Il testo del regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista

Ecco il testo del regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista, approvato dal CNF lo scorso 24 settembre.

 “Nulla in questo regolamento vi è di obbligatorio, nulla di irreversibile e nulla di automatico”, ha dichiarato il presidente del CNF Guido Alpa, “nulla di obbligatorio perché, a parte ciò che è necessario per conseguire il titolo, l’acquisizione di quest’ultima non è obbligatoria ma corrisponde ad una facoltà che è anche un’opportunità soprattutto per i più giovani; nulla vi è di irreversibile perché l’art. 13) si occupa di dire che al termine del periodo di sperimentazione sino al 30.6.2012, questo Consiglio apporterà tutte le modifiche che – suggerite anche da voi – saranno ritenute necessarie per eliminare lacune o mancanza di coordinamento ma soprattutto per revisionare, se necessario, l’elenco delle aree di specializzazione; nulla vi è di automatico perché l’art. 14) si occupa di chiarire che l’anzianità non determina un effetto trascinamento e di per sé non attribuisce il titolo di specialista essendo l’interessato sottoposto ad un doppio vaglio, del consiglio territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale forense”.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA

(approvato nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010)



Art. 1 – Oggetto del regolamento

1-. Il presente regolamento disciplina le modalità per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista ed il suo mantenimento.

Art. 2 – Definizione di avvocato specialista.



1-. E’ specialista l’avvocato che ha acquisito, in una delle aree del diritto sotto indicate, una specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua, nei termini ed alle condizioni che seguono.

Art. 3 – Elenco delle specializzazioni



1. L’avvocato può conseguire il diploma di specialista in non più di due delle seguenti aree del diritto: 1) diritto di famiglia, dei minori, e delle persone

2) diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni

3) diritto commerciale

4) diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale

5) diritto industriale

6) diritto della concorrenza

7) diritto tributario

8) diritto amministrativo

9) diritto della navigazione

10) diritto dell’Unione europea

11) diritto penale

2. In nessun caso i settori di prevalente esercizio professionale possono intendersi come aree di specializzazione e giustificare l’assunzione da parte dell’avvocato del titolo di specialista

Art. 4 – Aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni



1-. Salvo quanto previsto dall’art. 14) il Consiglio nazionale forense, sentiti i Consigli degli Ordini e le associazioni specialistiche del settore di cui al successivo art. 11 che entro trenta giorni di tempo dalla richiesta esprimono il proprio parere, potrà aggiornare ogni quatto anni l’elenco delle specializzazioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5 – Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista.



1-. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree previste dal presente Regolamento e successive sue modifiche ed integrazioni, l’avvocato deve:

(a) aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni all’atto della presentazione della domanda per sostenere l’esame di cui sub (e) che segue;

(b) non aver riportato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

(c) non essere stato destinatario nei due anni antecedenti la domanda della sanzione di cui sub 6 che segue;

(d) aver frequentato, proficuamente e continuativamente, per almeno un biennio, una scuola, od un corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio nazionale forense e tenuti da enti, o soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 7) ed aver conseguito il relativo attestato non prima di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di cui sub (e);

(e) aver presentato domanda da depositare, con la documentazione richiesta, presso la sede del Consiglio nazionale forense;

(f) aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Consiglio nazionale forense.

2-. Il titolo di avvocato specialista è conferito con il rilascio di apposito diploma da parte del Consiglio nazionale forense ed è soggetto a revoca da parte di quest’ultimo per i motivi di cui all’art. 6). Il nome dell’avvocato specialista è inserito nell’apposito registro tenuto dal Consiglio nazionale forense, accessibile al pubblico tramite pubblicazione nel suo sito Internet. Il Consiglio nazionale forense comunicherà, periodicamente, ai Consigli degli ordini degli avvocati il nominativo degli avvocati specialisti iscritti nei rispettivi albi di appartenenza.

3. Se in possesso di un diploma di specializzazione, o titolo equipollente, comunque rilasciato esclusivamente da un’Università degli Studi, o da Enti equiparati, in una delle aree di specializzazione di cui all’art. 3) che precede, l’interessato può chiedere al Consiglio nazionale forense di valutarlo ai fini del rilascio del diploma di specializzazione.

4. L’interessato deve presentare al Consiglio nazionale forense una domanda di riconoscimento del diploma di cui al comma che precede, conseguito da non più di quattro anni, allegando il diploma in originale, o in copia autentica, nonché certificazione, anche nella forma dell’autodichiarazione, attestante la durata del corso e le materie oggetto di studio ed approfondimento.

