazionale
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di
importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale –
relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono
altresi’ pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della
stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli
avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione
nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall’articolo 66, comma 15 nonche’ comma 7, terzo periodo
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini,
nonche’ gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo
pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro non puo’ essere inferiore a
ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo’ essere inferiore a quindici
giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non puo’ essere
inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e,
ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo’ essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non
puo’ essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del
bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione
delle offerte non puo’ essere inferiore a sessanta giorni con le
medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel
dialogo competitivo, quando del contratto e’ stata data notizia con
l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo’
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni,
decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e
per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni
appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale
previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva
7. La procedura negoziata e’ ammessa, oltre che nei casi di cui agli
articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore
a centomila euro
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro
e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
princi’pi di non discriminazione, parita’ di trattamento,
proporzionalita’ e trasparenza e secondo la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 8. Per
l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1,
lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6;
l’invito e’ rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale
numero aspiranti idonei
9. Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il
criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso, la stazione
appaltante puo’ prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo
86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la
facolta’ di esclusione automatica non e’ esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci; in tal caso si applica
l’articolo 86, comma 3

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Articolo 123

– Procedura ristretta semplificata per
gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di
importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno
facolta’, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a
presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto
dell’appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti
nell’elenco disciplinato dai commi che seguono. 2. I lavori che le
stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma
1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalita’
previste per l’avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di
ogni anno

3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle
procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano
apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo

4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda
per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno,
pari a centottanta

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero
massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta

6. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in
forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o
consorzio, ovvero come componente di piu’ di un raggruppamento
temporaneo o piu’ di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio

7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa e’ articolata in sedi locali, le domande e i
relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni
territoriali.

8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui ilrichiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previsti per l’esecuzione di lavori di pari importo con
procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l’elenco entro il trenta dicembre,
iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata
dell’autocertificazione di cui al comma 8
10. L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, e’ stabilito
mediante sorteggio pubblico, la cui data e’ indicata nell’avviso di cui
al comma 2
11. Le stazioni appaltanti applicano l’articolo 48
12. Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati secondo l’ordine
di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere
ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti
nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio, che ne da’
pubblicita’ sul proprio sito informatico di cui all’articolo 66, comma
7, con le modalita’ ivi previste
14. L’Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico,
il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento
del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle
iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero
massimo
15. Nell’ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute
a cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si e’
verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti
giorni dalla comunicazione dell’Osservatorio, e previo avviso agli
iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o piu’
diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni.
Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all’Osservatorio
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie
all’Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni

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Articolo 124

– Appalti di servizi e forniture sotto
soglia
(decreto del Presidente della Repubblica n.573/1994). (N.D.R.:
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
vedasi il comma 2 dell’art.4-quater decreto-legge
1 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009 n.102.)

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le
norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita’ e di
comunicazione in ambito sovranazionale

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 e’ facoltativo ed
e’ pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste

3. Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della
procedura di affidamento sui siti informatici di cui all’articolo 66,
comma 7

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad
obblighi di pubblicita’ e di comunicazione in ambito sopranazionale

5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie speciale – contratti pubblici, sui siti informatici di
cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi previste, e
nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi
alla pubblicita’ decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66,
comma 15 nonche’ comma 7, terzo periodo

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali

sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche’ gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non puo’ essere inferiore a quindici giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo’ essere inferiore a sette
giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non puo’ essere
inferiore a dieci giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e,
ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo’ essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel
dialogo competitivo, quando del contratto e’ stata data notizia con
l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo’
essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni,
decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e
per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni
appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di
idoneita’ morale, capacita’ tecnico-professionale ed
economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici
8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro
quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso,
la stazione appaltante puo’ prevedere nel bando l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo
86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la
facolta’ di esclusione automatica non e’ esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci; in tal caso si applica
l’articolo 86, comma 3

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Articolo 125

– Lavori, servizi e forniture in
economia

(art. 24, legge n 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del
Presidente della Repubblica n 554/1999; decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere
effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10

3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto
per
l’occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento
4. Il cottimo fiduciario e’ una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a
200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e
nell’ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza e’
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con
le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi e’
necessita’ e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono
essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al
responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e’ corredato dell’elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quali e’ possibile formulare una previsione,
ancorche’ sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000
euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parita’ di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila
euro e’ consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento. 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per
importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a
211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma
1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche
delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall’articolo 248
10. L’acquisizione in economia di beni e servizi e’ ammessa in
relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze
Il ricorso all’acquisizione in economia e’ altresi’ consentito nelle
seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando cio’ sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;

b) necessita’ di completare le prestazioni di un contratto in corso,
ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito
del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente
necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine
di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita’ di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e’ consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere
in possesso dei requisiti di idoneita’ morale, capacita’
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle
stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano
richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo
precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza
almeno annuale
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le
prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade
nell’ambito di applicazione del presente articolo, puo’ essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina
delle acquisizioni in economia
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche’ dei principi
in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto
desumibili dal presente codice, dal regolamento

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Articolo 126

– Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici
di lavori quale che ne sia l’importo

2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro

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Articolo 127

– Consiglio superiore dei lavori
pubblici

(art. 6, legge n. 109/1994)

1. E’ garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche’
l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle infrastrutture, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati
affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si
provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni
dello Stato e delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nonche’ ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo superiore ai
25 milioni di euro, nonche’ parere sui progetti delle
altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre
superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). Qualora
il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita’, il direttore del
settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore
4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo
dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale
termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e
l’amministrazione motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare

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Articolo 128

– Programmazione dei lavori pubblici

(art. 14, legge n. 109/1994)

1. L’attivita’ di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di
singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto
dei documenti programmatori, gia’ previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi
di fattibilita’ e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono
nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita’ agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi
e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle
sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita’ ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita’ i bisogni che
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno
sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul
profilo di committente della stazione appaltante

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita’.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia’ iniziati, i progetti esecutivi approvati,
nonche’ gli interventi per i quali ricorra la possibilita’ di
finanziamento con capitale privato maggioritario

4. Nel programma triennale sono altresi’ indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne
viene acquisita la
documentazione catastale e ipotecaria
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita’ ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche’ le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale e’ subordinata, per i
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilita’ e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che
per i lavori di manutenzione, per i quali e’ sufficiente l’indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonche’
per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali e’ sufficiente lo
studio di fattibilita’
7. Un lavoro puo’ essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad
uno o piu’ lotti, purche’ con riferimento all’intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione
aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalita’, fruibilita’ e
fattibilita’ di ciascun lotto
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma
l’applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di
cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia’ stanziati
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche’ acquisibili ai
sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale
puo’ essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario
che non utilizzi risorse gia’ previste tra i mezzi finanziari
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta
o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori
sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20
e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione
per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi’ trasmessi al CIPE, entro trenta
giorni dall’approvazione per la verifica della loro compatibilita’ con
i documenti programmatori vigenti

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Articolo 129

– Garanzie e
coperture assicurative per i lavori pubblici
(art 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n.109/1994)

1. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 75 e dall’articolo 113, l’esecutore dei lavori e’
altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture, l’esecutore e’ inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per
responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi
3. Con il regolamento e’ istituito, per i lavori di importo superiore a
100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione
operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui
possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, e’ obbligatorio per tutti
gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione
di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro

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Articolo 130

– Direzione dei lavori

(art. 27, legge n. 109/1994)

1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei
casi di cui all’articolo 90, comma 6, l’attivita’ di direzione dei
lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice
per l’affidamento degli incarichi di progettazione

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Articolo 131

– Piani di sicurezza

(art. 31, legge n. 109/1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle
politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che
si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita’ alle
direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento
2. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita’ nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche’ il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi
oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della
stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso
d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori
di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20
maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici e’ determinata dal complessivo numero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della categoria
prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori
con la propria organizzazione di impresa e’ equiparato all’appaltatore.

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Articolo 132

– Varianti in corso d’opera

(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse,
sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento, o per l’intervenuta possibilita’ di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita’ dell’opera o di sue parti e
sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita’
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile; e)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero
la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne
da’ immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso
di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione
di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessita’ di introdurre varianti in corso d’opera a causa di
carenze del progetto esecutivo
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per
i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse,
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita’, sempreche’ non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in
aumento relativo a tali varianti non puo’ superare il 5 per cento
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla
quale e’ invitato l’aggiudicatario iniziale
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da’
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo
del contratto
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali

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Articolo 133

– Termini di adempimento, penali,
adeguamenti dei prezzi

(art.26, legge n.109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di
saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui
all’articolo 5, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali
e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta’, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell’importo netto contrattuale,di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di
gara puo’ individuare i materiali da costruzione per i quali i
contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili
all’acquisto dei materiali, prevedono le modalita’ e i tempi di
pagamento degli stessi, ferma restando l’applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa
presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento
comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantita’ necessarie per
l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico
contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei
lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento
abbia accertato l’effettivo inizio dei lavori e che l’esecuzione degli
stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non
si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonche’ ai commi da 4 a
7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione
e’ subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del
pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e’
immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento
dell’affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori
o non completamento dell’opera per cause non imputabili al committente.
L’importo della garanzia e’ gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da
parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo’
procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e’ fissata, con
decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo
di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per
cento.

3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione
appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del
comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori
al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto
di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite
delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione e’ determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 6
nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori. 6. Il Ministero
delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con
proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu’ significativi.

6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione
appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita’ di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei
lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’
assunti, nonche’ le eventuali ulteriori somme a disposizione della
stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi’ essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche’ le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri
prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a
quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita’ il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L’entita’ delle penali e le modalita’ di versamento sono disciplinate
dal regolamento

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Articolo 134

– Recesso

(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art.
345, legge n. 2248/1865,
all. F)

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo
delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite e’ calcolato sulla
differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori
eseguiti.

3. L’esercizio del diritto di recesso e’ preceduto da formale
comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a
venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudodefinitivo.

4. I materiali il cui valore e’ riconosciuto dalla stazione appaltante
a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia’ accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo’ trattenere le opere provvisionali e gli
impianti che non siano in tutto o in parte asportabili
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e’ effettuato
d’ufficio e a sue spese

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Articolo 135

– Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione

(art.118,
decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei
confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o piu’
misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonche’ per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita’
dell’intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-bis. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

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Articolo 136

– Risoluzione del contratto per grave
inadempimento grave irregolarita’ e grave ritardo

(art. 119, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n.
2248/1865)

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei
lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dispone la
risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i
casi d’urgenza, non puo’ essere inferiore a dieci giorni, per compiere
i lavori in ritardo, e da’ inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e
ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga,
la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
delibera la risoluzione del contratto.

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Articolo 137

– Inadempimento di contratti di cottimo

(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art.
340, legge n. 2248/1865, all. F)

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell’appaltatore la risoluzione e’ dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei
lavori, salvi i diritti e le facolta’ riservate dal contratto alla
stazione appaltante

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Articolo 138

– Provvedimenti in seguito alla
risoluzione del contratto

(art. 121, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di
venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia’ eseguiti, l’inventario di materiali,
macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato l’organo di collaudo, lo stesso procede a
redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento
tecnico e contabile con le modalita’ indicate dal regolamento. Con il
verbale e’ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita’ e quanto previsto
nel progetto approvato nonche’ nelle eventuali perizie di variante; e’
altresi’ accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche’
nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, e’
determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta’
prevista dall’articolo 140, comma 1.

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Articolo 139

– Obblighi in caso di risoluzione del
contratto

(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)


1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138,
l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia’
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e
spese. La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, puo’ depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita’ di cui all’articolo 113, comma 2, pari
all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni

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Articolo 140

– Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave

inadempimento dell’esecutore

(art 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005,
conv. in legge n.
80/2005)

1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di
fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso
l’originario aggiudicatario.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’ proposte
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. (Comma abrogato)

4. (Comma abrogato)

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Articolo 141

– Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il
quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati dal regolamento, di particolare complessita’ dell’opera da
collaudare, in cui il termine puo’ essere elevato sino ad un anno. Il
medesimo regolamento definisce altresi’ i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonche’ le modalita’ di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione

2. Il regolamento definisce altresi’ il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice e’ redatto un certificato di
collaudo secondo le modalita’ previste dal regolamento. Il certificato
di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche’ l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il
certificato di collaudo e’ sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
e’ in facolta’ del soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare
esecuzione e’ comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da
uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento
al tipo di lavori, alla loro complessita’ e all’importo degli stessi.
Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita’ autorizzative, di
controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessita’ tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e’
effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera
e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e’ obbligatorio il collaudo in
corso d’opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo
130, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessita’;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le
fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della
convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del
codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
l’appaltatore risponde per la difformita’ e i vizi dell’opera,
ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.

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Articolo 142

– Ambito di applicazione e disciplina
applicabile

(articoli 56, 57, 62, 63,
direttiva 2004/18; Art.2, legge
n.109/1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli
appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le
concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18,
22, 31. Ad esse si applica l’articolo 27.

3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli appalti di lavori
pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente
capo, le disposizioni del presente codice.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti
all’osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in
tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I,
parte IV, parte V, nonche’ le norme della parte II, titolo I e titolo
II, in tema di pubblicita’ dei bandi, termini delle procedure,
requisiti generali e qualificazione degli operatori economici,
subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano
specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.

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Articolo 143

– Caratteristiche delle concessioni di
lavori pubblici

(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n.
109/1994; art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilita’, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la loro gestione
funzionale ed economica.

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed
esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione,
quanto alle prestazioni progettuali, puo’ essere circoscritto al
completamento della progettazione, ovvero alla revisione della
medesima, da parte del concessionario

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di
regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un
prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla
remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario
assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualita’ del servizio da prestare. Nella determinazione
del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di
gara

5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere
in proprieta’ o in diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilita’, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonche’
beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico,
gia’ indicate nel programma di cui all’articolo 128. Si applica
l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa
gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali,
nonche’ l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato altermine della concessione, anche prevedendo un
corrispettivo per tale valore residuo.

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo’ stabilire che la concessione abbia una durata
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5
rispetto all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse
del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di
base, nonche’ le norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle
attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica
dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da
attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In
mancanza della predetta revisione il concessionario puo’ recedere dal
contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino piu’ favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del piano dovra’ essere effettuata a
favore del concedente.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l’alea
economico-finanziaria della gestione dell’opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata
all’esame e all’approvazione dei progetti di loro competenza, senza
diritto di voto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

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Articolo 144

– Procedure di affidamento e
pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

(art. 58,
direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art.84, decreto del
Presidente della Repubblica n.554/1999)

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici
con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di affidare la
concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all’allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita’ alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.

4. Alla pubblicita’ dei bandi si applica l’articolo 66 ovvero
l’articolo 122

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Articolo 145

– Termini per la presentazione delle
candidature e delle offerte

(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma
2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e
delle offerte si applica l’articolo 70, con esclusione del comma 9 e
del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione non puo’, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando, salva l’applicazione
dell’articolo 70, comma 8.

1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia
fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c),
calcolata con i criteri di cui all’articolo 29, si applica l’articolo
122, comma 6.

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Articolo 146

– Obblighi e facolta’ del
concessionario in relazione all’affidamento a terzi di una parte dei
lavori

(art. 60,
direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)

1. Fatto salvo quanto dispone l’articolo 147, la stazione appaltante
puo’: a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a
terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30%
del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota
minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione.
Il bando fa salva la facolta’ per i candidati di aumentare tale
percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione,
che intendono appaltare a terzi.

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Articolo 147

– Affidamento al concessionario di
lavori complementari

(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
ultimo periodo, legge n. 109/1994)

1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza
l’osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori
complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della
concessione ne’ nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a
seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera
quale ivi descritta, a condizione che l’affidamento avvenga a favore
dell’operatore economico che esegue l’opera, nelle seguenti ipotesi:

a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o
economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti
per la stazione appaltante, oppure

b) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

2. In ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i
lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento
dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione

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Articolo 148

– Disposizioni applicabili agli
appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni

aggiudicatrici

(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)

1. Il concessionario che e’ un’amministrazione
aggiudicatrice e’ tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal
presente codice per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici
di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi

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Articolo 149

– Disposizioni in materia di
pubblicita’ applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che
non sono

amministrazioni aggiudicatrici
(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n.
109/1994)

1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando
affidano appalti a terzi, ai sensi dell’articolo 146, applicano le
disposizioni in materia di pubblicita’ previste dall’articolo 66 ovvero
dall’articolo 122.

2. Non e’ necessaria alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra
in una delle ipotesi di cui all’articolo 57.

3. Fermo quanto disposto dall’articolo 253, comma 25, non si
considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate
per ottenere la concessione, ne’ le imprese ad esse collegate. Se il
concessionario ha costituito una societa’ di progetto, in conformita’
all’articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di
cui al comma 2 del citato articolo 156.

4. Per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa su cui il
concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare
un’influenza dominante sul concessionario o che, come il
concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa
per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o
alle norme che disciplinano l’impresa stessa. 5. L’influenza dominante
e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente,
in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

oppure

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al
capitale dell’impresa;

oppure

c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

6. L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la
concessione. In ogni caso l’elenco e’ aggiornato in relazione alle
modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni
vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo

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Articolo 150

– Pubblicazione del bando negli
appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni

aggiudicatrici
(art. 64, direttiva 2004/18)

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 149, i concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di
gara, con le modalita’ dell’articolo 66 ovvero dall’articolo 122.

