Il Presidente dell’Autorita’ Appalti, con comunicato del 15 settembre scorso, ha dato indicazioni circa la necessaria trasmissione all’Authority dei “dati relativi all’istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori“, chiarendo nel contempo che “gli elenchi ufficiali di cui all’art.45 del D.Lgs.n.163/06 vanno distinti dagli altri eventuali elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti, al fine di selezionare gli operatori economici da consultare per l’affidamento ‘in economia’ – tramite cottimo fiduciario – di servizi o forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (137.000 Euro), così come previsto dall’art.125. comma 11, del medesimo D.Lgs.n.163/06“.
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Comunicato del Presidente del 15 settembre 2010
Trasmissione dei dati relativi all’istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.163/06
Il Presidente
VISTO l’art. 45, comma 1, del d.lgs 163/06, che consente ai concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori di presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione indicante le referenze che ne hanno permesso il rilascio e la relativa classificazione;
VISTO il successivo comma 2, secondo cui l’iscrizione suddetta – se certificata dall’Autorità – costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione di idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, nei limiti indicati dalla norma;
VISTA la previsione del seguente comma 5, che dispone la pubblicazione degli elenchi sul profilo del committente e sul casellario informatico dell’Autorità;
CONSIDERATO che le suindicate disposizioni mirano – attraverso la funzione di certificazione dell’Autorità – ad introdurre uno strumento di semplificazione procedurale a vantaggio dei soggetti che operano nel mercato delle forniture e dei servizi pubblici, con i conseguenti benefici in termini di costi e tempi;
RITENUTO comunque opportuno precisare che gli elenchi ufficiali di cui all’art.45 del D.Lgs.n.163/06 vanno distinti dagli altri eventuali elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti, al fine di selezionare gli operatori economici da consultare per l’affidamento ‘in economia’ – tramite cottimo fiduciario – di servizi o forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (137.000 Euro), così come previsto dall’art.125. comma 11, del medesimo D.Lgs.n.163/06;
CONSIDERATO che ad oggi le comunicazioni di istituzione di elenchi ufficiali, da parte di amministrazioni o di enti appaltanti, sono pervenute in numero limitato e risultano talora prive di alcune informazioni utili ai fini della certificazione ad opera dell’Autorità e della conseguente pubblicazione sul casellario informatico;
RITENUTO che per dare compiuta attuazione alla norma in questione e consentire all’Autorità un’ottimale erogazione del correlato servizio – con i conseguenti benefici per le stazioni appaltanti (con snellimento delle attività di verifica) e per gli operatori economici (con riduzione della mole documentale da produrre per ciascuna gara) – risulta necessario disporre di un esaustivo quadro di conoscenza relativo a tutti gli elenchi ufficiali finora istituiti in Italia;
COMUNICA
* Che le tutte le amministrazioni o gli enti appaltanti che hanno già istituito gli elenchi di cui all’art. 45 del d.lgs n. 163/2006 sono tenuti, qualora non l’avessero già fatto, a comunicarli a questa Autorità in formato word o pdf al seguente indirizzo di posta elettronica Ufficio.certificazioni@avcp.it entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato;
* Che le informazioni relative alla istituzione degli elenchi ufficiali dovranno ricomprendere:
a) le liste degli operatori economici iscritti, con indicazione della corrispondente classificazione attribuita;
b) le indicazioni in ordine alle modalità con le quali sono state istituite dette liste (allegando il relativo bando o avviso), con particolare riferimento a:
– criteri che disciplinano la documentazione richiesta agli operatori economici interessati ad essere iscritti negli elenchi,
– modalità di esercizio delle verifiche, effettuate dalle amministrazioni appaltanti, dei requisiti dichiarati dai medesimi operatori all’atto della richiesta di iscrizione,
– previsioni circa la durata o l’aggiornamento periodico delle liste,
– presupposti della sospensione e della cancellazione degli operatori economici dagli elenchi stessi;
* Che, in esito all’esame dei dati pervenuti, l’Autorità procederà agli adempimenti di competenza, finalizzati ad identificare quegli elenchi ufficiali istituiti ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.n.163/06, per i quali sia possibile fornire l’indispensabile avallo per la certificazione e successiva pubblicazione sul casellario informatico.
Firmato:
Il Presidente f.f.:
Giuseppe Brienza