Impianti eolici e fotovoltaici: D.M. 10 settembre 2010

In Gazzetta Ufficiale le linee guida previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387,

di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica

prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

. . . .  .



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 settembre 2010

Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili

(G.U. 18 settembre 2010)



IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

e con

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di

attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed

in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e

semplificazione delle procedure autorizzative, cosi’ come modificato

dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti, in particolare, del citato art. 12:

il comma 10 che prevede l’approvazione in Conferenza unificata, su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del

Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di linee guida per lo

svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti

alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un

corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico

riguardo agli impianti eolici;

il comma 1 che dichiara di pubblica utilita’, indifferibili ed

urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture

indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi

del comma 3;

il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti

rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia

delegata, di un’autorizzazione unica conforme alle normative in

materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del

patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante

allo strumento urbanistico;

il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico

svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le

modalita’ stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni e integrazioni;

il comma 5 che prevede l’applicazione della disciplina della

denuncia di inizio attivita’ di cui agli articoli 22 e 23 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, per gli impianti con capacita’ di generazione inferiore

alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto

legislativo n. 387 del 2003;

il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti

rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate

agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in

materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle

tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita’ e

del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante

attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

mercato interno dell’energia elettrica;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in

data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del

settore energetico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed

integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;

Visto il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e

del paesaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme

in materia ambientale, cosi’ come corretto e integrato dal decreto

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008,

n. 115;

Considerato che la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso

dell’energia da fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi

nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul

consumo finale di energia nel 2020 e l’obiettivo assegnato allo Stato

italiano e’ pari al 17%;

Considerato che l’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, come modificato dall’art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009,

n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,

prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli

obiettivi assegnati allo Stato italiano, da realizzare gradualmente;

Considerato che:

la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per definire

strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili;

la strategia energetica nazionale fornira’ ulteriori elementi di

contesto di tale politica, con particolare riferimento all’obiettivo

di diversificazione delle fonti primarie e di riduzione della

dipendenza dall’estero;

i livelli quantitativi attuali di copertura del fabbisogno con

fonti rinnovabili di energia e gli obiettivi prossimi consentono di

apprezzare l’incremento quantitativo che l’Italia dovrebbe

raggiungere;

il sistema statale e quello regionale devono dotarsi, quindi, di

strumenti efficaci per la valorizzazione di tale politica ed il

raggiungimento di detti obiettivi;

da parte statale, il sistema di incentivazione per i nuovi

impianti, i potenziamenti ed i rifacimenti e’ ormai operativo, come

pure altri vantaggi a favore di configurazioni efficienti di

produzione e consumo;

un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e

l’autorizzazione delle nuove iniziative e’ necessario per poter

rispondere alla sfida al 2020;

la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle

regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso

il valore di riferimento delle presenti linee guida anche in base

alla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166;

l’elevato livello di decentramento amministrativo non deve essere

un vincolo per l’efficienza o un elemento di indesiderata

disomogeneita’, bensi’ trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli

operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle

caratteristiche del territorio;

la definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del

procedimento unico fornisce elementi importanti per l’azione

amministrativa propria delle regioni ovvero per l’azione di

coordinamento e vigilanza nei confronti di enti eventualmente

delegati;

le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra

le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela

dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali

nelle attivita’ regionali di programmazione ed amministrative;

occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e

direttamente tutelati dall’art. 9, comma 2, della Costituzione,

nell’ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione

europea del paesaggio;

si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il

contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela

ambientale e dei piani paesaggistici per l’equo e giusto

contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche

nell’ottica della semplificazione procedimentale e della certezza

delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte

nella procedura autorizzatoria;

Ritenuto che le presenti linee guida necessitano di un costante

aggiornamento in forma congiunta (Stato, regioni ed enti locali)

nonche’ di un’attivita’ di integrazione, anche sulla scorta dei

risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che

tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano

della celerita’ e semplificazione procedimentale e della mitigazione

degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull’ambiente;

Vista l’approvazione della Conferenza unificata di cui all’art. 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell’8

luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

Approvazione ed entrata in vigore

1. Sono emanate le allegate linee guida che costituiscono parte

integrante del presente decreto.

2. Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimoquinto

giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.

Roma, 10 settembre 2010

– – – –

ALLEGATO

Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla

costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricita’

da fonti rinnovabili nonche’ linee guida tecniche per gli impianti

stessi.



PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Principi generali inerenti l’attivita’ di produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili



1.1.L’attivita’ di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di

energia elettrica ed e’ attivita’ libera, nel rispetto degli obblighi

di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 1 del decreto

legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita’ si accede in condizioni

di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita’, condizioni e

termini per il suo esercizio.

1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni

e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per

l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a

fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalita’ di

cui al paragrafo 17.

1.3. Ai sensi dell’ordinamento comunitario e nazionale, non possono

essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi

ad oggetto l’attivita’ di produzione di energia elettrica, che e’

attivita’ economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a

regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per

l’attribuzione delle concessioni di derivazione d’acqua e per

l’utilizzo dei fluidi geotermici.

2. Campo di applicazione



2.1. Le modalita’ amministrative e i criteri tecnici di cui alle

presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e

l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia

elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale

e riattivazione degli stessi impianti nonche’ per le opere connesse

ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei

medesimi impianti.

2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore

per i quali l’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo

economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, con le modalita’ di cui all’articolo 12, comma 4, del

decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d’uso del

demanio marittimo da parte della competente autorita’ marittima.



3. Opere connesse e infrastrutture di rete



3.1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, commi 1 e 3, del

decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi

anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla

connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel

preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima

generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di

distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.

Nell’individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre

l’estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e

sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare

i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene

conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di

connessione di impianti riferite ad una medesima area e puo’, a

seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la

connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a

piu’ impianti purche’ ricadenti nel campo di applicazione del

presente decreto.

3.2 In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di

trasmissione dell’energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini

dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo

impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti

esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e

inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del

Ministro delle attivita’ produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella

Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e

all’approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che,

nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto

ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell’allegato

II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli

esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico

regionale.

3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture di

connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite

nell’elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta

rete sono considerate opere connesse ai fini dell’applicazione

dell’art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003

3.4. In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione

dell’energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla

linea di distribuzione per cui e’ prevista la valutazione di impatto

ambientale di competenza regionale ai sensi dell’allegato III alla

parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere

connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al

collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere

dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale,

indicati e concordati dal produttore nel preventivo.



4. Oneri informativi a carico del gestore di rete



4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell’autorizzazione degli

impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza

quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni di connessione

elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse,

con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a

200 kW.

5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)



5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attivita’

statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il

Gestore dei servizi elettrici Spa puo’ fornire supporto alle Regioni

secondo modalita’ stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello

sviluppo economico.

6. Trasparenza amministrativa



6.1. Le Regioni o le Province delegate rendono pubbliche anche

tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime

autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della

potenza dell’impianto e della localizzazione, l’autorita’ competente

al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare

all’istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al paragrafo 13 e

comunque relativa alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi

nell’ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le

modalita’ e i termini di conclusione dei relativi procedimenti,

fornendo l’apposita modulistica per i contenuti dell’istanza di

autorizzazione unica.

6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non

idonei con le modalita’ e secondo i criteri di cui al paragrafo 17,

sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli enti

locali interessati. Sono altresi’ resi pubblici, nel rispetto del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei

dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e

all’esercizio rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del decreto

legislativo n. 387 del 2003. Sono altresi’ rese pubbliche le

informazioni necessarie ai proponenti per l’attuazione del punto

10.4.



7. Monitoraggio



7.1.Ai fini dell’aggiornamento delle presenti linee guida,

eventualmente avvalendosi del GSE con le modalita’ di cui al punto 5,

le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo

3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003,

redigono e trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno, al

Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le

attivita’ culturali e alla Conferenza unificata, una relazione

riferita all’anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:

a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;

b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo

e con esito negativo;

c) numero dei procedimenti pendenti;

d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a

ciascuna fonte;

e) dati circa la potenza e la producibilita’ attesa degli impianti

autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;

f) proposte per perseguire l’efficacia dell’azione amministrativa

nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti

alimentati da fonti rinnovabili.