2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all’allegato IX C e ogni altra informazione
ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato
dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

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Articolo 151

– Termini per la ricezione delle
candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati
dai

concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici

(art.65, direttiva 2004/18)

1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine
per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla
data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero
dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette)

2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11
dell’articolo 70, in quanto compatibili

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Articolo 152

– Disciplina comune applicabile

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano
le disposizioni:

– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);

– della parte IV (contenzioso);

– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni
del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria)
della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi, con le modalita’ fissate dal regolamento

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Articolo 153

– Finanza di progetto

(N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo,
come sostituito
dall’art.1 decreto legislativo 11 settembre 2008 n.152, vedasi il comma
2 dell’art.1 del citato decreto legislativo n.152
del 2008.)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita’, inseriti nella programmazione triennale e
nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in
tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante
concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare una concessione
ponendo a base di gara uno studio di fattibilita’, mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui all’articolo
66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei lavori,
ponendo a base di gara lo studio di fattibilita’ predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 144, specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita’ di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in
tal caso la concessione e’ aggiudicata al promotore solo
successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle
modifiche progettuali nonche’ del conseguente eventuale adeguamento del
piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha
facolta’ di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con
il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui
all’articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 83 per il caso delle
concessioni, l’esame delle proposte e’ esteso agli aspetti relativi
alla qualita’ del progetto preliminare presentato, al valore economico
e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica,
in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da
realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie
del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di
cui all’articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca
nonche’ la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le
attivita’ di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi
economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui
all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non puo’ superare il
2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo
studio di fattibilita’ posto a base di gara.

10. L’amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati
nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo’ aver luogo
anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita’ indicate all’articolo 97. In tale fase e’
onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai
fini dell’approvazione del progetto, nonche’ a tutti gli adempimenti di
legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio’ comporti alcun compenso aggiuntivo, ne’ incremento delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano
finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede
direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta’ di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate
dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione puo’ avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione
delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a
carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9,
terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75 e
da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per
cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio
fattibilita’ posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e’ tenuto
a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data
di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario e’
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita’ di cui
all’articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce
grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni
relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo,
possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e
b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta
l’aggiudicazione al promotore prescelto, ma l’attribuzione allo stesso
del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con
le modalita’ di cui alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella
ritenuta piu’ vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformita’
al comma 10, lettera c);

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il
progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente piu’
vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e’
aggiudicato a quest’ultimo;

e) ove siano state presentate una o piu’ offerte valutate
economicamente piu’ vantaggiose di quella del promotore posta a base di
gara, quest’ultimo puo’, entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto.
In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore
offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest’ultimo e’ aggiudicatario del
contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.

Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere
d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l’applicazione degli
altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di cui
al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all’articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare una
cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola
proposta, a pubblicare un avviso con le modalita’ di cui all’articolo
66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle
proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce
dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta
giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte gia’
presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto
termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente
il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico
interesse, procedendo poi in via alternativa a: a) se il progetto
preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di
cui all’articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a
base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire
una concessione ai sensi dell’articolo 143, ponendo lo stesso progetto
a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del
comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 16, l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui
all’articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si
applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui
al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico
dell’affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al
comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario
nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto
previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche’ i
soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita’, proposte relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’
non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni
sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento
e possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, gli studi di
fattibilita’ ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina
alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o
alla realizzazione dei lavori, ne’
alla gestione dei relativi servizi. Qualora le
amministrazioni adottino gli studi di fattibilita’, si applicano le
disposizioni del presente articolo. 20. Possono presentare le proposte
di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche’ i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito
degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilita’, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale. 21. Limitatamente alle ipotesi di cui i
commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura
fino alla pubblicazione del bando di gara purche’ tale recesso non
faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In
ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti
comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita’ della proposta, a condizione che i restanti componenti
posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

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Articolo 154

– Valutazione della proposta

(art.37-ter, legge n.109/1994)

Soppresso da: Decreto legislativo del
11/09/2008 n. 152 Articolo 1

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita’ delle
proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e
ambientale, nonche’ della qualita’ progettuale, della funzionalita’,
della fruibilita’ dell’opera, dell’accessibilita’ al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle
stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi
alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta,
provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire
entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove
necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con
il promotore un piu’ lungo programma di esame e valutazione

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Articolo 155

– Indizione della gara

(art. 37-quater, legge n. 109/1994)

Soppresso da: Decreto legislativo del
11/09/2008 n. 152 Articolo 1

1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 154 di ogni anno
le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate
ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove
necessario,
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all’articolo 143,
procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’articolo 83, comma 1,
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonche’ i valori degli elementi necessari
per la determinazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore; e’ applicabile altresi’ l’articolo 53, comma 2, lettera c);

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara
abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge
fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara e’ vincolante per lo
stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e’ garantita
dalla cauzione di cui all’articolo 75, comma 1, e da un’ulteriore
cauzione pari all’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto
periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice,
prima dell’indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo
75, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di
cui all’articolo 153, comma 1, quinto periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine
fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore
della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario,
dell’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il
pagamento e’ effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando
tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai
sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad
oggetto sia l’esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto
in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e’
tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 153, comma 1,
quinto periodo. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata
dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3

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Articolo 156

– Societa’ di progetto

(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)

1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio
di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha la
facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di progetto
in forma di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata, anche
consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale
sociale della societa’. In caso di concorrente costituito da piu’
soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si
applicano anche alla gara di cui all’articolo 153. La societa’ cosi’
costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di
concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la
costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa’
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio
anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa’ ai
propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti
dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la societa’ di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in
tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Nel caso di
versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa’ restano solidalmente
responsabili con la societa’ di progetto nei confronti
dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito.
In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire alla pubblica
amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione
delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in
tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione
del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione
stabilisce le modalita’ per l’eventuale cessione delle quote della
societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa’ e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon
adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel
capitale sociale della societa’ di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che
non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento

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Articolo 157

– Emissione di obbligazioni da parte
delle societa’ di progetto

(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)

1. Le societa’ costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita’ possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412 del
codice civile, purche’ garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato
grado di rischio del debito, secondo modalita’ stabilite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture

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Articolo 158

– Risoluzione

(art. 37-septies, legge n. 109/1994)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione per
motivi di
pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate piu’ gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora
superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della
parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono
indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento
di detti crediti.

3. L’efficacia della revoca della concessione e’ sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.

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Articolo 159

– Subentro

(art. 37-octies, legge n. 109/1994)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del
progetto potranno impedire la risoluzione designando, una societa’ che
subentri nella concessione al posto del concessionario e che verra’
accettata dal concedente a condizione che:

a) la societa’ designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;

b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 1-bis.

1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato
dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i
criteri e le modalita’ di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.

2-bis. Il presente articolo si applica alle societa’ di progetto
costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di
cui all’articolo 3, comma 15-ter.

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Articolo 160

– Privilegio sui crediti

(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici
servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle
societa’ di progetto che siano concessionarie o affidatarie di
contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai
sensi dell’articolo 176.

2. Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da
atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i
finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea
capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche’ gli
elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L’opponibilita’ ai terzi del privilegio sui beni e’ subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, comma 2, del
codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio e’ dato avviso mediante pubblicazione nel
foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere
effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa
finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile,
il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei terzi che
abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo
la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia
possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente,
il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.


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Articolo 160 bis

– Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita’

1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita’ i committenti tenuti all’applicazione
del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che
questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto
all’oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i
costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche’ i parametri di
valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.

3. L’offerente di cui al comma 2 puo’ essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo’
sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni
caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla
eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalita’ previste.

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve
dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso
avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad
eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un contraente
generale, di cui all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo’
partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione,
all’acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita’ non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in
possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle
capacita’ di altri soggetti.

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di
livello
almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione
dell’opera.

4-quater. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo’
seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed
espropriativi; l’opera puo’ essere realizzata su area nella
disponibilita’ dell’aggiudicatario.

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Articolo 161

– Oggetto e disciplina comune
applicabile

(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n.190/2002)

1. Il presente capo regola la progettazione, l’approvazione dei
progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale, nonche’ l’approvazione secondo quanto
previsto dall’articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma
1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell’ambito del
programma predetto sono, altresi’, individuate, con intese generali
quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le
opere per le quali l’interesse regionale e’ concorrente con il
preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province
autonome partecipano, con le modalita’ indicate nelle stesse intese,
alle attivita’ di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio,
in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo
scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di
Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di
attuazione.

1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il
reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui
al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori
predispongono studi di fattibilita’ delle infrastrutture strategiche da
realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e
acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell’Unita’ tecnica-Finanza di
progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un
potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera
stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per
la concreta attuabilita’. Per le infrastrutture strategiche che
prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie
deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta
Unita’.

1-ter. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere
prioritarie le infrastrutture gia’ avviate, i progetti esecutivi
approvati, nonche’ gli interventi per i quali ricorre la possibilita’
di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito,
nella misura maggiore possibile.

2. L’approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di
cui al comma 1 avviene d’intesa tra lo Stato e le regioni nell’ambito
del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome
interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e dei successivi articoli del presente capo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma
1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari
applicano, per le proprie attivita’ contrattuali e organizzative,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le
norme del presente capo.

5. Le regioni, le province, i comuni, le citta’ metropolitane, gli enti
pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per
le proprie attivita’ rientranti in materie oggetto di legislazione
concorrente,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui
al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di
una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi
fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le
competenze dei comuni, delle citta’ metropolitane, delle province e
delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione
delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui
al comma 1.

6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal
presente capo, ai contratti alle opere di cui all’articolo 162, comma
1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata,
le disposizioni:

– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);

– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);

– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa’ di progetto);

– della parte IV (contenzioso);

– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al
presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette
opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite
secondo i criteri di contabilita’ nazionale SEC 95, dovranno procedere
per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e
dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di
progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei
fornitori

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Articolo 162

– Definizioni rilevanti per le
infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi

(art. 1, comma 7, d.lgs.
n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di cui al
presente capo:

a) programma e’ il programma delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui
all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) Ministero e’ il Ministero delle infrastrutture;

c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e
insediamenti produttivi inseriti nel programma;

d) opere per le quali l’interesse regionale concorre con il preminente
interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma
di cui all’articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o
internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro
di cui al citato articolo 161, comma 1, una particolare partecipazione
delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno
carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul
territorio di piu’ regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad
una rete interregionale o internazionale;

e) fondi, indica le risorse finanziarie – integrative dei finanziamenti
pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili –
che la legge finanziaria annualmente destina alle attivita’ di
progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture
inserite nel programma; f) CIPE e’ il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e
province autonome di volta in volta interessate dalle singole
infrastrutture e insediamenti produttivi;

g) affidamento a contraente generale e’ il contratto di cui
all’articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e
realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente
alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente
generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per
l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed e’ qualificato per
specifici connotati di capacita’ organizzativa e tecnico-realizzativa,
per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in
parte con mezzi finanziari privati, per la liberta’ di forme nella
realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di
risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio. I contraenti
generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;

h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e’ il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un
contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa
limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa’ di progetto

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Articolo 163

– Attivita’ del Ministero delle
infrastrutture

(art.2, d.lgs. n.190/2002; art.2, d.lgs. n.189/2005)

1. Il Ministero promuove le attivita’ tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri
a proprio carico, le attivita’ di supporto necessarie per la vigilanza,
da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa
intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle
attivita’ di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente
anche mediante l’anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge
21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il
Ministero impronta la propria attivita’ al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti
locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo,
la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni
o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare
con le modalita’ previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei
soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o
accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari
e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo
e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l’istruttoria ai
fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali
prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le opere di
competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto
dalle norme vigenti, e’ acquisito sul progetto preliminare;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attivita’ di supporto al CIPE per la vigilanza delle
attivita’ di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva
realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attivita’ dei soggetti aggiudicatori
o degli enti interessati alle attivita’ istruttorie con azioni di
indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo
dei commissari straordinari di cui al comma 5;

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse
finanziarie integrative necessarie alle attivita’ progettuali; propone,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPE
l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle
risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei
limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli
insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle
attivita’ produttive, le attivita’ di cui al presente comma sono svolte
d’intesa con il Ministero delle attivita’ produttive;

f-bis) cura le istruttorie per l’avanzamento procedurale e fisico dei
progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per
l’attivita’ del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione
richiesta all’Unita’ tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle
regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.

3. Per le attivita’ di cui al presente capo il Ministero puo’:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche’, sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura
tecnica di missione e’ istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli
advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita’ stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al
comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
specializzazione e professionalita’, previa selezione, con contratti a
tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile
per una sola volta;

c) avvalersi, quali advisor, di societa’ specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attivita’ di cui al presente capo il Ministero, inoltre,
puo’:
a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o
province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio
carico;
b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
con apposita convenzione ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di
societa’ da essa controllata per le attivita’ di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la
collaborazione dell’Unita’ tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i
compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalita’ di
funzionamento dell’Unita’ tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in
deroga all’articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di
entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalita’
nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15,
dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali
decadono alla stessa data. 5. Al fine di agevolare, sin dall’inizio
della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti, nonche’ i Presidenti delle regioni o province
autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri
la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell’espletamento delle suddette attivita’, e nel caso di
particolare complessita’ delle stesse, il commissario straordinario
puo’
essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle
regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina
del commissario straordinario e’ formulata d’intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma, o sindaco della citta’
metropolitana interessata.

6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti
a carico dei fondi e sono contenuti nell’ambito della quota delle
risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. 7. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche’, per le infrastrutture di competenza dei
soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalita’ e i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio,
al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive
dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor,
acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e
parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i
commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture
di cui al comma 3, nonche’ delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti
terzi.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del
commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti
alle attivita’ da svolgere dallo stesso, nonche’ le modalita’ di
corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell’ambito delle
risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ istituito,
su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza oneri per il
bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai
commissari straordinari che ne facciano richiesta, l’assistenza e il
supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali
interessate

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Articolo 164

– Progettazione

(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n.189/2005)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui
all’allegato tecnico riportato nell’allegato XXI.

2. L’affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita’ di
progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di
ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative
comunitarie in materia, e’ regolato dalle norme dettate dalla parte II,
ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione
per le attivita’ ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la
pubblicita’ dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati
anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle
regioni interessate, secondo le modalita’ e le procedure di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella GazzettaUfficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I
servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati
nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita’ e
imparzialita’ imposti dall’osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche’ le
societa’ collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo
partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne’
essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti
generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della
variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei
lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto
divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.

4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da
linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non
soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara,
nonche’ della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto
aggiudicatore puo’ affidare al contraente generale, con previsione del
bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori.
Nell’affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la
nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante.

5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in
relazione alle attivita’ di progettazione e approvazione delle
infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le
relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel
programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione
delle tariffe professionali per le attivita’ di progettazione,
necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini
della determinazione del corrispettivo per le attivita’ di
progettazione delle infrastrutture, redatte in conformita’ al presente
articolo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato XXI, i
soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l’aliquota prevista
per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001
del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il
progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e
proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed
esecutivo in modo che l’aliquota totale risulti sempre pari a 1.
All’importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica
quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.

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Articolo 165

– Progetto preliminare. Procedura di
valutazione di impatto ambientale e localizzazione

(art. 3, d.lgs. n.
190/2002; art. 2, d.lgs.n.189/2005). (N.D.R.: Per l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo
vedasi il comma 3 dell’art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009 n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009 n.102.)

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine
di sei mesi dall’approvazione del programma, il progetto preliminare
delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l’espletamento
di procedure di gara, il termine e’ elevato a nove mesi. Le risorse
finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed
eventualmente non gia’ disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, su richiesta delsoggetto aggiudicatore, a valere
sulla quota dei fondi destinata alle attivita’ progettuali, nei limiti
delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia’ anticipate
dalle regioni ai sensi dell’articolo 163, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione
del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da’ immediata
comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell’avviso di
cui all’articolo 175, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto
previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto
territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento
dell’intero costo dell’opera e deve includere le infrastrutture e opere
connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta
sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati
nell’ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni
nazionali o regionali vigenti, l’opera sia soggetta a valutazione di
impatto ambientale, il progetto preliminare e’ corredato anche da
studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure
previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell’approvazione del progetto preliminare non e’ richiesta la
comunicazione agli interessati alle attivita’ espropriative, di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata
per l’eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove
non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e’
comunque depositato presso il competente ufficio della regione
interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del
deposito si da’ avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al
Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, al Ministero delle attivita’ produttive e al Ministero
per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e’ altresi’
rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni al Ministero entro sessanta giorni dalla ricezione del
progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti
in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della
sezione II del presente capo. Nei successivi quarantacinque giorni il
Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto
una o piu’ delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle
infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o
parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il
Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali
prescrizioni.

