La regione Sicilia ha approvato, lo scorso 13 luglio, una legge sugli appalti. Si tratta in verità solo di una legge su aspetti specifici, non dell’atteso recepimento del Codice dei Contratti pubblici.
Le novità contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e troveranno applicazione “alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore”.
[il testo riportato di seguito comprende le disposizioni che verranno impugnate dal Commissario dello Stato, il testo vigente, al netto di queste ultime, è reperibile qui, n.d.r.]
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE N. 568
LEGGE APPROVATA IL 13 LUGLIO 2010
Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti
Art. 1. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 2. Commissione regionale dei lavori pubblici
Art. 3. Criteri di aggiudicazione. Commissioni giudicatrici
Art. 4. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario
Art. 5. Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione
Art. 7. Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori
Art. 8. Norma transitoria
Art. 9. Entrata in vigore
CAPO I
Disposizioni in materia di organi e procedure relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 1.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
l. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’ e sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:
‘17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio d’intesa con l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dall’Osservatorio regionale, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell’Osservatorio regionale, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.’.
‘18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette all’Autorità.’.
‘20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto, fermo restando l’obbligo della collaborazione dell’Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.’.
‘21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.’.
‘22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.’.
‘23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente con l’Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.’.
‘24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio centrale e garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.’.
‘25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.’.
‘26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell’Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ‘Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l’Osservatorio regionale comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.’;
b) il comma 27 è soppresso;
c) al comma 28 le parole ‘lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’;
d) il comma 29 è soppresso.
Art. 2.
Commissione regionale dei lavori pubblici
1. All’articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’;
b) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente periodo: ‘Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15.’.
c) il comma 15 è sostituito dal seguente:
‘15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di Presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.’;
d) il comma 16 è sostituito dal seguente:
‘16. Al Presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.’;
e) il comma 17 è sostituito dal seguente:
‘17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal Presidente della Commissione regionale.’;
f) al comma 18 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’.
Art. 3.
Criteri di aggiudicazione. Commissioni giudicatrici
1. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma 9 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d’asta è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.”
b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. All’esclusione può provvedersi solo all’esito di verifica, in contraddittorio.”
c) il comma 1-bis 1 è sostituito dal seguente:
“1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché se ne sia riservata la facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’articolo 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.”
d) Il comma 1-bis 2 è sostituito dal seguente:
“1-bis 2. Ai soli fini della determinazione dell’importo da porre a base d’asta, oltre al costo relativo alla sicurezza di cui all’articolo 86, comma 3-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, non è soggetto a ribasso d’asta il costo del lavoro. Il costo del lavoro è determinato per categorie di lavoro in apposite tabelle che sono emanate con decreto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente della legge. Con il medesimo decreto è disciplinata anche la procedura per la valutazione dell’incidenza effettiva del costo del lavoro sottratto a ribasso d’asta. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sempre al fine del calcolo dell’importo a base d’asta, per la determinazione dell’importo delle categorie di lavoro, la stazione appaltante utilizza le percentuali di incidenza contemplate nel prezziario unico regionale per i lavori pubblici o nell’analisi prezzi. Nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti l’importo relativo al costo del lavoro è indicato separatamente da quello posto a base di gara per l’affidamento dell’appalto, ed è da ritenersi indicativo solo ai fini dell’aggiudicazione”.
e) Il comma 1-bis 3 è sostituito dal seguente:
“1-bis 3. Salvo quanto previsto agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come richiamati al comma 1, le offerte sono corredate, fin dalla loro presentazione, delle giustificazioni relative alla voce di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.”
f) Il comma 1-bis 4 è sostituito dal seguente:
“1-bis 4. Ai fini di quanto disposto dal comma 1-bis 2, sono altresì escluse giustificazioni inerenti ai costi del lavoro.”
g) Il comma 1-bis 5 è sostituito dal seguente:
“1-bis 5. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 8 come introdotto dall’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.”
Art. 4.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario
1. L’articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: “21 bis. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario – 1. L’aggiudicazione provvisoria è pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. All’aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria, è data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima è trasmessa all’organo competente all’approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.
3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nel termine di cui al comma 2, il presidente di gara decide entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi o le contestazioni afferiscano a questioni applicative di norme particolarmente complesse. Decorso il termine, eventualmente prorogato, il verbale di aggiudicazione provvisoria è immediatamente trasmesso all’organo competente all’approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento. Qualora entro quest’ultimo termine pervengano rilievi o contestazioni e il responsabile del procedimento li ritenga fondati, il medesimo restituisce i verbali per le ulteriori determinazioni del presidente di gara. Quest’ultimo subito dopo l’adozione delle predette determinazioni provvede alla trasmissione all’organo competente. L’approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell’effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all’appalto o elusione della segretezza delle offerte ovvero alterazione manifesta del risultato della gara. Con l’approvazione dell’organo competente, l’aggiudicazione diviene definitiva.
5. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’ aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’ aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 6 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 8, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non preveda la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
7. Il termine dilatorio di cui al comma 6 non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto della presente legge, sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.
8. Qualora sia proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiari incompetente o fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvii al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.”.
Art. 5.
Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione
1. All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’; le parole ‘dell’ispettorato tecnico dei lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti’;
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
‘a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato;’
c) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
d) al comma l, la lettera c) è soppressa;
e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
‘d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’ Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;’;
f) al comma 1, alle lettere e), f) e i) le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti: ‘per le infrastrutture e la mobilità’.
Art. 6.
Obblighi di comunicazione per gli affidamenti in subappalto
1. Le imprese aggiudicatarie provvedono al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
CAPO II
Norme in materia di sicurezza dei lavoratori. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 7.
Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori
1. Dopo l’articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente: ‘Art. 20 bis. Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori – 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli organi paritetici costituiti ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei contratti pubblici di appalto la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché al miglioramento dell’organizzazione del lavoro.
3. Gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e del decreto dell’assessorato dei lavori pubblici 23 ottobre 2008, sono posti in essere contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in essere, il responsabile unico del procedimento informa l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione’, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010 concernente controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione o nullità del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni’.
Art. 8.
Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.