L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in Gazzetta (il 18 settembre) l’avviso con il quale si invitano “le associazioni di consumatori e utenti, di tutela dei minori, i soggetti operanti in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità“, a dichiarare la propria intenzione di designare gli esperti tra i quali il Consiglio dell’Agcom dovrà scegliere gli undici componenti del Consiglio nazionale degli utenti (CNU).
Il CNU è stato previsto dall’art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997, che così recita:
“E’ istituito presso l’Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass„-„mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all’Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi (…)”
AGCom da altresì atto che il CNU “ha dovuto interrompere la propria attività all’inizio dell’anno, a pochi mesi dalla scadenza naturale della consiliatura, a seguito di una sentenza del Tar Lazio (n. 5185/2009) che ha accolto un ricorso avverso la delibera di nomina dei suoi componenti. Prima di procedere al rinnovo del Consiglio si è reso pertanto necessario modificare il regolamento per la designazione di questo importante organismo al fine di armonizzare le norme originariamente previste alla luce del disposto delle pronunce giurisdizionali e delle modifiche normative nel frattempo intervenute“.
Di seguito, il testo dell’avviso.
. . . . .
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Avviso
Roma, 2 settembre 2010
Le associazioni rappresentative dell’utenza, e le associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché le associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità, meglio specificate nell’art. 2, comma 2, del regolamento sui criteri per la designazione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti1 (di seguito, più brevemente, “il regolamento”)
sono invitate
a dichiarare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto regolamento, la loro intenzione di designare uno degli esperti tra i quali l’Autorità sceglierà i componenti del Consiglio nazionale degli utenti.
Le associazioni interessate devono autocertificare la propria rappresentatività sulla base dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, del regolamento con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante.
Le associazioni interessate, come stabilito dall’art. 3, comma 3 del regolamento, devono, altresì, autocertificare, con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante, la non incompatibilità propria e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di cui all’art. 7 del regolamento.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui sopra dovranno essere inviate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Gabinetto, via Isonzo, 21 b), 00198 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, a pena di irricevibilità. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
1 Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, come successivamente modificata ed integrata, in particolare dalla delibera n. 399/10/CONS, del 22 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2010 e disponibile sul sito internet dell’Autorità al seguente link: http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4653
Si precisa che in questa fase del procedimento le associazioni interessate dovranno limitarsi a dichiarare la propria volontà di designare un esperto, allegando le autocertificazioni di cui sopra.
Soltanto in una fase successiva del procedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del regolamento, ciascuna associazione provvederà a designare il nominativo dell’esperto che, come richiesto dall’art. 2, comma 1, del regolamento, dovrà essere particolarmente qualificato in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, e dovrà essersi distinto nell’affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.