5. Il progetto preliminare non e’ sottoposto a conferenza di servizi.
Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente
articolo, e’ approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il
consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano,
sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’opera. La pronuncia
deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel
caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome
interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale,
il progetto preliminare e’ sottoposto alla valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita’ istruttoria
partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata. A tale fine
il progetto e’ rimesso a cura del Ministero al
Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni
dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l’eventuale proposta
alternativa che, nel rispetto delle funzionalita’ dell’opera, la
regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all’atto del
dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive
determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa
sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto
con il Ministro delle attivita’ produttive o altro Ministro competente
per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni
regionali;

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di
dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede,
entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito
d’intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della
eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita’
dell’opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse
formulato all’atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d’intesa
con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova
valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l’avvio
della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o
insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L’approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti
norme, l’accertamento della compatibilita’ ambientale dell’opera e
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato –
regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione
degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui e’
localizzata l’opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative
eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza
dell’attestazione di compatibilita’ tecnica da parte del soggetto
aggiudicatore, permessi di costruire, ne’ altri titoli abilitativi
nell’ambito del corridoio individuato con l’approvazione del progetto
ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto
stesso. A tale scopo, l’approvazione del progetto preliminare e’ resa
pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione
(o nella Gazzetta Ufficiale) ed e’ comunicata agli enti locali
interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l’articolo 183, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, l’autorizzazione di cui all’articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo’
essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di
ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e puo’ essere rilasciata
dalla autorita’ espropriante ovvero dal concessionario delegato alle
attivita’ espropriative, ai soggetti o alle societa’ incaricate della
predetta attivita’ anche prima della redazione del progetto
preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo
di evitare ogni ritardo all’avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia
necessaria l’escavazione di cunicoli esplorativi, l’autorizzazione alle
attivita’ relative, ivi inclusa l’installazione dei cantieri e
l’individuazione dei siti di deposito, e’ rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture, d’intesa con il presidente della regione o provincia
autonoma interessata, ed ha gli effetti dell’articolo 166, comma 5. In
caso di mancata intesa nei trenta
giorni dalla richiesta l’autorizzazione e’ rimessa al
CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita’
di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell’attivita’ esplorativa,
significativi a livello ambientale, sono altresi’ comunicati al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.

10. Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei casi
previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 38
dell’allegato tecnico XXI.


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Articolo 166

– Progetto definitivo. Pubblica
utilita’ dell’opera

(art.4, d.lgs. n.190/2002).
(N.D.R.: Per l’applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi i commi 4 e 5
dell’art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.102.)

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e’ integrato da una
relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto
preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilita’ ambientale e alla localizzazione dell’opera. E’
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e
sociale.

2. L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita’ e’
comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati alle attivita’
espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni; la comunicazione e’ effettuata con le stesse forme
previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attivita’ espropriative possono presentare
osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra’ valutarle per ogni
conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano
alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo e’ rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e
a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’ ai gestori di opere
interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento
del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di
opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento
o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle
caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati
in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite
dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non
prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei
soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni
di cui al presente comma.

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita’ istruttoria
e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in
materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la
compatibilita’ delle proposte e richieste pervenute entro il termine di
cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e
dei gestori di opere interferenti con
le indicazioni vincolanti contenute nel progetto
preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o
modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita’.

5. L’approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni
altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi
strategici, l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita’
previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma, si provvede con le modalita’ di cui all’articolo
165, comma 6. Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo
degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta’ di chiedere
al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di
porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari

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Articolo 167

– Norme generali sulla procedura di
approvazione dei progetti

(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal
d.lgs. n. 189/2005)

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono
completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano
interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche
nell’ipotesi di piu’ sospensioni, il termine complessivo di sospensione
non puo’ superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di
istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi
previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva
integrazione. Ove cio’ non sia possibile per l’assenza degli elementi
progettuali prescritti dall’allegato tecnico recato dall’allegato XXI,
le amministrazioni competenti concludono l’istruttoria, negli stessi
termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova
istruttoria e l’indicazione delle condizioni per la ripresentazione
dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza
delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e
il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi
1 e 2 dell’articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da
parte della commissione speciale VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e’ istruito e approvato
a norma dell’articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione
dell’opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale;
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato,
e’ rilasciato sul progetto definitivo dell’opera ai sensi dell’articolo
166.

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le
proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio ai sensi dell’articolo 183, comma 4; resta fermo
l’articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche
normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del
presente capo e salvo quanto previsto all’articolo 161, comma 1. Il
parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi e’ reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni interessati, ai sensi dell’articolo 165. Il parere istruttorio
sul progetto definitivo e’ reso dai singoli soggetti competenti con le
modalita’ dell’articolo 166, e seguenti; le province partecipano al
procedimento
secondo le competenze loro attribuite.

5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di avviare la procedura di
localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla
scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione
e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto
definitivo e’ istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le
modalita’ e nei tempi previsti dall’articolo 166. I Presidenti delle
regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i
Comuni nel cui territorio si realizza l’opera. Il progetto definitivo
e’ integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare.
L’approvazione del progetto comporta l’apposizione del vincolo
espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita’.

6. Le varianti alla localizzazione dell’opera originariamente
risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere
disposte dal CIPE, con la procedura di cui all’articolo 165, comma 5, e
166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il
CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla
verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95
e 96 e all’allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque
formulata, e’ tempestivamente trasmessa, prima dell’approvazione del
CIPE, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell’opera in
ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente commissione VIA o della regione competente in materia di
VIA, e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni
e le attivita’ culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto
ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di
opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni
progettuali conseguenti anche relative all’intera opera. La procedura
di VIA e’ compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,
salva la facolta’ del soggetto aggiudicatore di chiedere la
reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con
successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell’articolo 185,
comma 4. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 185, comma 5.

8. In alternativa all’invio su supporto cartaceo, il soggetto
aggiudicatore ha facolta’ di provvedere alla trasmissione del progetto
e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di
firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le
amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle
reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di
adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere
l’invio di una o piu’ copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria
decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente
articolo si procede ai sensi dell’articolo 165, comma 6.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte
eventuale del progetto definitivo ai sensi dell’allegato tecnico, le
regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati,
nel termine di novanta giorni di cui all’articolo 166

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Articolo 168

– Conferenza di servizi e approvazione
del progetto definitivo

(art 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal
d.lgs. n. 189/2005)

1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 166 e’
convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo
delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La
segreteria della conferenza e’ demandata alla struttura tecnica di
missione di cui all’articolo 163, di seguito denominata: “struttura
tecnica”.

2. L’avviso di convocazione e’ inviato, anche per telefax o posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai
soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al
procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie
vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura
tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da
parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche’ una relazione
illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l’indicazione
delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni
individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa
relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in
quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario,
nell’ambito della conferenza possono tenersi piu’ riunioni preparatorie
e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all’avanzamento
e all’ambito delle singole attivita’ istruttorie e possono essere
costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo
soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie
eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con
la localizzazione qualora gia’ approvata in sede di progetto
preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data
di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere
avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale,
ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la
segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non
sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte
del CIPE.

3. La convocazione della conferenza e’ resa nota ai terzi con avviso
pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito
internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure
e le modalita’ di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2
maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e
autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto
definitivo dell’opera, segnalano tale omissione entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento dell’invito alla conferenza,
o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento,
nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora
il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza
dell’istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto
aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all’interessato e
comunica alla struttura tecnica di missione la data dell’avvenuta
consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere
interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non
intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali
possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle
attivita’ istruttorie.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla
data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti
invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e
autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le
proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento
conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e
dall’incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte
le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato
tempestiva proposta. Per l’eventuale procedura di VIA restano fermi i
diversi termini di cui alla sezione II.

5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della
struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a
nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o
varianti
acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il
progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti
compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e
funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare
laddove gia’ approvato.

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata
partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non
invitato, allo stesso e’ immediatamente rimesso il progetto definitivo
con facolta’ di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta
entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta
e’ comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento
di approvazione. In casi di particolare gravita’, il Ministro delle
infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

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Articolo 169

– Varianti

(art.4-quater, d.lgs. n.190/2002, inserito dal d.lgs. n.189/2005)

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto
esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal
CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare.
Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all’articolo 185.

2. Il soggetto aggiudicatore e’ tenuto ad apportare le modifiche e
integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.

3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE,
sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo,
ne’ comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le
varianti rilevanti sotto l’aspetto localizzativo sono approvate con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate,
espresso con la procedura di cui al comma 5 dell’articolo 165. Per le
opere il cui finanziamento e’ stato assegnato su presentazione del
piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti
comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo
le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell’ambito del
corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono
corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto
previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.

4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della
regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente,
ai sensi del comma 2; se l’opera e’ soggetta a VIA o ricade in ambiti
soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono informati anche il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero per i beni e le attivita’ culturali. I
predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di ricezione hanno facolta’ di rimettere al CIPE l’approvazione
della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravita’, puo’ ordinare
la sospensione dell’esecuzione. La medesima informativa e’ resa
altresi’ al Sindaco del Comune su cui ricade l’intervento.

5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal
soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e’ compiuta
con le modalita’ di cui all’articolo 166, previo esperimento della
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui
all’allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova
valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle
regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi
dell’articolo 165, comma 6.

6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni
del piano di esproprio, il progetto e’ nuovamente approvato ai fini
della dichiarazione di pubblica utilita’ dall’autorita’ espropriante ai
sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’,
previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell’articolo 166.

7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE
a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi
sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle
diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo,
con l’adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal
soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con
conferenza di servizi, secondo le modalita’ dell’articolo 166 e
seguenti.

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Articolo 170

Interferenze

(art.5, d.lgs. n.190/2002)

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui
all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede
secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare e’ rimesso, a cura del soggetto
aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia’ note o
prevedibili. Gli enti gestori hanno l’obbligo di verificare e segnalare
al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di
collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto
delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a
spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita’ progettuali di propria
competenza

3. Il progetto definitivo e’ corredato dalla indicazione delle
interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza,
indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui
all’articolo 166, comma 3, nonche’ dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.

4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui
al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempreche’ il soggetto aggiudicatore si
impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti.

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero
di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha
l’obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il
conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto
aggiudicatore ha inoltre facolta’ di attivare le procedure di cui
all’articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la
convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma
di risoluzione delle interferenze.

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Articolo 171

– Risoluzione delle interferenze

(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio
in qualsiasi modo interferenti con l’infrastruttura da realizzare hanno
l’obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita’
previste dall’articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le
attivita’ di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi
compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma
a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La
violazione dell’obbligo di cooperazione che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente
gestore responsabilita’ patrimoniale per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle
interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE,
unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza,
vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la
competenza a realizzarle.

2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture,
la cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto:

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle
interferenze;

b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore
per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche’ degli
spostamenti di opere interferite;

c) l’avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite,
cui provvede l’ente gestore;

d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita’
di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle
infrastrutture, la cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere
interferite cui provvede l’ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede
quest’ultimo;

b) la verifica della completezza e congruita’ del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con l’indicazione di eventuali ulteriori interferenze non
precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

c) la comunicazione dell’importo definitivo degli oneri per le
attivita’ di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

4. In fase di realizzazione dell’opera la cooperazione dell’ente
gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.

5. Le attivita’ di collaborazione dell’ente gestore sono compiute a
spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni
e sulle spese non esonera l’ente gestore dal compimento delle attivita’
di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il
rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase
esecutiva, l’ente gestore deve compiere le attivita’ di competenza
anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto
aggiudicatore, a condizione che quest’ultimo metta a disposizione in
via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni
del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al
rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle
necessita’. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni
vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.

6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle
interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore della presente
integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle
interferenze devono essere approvate secondo le modalita’ di cui
all’articolo 166 e seguenti.

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Articolo 172

– La societa’ pubblica di progetto

(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE,
preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei
beni connessi, l’attivita’ coordinata di piu’ soggetti pubblici, si
procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti
pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
societa’ pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile,
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici
interessati. Alla societa’ pubblica di progetto sono attribuite le
competenze necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere
strumentali o connesse, nonche’ alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall’infrastruttura. La societa’ pubblica di
progetto e’ autorita’ espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. La societa’ pubblica di progetto realizza
l’intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti,
avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo
del comma 1, le societa’ pubbliche di progetto applicano le
disposizioni del presente codice.
2. Alla societa’ pubblica di progetto possono partecipare le camere di
commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

3. La societa’ pubblica di progetto e’ istituita allo scopo di
garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere
la realizzazione ed eventualmente la gestione dell’infrastruttura, e a
promuovere altresi’ la partecipazione al finanziamento; la societa’ e’
organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.

4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore ovvero alla societa’ pubblica di progetto di beni
immobili di proprieta’ o allo scopo espropriati con risorse finanziarie
proprie.

5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono contribuire per l’intera durata del piano economico-finanziario
al soggetto aggiudicatore o alla societa’ pubblica di progetto,
devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di
reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di
oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una
quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei
modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la
cessione di immobili di loro
proprieta’ o impegnandosi a contribuire alla spesa, a
mezzo di apposito accordo procedimentale

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Articolo 173

– Modalita’ di realizzazione

(art.6, d.lgs. n.190/2002)

1. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 53, la realizzazione
delle infrastrutture e’ oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale

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Articolo 174

– Concessioni relative a infrastrutture

(art.7, d.lgs. n.190/2002)

1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
dell’opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla
base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al
successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della
concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell’eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente
all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso
concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente
generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da
146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al
regolamento;

verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e
subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o
contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal
contratto e dalle norme del codice civile.

3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese
esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall’articolo 149,
comma 3. L’elenco limitativo di tali imprese e’ unito alle candidature
per la concessione. Tale elenco e’ aggiornato in funzione delle
modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le
imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle
opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 176.
Ove il contraente generale sia un’impresa collegata al concessionario,
deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate
in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle
quote predette dovra’ avvenire con la procedura prevista per gli
appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 4. E’ fatto
divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni
dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite
dall’articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla
base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture. Di
tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

5. (Comma abrogato)

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Articolo 175

– Promotore

(art.8, d.lgs. n.190/2002)

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche’ nella Gazzetta
Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 162, per le
quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui
all’articolo 153. Nella lista e’ precisato, per ciascuna
infrastruttura, l’ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. E’ facolta’ dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 20,
presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e
studi di fattibilita’ relativi alla realizzazione di infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 164, non
presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non
determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione.
Il Ministero puo’ inserire, nell’ambito di una successiva lista di cui
al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l’inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.

3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di
valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione
urbanistica, ai sensi dell’articolo 165. A tale fine, il promotore
integra il progetto preliminare con lo studio d’impatto ambientale e
quant’altro necessario alle predette procedure.

4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto
preliminare, nei tempi e modi di cui all’articolo 165. Ove ritenga di
non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini
dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell’opera con diversa procedura; in ogni caso, sono
rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

5. La gara di cui all’articolo 153 e’ bandita entro un mese dalla
delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed
e’ regolata dall’articolo 177.

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Articolo 176

– Affidamento a contraente generale

(art.9, d.lgs n.190/2002; art.2, d.lgs. n.189/2005)

1. Con il contratto di cui all’articolo 173, comma 1, lettera b), il
soggetto aggiudicatore, in deroga all’articolo 53, affida ad un
soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella
costruzione di opere nonche’ di adeguata capacita’ organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto
preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in
tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita’ tecnico
amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per
pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto
progetto non sia stato posto a base di gara;

b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all’articolo
6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, in assenza di un concessionario, puo’ essere accordata al
contraente generale;

c) alla progettazione esecutiva;

d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
f) ove richiesto, all’individuazione delle modalita’ gestionali
dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;

g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di
tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della
criminalita’, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo e gli organi
competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) alle attivita’ necessarie all’approvazione del progetto definitivo
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di
gara;

b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

d) al collaudo delle stesse;

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in
materia di sicurezza nonche’ di prevenzione e repressione della
criminalita’, finalizzati alla verifica preventiva del programma di
esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I
contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee
guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza
delle grandi opere, istituito ai sensi dell’articolo 180 del codice e
del decreto dell’interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo
l’adozione di protocolli di legalita’ che comportino clausole
specifiche di impegno, da parte dell’impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita’ di
valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del
CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i
soggetti aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria, che e’ tenuta a
trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di
monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari
connessi alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dell’articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita’ di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi’, lo
schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i
soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita’ attraverso
le quali esercitare il monitoraggio, nonche’ le soglie di valore delle
transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche
indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli
oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell’aliquota forfettaria di cui al comma 20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera,
secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra
soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto
non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli
atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si
applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono
regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni
seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto
redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre
restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto
aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale
puo’ proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le
modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il
costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo’
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove
queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto
aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o
comunque determinino peggioramento della funzionalita’, durabilita’,
manutenibilita’ e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore
spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di
ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attivita’ di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu’
soggetti, a mezzo della societa’ di progetto di cui al comma 10; i
rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto
nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le
sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla
parte III.

7. Il contraente generale puo’ eseguire i lavori affidati direttamente,
nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento,
ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di
lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono
subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli
appaltatori di lavori pubblici; l’articolo 118 si applica ai predetti
subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente
generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli
eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire
mediante affidamento a terzi.

8. L’affidamento al contraente generale, nonche’ gli affidamenti e
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle
verifiche antimafia, con le modalita’ previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i
propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale,
il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all’affidatario,
nonche’ di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in
contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale,
ove composto da piu’ soggetti, costituisce una societa’ di progetto in
forma di societa’, anche consortile, per azioni o a responsabilita’
limitata. La societa’ e’ regolata dall’articolo 156 e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla societa’ possono partecipare,
oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate
in sede di gara. La societa’ cosi’ costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche
antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa’
di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona
esecuzione del contratto. In alternativa, la societa’ di progetto puo’
fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
la restituzione delle somme percepite in corso d’opera, liberando in
tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo della societa’
di progetto e’
indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalita’ per la eventuale cessione
delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti
a partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che
l’opera sia realizzata e collaudata. L’ingresso nella societa’ di
progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari
e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione puo’ tuttavia avvenire in qualsiasi
momento. Il soggetto aggiudicatore non puo’ opporsi alla cessione di
crediti effettuata dal contraente generale nell’ipotesi di cui
all’articolo 117.

