Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n. 198
“Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 3, 24, 76, 87, 97, 103, 113 e 117, comma secondo, lettere l) ed m) della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante istituzione dei tribunali amministrativi regionali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 12 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire
1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
1-ter. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonche’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Del ricorso e’ data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e’ altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso che viene fissata d’ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso e’ proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l’integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.
7. Il ricorso e’ devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d’ufficio.
Art. 2
Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Il ricorso di cui all’articolo 1 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell’azione di cui all’articolo 1, ne’ se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Nell’ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all’articolo 1, il giudice di quest’ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all’articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest’ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti e’ perento.
3. Il soggetto contro cui e’ stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 1 comunica immediatamente al giudice l’eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.
Art. 3
Procedimento
1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida e’ notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e’ verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma. L’amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l’omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.
2. Il ricorso e’ proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l’onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonche’ di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell’articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso e’ proponibile entro un anno dall’esito di tali procedure.
Art. 4
Sentenza
1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio e’ data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione e’ comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi e’ comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
5. L’amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.
Art. 5
Ottemperanza
1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 e’ comunicata alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche’ alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale.
Art. 6
Monitoraggio
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Art. 7
Norma transitoria
1. In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all’articolo 1, comma 1, e di valutare l’impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici e’ determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati.
2. In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all’articolo 1, comma 1, e di valutare l’impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli enti locali e’ determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 8
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
– – – –
L A D E L E G A
Legge 4 marzo 2009 n. 15
(…)
Art. 4.
(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture
e del personale delle amministrazioni pubbliche
e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza
nelle amministrazioni pubbliche)
1. L’esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo e’ finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici dell’intero procedimento di produzione del
servizio reso all’utenza tramite la valorizzazione del risultato
ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela
giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni
e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli
standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme
preposte al loro operato, nonche’ a prevedere l’obbligo per le
amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttivita’ si
discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati
dall’organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori
medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe
rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti
piu’ alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 2, l’obiettivo di allineamento
entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato
organismo centrale e, infine, a prevedere l’attivazione di canali di
comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione
di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni
pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo
delle fonti informative anche interattive esistenti in materia,
nonche’ con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei
servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita’,
rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l’amministrazione
si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta
parte degli obiettivi dell’anno precedente e’ stata effettivamente
conseguita, assicurandone la pubblicita’ per i cittadini, anche al
fine di realizzare un sistema di indicatori di produttivita’ e di
misuratori della qualita’ del rendimento del personale, correlato al
rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l’organizzazione di confronti pubblici annuali sul
funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna
amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori
e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di
informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante
adeguate forme di pubblicita’, anche in modalita’ telematica;
d) promuovere la confrontabilita’ tra le prestazioni omogenee
delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la
comparazione delle attivita’ e dell’andamento gestionale nelle
diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione,
stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale,
comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi
omogenei di esse, da adottare all’interno degli strumenti di
programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione
dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i
seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti
organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalita’ ed
esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del
processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli
standard definiti dall’organismo di cui alla lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta
dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni e
responsabilita’;
j) prevedere, nell’ambito del riordino dell’ ARAN di cui
all’articolo 3, l’istituzione, in posizione autonoma e indipendente,
di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con
altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare,
coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni
di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle
lettere a) e b), di assicurare la comparabilita’ e la visibilita’
degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il
Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull’attivita’
svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti
tra persone di elevata professionalita’, anche estranee
all’amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in
conflitto con le funzioni dell’organismo, con comprovate competenze
in Italia o all’estero nelle materie attinenti la definizione dei
sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto
del principio della rappresentanza di genere, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per l’attuazione del
programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a
maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino
i componenti dei nuclei di valutazione cui e’ affidato il compito di
effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le
metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f), e che
provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali
conformemente all’esito della valutazione;
h) assicurare la totale accessibilita’ dei dati relativi ai
servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicita’ e
la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da
ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilita’ immediata mediante la rete internet di tutti i
dati sui quali si basano le valutazioni, affinche’ possano essere
oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall’interno
delle amministrazioni e valutazioni operate dall’esterno, ad opera
delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e
di ogni altro osservatore qualificato;
3) l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le
associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma
per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche
attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in
conformita’ agli obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere l’ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento
alle verifiche ispettive integrate di cui all’articolo 60, commi 5 e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei
confronti delle amministrazioni, nonche’ dei concessionari di servizi
pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione
di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralita’ di utenti o consumatori,
nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o
comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito
del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilita’ che il ricorso sia
preceduto da una diffida all’amministrazione o al concessionario ad
assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le
iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in
particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un
procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente
competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l’organo di
indirizzo, l’organo esecutivo o l’organo di vertice, a che le misure
idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del giudizio, il giudice ordini
all’amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure
idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati
adempimenti di cui all’alinea della presente lettera e, nei casi di
perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con
esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la
disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l’obbligo di
attivare le procedure relative all’accertamento di eventuali
responsabilita’ disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicita’ del procedimento
giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l’azione
di cui all’alinea della presente lettera nei confronti dei
concessionari di servizi pubblici possa essere Proposta o proseguita,
nel caso in cui un’autorita’ indipendente o comunque un organismo con
funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato
sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento dell’organismo di cui al comma 2, lettera
f), e’ autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l’anno
2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, compresi i
compensi ai componenti. E’ altresi’ autorizzata la spesa massima di 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per finanziare, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, progetti
sperimentali e innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le
amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la
definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet:
b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle
funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di
controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione
mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a 2
milioni di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 227, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ di
organizzazione dell’organismo di cui al comma 2, lettera , f), e
fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3,
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza e’ intesa come accessibilita’
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali
e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione e
valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialita’.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a
promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e
nella propria attivita’.
9. All’articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione
pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione
della riservatezza personale”.