DPR 150/2010, Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia

Entrera’ in vigore il prossimo 25 settembre il D.P.R. 2 agosto 2010 numero 150 (Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici).

Questo il sommario:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Accessi ed accertamenti nei cantieri

Art. 3 Informazioni antimafia

Art. 4 Effetti delle informazioni rilasciate a seguito

degli accessi e degli accertamenti nei cantieri

Art. 5 Procedimento per l’audizione degli interessati

Art. 6 Acquisizione e gestione informatica dei dati

Art. 7 Entrata in vigore



Di seguito, il testo del decreto.

. . . . .


D.P.R. 2 agosto 2010 numero 150


Regolamento recante norme relative al rilascio
delle informazioni antimafia a seguito degli
accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese
interessate all’esecuzione di lavori pubblici


(Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010)

Il Presidente della Repubblica

Visto l’articolo 87 della Costituzione;


Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l’allegato
1, n. 86;


Visto l’articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252;


Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;


Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;


Visto l’articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15
luglio 2009, n. 94;


Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 2010;


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 26 aprile 2010;


Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della
Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione
permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data
29 giugno 2010;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 2010;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con i Ministri dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro
per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:



Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le
modalita’ con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la
sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a
seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i
cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con
noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi
contratti o dei subcontratti.

Art. 2
Accessi ed accertamenti nei cantieri



1. Ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo interforze di cui
all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno in
data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo
2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri
delle imprese indicate dall’articolo 1, comma 2.
2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntati
ai criteri di celerita’ ed efficacia dell’azione amministrativa.

Art. 3
Informazioni antimafia



1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto,
il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione
contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento
dell’attivita’ ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto
l’accesso.


2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta
salva l’ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti
possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e
nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa stessa,
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni
dall’acquisizione della relazione del gruppo interforze,
l’informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale
audizione dell’interessato secondo le modalita’ individuate
dall’articolo 5.


3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il
prefetto che ha disposto l’accesso trasmette senza ritardo gli atti
corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che
provvede secondo le modalita’ stabilite nel comma 2.

Art. 4
Effetti delle informazioni rilasciate a seguito
degli accessi e degli accertamenti nei cantieri



1. Il rilascio dell’informazione prevista all’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,
produce gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del medesimo
decreto.


2. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di
competenza delle altre amministrazioni, dell’informazione di cui al
comma 1 e’ data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai
seguenti soggetti:


a) stazione appaltante;


b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l’impresa oggetto di
accertamento;


c) prefetto che ha disposto l’accesso;


d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione
investigativa antimafia;


e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture istituito presso l’Autorita’ di vigilanza sui contratti
pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;


f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


g) Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5
Procedimento per l’audizione degli interessati



1. Il prefetto competente al rilascio dell’informazione di cui
all’articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione
e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione
personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando
elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.


2. All’audizione di cui al comma 1, si provvede mediante
comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale
dell’impresa, contenente l’indicazione della data e dell’ora e
dell’Ufficio della prefettura ove dovra’ essere sentito l’interessato
ovvero persona da lui delegata.


3. Dell’audizione viene redatto apposito verbale in duplice
originale, di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.

Art. 6
Acquisizione e gestione informatica dei dati



1. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all’articolo 1
devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui
e’ stato effettuato l’accesso, nel sistema informatico, costituito
presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall’articolo
5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell’interno in data 14
marzo 2003.


2. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al
precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale
incaricato di effettuare le attivita’ di accesso e accertamento nei
cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla
Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili
attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente
con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

Art. 7
Entrata in vigore



1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e ad interim Ministro
dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Maroni, Ministro dell’interno


Alfano, Ministro della giustizia


Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 282

Redazione

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