12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve essere
realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie
e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati
entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo’ superare il venti per
cento dell’importo dell’affidamento posto a base di gara e, in ogni
caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve
essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della
predetta quota, il contraente generale o la societa’ di progetto
possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice
civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle
obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente
generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal
conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la
costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente. Le modalita’ di operativita’ della garanzia di
cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del
presente comma sono inserite nell’elenco allegato allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui
all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.

13. I crediti delle societa’ di progetto, ivi incluse quelle costituite
dai concessionari a norma dell’articolo 156, nei confronti del soggetto
aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo 117; la cessione
puo’ avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e’
effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni rese
e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al
presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce
definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al
cessionario non e’ applicabile nessuna eccezione di pagamento delle
quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti
derivanti dall’adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi
diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di
mancato o ritardato completamento dell’opera.

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia
globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi
ai sensi del comma 15:

a) la garanzia di buon adempimento non e’ soggetta alle riduzioni
progressive di cui all’articolo 113; ove la garanzia si sia gia’
ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia
prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e’ ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla
garanzia;

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 159;

c) il contraente generale ha comunque facolta’ di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita;
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e
b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
globale di esecuzione di cui all’articolo 129, comma 3, che deve
comprendere la possibilita’ per il garante, in caso di fallimento o
inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto
altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale,
scelto direttamente dal garante stesso.

19. I capitolati prevedono, tra l’altro:

a) le modalita’ e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai
lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all’articolo
165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalita’ e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo
dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima
dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita’
progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l’attuazione di idonee misure volte al
perseguimento delle finalita’ di prevenzione e repressione della
criminalita’ e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli
articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d’asta, ragguagliata all’importo complessivo
dell’intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e’ tenuto a recepire nell’offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e’ inclusa
nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e’ unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante l’articolazione
delle suddette misure, nonche’ la stima dei costi. Tale stima e’
riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni
tecniche per l’attuazione delle misure in questione, eventualmente
proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell’opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto
aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa
del promotore, quest’ultimo predispone analoga articolazione delle
misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti
a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano,
in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante
concessione

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Articolo 177

– Procedure di aggiudicazione

(art.10, e art.20-octies, comma 4, d.lgs. n.190/2002)

1. L’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente
generale avviene mediante procedura ristretta.

2. Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il
progetto preliminare; per l’affidamento a contraente generale si pone a
base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo; e’
applicabile altresi’ l’articolo 53, comma 2, lettera c).

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di
gara, in relazione all’importanza e alla complessita’ delle opere da
realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti
aggiudicatori individuano i soggetti da invitare
redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi,
non discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti
nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da
invitare non puo’ essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero
soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve
essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. (Comma abrogato)

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli
articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte III.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto
non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

7. Per l’affidamento di servizi si applica l’articolo 164

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Articolo 178

– Collaudo

(art.11, d.lgs. n.190/2002)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita’ e nei
termini previsti dall’articolo 141.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita’, il
soggetto aggiudicatore puo’ autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
con le modalita’ e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. L’affidatario del supporto al collaudo non puo’ avere rapporti
di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito
in tutto o in parte l’infrastruttura.

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Articolo 179

– Insediamenti produttivi e
infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico

(art.13,
d.lgs. n.190/2002)

1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche
inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse
nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse
ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, nonche’ al conseguimento di ogni altro
parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione
degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private
strategiche si provvede con le modalita’ di cui agli articoli 165 e
166; contestualmente all’approvazione del progetto definitivo, ovvero
con successiva eguale procedura, il realizzatore dell’insediamento
produttivo o dell’infrastruttura privata strategica puo’ richiedere e
conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all’esercizio
dell’insediamento stesso.

2. Per la localizzazione, la VIA, l’approvazione dei progetti e la
dichiarazione di pubblica utilita’ delle infrastrutture strategiche per
l’approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui
all’articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi
seguenti.

3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o
contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle
attivita’ produttive, entro il termine di sei mesi dall’approvazione
del programma, il progettodelle infrastrutture di
competenza. Il progetto e’ trasmesso altresi’ alle amministrazioni
interessate rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla
realizzazione e all’esercizio delle opere, nonche’ ai gestori di opere
interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti,
l’opera e’ soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi
necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed e’
corredato dallo studio di impatto ambientale che e’ reso pubblico
secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato
elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di
rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L’avvio del
procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita’,
e’ comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le
stesse forme previste per la VIA dall’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni
dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalita’
istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi alla
realizzazione del progetto. Nell’ambito della Conferenza di servizi,
che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le
amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno
facolta’ di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di
prescrizioni all’atto della approvazione del progetto, o richieste di
varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e
le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di
progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della
Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste
pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere
interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o
prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l’opera e’ soggetta a VIA, si applicano per
l’approvazione del progetto le procedure di cui all’articolo 183.

5. L’approvazione del CIPE e’ adottata a maggioranza dei componenti con
l’intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate. L’approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita’,
indifferibilita’ e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l’esercizio delle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita’ previste nel progetto approvato. In
caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le
modalita’ di cui all’articolo 165, comma 6.

6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla
realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture strategiche per
l’approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il
Ministero e il Ministero delle attivita’ produttive. Le predette
funzioni comprendono anche quelle relative all’esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non
assumono rilievo sotto l’aspetto localizzativo ai sensi dell’articolo
169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano
altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato. 7.
Relativamente alle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento
energetico gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 207 applicano le
disposizioni di cui alla parte III.

8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le
infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico si
applica l’articolo 170.

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Articolo 180

1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo
all’esecuzione, alla contabilita’ e al collaudo.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture, sono
individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e
insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei
fondi con le modalita’ e nei limiti stabiliti con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

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Articolo 181

– Norme di coordinamento

(art.16, d.lgs. n.190/2002)

1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16
aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n.
139, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle procedure
speciali per la salvaguardia di Venezia.

2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste
dal presente capo si applicano all’attraversamento stabile dello
Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle
previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa’ Stretto
di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale
17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico
in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente capo

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Articolo 182

– Campo di applicazione

(art.17, d.lgs. n.190/2002)

1. La presente sezione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la
valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata
ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti
produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti
relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3
marzo 1997.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e’ obbligatorio
e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti
disposizioni ed e’ concluso, secondo le previsioni della presente
sezione; il permesso di costruire non puo’ essere rilasciato se non e’
concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di
un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita’ per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti
che garantiscono il diritto alla informazione sull’intervento e sulla
eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening
o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di
compatibilita’ ambientale e’ emesso dal CIPE, previa valutazione da
esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall’articolo 165.

5. L’autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti
produttivi, e’ regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, quanto a presupposti e procedimento

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Articolo 183

– Procedure

(art.18, d.lgs. n.190/2002; art.2, d.lgs. n.189/2005)

1. L’istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all’art. 182,
comma 1, e’ eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l’uomo, la fauna e la
flora; il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; i beni
materiali e il patrimonio culturale; l’interazione tra i predetti
fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall’allegato
tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e’ redatto secondo
le direttive comunitarie in materia e le norme dell’allegato tecnico di
cui all’allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una
descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione,
concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il
progetto puo’ avere sull’ambiente; una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente con indicazione
delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell’impatto
ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso,
alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di
inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei
rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui
metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell’impatto
ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed
eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto
sull’ambiente, nonche’ consegnare un riassunto non tecnico delle
informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficolta’ riscontrate.
Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve
contenere elementi di massima che diano informazioni sull’impatto
ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le
scelte seguite nel progetto presentato.

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo
ad una delle opere di cui all’articolo 182, comma 1, e’ trasmesso dal
soggetto proponente al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio tiene conto,
ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali
osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati
interessati, nei modi e termini di cui all’articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349.

5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e, per le
opere
incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita’
culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorita’
proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilita’
ambientale dell’opera, comunicandola alle regioni interessate e al
Ministro delle infrastrutture nonche’, per le opere di cui all’articolo
179, anche al Ministro delle attivita’ produttive. Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della
commissione prevista dall’articolo 184.

6. Il provvedimento di compatibilita’ ambientale e’ adottato dal CIPE,
contestualmente all’approvazione del progetto preliminare. In caso di
motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio o del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
l’adozione del provvedimento di compatibilita’ ambientale e’ demandata
al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile
successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di
ottemperanza ai sensi dell’articolo 185, comma 4

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Articolo 184

– Contenuto della valutazione di
impatto ambientale

(art.19, d.lgs n.190/2002)

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e
indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa
l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo,
sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul
paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonche’ sui beni
materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta
inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e
degli impianti.

2. (Comma abrogato)

3. (Comma abrogato)

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Articolo 185

– Compiti della commissione speciale
VIA

(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. La commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui all’articolo
184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte
del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto
assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale.

2. Ove la commissione verifichi l’incompletezza della documentazione
presentata, il termine indicato al comma 1 e’ differito di trenta
giorni per le necessarie integrazioni.

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall’apertura
della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia
provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni
successivi, il parere si ritiene negativo.

4. La commissione:

a) comunica ai Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo
da parte del soggetto proponente, eventuali difformita’ tra questo e il
progetto preliminare;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo
alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita’
ambientale e sull’esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni
di cui al decreto di compatibilita’ ambientale.

5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la
commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione
stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello
definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto
globale del progetto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o
contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale
e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale
invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati
interessati. L’aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo’
riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In
caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui
al provvedimento di compatibilita’ ambientale, il citato Ministro,
previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell’inottemperanza in
sede di Conferenza di servizi, al fine dell’eventuale rinnovo
dell’istruttoria.

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero
modifiche del progetto che comportino significative variazioni
dell’impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al
soggetto gestore di adeguare l’opera e, se necessario, richiede al CIPE
la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a
spese del responsabile, nonche’ l’adozione dei provvedimenti cautelari
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell’inizio dei
lavori e’ comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio la relativa data ed e’ trasmesso allo stesso Ministero il
progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e
seguenti dell’allegato tecnico recato dall’allegato XXI, ivi compresa
l’attestazione di cui all’articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero
sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali,
ivi comprese quelle derivanti dalle attivita’ di verifica di cui
all’articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato
tecnico recato dall’allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
soggetti esecutori dell’opera, puo’ fornire le proprie indicazioni
sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di
compatibilita’ ambientale.

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti
definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il
provvedimento di compatibilita’ ambientale.

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Articolo 186

– Istituzione del sistema di
qualificazione – classifiche

(art. 20-bis, d.lgs. n.190/2002 aggiunto dall’art.1,
d.lgs. n.9/2005)

1. E’ istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali.
La qualificazione puo’ essere richiesta da imprese singole in forma di
societa’ commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di
produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili
previsti dall’articolo 34.

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo
lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con
il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi
dell’articolo 47,
comma 2, salva la facolta’ di associarsi ad altro
contraente generale ai sensi dell’articolo 191, comma 9.

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:

a) I: sino a 350 milioni di euro;

b) II: sino a 700 milioni di euro;

c) III: oltre 700 milioni di euro.

4. L’importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti
di qualificazione, e’ convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di
euro.

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Articolo 187

– Requisiti per le iscrizioni

(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti
generali: a) il possesso di un sistema di qualita’ aziendale UNI EN ISO
9001;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo
188; c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all’articolo 189

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Articolo 188

– Requisiti di ordine generale

(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)

1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38.

2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e’ richiesta
agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del
citato regolamento da non oltre cinque anni.

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Articolo 189

– Requisiti di ordine speciale

(art. 20-quinquies, d.lgs. n 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione
sono: a) adeguata capacita’ economica e finanziaria;

b) adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa;

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacita’ economica e finanziaria e’ dimostrata:

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell’ultimo
triennio, tra patrimonio netto dell’ultimo bilancio consolidato,
costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all’articolo
2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in
lavori relativa all’attivita’ diretta e indiretta di cui alla lettera
b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il
patrimonio netto consolidato puo’ essere integrato da dotazioni o
risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo,
messe a disposizione anche dalla eventuale societa’ controllante. Ove
il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente
ridotta alla stessa proporzione la cifra d’affari; ove superiore, la
cifra di affari in lavori di cui alla lettera b)e’
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto e’ l’eccedenza
rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1 gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1 gennaio 2009, il rapporto medio
non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il
rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente
ridotta alle stesse proporzioni la cifra d’affari;

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio
precedente la domanda di iscrizione mediante attivita’ diretta e
indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la
Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e
milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le
modalita’ fissate dal regolamento. Nella cifra d’affari in lavori
consolidata possono essere ricomprese le attivita’ di progettazione e
fornitura di impianti e manufatti compiute nell’ambito della
realizzazione di un’opera affidata alla impresa.

3. La adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa e’ dimostrata
dall’esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al
quaranta per cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati
sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel
quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte
di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima
del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un
andamento lineare. L’importo dei lavori e’ costituito dall’importo
contabilizzato al netto del ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale
revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione
dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all’estero si applicano le
disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi
mezzo si intendono, in conformita’ all’articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni
del committente, con piena liberta’ di organizzazione del processo
realizzativo, ivi compresa la facolta’ di affidare a terzi anche la
totalita’ dei lavori stessi, nonche’ di eseguire gli stessi,
direttamente o attraverso societa’ controllate. Possono essere altresi’
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione
aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano
l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi
siano stati effettuati a regola d’arte e con buon esito. Detti
certificati riguardano l’importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese
controllate o interamente possedute, e recano l’indicazione dei
responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in
conformita’ al modello di cui all’allegato XXII.

4. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale e’ dimostrato:

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero non
inferiore a quindici unita’ per la Classifica I, venticinque unita’ per
la Classifica II e quaranta unita’ per la Classifica III;

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di
dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai
sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalita’
tecnica e di esperienza acquisita in qualita’ di responsabile di
cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di
euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica
II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non
inferiore a tre unita’ per la Classifica I, sei unita’ per la
Classifica II e nove unita’ per la Classifica III; gli stessi soggetti
non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a
tale fine una dichiarazione di unicita’ di incarico. L’impresa assicura
il mantenimento del numero minimo di unita’ necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla
sostituzione del dirigente, direttore tecnico o
responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga
idoneita’; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o
la riduzione della Classifica.

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il
possesso dei requisiti di adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa di
cui al comma 3 puo’ essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA
ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei
categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II
e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di
opere generali.

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Articolo 190

– Consorzi stabili e consorzi di
cooperative

(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs.

n. 9/2005)

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma
dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale e’
richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di
non piu’ di cinque consorziati per la classifica I e non piu’ di
quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono
responsabilita’ solidale per la realizzazione dei lavori affidati al
consorzio in regime di contraente generale.

2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono
qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le
modalita’ previste dal regolamento.

3. Per i consorzi stabili:

a) i requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 188, devono
essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;

b) il requisito di cui all’articolo 187, lettera a), sistema di
qualita’ aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere
posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per
la qualificazione;

c) il requisito di cui all’articolo 189, comma 2, lettera b), cifra
d’affari in lavori, e’ convenzionalmente incrementato del venti per
cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel
secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per
i consorzi gia’ costituiti, il termine per l’aumento convenzionale
decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9
del 2005;

d) il requisito di cui all’articolo 189, comma 3, lavoro di punta, puo’
essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da
consorziati diversi. Tale requisito puo’ essere conseguito
alternativamente, con il piu’ consistente lavoro realizzato da uno dei
consorziati, con i due piu’ consistenti lavori realizzati da non piu’
di due consorziati, con i tre piu’ consistenti lavori realizzati
compiuti da non piu’ di tre consorziati;

e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile
costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro
per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a
trenta milioni di euro per la classifica III di qualificazione. Tale
importo sara’ ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui
all’articolo 189, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso
tra il quindici e il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento
qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A
decorrere dal 1 gennaio 2009, l’importo e’ ridotto del trenta per cento
qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del
cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per
cento;

f) il consorzio stabile ha facolta’ di costituire una societa’ di
progetto, alla quale si applica, tra l’altro, il regime di
responsabilita’
previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale
facolta’ il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo
consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di
cui alla lettera e).

4. I consorzi di cooperative possono conferire le attivita’ di
contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri
consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque
classifica. In tale caso: a) la prevista assegnazione delle attivita’
deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le
procedure aperte, in sede di offerta;

b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere
dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell’articolo 191;

d) il consorzio, per effetto dell’aggiudicazione, resta solidalmente
responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l’assegnazione
sia effettuata in favore di piu’ di una cooperativa, si procede alla
costituzione di una societa’ di progetto ai sensi del presente capo.
Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla societa’ di progetto,
rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie
e con la societa’ di progetto, ovvero con la sola societa’ di progetto
ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente
codice.

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Articolo 191

– Norme di partecipazione alla gara

(art. 20-octies, d.lgs. n 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs.
n.9/2005)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di richiedere, per le
singole gare:

a) che l’offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di
cui all’articolo 38; nei confronti dell’aggiudicatario la verifica di
sussistenza dei requisiti generali e’ sempre espletata;

b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee
dichiarazioni bancarie, la disponibilita’ di risorse finanziarie,
rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie
designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita’
tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel
rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle
indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto
del Ministro delle infrastrutture.