Il Consiglio nazionale forense al termine dell’istruttoria, nel corso della quale può richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti, delibera:

(a) di ammettere il richiedente a sostenere direttamente l’esame di cui all’art. 10); oppure

(b) di subordinare l’ammissione all’esame alla frequenza dei corsi di cui all’art. 7), in tal caso determinando l’ammontare del monte ore necessario.

Art. 6. Condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.



1-. Il titolo di avvocato specialista è soggetto a revoca quando l’interessato non adempia agli obblighi di formazione continua, specificamente nell’area di specializzazione, secondo le modalità previste dall’art. 12.

2-. La revoca è pronunciata dal Consiglio nazionale forense su segnalazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati nel cui albo è iscritto l’interessato. Il Consiglio dell’ordine, previa contestazione dell’addebito, sentito l’interessato, al termine di un procedimento da condurre secondo le prescrizioni della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, invierà al Consiglio nazionale forense motivata richiesta di revoca completa degli atti del procedimento.

3-. La revoca produrrà effetti dal giorno successivo a quello della notifica del relativo provvedimento. 4-. La revoca del titolo non preclude il suo riacquisto alle condizioni, nessuna esclusa, di cui all’art. 5).

Art. 7 – Scuole e corsi di alta formazione.



1-. La frequenza delle scuole, o dei corsi di alta formazione di cui all’art. 5.d), dovrà avere durata non inferiore al biennio, per un minimo di 200 (duecento) ore complessive di studio ed esercitazioni, anche pratiche.

2-. Il rilascio dell’attestato di cui all’art. 5.d) presuppone la frequenza della scuola, o del corso, senza assenze, o con assenze complessivamente non superiori al dieci per cento del monte ore biennale complessivo.

3-. Ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista sarà considerato valido solo l’attestato di frequenza rilasciato dagli enti e soggetti di cui al comma seguente.

4-. Le scuole ed i corsi di alta formazione potranno essere organizzati e gestiti: (a) dal Consiglio nazionale forense, direttamente, o tramite la Scuola superiore dell’avvocatura;

(b) dai Consigli dell’ordine degli avvocati, anche in forma associata, direttamente, o tramite le loro fondazioni o Scuole di formazione forense riconosciute dal Consiglio nazionale forense;

(c) dalle associazioni forensi costituite fra avvocati specialisti, riconosciute dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 11);

(d) dagli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

5-. I soggetti di cui alle lettere (c) e (d) di cui al comma 4) inviano al Consiglio nazionale forense una apposita domanda di iscrizione nel registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole, o dei corsi di alta formazione, allegando copia dello statuto e del regolamento interno di funzionamento, specificando la loro qualifica e caratteristiche, nonché producendo dichiarazione di impegno ad organizzare e gestire le scuole, o i corsi di alta formazione, con modalità tali da garantire la realizzazione degli scopi del presente regolamento, ed in particolare la tutela dell’affidamento della collettività; gli istanti dovranno specificare, altresì, che a loro carico non sono stati adottati provvedimenti, seppur non definitivi, o stabilizzati negli effetti, di revoca dell’iscrizione nel registro ai sensi del comma 8) del presente articolo, o dell’autorizzazione di cui all’art. 8,. 2).

6. I Consigli dell’ordine degli avvocati, anche in forma associata, direttamente, o tramite le loro fondazioni o scuole, sono iscritti a semplice richiesta nel registro, senz’altra formalità, ferma la possibilità per il Consiglio nazionale forense di revocare detta iscrizione ai sensi di quanto previsto nel comma 8).

7-. Il Consiglio nazionale forense al termine dell’istruttoria sulla domanda, nel corso della quale può chiedere chiarimenti, o integrazioni documentali, o informative, iscrive il richiedente nel registro, o comunica il rifiuto.

8-. Il Consiglio nazionale forense, in attuazione delle sue funzioni di ispezione e controllo per il cui esercizio potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni, documenti, chiarimenti e impartire segnalazioni e direttive, revoca l’iscrizione nel registro in uno dei seguenti casi:

(a) quando accerti che sono venuti meno i requisiti di iscrizione:

(b) quando verifichi che non sia stata richiesta, ovvero, se richiesta, rifiutata l’autorizzazione di cui all’art. 8), per almeno due volte;

(c) quando accerti che, sebbene autorizzata, la gestione e l’esercizio di scuole, o corsi di alta formazione, non avviene nel rispetto del programma di cui all’art. 8.1.a), o avviene con modalità che non garantiscono la realizzazione degli scopi di cui all’art. 7,.5).

d) quando non siano state osservate le segnalazioni e le direttive di cui sopra.