2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi,
ove richiesto dal bando di gara, potra’ essere documentata dalle
imprese affidatarie designate ovvero dall’offerente, dimostrando di
avere eseguito, con le modalita’ dell’articolo 189, comma 3, opere
ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del
regolamento:

a) organismi edilizi (OG1);

b) opere per la mobilita’ su gomma e su ferro (OG3 e OG4);

c) opere relative al ciclo integrato dell’acqua (OG5 e OG6);

d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);

e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);

f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).

3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i
soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche
qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli
esecutori delle lavorazioni piu’ complesse. A tali qualificazioni non
si applicano le limitazioni di cui al comma 2.

4. Ai fini dell’articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota
minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere
indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti
i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.

5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi
dell’articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di
qualificazione nel rispetto dell’articolo 232.

6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i
contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati,
inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal
soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.

7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi
dell’articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di
concorrere alla gara in piu’ di raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
anche stabile.

8. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) e per le
gare da aggiudicare alla offerta economicamente piu’ vantaggiosa, i
soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio
in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori
classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per
un valore complessivo massimo dell’uno virgola cinque per cento
dell’importo a base di gara, nel caso di cui all’articolo 53, comma 2,
lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.

9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica
di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il
sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in
associazione o consorzio con altre imprese purche’ queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero
siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell’articolo
47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla
dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

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Articolo 192

– Gestione del sistema di
qualificazione

(art. 20-nonies, d.lgs. n 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali
e’ rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.

2. La durata dell’efficacia della attestazione e’ pari a tre anni.
Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell’attestazione
il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione
necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e’ rilasciata ovvero
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la
documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile
all’Amministrazione, l’attestazione scaduta resta valida, ai fini della
partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al
momento del rilascio di quella rinnovata.

3. La attestazione di cui al comma 1 e’ necessaria per la
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti di contraente
generale a decorrere dall’ottavo mese dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa
riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di
cui al regolamento dell’articolo 5, che fissa anche le modalita’
tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle
attestazioni.

5. (Comma abrogato)

6. (Comma abrogato)

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Articolo 193

– Obbligo di comunicazione

(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente
generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale,
devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto
aggiudicatore e da questo all’Osservatorio costituito presso
l’Autorita’, nonche’ alle sezioni regionali dell’Osservatorio, sul cui
territorio insistono le opere. L’Osservatorio e le sue articolazioni
regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi
interessati.

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Articolo 194

– Interventi per lo sviluppo
infrastrutturale

(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005,
convertito con l. n. 80/2005)

1. Per le finalita’ di accelerazione della spesa in conto capitale di
cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall’articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili
per effetto delle modifiche dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi
nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla
delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita’
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle
citta’ e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita’ competitive.

3. L’individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 e’
effettuata, valorizzando la capacita’ propositiva dei comuni, sulla
base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell’economia e
delle finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni interessate,
da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed
economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1
della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre 2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita’ di finanza di
progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente
articolo, le opere e i lavori previsti nell’ambito delle concessioni
autostradali gia’ assentite, anche se non inclusi nel primo programma
delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n.
121/2001 del 21 dicembre
2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il
cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del
Paese.

6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori
procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in
materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto
concerne le procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora
dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente piu’ opportuno, le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

7. Per le opere di cui al comma 5 si puo’ procedere alla nomina di un
commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della
regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra
soggetti in possesso di specifica professionalita’, competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere
pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla
sostituzione dei commissari straordinari eventualmente gia’ nominati.

8. I commissari straordinari seguono l’andamento delle opere, svolgono
le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 163, comma
5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente
articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti,
ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si
verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione
delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro delle infrastrutture.
9. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis,
del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei
permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali
di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi
delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel
settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In
caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle
attivita’ produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita’ di
diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di
competenza.

11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi
del presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite
dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti alla
relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa
comunitaria.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si
fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5

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Articolo 195

– Disciplina comune applicabile ai
contratti nel settore della difesa

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre
alle norme di cui all’articolo 196, le disposizioni:

– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del
codice);

– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);

– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa’ di progetto);

– della parte IV (contenzioso);

– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del
titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II
(contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda
che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 28, ovvero inferiore.

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Articolo 196

– Disciplina speciale per gli appalti
nel settore della difesa

(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3,
comma 7 bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge
n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter,
decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del
Presidente della Repubblica n. 170/2005)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e’ adottato
apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la
disciplina delle attivita’ del Ministero della difesa, in relazione ai
lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa
militare, e per la disciplina attuativa dell’articolo 17. Si applica il
comma 5 dell’articolo 5. Il regolamento disciplina altresi’ gli
interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali.

2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati
capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di
dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche’ un
capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto
del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali
capitolati, menzionati nel bando o nell’invito, costituiscono parte
integrante del contratto.

3. Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 comma 1, lettera a), e
lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero
della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o superiore alle
soglie seguenti:

– 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal
Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati
nell’allegato V;

– 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal
Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati
nell’allegato V.

4. In deroga all’articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di
lavori, l’amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo’ nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile
unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell’ambito del Ministero della difesa. Il
responsabile del procedimento per la fase di affidamento puo’ essere un
dipendente specializzato in materie giuridico-amministrative.

5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei
contratti della difesa sono redatti con le modalita’ di cui
all’articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi
con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli
articoli 16, 17, 18, per la pubblicita’ di cui al citato articolo 128,
comma 11.

6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla
firma dei progetti.

7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le
forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata
in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in
economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui
all’articolo 125, comma 5.

8. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia, che sara’ disciplinata dal regolamento
di cui al comma 1

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Articolo 197

– Disciplina comune applicabile ai
contratti pubblici relativi ai beni culturali

(art. 1, comma 5, d.lgs. n.
30/2004)

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non
derogate e ove compatibili, le disposizioni:

– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);

– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
– della parte IV (contenzioso);

– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del
titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II
(contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda
che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 28, ovvero inferiore.

3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa’ di progetto), si applica all’affidamento di
lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche’ alle concessioni
di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 5.

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Articolo 198

– Ambito di applicazione

(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli
appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di
beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela
di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al
fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione
di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita’ di cui al
comma 1, si applicano, altresi’, all’esecuzione di scavi archeologici,
anche subacquei.

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Articolo 199

– Disciplina degli appalti misti per
alcune tipologie di interventi

(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)

1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse
culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i
servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti e le
forniture di materiali ed elementi, nonche’ le forniture degli arredi
da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell’oggetto dell’appalto e della qualita’ dell’intervento, la
stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o
delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di
installazione e di adeguamento dell’immobile risulti superiore.

2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo.

3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante e’ obbligata
a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i
candidati debbono possedere con riferimento all’oggetto complessivo
della gara.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si
applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.

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Articolo 200

– Limiti all’affidamento congiunto e
all’affidamento unitario

(art. 4, d.lgs. n.30/2004)

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre
categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile del procedimento, non rendano necessario l’affidamento
congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine
all’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel
presente capo.

2. Fermo il rispetto dell’articolo 29, e’ consentito affidare
separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori
indicati all’articolo 198, concernenti beni i quali, ancorche’ inseriti
in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano
distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e
all’epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da
utilizzare per gli interventi.

3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a
presentare l’offerta, deve richiedere espressamente il possesso di
tutti i
requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo
da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2,
necessari per l’esecuzione dell’intervento.

4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi
dell’articolo 57, la stazione appaltante e’ tenuta a stabilire
preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.

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Articolo 201

– Qualificazione

(art.5, d.lgs. n.30/2004)

1. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal
medesimo regolamento.

2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui
all’articolo 198, il regolamento disciplina:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di
qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all’articolo 198;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano
conto delle specificita’ dei settori nei quali si suddividono gli
interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione
dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori,
anche in relazione alle professionalita’ utilizzate;

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad
agevolare l’accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo
198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui
all’articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle
imprese artigiane.

4. Per l’esecuzione dei lavori indicati all’articolo 198, e’ sempre
necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a
prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi
sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo.

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Articolo 202

– Attivita’ di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie

1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessita’ o
specificita’, per i lavori indicati all’articolo 198, puo’ prevedere,
in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o piu’ schede
tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare; la
scheda tecnica e’ obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi
ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e’ redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza
sull’intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di
beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle
superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attivita’ inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui
beni di cui all’articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea
abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico alle attivita’ del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

4. Le attivita’ di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da
funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata
professionalita’ in relazione all’intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali, l’ufficio di direzione del direttore dei lavori deve
comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con
l’intervento.

6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni
quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono
alle coperture assicurative richieste dalla legge per l’espletamento
degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri
dipendenti. 7. Per i lavori indicati all’articolo 198, il responsabile
del procedimento valuta, alla luce delle complessita’ e difficolta’
progettuali e realizzative dell’intervento, l’entita’ dei rischi
connessi alla progettazione e all’esecuzione e, tenuto conto anche dei
dati storici relativi ad interventi analoghi, puo’ determinare in quota
parte l’ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli
esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per
le attivita’ di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e
servizi

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Articolo 203

– Progettazione

(art.8, d.lgs. n.30/2004)

1. L’affidamento dei lavori indicati all’articolo 198, comma 1 e 2, e’
disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal
capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione del
progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione
alle caratteristiche dell’intervento e non venga effettuata dalla
stazione appaltante, e’ effettuata dall’appaltatore ed e’ approvata
entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito.
Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di
tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede
l’affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo’
comprendere oltre all’attivita’ di esecuzione, quella di progettazione
successiva al livello previsto a base dell’affidamento laddove cio’
venga richiesto da particolari complessita’, avendo riguardo alle
risultanze delle indagini svolte.

3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella
fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello
progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene
e dell’intervento conservativo, la possibilita’ di ridurre i livelli di
definizione

progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli
progettuali, salvaguardandone la qualita’.

3-ter. La progettazione esecutiva puo’ essere omessa nelle seguenti
ipotesi:

a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che
non presentino complessita’ realizzative;

b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti
che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di
conservazione, siano tali da non consentire l’esecuzione di analisi e
rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento
dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d’opera,
per stralci successivi, sulla base dell’esperienza delle precedenti
fasi di progettazione e di cantiere.

4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei
livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base
di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2
e 3.

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Articolo 204

– Sistemi di scelta degli offerenti e
criteri di aggiudicazione

(articoli 7 e 9, d.lgs. n.30/2004)

1. L’affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all’articolo
198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e
dall’articolo 122, comma 7, e’ ammesso per lavori di importo
complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita’ di trattamento,
proporzionalita’, e trasparenza, previa gara informale cui sono
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati. La lettera di invito e’ trasmessa
all’Osservatorio che ne da’ pubblicita’ sul proprio sito informatico di
cui all’articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, l’elenco degli operatori invitati e’
trasmesso all’Osservatorio.

1-bis. L’affidamento con procedura negoziata e’ altresi’ ammesso per i
lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti
generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari
affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali
lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di
gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale
ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo
successivo al fine dell’applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura e’ limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto iniziale.

2. I contratti di appalto dei lavori indicati all’articolo 198, possono
essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche
dell’intervento oggetto dell’appalto.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione
delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di
affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni
architettonici secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa.

4. Per i lavori di cui all’articolo 198, l’affidamento in economia e’
consentito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 125, per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e
le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di
somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica
incolumita’ e alla tutela del bene e possono
essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all’importo di trecentomila euro.

5. La procedura ristretta semplificata e’ ammessa per i lavori di
importo inferiore a 1.500.000 euro.

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Articolo 204 bis

– Definizione delle riserve

(art.32, comma 4, d.m. n.145/2000)

1. Le domande che fanno valere pretese gia’ oggetto di riserva non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse

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Articolo 205

– Varianti

(art.10, d.lgs. n.30/2004)

1. Per i lavori indicati all’articolo 198, le varianti in corso d’opera
possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 132,
su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in
quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.

2. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l’opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento
o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, senza modificare l’importo
complessivo contrattuale.

3. Per le medesime finalita’ indicate al comma 2, il responsabile del
procedimento, puo’, altresi’ disporre varianti in aumento rispetto
all’importo originario del contratto entro il limite del dieci per
cento, qualora vi sia disponibilita’ finanziaria nel quadro economico
tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu’ dell’importo
contrattuale, le varianti in corso d’opera resesi necessarie, posta la
natura e la specificita’ dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, nonche’ per adeguare
l’impostazione progettuale qualora cio’ sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell’intervento.

5. In caso di proposta di varianti in corso d’opera, il responsabile
unico del procedimento puo’ chiedere apposita relazione al collaudatore
in corso d’opera

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Articolo 206

– Norme applicabili

(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 38, 41.1, 44,

46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si
applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle
parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari,
si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi
sostituite alle soglie di cui all’articolo 28 le soglie di cui
all’articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4,
fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione;
55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la
precisazione che la menzione della determina a contrarre e’
facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura
negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme
che riguardano la procedura urgente; in relazione all’articolo 66,
comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell’ente
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all’articolo, 224, comma 1,
lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purche’ il bando sia
stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti
aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche
nel capitolato d’oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato
i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche’ le
modalita’ per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83,
con la precisazione che i criteri di cui all’articolo 83, comma 1, la
ponderazione relativa di cui all’articolo 83, comma 2, o l’ordine di
importanza di cui all’articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i
sub-pesi, i sub-punteggi di cui all’articolo 83, comma 4, sono
precisati all’occorrenza nell’avviso con cui si indice la gara,
nell’invito a confermare l’interesse di cui all’articolo 226, comma 5,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato
d’oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono
indicare di volere ricorrere all’asta elettronica, oltre che nel bando,
con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi
dell’articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori
hanno facolta’ di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara o
nell’invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun altra norma
della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.

2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara puo’ essere indetta,
oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o
con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, il
riferimento al “bando di gara” contenuto negli articoli della parte I e
della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla
presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.

3. Nel rispetto del principio di proporzionalita’, gli enti
aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla
cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo,
indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l’avviso con cui si indice la gara, nell’invito
a presentare un’offerta.

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Articolo 207

– Enti aggiudicatori

(articoli 2 e 8 direttiva n.2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n.158/1995)

1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a
soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che
svolgono una delle attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 del
presente codice;

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
annoverano tra le loro attivita’ una o piu’ attivita’
tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu’ di
diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente.

2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge,
regolamento o in virtu’ di una concessione o altro provvedimento
amministrativo avente l’effetto di riservare a uno o piu’ soggetti
l’esercizio di una attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 e di
incidere sostanzialmente sulla capacita’ di altri soggetti di
esercitare tale attivita’

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Articolo 208

– Gas, energia termica ed elettricita’

(art.3, direttiva 2004/17, art.3, d.lgs. n.158/1995)

1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, le norme della
presente parte si applicano alle seguenti attivita’:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;

oppure

b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell’ente
interessato e’ l’inevitabile risultato dell’esercizio di una attivita’
non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da
209 a 213; b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio,
compreso l’anno in corso.

3. Per quanto riguarda l’elettricita’, la presente parte si applica
alle seguenti attivita’:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di elettricita’;

b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricita’.

4. L’alimentazione con elettricita’ di reti che forniscono un servizio
al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricita’ da parte dell’ente interessato avviene
perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di un’attivita’ non
prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209
a 213;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio
dell’ente e non supera il 30% della produzione totale di energia
dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno
in corso

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Articolo 209

– Acqua

(art.4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n.158/1995)

1. Per quanto riguarda l’acqua, le norme della presente parte si
applicanoalle seguenti attivita’:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai
concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano
un’attivita’ di cui al comma 1, e che, alternativamente:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio,
in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua
potabile rappresenti piu’ del 20% del volume totale d’acqua reso
disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L’alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte dell’ente interessato
avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di una
attivita’ non prevista dagli articoli da 208 a 213;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio
dell’ente e non supera il 30% della produzione totale d’acqua potabile
dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno
in corso.

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Articolo 210

– Servizi di trasporto

(art.5.1, direttiva 2004/17, art.5, d.lgs. n.158/1995)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23, le norme della
presente parte si applicano alle attivita’ relative alla messa a
disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al
pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario,
ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il
servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle
competenti autorita’ pubbliche, come ad esempio quelle relative alle
tratte da servire, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.

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Articolo 211

– Servizi postali

(art. 6, direttiva n.2004/17)

1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate
si applicano alle attivita’ relative alla fornitura di servizi postali
o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da
quelli postali. 2. Ai fini del presente codice e fatta salva la
direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:

a) “invio postale”: un invio indirizzato nella forma definitiva al
momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso;
gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali,
periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore
commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) “servizi postali”: servizi consistenti nella raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi
comprendono:

– “servizi postali riservati”: servizi postali riservati o che possono
esserlo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE e
dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;

– “altri servizi postali”: servizi postali che possono non essere
riservati ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE;

c) “altri servizi diversi dai servizi postali”: servizi forniti nei
seguenti ambiti:

– servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti
l’invio e servizi successivi all’invio e i “mailroom management
services”; – servizi speciali connessi e effettuati interamente per via
elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti
codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della
posta elettronica registrata;

– servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali
la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

– servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui
all’allegato II A del presente codice e all’articolo 19 lettera d) del
presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i
trasferimenti da conti correnti postali;

– servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano
la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse
ai servizi postali).

3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera
c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi
postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui
all’articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di
cui al citato comma 2, lettera b).

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Articolo 212

– Prospezione ed estrazione di
petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi

(art.7, direttiva 2004/17,
art.4, d.lgs. n.158/1995)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita’ relative
allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della prospezione o
estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.

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Articolo 213

– Porti e aeroporti

(art.7, direttiva 2004/17, art.5, d.lgs. n.158/1995)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita’ relative
allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della messa a
disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri
terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali

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Articolo 214

– Appalti che riguardano piu’ settori

(art.9, direttiva 2004/17)

1. Ad un appalto destinato all’esercizio di piu’
attivita’ si applicano le norme relative all’attivita’ principale cui
e’ destinato.

2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico appalto e
l’aggiudicazione di piu’ appalti distinti non puo’ essere effettuata al
fine di escludere un appalto dall’ambito di applicazione della presente
parte III o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione della parte
II.

3. Se una delle attivita’ cui e’ destinato un appalto e’ disciplinata
dalla parte III e l’altra dalla parte II, e se e’ oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita’ l’appalto sia principalmente
destinato, esso e’ aggiudicato secondo le disposizioni della parte II,
ferma la facolta’, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta
all’attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione
relativamente alle attivita’ disciplinate dalla parte III.

4. Se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata
dalla parte III e un’altra attivita’ non e’ disciplinata ne’ dalla
parte III ne’ dalla parte II, e se e’ oggettivamente impossibile
stabilire a quale attivita’ l’appalto e’ principalmente destinato, esso
e’ aggiudicato ai sensi della parte III.

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Articolo 215

– Importi delle soglie dei contratti
pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali

(art.16, direttiva
2004/17; regolamento CE n.1874/2004; regolamento CE 2083/2005)

1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono
esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24,
25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all’articolo 219 e il cui
valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’
pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di
servizi;

b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

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Articolo 216

– Concessioni di lavori e di servizi

(art.18, direttiva 2004/17)

1. Salva l’applicazione dell’articolo 30 in tema di concessione di
servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e
di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o piu’
attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha
per oggetto l’esercizio di dette attivita’.

1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che
esercitano una o piu’ attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213,
scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, e’
tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati
i predetti enti.

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Articolo 217

– Appalti
aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attivita’ di cui ai
settori del Capo I o per l’esercizio
di una di
dette attivita’ in un Paese terzo

art.20, direttiva 2004/17; art.8, d.lgs.
n.158/1995)

1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro
attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 o per l’esercizio di tali
attivita’ in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno
della Comunita’.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, qualsiasi attivita’ che considerano esclusa in virtu’ del
comma 1.

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Articolo 218

– Appalti aggiudicati ad un’impresa
comune avente personalita’ giuridica o ad un’impresa collegata

(art.23, direttiva 2004/17; art.18, d.lgs. n.158/1995)

1. Ai fini del presente articolo “impresa collegata” e’
qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli
dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non
soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l’ente aggiudicatore
possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante
ai sensi dell’articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa
esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore o che, come
quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa
in virtu’ di rapporti di proprieta’, di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice
non si applica agli appalti stipulati:

a) da un ente aggiudicatore con un’impresa collegata,
o

b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi
personalita’ giuridica, composti esclusivamente da piu’ enti
aggiudicatori, per svolgere un’attivita’ ai sensi degli articoli da 208
a 213 del presente codice con un’impresa collegata a uno di tali enti
aggiudicatori.

3. Il comma 2 si applica:

a) agli appalti di servizi purche’ almeno l’80% del fatturato medio
realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei
servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui e’
collegata;

b) agli appalti di forniture purche’ almeno l’80% del fatturato medio
realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle
forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle
imprese cui e’ collegata;

c) agli appalti di lavori, purche’ almeno l’80% del fatturato medio
realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei
lavori provenga dall’esecuzione di tali lavori alle imprese cui e’
collegata.

Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attivita’
dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e’
disponibile, basta che l’impresa dimostri, in base a proiezioni
dell’attivita’, che probabilmente realizzera’ il fatturato di cui alle
lettere a), b) o c) del comma 3. Se piu’ imprese collegate all’ente
aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o
lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del
fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi,
forniture o lavori da
parte di tali imprese collegate.

4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un’associazione o consorzio o da un’impresa comune aventi
personalita’ giuridica, composti esclusivamente da piu’ enti
aggiudicatori, per svolgere attivita’ di cui agli articoli da 208 a
213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad
un’impresa comune aventi personalita’ giuridica, di cui l’ente faccia
parte, purche’ l’associazione o consorzio o impresa comune siano stati
costituiti per svolgere le attivita’ di cui trattasi per un periodo di
almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti
aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso
periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua
richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione delle
disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi
o imprese comuni interessati;

b) la natura e il valore degli appalti considerati;

c) gli elementi che la Commissione puo’ giudicare necessari per provare
che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o l’associazione
o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli
obblighi stabiliti dal presente articolo

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Articolo 219

– Procedura per stabilire se una
determinata attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza

(art.30,
direttiva n.2004/17; art.4, d.lgs. n.158/1995)

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di
un’attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al
presente codice se, nello Stato membro in cui e’ esercitata
l’attivita’, l’attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili. 2. Ai fini del comma 1, per
determinare se un’attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza si
ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di
concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati,
l’esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza,
effettiva o potenziale, di piu’ fornitori dei beni o servizi in
questione.

3. Ai fini del comma 1, un mercato e’ considerato liberamente
accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione
comunitaria di cui all’allegato VII del presente codice.

4. Se non e’ possibile presumere il libero accesso a un mercato in base
al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in
questione e’ libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene
che il comma 1 sia applicabile ad una data attivita’, il Ministro delle
politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per
settore ne da’ notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti
rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione
amministrativa o accordo che riguardi la conformita’ con le condizioni
di cui al comma 1, nonche’ le eventuali determinazioni assunte al
riguardo dalle Autorita’ indipendenti competenti nella attivita’ di cui
trattasi.

6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell’attivita’ di
cui trattasi non sono piu’ soggetti al presente codice se la
Commissione:

– ha adottato una decisione che stabilisca l’applicabilita’ del comma 1
in conformita’ del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure;

– non ha adottato una decisione sull’applicabilita’ entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e’ presunto in base al
comma 3, e qualora un’amministrazione nazionale indipendente competente
nell’attivita’ di cui trattasi abbia stabilito
l’applicabilita’ del comma 1, gli appalti destinati a permettere la
prestazione dell’attivita’ di cui trattasi non sono piu’ soggetti al
presente codice se la Commissione non ha stabilito l’inapplicabilita’
del comma 1 con una decisione adottata in conformita’ del comma 6 e
entro il termine previsto da detto comma.

8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di
stabilire l’applicabilita’ del comma 1 ad una determinata attivita’. In
tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro
interessato.

9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione,
tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in
particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o
accordo che riguardi la conformita’ con le condizioni di cui al comma
1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una
amministrazione nazionale indipendente competente nell’attivita’ di cui
trattasi.

10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo
2004 n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione
sull’applicabilita’ del comma 1 ad una determinata attivita’, il comma
1 e’ ritenuto applicabile. 11. Con decreto del Ministro delle politiche
comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione, o
del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al
comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sono indicate le attivita’ che sono escluse dall’applicazione
del codice in virtu’ delle deroghe di cui al presente articolo

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Articolo 220

– Procedure aperte, ristrette e
negoziate previo avviso con cui si indice la gara

(art.40, direttiva 2004/17;
Art.12, d.lgs. n.158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i
servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante
dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi
dell’articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 221

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Articolo 221

Procedura negoziata senza previa
indizione di gara

(art.40, direttiva 2004/17; Art.13, decreto
legislativo n.158/1995)

1. Ferma restando la facolta’ di ricorrere alle procedure negoziate
previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti
aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione
di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non
sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna
candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in
modo sostanziale le condizioni originarie dell’appalto;

b) quando un appalto e’ destinato solo a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o
recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche’ l’aggiudicazione
dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per gli appalti
successivi che perseguano questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato
unicamente
ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini
stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure
negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati;
le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non
devono essere imputabili all’ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture
o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe
l’ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto
inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano
divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione
dell’appalto, purche’ questo sia aggiudicato all’imprenditore o al
prestatore di servizi che esegue l’appalto iniziale:

quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza
recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;

quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili
dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al
suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella
ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori
all’impresa titolare del primo appalto, purche’ i nuovi lavori siano
conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito
all’indizione di una gara; la possibilita’ di ricorrere a questa
procedura e’ indicata gia’ al momento dell’indizione della gara per il
primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice,
gli enti aggiudicatori tengono conto dell’importo complessivo previsto
per i lavori successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purche’
l’accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell’articolo 222 del
presente codice;

j) per gli acquisti d’opportunita’, quando e’ possibile, approfittando
di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata,
acquistare forniture il cui prezzo e’ sensibilmente inferiore ai prezzi
normalmente praticati sul mercato;

k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose
presso un fornitore che cessi definitivamente l’attivita’ commerciale
oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato
preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di
un’amministrazione straordinaria;

l) quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione
organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in
base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei
vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso
di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati

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Articolo 222

– Accordi quadro nei settori speciali

(art.14, direttiva 2004/17; Art.16, decreto legislativo n.158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un
appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.

2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non
preceduta da indizione di gara, ai sensi dell’articolo 221, comma 1,
lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno
aggiudicato detto accordo quadro in conformita’ alla presente parte.

3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in
modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

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Articolo 223

– Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull’esistenza di un sistema di qualificazione

(art.41, art.44, paragrafo
1, direttiva 2004/17; Art.1, d.lgs. n.158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni
anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme
all’allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel
loro “profilo di committente”, di cui all’allegato X, punto 2, lettera
b) e all’articolo 3, comma 35, i dati seguenti:

a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei
dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto
del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a
750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni
aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le modalita’ dei riferimenti da
fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della
nomenclatura in conformita’ con quanto eventualmente stabilito dalla
Commissione;

b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell’allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del
disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli
accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e
il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata
nell’articolo 215, tenuto conto del disposto dell’articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla
Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu’ rapidamente
possibile dopo l’inizio dell’anno finanziario.

3. L’avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e’ inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu’ rapidamente
possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma in
cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli
enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l’avviso periodico indicativo
sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione di cui
all’allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e’ annunciata la
pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di
committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e’ obbligatoria solo
se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta’ di ridurre i
termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e 2,
e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita’ alla
procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.

7. L’avviso periodico indicativo e’ altresi’ pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le
modalita’ ivi previste. 8. Le disposizioni che precedono non si
applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono
pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici
indicativi senza ripetere l’informazione gia’ inclusa in un avviso
periodico indicativo, purche’ indichino chiaramente che si tratta di
avvisi supplementari.

10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di
qualificazione a norma dell’articolo 232, tale sistema va reso pubblico
con un avviso di cui all’allegato XIV, indicando le finalita’ del
sistema di qualificazione e le modalita’ per conoscere le norme
relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata
superiore a tre anni, l’avviso viene pubblicato annualmente. Quando il
sistema ha una durata inferiore e’ sufficiente un avviso iniziale.
L’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso
alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di
committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con
le modalita’ ivi previste.

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Articolo 224

– Avvisi con cui si indice una gara

(art.42, direttiva 2004/17; art.14, decreto legislativo n.158/1995)

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti
aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:

a) avviso periodico indicativo di cui all’allegato XV A;

b) avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione di cui
all’allegato XIV;

c) bando di gara di cui all’allegato XIII, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l’indizione di gare
per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1,
lettera c), mentre l’indizione di gare per appalti basati su questo
tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui
all’allegato XIII, parte D.

3. Se l’indizione della gara avviene mediante un avviso periodico
indicativo questo si conforma alle seguenti modalita’:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi
che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;

b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara
e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse per iscritto;

c) e’ stato pubblicato ai sensi dell’allegato X non oltre 12 mesi prima
della data di invio dell’invito di cui all’art. 226, comma 5.

L’ente aggiudicatore rispetta altresi’ i termini previsti dall’articolo
227.

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Articolo 225

– Avvisi relativi agli appalti
aggiudicati

(art. 43, direttiva 2004/17;
Art. 28, decreto legislativo n.158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso
un accordo quadro inviano un avviso relativo all’appalto aggiudicato
conformemente all’allegato XVI, entro due mesi dall’aggiudicazione
dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro e alle condizioni
dallaCommissione stessa definite e pubblicate con
decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

2. Nel caso di appalti aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro in
conformita’ all’articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono
esentati dall’obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti
aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due
mesi a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
essi inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi due mesi dopo la fine
di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e destinate
alla pubblicazione sono pubblicate in conformita’ con l’allegato X. A
tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull’identita’ degli
operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di
ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell’articolo 221,
comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire,
secondo l’allegato XVI, sulla natura e quantita’ dei servizi forniti,
alla menzione “servizi di ricerca e di sviluppo”.

6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e
sviluppo che non puo’ essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi
dell’articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni da fornire ai sensi dell’allegato XVI, sulla natura e
quantita’ dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.
In tal caso, essi provvedono affinche’ le informazioni pubblicate ai
sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle
contenute nell’avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi
dell’articolo 224, comma 1.

7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori
provvedono affinche’ tali informazioni siano almeno altrettanto
dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o
liste di cui all’articolo 232, comma 9.

8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell’allegato
II B, gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso se acconsentono alla
sua pubblicazione.

9. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e non destinate
alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai
sensi dell’allegato X per motivi statistici.

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Articolo 226

– Inviti a presentare offerte o a
negoziare

(art.47, direttiva 2004/17; Art.18, d.lgs. n.158/1995)

1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del
dialogo competitivo, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e
per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte
o a negoziare. L’invito ai candidati contiene, alternativamente:

a) copia del capitolato d’oneri e dei documenti complementari;

b) l’indicazione che il capitolato d’oneri e i documenti complementari
di cui alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via
elettronica conformemente all’articolo 227, comma 6.

2. Qualora il capitolato d’oneri o i documenti complementari siano
disponibili presso un ente diverso dall’ente aggiudicatore responsabile
della procedura di aggiudicazione, l’invito precisa l’indirizzo al
quale possono essere richiesti il capitolato d’oneri e detti documenti
e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta,
nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della somma eventualmente
dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza
indugio la
documentazione in questione agli operatori economici non
appena ricevuta la richiesta.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri o sui documenti
complementari, purche’ richieste in tempo utile, sono comunicate dagli
enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del
termine fissato per la ricezione delle offerte.

4. L’invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

a) l’indicazione del termine per chiedere la documentazione
complementare nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della somma
eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse
devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere
redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;

d) l’indicazione dei documenti che devono essere eventualmente
allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non figurano nell’avviso
relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione con cui si
indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto
oppure, all’occorrenza l’ordine di importanza di tali criteri, se
queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell’avviso
relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato
d’oneri.

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico
indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a
confermare il loro interesse in base alle informazioni
particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare
la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’invito comprende almeno tutte le
seguenti informazioni:

a) natura e quantita’, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in
caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se possibile,
termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per
i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna
delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere
invitati a formulare un’offerta nonche’ la lingua o le lingue
autorizzate per la loro presentazione;

e) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e fornisce le
informazioni necessarie per ottenere il capitolato d’oneri e gli altri
documenti;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e
informazioni richieste agli operatori economici;

g) importo e modalita’ di versamento delle somme eventualmente dovute
per ottenere la documentazione relativa alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;

h) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione
finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu’ d’una fra queste
forme; i) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro
ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove
queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel
capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte o a partecipare a
una trattativa

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Articolo 227

– Termini di ricezione delle domande
di partecipazione e di ricezione delle offerte

(art.45, direttiva
2004/17, Art.17, d.lgs. n.158/1995)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande
di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto
in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario
per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal
presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle
offerte e’ di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara.

3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara
e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in
risposta a un bando pubblicato ai sensi dell’articolo 224, comma 1,
lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma
dell’articolo 226, comma 5, e’ di almeno trentasette giorni dalla data
di trasmissione dell’avviso o dell’invito, e non puo’ comunque essere
inferiore a ventidue giorni se l’avviso o bando e’ pubblicato con mezzi
diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se
l’avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato di
concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche’
tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e
presentare le loro offerte;

c) se e’ impossibile pervenire a un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che e’
di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni
dalla data dell’invito successivo a presentare un’offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico
indicativo di cui all’articolo 223, comma 1, in conformita’
all’allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella
procedura aperta e’ di almeno trentasei giorni e comunque non inferiore
a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell’avviso. Tali
termini ridotti sono ammessi a condizione che l’avviso periodico
indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell’allegato XV
A, parte I, tutte le informazioni richieste nell’allegato XV A, parte
II, sempreche’ dette informazioni siano disponibili al momento della
pubblicazione dell’avviso e che l’avviso sia stato inviato alla
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della data di trasmissione del bando di gara di cui all’articolo
224, comma 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisati
nell’allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione
delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette
giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il
comma 3, lettera b), e’ possibile un’ulteriore riduzione di cinque
giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure
aperte, ristrette e negoziate quando l’ente aggiudicatore offre, dalla
data di pubblicazione dell’avviso con cui si indice la gara, ai sensi
dell’allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via
elettronica al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento
complementare. Nell’avviso deve essere indicato il profilo di
committente presso il quale la documentazione e’ accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l’effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo’ in alcun caso dar luogo
ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici
giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di
gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l’effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non puo’ in
alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in
una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio
del bando di gara.

8. L’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non
puo’ in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della
domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma
dell’articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito degli
enti aggiudicatori a norma dell’articolo 226, comma 5, inferiore a
quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell’invito. Nel
caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un
termine fissato consensualmente a norma
del comma 3, lettera b), l’effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo’ in alcun caso dar luogo
ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni
dalla data dell’invito a presentare un’offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d’oneri, i documenti o le
informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano
stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o
qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una
visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati
al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono
prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine fissato
consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di
tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. L’allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini
previsti dal presente articolo.