9-. La revoca è pronunciata dal Consiglio nazionale forense al termine di un procedimento amministrativo regolato dalle norme della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Approvazione preventiva e sorveglianza delle scuole e dei corsi di alta formazione.



l. I soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 7 possono organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione con effetti utili al rilascio dell’attestato di cui all’art. 5 solo se:

(a) avranno presentato al Consiglio nazionale forense, annualmente e prima dell’inizio di ogni singolo anno scolastico, o di corso, il programma dettagliato della scuola, o del corso, con specifica indicazione delle materie trattate, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti trattati e dei docenti, con relativa qualifica;

(b) avranno ottenuto da parte del Consiglio nazionale forense l’autorizzazione rilasciata sulla base delle indicazioni fornite.

2-. L’autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove entro 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione non sia espressamente rifiutata; il termine è interrotto nel caso di richiesta di informazioni, o documentazione integrativa e riprende a decorrere a partire dal momento in cui le une, o l’altra, siano state fornite.

3. L’autorizzazione è revocata nei casi in cui la gestione e l’esercizio di scuole, o corsi di alta formazione, non avvenga nel rispetto del programma, o avvenga con modalità che non garantiscono la realizzazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista.

4. Il Consiglio nazionale forense esercita il potere di ispezione e controllo, sia ai fini della revoca dell’iscrizione nel registro, sia ai fini del rilascio o della revoca dell’autorizzazione

Art. 9 – Attribuzione del titolo di specialista



1. Il titolo di avvocato specialista, seguito dall’indicazione dell’area di riferimento è attribuito esclusivamente dal Consiglio nazionale forense, previo superamento dell’apposito esame di cui all’art. 10.

Art. 10 – Commissioni e disciplina dell’esame



1-. Le Commissioni d’esame per l’attribuzione del titolo di specialista, presiedute da uno dei membri nominati dal Consiglio nazionale forense, saranno composte da cinque commissari effettivi e cinque supplenti di cui:

(a) tre effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio nazionale forense; all’atto della nomina il Consiglio nazionale forense designerà il commissario che assumerà le funzioni di presidente;

(b) due effettivi e due supplenti nominati dall’associazione specialistica competente. Nel caso di più associazioni specialistiche, le stesse dovranno provvedere di concerto.

Nel caso di mancata effettuazione della nomina da parte dell’associazione specialistica, o nel caso in cui manchi il concerto, alla nomina provvede il Consiglio nazionale forense.

2-. I commissari dovranno essere scelti tra avvocati iscritti nell’albo speciale per l’esercizio innanzi alle Magistrature superiori.

3-. Ai fini dell’esame, ogni interessato presenta domanda al Consiglio nazionale forense unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti ed a quella necessaria a consentire alla Commissione d’esame la valutazione del possesso dell’esperienza pregressa di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo, nonché il pagamento del contributo di cui al comma 9) del presente articolo.

4-. La Commissione si riunisce su convocazione del suo presidente per la fissazione del calendario delle prove d’esame di cui è data comunicazione all’interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della Giustizia.

5-. L’esame consiste: (a) in una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione;

(b) in una prova orale su argomenti relativi alla materia attinente all’area di specializzazione, ed avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di un’esperienza pregressa nella materia.

6-. L’esame si intenderà superato con esito favorevole se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 30/50 in ciascuna prova. Alla prova orale è ammesso il candidato che abbia riportato una votazione minima di 30/50 nella prova scritta.

7-. Ai fini della prova orale avente ad oggetto la dimostrazione del possesso di un’esperienza pregressa , il candidato dovrà comprovare, salvaguardando il segreto professionale, il numero dei casi trattati, il modo in cui le pratiche sono state coltivate e il loro grado di complessità. A tal fine presenterà all’atto della domanda di ammissione all’esame ed unita a questa, una relazione scritta con l’indicazione anonima di un numero significativo di casi, delle autorità presso cui sono stati trattati, del loro numero di ruolo generale, delle udienze, delle problematiche poste dalle singole fattispecie e di quant’altro ritenuto opportuno, unitamente alla documentazione, anche in copia non autentica, atta a comprovare quanto oggetto della dichiarazione.

8-. Dell’avvenuto superamento dell’esame la Commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione nel registro.

9-. Il Consiglio nazionale forense determina l’ammontare del contributo dovuto da ciascun candidato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione.



Art. 11-. Associazioni fra avvocati specialisti riconosciute dal CNF



l. Ai fini del presente regolamento il Consiglio nazionale forense tiene aggiornato e reso accessibile al pubblico, tramite pubblicazione nel suo sito Internet, l’elenco delle associazioni costituite fra avvocati specialisti.

2-. Per l’iscrizione nell’elenco, le associazioni specialistiche dovranno fornire tutta la documentazione utile a dimostrare la loro rappresentatività e diffusione territoriale.

3. Ai fini del riconoscimento della diffusione territoriale l’associazione deve dimostrare la sua articolazione territoriale, con autonome sezioni, in almeno la metà dei distretti delle Corti d’Appello. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività, l’associazione deve dimostrare di avere un numero di iscritti pari ad almeno il 20% degli avvocati specialisti nella relativa area.

4-. Lo statuto dell’associazione deve:

(a) prevedere come unica finalità la promozione deI profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

(b) escludere espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;

(c) prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica e non avere fini di lucro;.

L’associazione deve dotarsi di strutture organizzative e tecnico-scientifiche idonee ad assicurare l’adeguato livello di qualificazione e aggiornamento professionali;.

5-. Il Consiglio nazionale forense, anche per il tramite dei Consigli degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, nonché il controllo sul rispetto delle prescrizioni. Le associazioni specialistiche dovranno attestare e, ove richiesto, comprovare, almeno ogni triennio , la permanenza dei requisiti di cui sopra.

6. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto nell’elenco delle associazioni specialistiche le associazioni forensi specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense e cioè:

(a) l’Associazione Avvocati Giuslavoristi italiani (AGI); (b) l’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia (AIAF); (c) l’Unione Camere Penali Italiane (UCPI); (d) l’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT); (e) l’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC); (f) la Società italiana avvocati amministrativisti (SIAA).

7-. In nessun caso le associazioni specialistiche potranno rilasciare attestati di specializzazione, o di specifica competenza professionale.

Art. 12 Aggiornamento professionale specialistico



1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del suo mantenimento, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Restano ferme, per quanto non espressamente derogato dal presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento sulla formazione continua.

2-. Il periodo di valutazione dell’aggiornamento professionale è il triennio. 3-. L’unità di misura dell’aggiornamento professionale è il credito formativo.

4-. Ogni avvocato specialista deve conseguire nel triennio almeno n. 120 formativi, di cui almeno 30 in ogni singolo anno.

5-. I crediti formativi conseguiti per l’aggiornamento professionale specialistico, sono valutabili come crediti formativi per la formazione continua di cui al regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense il 13 luglio 2007 e successive modificazioni.

6-. La verifica dell’aggiornamento professionale è rimessa al Consiglio dell’ordine nel cui albo l’avvocato è iscritto.

7-. I corsi di formazione continua nelle materie specialistiche potranno essere organizzati esclusivamente dai soggetti abilitati ad organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione ed iscritti nel relativo registro tenuto dal Consiglio nazionale forense.



Art. 13 Disciplina transitoria

1- Gli avvocati che all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento hanno un’anzianità di iscrizione all’albo, continuativa, di almeno 20 anni acquisiscono il titolo di specialista in non più di una delle aree di cui all’art. 3, alle seguenti condizioni: a) avere presentato al Consiglio nazionale forense, per il tramite del Consiglio dell’ordine di

appartenenza, domanda corredata dalla documentazione e dai titoli idonei a comprovare una

specifica competenza teorica e pratica nel settore prescelto; b) ove ritenuto necessario dal Consiglio nazionale forense, avere sostenuto con esito positivo

presso lo stesso Consiglio nazionale un colloquio vertente sulla documentazione e i titoli presentati.

2- In relazione a quanto sub a), Il Consiglio dell’ordine trasmetterà al Consiglio nazionale la documentazione ed i titoli corredati di parere non vincolante.

3- L’avvocato è iscritto nel registro degli avvocati specialisti se la domanda non è espressamente rifiutata entro 120 giorni dal ricevimento della stessa. Il termine è interrotto nel caso di richiesta di informazioni, o documentazione integrativa e riprende a decorrere a partire dal momento in cui le une, o l’altra, siano state fornite.



Art. 14 Entrata in vigore. Revisione del regolamento.



1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2011. Entro un anno dall’entrata in vigore il Consiglio nazionale forense, sentiti i Consigli dell’ordine degli avvocati, e le Associazioni specialistiche, potrà procedere, se necessario, alla revisione delle disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.

Roma, 24 settembre 2010

Redazione

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