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Articolo 228

– Informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione

(art.49, parr.3, 4, 5, direttiva 2004/17;
Art.15, d.lgs. n.158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un
sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione
sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla
qualificazione richiede piu’ di sei mesi dalla sua presentazione,
l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la
quale la sua domanda sara’ accolta o respinta.

2. I richiedenti la cui qualificazione e’ respinta vengono informati di
tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso
entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si
fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 232, comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l’esclusione da tale
sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri
di qualificazione di cui all’articolo 232, nel rispetto dei principi e
del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

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Articolo 229

– Informazioni da conservare sugli
appalti aggiudicati

(art.50, direttiva 2004/17; art.27 d.lgs. n.158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate
in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le
informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le
motivazioni delle determinazioni inerenti:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e
l’aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma
dell’articolo 221;

c) la mancata applicazione, in virtu’ delle deroghe previste dagli
articoli da 207 a 219, nonche’ dagli articoli da 17 a 19 e dagli
articoli
24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20,
21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da
223 a 234.

2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni
dalla data di aggiudicazione dell’appalto, affinche’, durante tale
periodo, l’ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su
richiesta di quest’ultima, nonche’ a chiunque ne abbia diritto

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Articolo 230

– Disposizioni generali

(art.51 direttiva 2004/17; art.22, d.lgs n.158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori applicano l’articolo 38 per l’accertamento
dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.

2. Per l’accertamento dei requisiti di capacita’ tecnico professionale
ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri
sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232, applicano gli
articoli da 39 a 48.

3. Per l’accertamento dei requisiti di capacita’ tecnico professionale
ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire
propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232, ovvero
applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di
capacita’ tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi
dell’articolo 233.

4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si
applicano gli articoli 43 e 44, nonche’ gli articoli 49 e 50 con
esclusione del comma l, lettera a).

5. Il regolamento di cui all’articolo 5 detta le disposizioni attuative
del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di
capacita’ tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori,
servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della
attestazione e certificazione SOA.

6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai
sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi
alle attivita’ di cui alla presente parte

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Articolo 231

– Principio di imparzialita’ e non
aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione

(art.52,
direttiva 2004/17; art.22, d.lgs. n.158/1995)

1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o
negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell’aggiornare le
condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni
operatori economici senza imporle ad altri;

b) esigere prove gia’ presenti nella documentazione valida disponibile

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Articolo 232

– Sistemi di qualificazione e
conseguenti procedure selettive

(art.51.2 e 53 direttiva 2004/17; art.15,
d.lgs. n 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire
un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi; se finalizzato all’aggiudicazione dei lavori,
tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal
regolamento di cui all’art. 5.

2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione
provvedono affinche’ gli operatori economici possano chiedere in
qualsiasi momento di essere qualificati.

3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di
qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.

4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche,
si applica l’articolo 68.

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di
esclusione di cui all’articolo 38.

6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di
capacita’ economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri
soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo
il rispetto dell’articolo 50 con esclusione del comma 1, lettera a).

7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono
resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati.
Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli
operatori economici interessati.

8. Un ente aggiudicatore puo’ utilizzare il sistema di qualificazione
istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione
agli operatori economici interessati.

9. L’ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo’
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la
qualificazione viene richiesta.

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione,
gli enti aggiudicatori osservano:

a) l’articolo 223, comma 10, quanto all’avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione;

b) l’articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto
una qualificazione;

c) l’articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie nonche’ dei certificati, dei
collaudi e delle documentazioni.

11. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di
qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni
sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non puo’
chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi gia’
nella disponibilita’ dell’ente aggiudicatore.

12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se
redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita’ diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono
stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

13. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o
i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i
candidati qualificati con tale sistema.

14. Nell’ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i
partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto
oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici in conformita’ al presente
articolo;

b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;

c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con
criteri oggettivi.

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Articolo 233

– Criteri di
selezione qualitativa e procedimento di selezione

(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)

1 1. I criteri di selezione qualitativa sono
stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a
50. Si applica in ogni caso l’articolo 38.

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una
procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e
criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici
interessati.

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura
di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri
oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori
economici interessati.

4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono
fondarsi sulla necessita’ oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di
ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un
giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di
appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei
candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire
un’adeguata concorrenza.

5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacita’
economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si
applica l’articolo 49 nei limiti di compatibilita’.

6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da
35 a 37.

7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di
aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al
presente articolo;

b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al
presente articolo;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione
di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in
conformita’ ai criteri selettivi del presente articolo

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Articolo 234

– Offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi

(art.58, direttiva n.2004/17)

1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la
Comunita’ non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale,
un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle
imprese della Comunita’ agli appalti di tali Paesi terzi, sono
disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della
Comunita’ o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di
forniture puo’ essere respinta se la parte dei prodotti originari di
Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario,
supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.
Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti
delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 4, se due o piu’ offerte si equivalgono
in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo piu’ basso o
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa viene preferita l’offerta
che non puo’ essere respinta a norma del comma 2; il valore delle
offerte e’ consideratoequivalente, ai fini del presente
articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.

4. Un’offerta non e’ preferita ad un’altra in virtu’ del comma 3, se
l’ente aggiudicatore, accettandola, e’ tenuto ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia’
esistente, con conseguente incompatibilita’ o difficolta’ tecniche di
uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti
originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi
ai quali, con decisione del Consiglio e’ stato esteso il beneficio di
cui alla direttiva 2004/17.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro
delle infrastrutture, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio
ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma 5 trova applicazione
diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.

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Articolo 235

– Ambito di applicazione ed esclusioni

(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)

1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati
nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi
il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000
euro.

2. Le regole relative all’organizzazione di un concorso di
progettazione sono rese disponibili a quanti siano interessati a
partecipare al concorso. 3. Ai fini del comma 1, la soglia e’ il valore
stimato al netto dell’i.v.a. dell’appalto di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in
cui l’importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei
pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro.

5. Ai fini del comma 3, la soglia e’ il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’i.v.a.
dell’appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato
ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera l), qualora l’ente
aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell’avviso di concorso.

6. Il presente capo non si applica:

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per
gli appalti di servizi;

2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato
un’attivita’ in merito alla quale l’applicabilita’ dell’articolo 219,
comma 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il
suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e
7 e 11 di tale articolo

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Articolo 236

– Norme in materia di pubblicita’ e di
trasparenza

(art.63, direttiva 2004/17)

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di
concorso redatto conformemente all’allegato XVII.

2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne
comunicano
i risultati con un avviso redatto conformemente
all’allegato XVIII, in base ai modelli di formulari adottati dalla
Commissione. La predetta comunicazione e’ trasmessa alla Commissione
entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla
stessa fissati.

3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel
trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani
ricevuti, all’identita’ degli operatori economici e ai prezzi proposti
nelle offerte.

4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai
sensi dell’articolo 66.

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Articolo 237

– Norma di rinvio

(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)

1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo
III con esclusione dell’articolo 221 della presente parte nonche’
quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.

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Articolo 238

– Appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria

1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo,
gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici
applicano le disposizioni della presente parte III per l’affidamento di
appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, che rientrano nell’ambito delle attivita’ previste dagli
articoli da 208 a 213.

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, sotto le soglie
ivi indicate e’ facoltativo, e va pubblicato sul profilo di
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo
66, comma 7, con le modalita’ ivi previste.

3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all’articolo 225, e’ pubblicato sul profilo di committente e sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste.

4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita’ e di
comunicazione in ambito sopranazionale.

5. I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della meta’ e la
pubblicita’ degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per
i lavori, nel rispetto dell’articolo 122, comma 5, e per i servizi e le
forniture nel rispetto dell’articolo 124, comma 5.

6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e
fino agli importi previsti dall’articolo 125.

7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed
esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito
dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai
principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.

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Articolo 239

– Transazione.

1. Anche al di fuori dei casi in cui e’
previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240,
le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori,
se l’importo di cio’ che detti soggetti concedono o rinunciano in sede
di transazione eccede la somma di 100.000 euro, e’ necessario il parere
dell’avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario
piu’ elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo’ formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita’.

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Articolo 240

– Accordo bonario

(art.81, direttiva 2004/18 art.72, direttiva 2004/17 art.31-bis, legge
n.109/1994; art.149, decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999
articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n.
).
88/2009

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai
concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
dieci per cento dell’importo contrattuale, si
applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinati dal presente articolo.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al
momento del loro avvio, e possono essere reiterati
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia’ esaminate, raggiungano
nuovamente l’importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori da’ immediata comunicazione al responsabile
del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu’ breve tempo possibile la propria
relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilita’ e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci
milioni di euro, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,
affinche’ formuli, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo,
entro novanta giorni dalla costituzione della
commissione, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la
proposta motivata della commissione e’ formulata
entro novanta giorni da detto ricevimento.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante
invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del
responsabile del procedimento al soggetto che
ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della
commissione, con contestuale indicazione del
componente di propria competenza.

8. La commissione e’ formata da tre componenti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del contratto,
per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell’art 51
codice di procedura civile o una
incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 241, comma 6, nominati,
rispettivamente, uno dal responsabile del
procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo,
di comune accordo, dai componenti gia’nominati,
contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro
dieci giorni dalla nomina. Il
responsabile del procedimento designa il componente di propria
competenza nell’ambito dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica
amministrazione in caso di carenza dell’organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla
nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte piu’ diligente, il presidente del
tribunale del luogo dove e’ stato stipulato il contratto.

9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della
commissione ed e’ nominato, in ogni caso, tra i
magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i
componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all’
articolo 1, comma 2, del decreto
, che abbiano svolto le funzioni
dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra
avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed
architettura, iscritti ai rispettivi ordini
professionali in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 241,
comma 5, per la nomina a presidente del collegio
arbitrale.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione
sono determinati dalle amministrazioni e dagli
enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi
minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate.

11. Le parti hanno facolta’ di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in
tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il
comma 17. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima
del perfezionamento delle decisioni, la
facolta’ di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento,
dandone entro tale termine comunicazione
al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le
riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi
nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali
ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla
nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del
procedimento, la proposta di accordo bonario e’ formulata
dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine assegnato all’altra parte per la nomina del
componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci
milioni di euro, la costituzione della commissione da
parte del responsabile del procedimento e’ facoltativa e il
responsabile del procedimento puo’ essere componente
della commissione medesima. La costituzione della commissione e’
altresi’ promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte
dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla
commissione e al relativo procedimento si
applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci
milioni di euro in cui non venga promossa la
costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario e’
formulata dal responsabile del procedimento, ai
sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano
rispettati a causa di ritardi negli adempimenti
del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo
risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo
di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso
di cui al comma 10.

16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di
fallimento del tentativo di accordo bonario,
risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di
cui al comma 12, nonche’ in caso di inutile
decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.

17. Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del
responsabile del procedimento, sottoscritto
dalle parti.

18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17
hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti
per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell’accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141 senza che
sia stato effettuato il collaudo o emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha
iscritto le riserve puo’ notificare al responsabile del
procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di
cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a
servizi e a forniture nei settori ordinari, nonche’ ai
contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a
seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei
documenti contabili, l’importo economico
controverso sia non inferiore al dieci per cento dell’importo
originariamente stipulato. Le competenze del direttore
dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto

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Articolo 241

Arbitrato
(articoli 150 151, art. 81, direttiva 2004/18 art. 72, direttiva
2004/17 art. 32, legge n. 109/1994
decreto ministeriale
n. 398/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 art.
6, comma 2, legge n. 205/2000
art. 12, decreto legislativo n. 190/2002 art. 5
commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n.
35/2005, commi 70 e 71, , comma 2, lettera m),
, conv. nella legge n. 80/2005 art. 1)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.

1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui
indice la gara ovvero, per le procedure senza
bando, nell’invito, se il contratto conterra’, o meno, la clausola
compromissoria. L’aggiudicatario puo’ ricusare la
clausola compromissoria, che in tale caso non e’ inserita nel
contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro
venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni
caso il compromesso.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dal presente
codice.

3. Il collegio arbitrale e’ composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di
resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di
propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l’arbitrato si
riferisce.

5. Il Presidente del collegio arbitrale e’ scelto dalle parti, o su
loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di
particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui
l’arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di
indipendenza, e comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno
esercitato le funzioni di arbitro di parte o di
difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad
eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa
costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente
pubblico. La nomina del presidente del collegio
effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita’
del lodo ai sensi dell’articolo
829, primo comma, n.3, del codice di procedura civile

6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo
815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il
progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si
riferiscono le controversie, ne’ coloro che in qualsiasi
modo abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle
controversie stesse, anche ai sensi dell’articolo 240.
7. Presso l’Autorita’ e’ istituita la camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
disciplinata dall’articolo 242.

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili
tutti i mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e
diviene efficace con il suo deposito presso la
camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla
pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli
arbitri e a carico delle parti una somma pari all’uno per mille del
valore della relativa controversia. Detto importo e’
direttamente versato all’Autorita’.

10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell’articolo
825 del codice di procedura civile e’ preceduto dal suo
deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il
deposito del lodo presso la camera arbitrale e’
effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante
sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio. Su
richiesta di parte il rispettivo originale e’ restituito, con
attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti
di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.

11. (Comma abrogato)

12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con
separata ordinanza il valore della controversia e il
compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e

applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e
massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n.
398, sono dimezzati. Sono comunque vietati
incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita’
delle questioni trattate, alle specifiche
competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il
collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale
compenso per il segretario, non puo’ comunque superare l’importo di 100
mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’articolo
24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n.248
si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del
presente comma. L’ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche’ del compenso
e delle spese per la consulenza tecnica,
costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’
articolo 633 del codice di procedura civile

12-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo
92, secondo comma, del codice di procedura civile, il
collegio
arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del
giudizio in proporzione al rapporto tra il
valore della domanda e quello dell’accoglimento.

13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario
nominato dal collegio arbitrale e’ liquidato, dallo
stesso collegio, ai sensi degli articoli
da 49 a 58
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste.

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto
agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad
iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la
camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati,
scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242.

15-bis. Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’, anche
per violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di
novanta giorni dalla notificazione del lodo e non
e’ piu’ proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data
del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d’appello puo’ sospendere, con
ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono
gravi e fondati motivi. Si applica l’articolo
351 del codice di procedura civile. Quando sospende
l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal
presidente, il collegio verifica se il giudizio e’ in condizione di
essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la
discussione orale nella stessa udienza o camera
di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni
dall’ordinanza di sospensione; all’udienza
pronunzia sentenza a norma dell’articolo
281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili
incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa
ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione
in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede
ai sensi dei periodi precedenti.

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Articolo 242

Camera arbitrale e albo degli arbitri

(artt.150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica
n.554/1999).

1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la
formazione e la tenuta dell’albo degli arbitri, redige il codice
deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti
necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale
nella ipotesi di cui all’articolo 241, comma 15.

2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio
arbitrale.

3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e’ nominato
dall’Autorita’ fra soggetti dotati di particolare competenza nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine
di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al suo interno
l’Autorita’ sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed
e’ retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei
limiti delle risorse attribuite all’Autorita’ stessa. Il presidente e i
consiglieri sono soggetti alle incompatibilita’ e ai divieti previsti
dal comma 9.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale
di una struttura di segreteria con personale fornito dall’Autorita’.

5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione
dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li
trasmette all’Autorita’ e all’Osservatorio. Per l’espletamento della
propria attivita’ la Camera arbitrale puo’ richiedere notizie,
chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di
contratti pubblici; con regolamento dell’Autorita’ sono disciplinate le
relative modalita’ di acquisizione.

6. Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della camera arbitrale
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello
Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i
rispettivi ordinamenti, nonche’ avvocati dello Stato e magistrati a
riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci
anni e iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche
e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle
stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. La camera arbitrale cura altresi’ la tenuta dell’elenco dei periti
al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono
ammessi all’elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali
previsti dal comma 6, lettera c), nonche’ dottori commercialisti in
possesso dei medesimi requisiti professionali.

8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonche’ al
comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di
onorabilita’ fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono
rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei
periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

9. L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha
durata triennale, e puo’ essere nuovamente conseguita decorsi due anni
dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza
all’albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in
favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso
l’incarico di arbitro di parte.

10. Per le ipotesi di cui all’art. 241, comma 15, la camera arbitrale
cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei collegi arbitrali;
sono ammessi all’elenco i funzionari dell’Autorita’, nonche’ i
funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonche’ delle
pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi,
forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica,
economica ed equipollenti o tecnica, aventi un’anzianita’ di servizio
in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla
tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati
all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare
l’integrale copertura dei suddetti costi.


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Articolo 243

Ulteriori norme di procedura per gli
arbitrati in cui il presidente e’ nominato dalla camera arbitrale

(art. 32, legge n.
109/1994
, come novellato dalla legge n. 80/2005 art. 150, decreto del
Presidente della Repubblica n.554/1999

decreto ministeriale n.398/2000 art.1, co. 71, legge n.266/2005
articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n.
88/2009).

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e’ nominato
dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di
cui all’art. 241, si applicano le seguenti regole.


2. La domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera
arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.

3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso
uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell’Osservatorio; se non vi e’ alcuna indicazione della sede
del collegio arbitrale, ovvero se non vi e’
accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede
della camera arbitrale.

4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i
motivi previsti dall’articolo
815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all’articolo 242, comma 9.

5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e’ determinato dalla camera
arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in
base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n.
398. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalita’
del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.

7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il
segretario, scegliendolo nell’elenco di cui all’articolo
242, comma 10.

8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e’
versato dalle parti, nella misura liquidata dalla
camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
lodo.

9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle
spese di consulenza tecnica, ove disposta,
con i criteri di cui all’articolo 241, comma 13.

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle
controversie sono direttamente versati all’Autorita’.

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Articolo 243 bis

Informativa in ordine all’intento di
proporre ricorso giurisdizionale

(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n.
88/2009
articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo
4, direttiva 92/13/CEE come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE).

1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i soggetti che
intendono proporre un ricorso giurisdizionale
informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della
intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

2. L’informazione di cui al comma 1 e’ fatta mediante comunicazione
scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un
suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei
presunti vizi di illegittimita’ e dei motivi di
ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la
facolta’ di proporre in giudizio motivi diversi o
ulteriori. L’interessato puo’ avvalersi dell’assistenza di un
difensore. La comunicazione puo’ essere presentata fino a
quando l’interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale.
L’informazione e’ diretta al responsabile del
procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo’ essere
effettuata anche oralmente nel corso di
una seduta pubblica della commissione di gara ed e’ inserita nel
verbale della seduta e comunicata
immediatamente al responsabile del procedimento a cura della
commissione di gara.

3. L’informativa di cui al presente articolo non impedisce l’ulteriore
corso del procedimento di gara, ne’ il decorso
del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato
dall’articolo 11, comma 10, ne’ il decorso del termine
per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1, comunica le proprie
determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato,
stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L’inerzia
equivale a diniego di autotutela.

5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia della
stazione appaltante costituiscono
comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di
giudizio, nonche’ ai sensi dell’articolo
1227 del codice civile

6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.


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Articolo 244

Giurisdizione

1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici

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Articolo 245

Strumenti di tutela


1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

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Articolo 245 bis

Inefficacia del contratto in caso di
gravi violazioni

1. L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

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Articolo 245 ter

Inefficacia del contratto negli altri
casi

1. L’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

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Articolo 245 quater

Sanzioni alternative

1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

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Articolo 245 quinquies

Tutela in forma specifica e per
equivalente

1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.;

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Articolo 246

Norme processuali ulteriori per le
controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

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Articolo 247

Normativa antimafia

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione
della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni
antimafia. 1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di
cui all’articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
sono definite dal CIPE con le stesse modalita’ e gli stessi effetti
previsti dall’articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 176, comma 20.

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Articolo 248

Revisione periodica delle soglie e
degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti
aggiudicatori – Modifiche degli allegati

(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998).

1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione
periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18
trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine
ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, le
soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215,
235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il
termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno,
fissato dai citati provvedimenti della Commissione.

2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione
ai sensi dell’articolo 249, comma 7.

3. Ai sensi dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle
modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte
dalla Commissione e’ data attuazione con decreto del Ministro delle
infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro di
volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a
modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente
codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.

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Articolo 249

Obblighi di comunicazione alla
Commissione dell’Unione europea da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie

(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli
8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della
pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento
delle direttive 2004/17 e 2004/18.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente
codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle
direttive 2004/17 e 2004/18, nonche’ dei decreti ministeriali adottati
ai sensi dell’articolo 219, comma 11.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea
entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto
secondo l’articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti
pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di
cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti
nell’anno precedente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea,
entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto
secondo l’articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi,
forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricita’, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica,
aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell’anno precedente.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta’ di
ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori
economici italiani nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi
in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L’informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici
interessati, presentate nel semestre
anteriore alla data di scadenza del termine per
l’informativa.

6. Con le stesse modalita’ di cui al comma 5, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
informa la Commissione di ogni difficolta’, di fatto o di diritto,
incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di
ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei
settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all’inosservanza delle
disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate
nell’allegato XX.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 248, comma 2,
recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui,
rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti medesimi.

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Articolo 250

Contenuto del prospetto statistico per
i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza

comunitaria (art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991;
art. 21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28,
d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999).

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati
nei settori ordinari e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di
ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’allegato IV e dalle amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, nonche’ dalle altre
stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente
agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell’anno precedente.

2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato IV
precisano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla
direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute
nel presente codice;

b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in
virtu’ di deroghe all’Accordo.

3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono
articolati in base:

a) alle procedure di affidamento utilizzate;

b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato I, ai
prodotti e ai servizi di cui all’allegato II individuati per categorie
della nomenclatura CPV;

c) alla nazionalita’ dell’operatore economico cui il contratto e’ stato
affidato.

4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati
di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le
circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il
valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo
di appartenenza degli affidatari.

5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV,
e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto
dall’Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformita’ al
comma 3;

b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu’ di deroghe
all’Accordo.

6. Il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio e i dati forniti
dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese
nell’allegato

IV precisano qualsiasi altra informazione statistica
richiesta secondo l’Accordo.

7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la
procedura di cui all’art. 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.

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Articolo 251

Contenuto del prospetto statistico per
i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori
speciali

(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995).

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati
nei settori speciali e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di
ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro
il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati
nell’anno precedente.

2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati
forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la
procedura di cui all’art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano
il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di
attivita’ cui si riferisce l’allegato VI (elenco degli enti
aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213),
dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui
all’art. 215, nonche’ dei contratti di lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture
di importo pari o superiore a 100.000 euro. 3. Sia il prospetto
statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all’art. 68,
paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attivita’ di cui
agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresi’ le
informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione
dell’Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di
importo pari o superiore a 100.000 euro.

4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi
ad oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato II A, i servizi di
telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato II A le cui voci
nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato II B.

5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli
enti aggiudicatori all’Osservatorio, vengono espressamente indicate le
informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e
motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.

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Articolo 251 bis

Obblighi di comunicazione e di
informazione alla Commissione dell’Unione europea

(articolo 44, comma 3, lettera
l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e
12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le politiche europee riceve dalla Commissione
europea la notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 89/665/CEE e dall’articolo 8, paragrafo 2, della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.

2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione
europea, alternativamente:


a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;

b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato posto
rimedio;

c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo
a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa
dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del
competente organo a cui e’ stato proposto il
ricorso.

3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b),
puo’ anche fondarsi sul fatto che la
violazione denunciata costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso. In tale
caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche europee informa la Commissione europea
dell’esito del ricorso non appena ne viene a
conoscenza.

4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto
relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata
sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della
sospensione o l’avvio di un’altra procedura
di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura
precedente. Tale notifica deve confermare che alla
violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione
motivata per spiegare perche’ non vi sia
stato posto rimedio.

5. Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che
precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla
stazione appaltante e puo’ chiedere notizie sullo
stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell’organo presso
cui pende. La richiesta e’ formulata per iscritto, e
trasmessa con mezzi celeri. La risposta e’ resa per iscritto, con la
massima tempestivita’ e comunque non oltre sette
giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche comunitarie fornisce alla Commissione
europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di
ricorso, richieste dalla stessa Commissione
nell’ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal
fine puo’ chiedere le occorrenti informazioni ai
Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del
Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali
protocolli d’intesa, nonche’, all’Autorita’ di vigilanza sui contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle
stazioni appaltanti.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche europee comunica ogni anno alla
Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative
motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso
conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.

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Articolo 252

Norme di coordinamento e di copertura
finanziaria

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa
vigente relativa alla CONSIP.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari
complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006,
120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si
provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006
e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’
culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a
decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’
culturali.

3. Le forme di pubblicita’ per i contratti sotto soglia, previste dal
presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
definisce le necessarie modalita’ tecniche, organizzative e applicative, anche
per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei
dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto e’
emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
il Ministro per le infrastrutture, e il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto
possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti
informatici.

4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, previste dall’articolo 127, nell’esercizio del potere di
organizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile
1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:

a) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta dall’Autorita’;
b) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;

c) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza avanzate
dalle pubbliche amministrazioni.

5. Le casse edili che non applicano la reciprocita’ con altre casse
edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarita’ contributiva.

6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e
le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati
con decreto del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice.

7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo 10, commi 1,
4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle
infrastrutture di concerto con il Ministro della giustizia.

8. Tutte le attivita’ e le strutture da realizzarsi, ai sensi del
presente codice, in modalita’ informatica rispettano il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

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Articolo 253

Norme transitorie

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano
alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice
una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in
vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei
settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1
agosto 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche’ comma 3, secondo periodo,
limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) (lettera abrogata);

c) (lettera abrogata);

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei
settori ordinari, le disposizioni dell’articolo 56 si applicano alle
procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 agosto
2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per
le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato successivamente al
1 agosto 2007. 1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 5 1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli
3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 5. Le disposizioni di cui all’articolo
256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 5.

2. Il regolamento di cui all’articolo 5 e’ adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni
regolamentari previste ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera g) e
g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all’articolo 5.

3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di
cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere
contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di
compatibilita’ con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino
all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando,
nei limiti di compatibilita’ con il presente codice.

4. In relazione all’art. 8:

a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed
economico, ai dipendenti dell’Autorita’ e’ attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8,
comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorita’ gia’ nominati al
momento dell’entrata in vigore del presente codice e’ prorogato di un
anno. 6. In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del
regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti
responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei
contratti pubblici.

7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17,
comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 2003, recante “acquisizione di beni e servizi ed
esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza”. Il regolamento di cui
all’articolo 17, comma 8, disporra’ l’abrogazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell’articolo
24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni
dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e dell’articolo 122, comma 8, non
si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da
parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del
codice, abbiano gia’ assunto nei confronti del Comune l’obbligo di
eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

9. Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in
vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il
mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.

9-bis. In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31
dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attivita’ diretta ed indiretta,
del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del
requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita’
documentabile e’ quello relativo ai migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito
dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito
dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola
categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori
realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le
presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di
cui all’articolo 47, con le modalita’ ivi previste.

10. In relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano
necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero
delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi
relativi a servizi e forniture, nonche’ di bandi di stazioni appaltanti
non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati
solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e’ istituita e
disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle
attuali modalita’ di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta.
Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con le vigenti modalita’.

12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo
transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici
l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di
procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.

13. In relazione all’articolo 83, comma 5, fino all’entrata in vigore
del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
“affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”, nei limiti
di compatibilita’ con il presente codice.

14. In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in vigore
del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita’ con il presente codice.

15. In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla
gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa’ costituite dopo la
data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un
periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle societa’, qualora costituite nella forma di societa’ di persone o
di societa’ cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa’ con rapporto a tempo indeterminato e con
qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora costituite nella forma di societa’ di capitali.

15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91,
fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di
capacita’ tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di
attivita’ documentabile e’ quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti
disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui
all’articolo 47, con le modalita’ ivi previste.

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l’amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre
1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti,
nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano
ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un
profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.

17. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2,
continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della
giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2001.

18. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del
regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle
opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia
gia’ intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno
2005, n. 109, l’approvazione del progetto preliminare.

19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113 si
applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in
corso; le disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si
applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di
esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di
esecuzione.

20. In relazione all’articolo 112, comma 5, sino all’entrata in vigore
del regolamento, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera
a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti
scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di
trattamento, proporzionalita’ e trasparenza.

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1 marzo
2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del
Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorita’, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri, le modalita’ e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del
rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e’ conclusa entro un anno
dall’entrata in vigore del predetto decreto.

22. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in
economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilita’
con le disposizioni del presente codice;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di
compatibilita’ con le disposizioni del presente codice. Restano
altresi’ in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
384 del 2001.

23. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullita’ riguarda i
contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i
prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in
corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 131, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

24. In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5,
6 dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a
partire dal 1 gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma
6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da
costruzione piu’ significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1 gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno
2003.

25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III,
capo II, i titolari di concessioni gia’ assentite alla data del 30
giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della
legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente
per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni
aggiudicatrici.

26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto
il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi
indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non
contengano l’indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le
modalita’ alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall’art. 155, comma 1,
lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della
pubblicazione del bando, l’indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del
citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel
corso della successiva procedura negoziata prevista dall’articolo 155,
comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l’indicazione
espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente
ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

26-bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, fino all’emanazione del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e
le modalita’ di attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto. 27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi): a) non trovano applicazione i seguenti
articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:

a.1) articolo 9 – Pubblicita’ degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II – La progettazione;

a.3) titolo IV, capo IV – Affidamento dei servizi di importo inferiore
al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V – Affidamento dei
servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000
DSP;

b) per le concessioni gia’ affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai
sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima
del quaranta per cento dei lavori;

c) le disposizioni dell’art. 174 (concessione relativa a infrastrutture
strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a
infrastrutture gia’ affidate alla data del 10 settembre 2002;

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia’ stato
redatto il progetto definitivo, sia stata gia’ affidata la
realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
aggiudicatore piu’ opportuno ai fini della celere realizzazione
dell’opera, puo’ procedersi all’attestazione di compatibilita’
ambientale e alla localizzazione dell’opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato
gia’ redatto il progetto esecutivo o sia stata gia’ affidata la
realizzazione dello stesso, per l’affidamento a contraente generale il
soggetto aggiudicatore puo’ porre a base di gara il progetto esecutivo.
In tale caso il contraente generale assume l’obbligo di verificare il
progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando
quanto disposto dal comma 5 dell’art. 176;

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle
infrastrutture sia gia’ oggetto, in tutto o in parte, di procedura
autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla
base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori
possono richiedere l’interruzione della medesima procedura optando per
l’avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo
III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai
fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
delle procedure anche di conferenza di servizi gia’ compiute ovvero in
corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo
185;

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del
2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla
concessione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione
dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro,
che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione
con altri sistemi di collegamento europei; complessita’ dell’intervento
tale da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonche’
estrema complessita’ tecnico-organizzativa. L’individuazione dei
predetti progetti e’ effettuata
dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando
l’applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente
capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono
realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno
o piu’ lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato
predisposto il progetto esecutivo. E’ comunque consentito l’affidamento
in concessione;

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i
soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di
Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu’ di disposizioni
diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono
stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10
settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi
atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle
infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico di cui
all’articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e’ data
facolta’ al richiedente di optare per l’applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando
l’efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;

i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all’allegato
tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in
caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell’organo competente dopo la
data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n.
189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di
entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti
aggiudicatori hanno facolta’ di adeguare il progetto alle norme
tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite
del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e’ avviata
dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del
2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005;
le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si
applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e’ facolta’ del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai
lavori gia’ banditi ovvero, per quelli gia’ aggiudicati, convenire con
il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi
contratti;

m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino all’entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti aggiudicatori
indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita’ e collaudo;

n) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del
regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini
dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione
rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34 del 2000;

o) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata
in vigore del regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194, sono
fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i
provvedimenti gia’ formati o assunti, e i procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i
soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove
nominati, ritengano eventualmente piu’ opportuno, ai fini della celere
realizzazione dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare
un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.

28. Il regolamento di cui all’articolo 196 e’
adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme
le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di
compatibilita’ con il presente codice.

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II
le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell’efficacia
dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del
rilascio. E’ tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

30. In relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in vigore
della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in
vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale
ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto,
l’avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla
tipologia dell’opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione
della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati
unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore,
anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

31. In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente
della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente attivata in
relazione alle attivita’ di cui al citato articolo 212, sono fatti
salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

32. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per i
quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia’ intervenuta
alla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 166, la
proposta di accordo bonario e’ formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore
della citata legge.

33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui
all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di
determinazione del valore della lite e le tariffe fissate,
rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato
di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto
disposto dall’articolo 252, comma 7. 34. In relazione alla disciplina
dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali
da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati, deve intendersi
riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le
modalita’ previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita’ alla
normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data
di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia’ costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;

b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005,
n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche’
risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute
nel codice di
procedura civile, ovvero nell’articolo 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del
citato decreto-legge n. 35 del 2005;

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i
giudizi arbitrali nei quali siano stati gia’ nominati i due arbitri
delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in
vigore del presente codice;

d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati
obbligatori. E salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7
febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.

35. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera h)
dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si
applica l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999, e successive modificazioni.

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Articolo 254

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Articolo 255

Aggiornamenti (art.1, co. 4, legge
n.109/1994; art.144, d.lgs. n.206 del 2005).

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle
materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche
disposizioni in esso contenute.

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Articolo 256

Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sono o restano abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

l’articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l’articolo 24
del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e
successive modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 3 gennaio 1978;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4;

l’articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991,
n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

l’articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

l’articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

l’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502;

l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e’ fatto salvo l’articolo 8 della
legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n.
109 del 1994;

l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;

il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2
giugno 1995, n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

l’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n.
517;

l’articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e 3,
89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e
7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi
1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

l’articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145;

l’articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

l’articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’articolo 10, commi 1, 2,
4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384;

l’articolo 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

l’art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;

gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

l’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

l’articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168,
limitatamente alle parole “i criteri per
l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente piu’
vantaggiosa e”;

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e
integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;

il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante “Finanza di progetto –
Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati
prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l’indicazione
espressa del diritto di prelazione a favore del promotore”;

l’articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
l’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248; l’articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta
abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare,
anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n.
166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da
quelli di cui all’articolo 245.

4. Il regolamento di cui all’articolo 5 elenca le norme abrogate, con
decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in
relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n.
117;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005
in tema di qualificazione del contraente generale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante “affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”.

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente
codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e
decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla
loro entrata in vigore.

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Articolo 257

Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente codice:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti
dell’Autorita’ e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi e le
forniture.

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia
a decorrere dal 1 febbraio 2007.

3. L’articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell’elenco
annuale per l’anno 2007; per gli elenchi relativi all’anno 2006 e le
relative gare, continua ad applicarsi l’articolo 23 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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Redazione

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