8. Esenzione dal contributo di costruzione



8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti

norme, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380

del 2001, il contributo di costruzione non e’ dovuto per i nuovi

impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle

fonti rinnovabili di energia.

9. Oneri istruttori

9.1.Le Regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 62

del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente

finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14;

detti oneri, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del decreto

legislativo n 387 del 2003 non possono configurarsi come misure

compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di

ragionevolezza, proporzionalita’ e non discriminazione della fonte

utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque

non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento.

PARTE II

REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI



10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica



10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la

costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere

connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad

autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia

delegata.

10.2. Le disposizioni dell’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del

decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed

esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di cocombustione,

di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca

documentazione atta a dimostrare che la producibilita’ imputabile di

cui all’articolo 2, comma 1, lett. g) del medesimo decreto

legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data

prevista di entrata in esercizio dell’impianto sia superiore al 50%

della producibilita’ complessiva di energia elettrica della centrale.

Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una

modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione

della producibilita’ imputabile al di sotto del 50% di quella

complessiva, e’ obbligato ad acquisire preliminarmente

l’autorizzazione al proseguimento dell’esercizio nel nuovo assetto ai

sensi delle pertinenti norme di settore.

10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi

le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la

procedura di cui all’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del

2006 e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione

unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano

capacita’ di generazione inferiore alle soglie richiamate nella

tabella 1.

10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad

autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal

caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento

unico.

10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu’ Regioni o

di piu’ Province delegate, la richiesta di autorizzazione e’

inoltrata all’ente nel cui territorio:

i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di

impianti eolici;

ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di

impianti fotovoltaici;

iii. e’ effettuata la derivazione d’acqua di maggiore entita’, nel

caso di impianti idroelettrici;

iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del

calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;

v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di

generazione di energia elettrica, negli altri casi.

L’ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del

procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati.

10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di

altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia competente

al rilascio dell’autorizzazione e’ tenuta a coinvolgere nel

procedimento le Regioni o Province delegate interessate.

10.7 L’amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al

rilascio dell’autorizzazione d’intesa con le altre Regioni o Province

delegate interessate.

11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita’ (DIA) e

interventi di attivita’ edilizia libera: principi generali



11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento

di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli

impianti di cui al paragrafo 12 , l’autorita’ competente non puo’

richiedere l’attivazione del procedimento unico di cui all’articolo

12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la

facolta’ per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per

tale procedimento unico.

11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali

sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso

idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela

del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica

incolumita’, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che

il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonche’ le

eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso,

le autorizzazioni, i nulla osta o atti d’assenso comunque denominati

previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica

gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti

soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla

rete elettrica sono autorizzate separatamente.

11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione e’ precluso al

proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati

dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica

l’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in

tema di autorizzazione unica.

11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli

impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano

variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della

volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli

impianti stessi, ne’ delle opere connesse.

11.6. I limiti di capacita’ di generazione e di potenza indicati al

successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma

delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di

produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso

soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al

medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacita’ di

generazione o potenza dell’impianto si intende la potenza attiva

nominale dell’impianto, determinata come somma delle potenze attive

nominali dei generatori che costituiscono l’impianto. La potenza

attiva nominale di un generatore e’ la massima potenza attiva

determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il

fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del

generatore medesimo.

11.7. La locuzione ” utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in

edifici ed impianti industriali” di cui all’articolo 123, comma 1,

del DPR 380 del 2001, e’ riferita a quegli interventi in edifici ed

impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una

capacita’ di generazione compatibile con il regime di scambio sul

posto.

11.8. La locuzione “installazione di pannelli solari fotovoltaici a

servizio degli edifici”, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d)

del DPR 380 del 2001, e’ riferita a quegli interventi in cui gli

impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed

hanno una capacita’ di generazione compatibile con il regime di

scambio sul posto.

11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati

da fonti rinnovabili di cui all’articolo 6, comma 2 lettere a) e d),

del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:

a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle

normative di settore;

b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo

comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende

affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica

provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati

progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di

non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente

e che asseveri, sotto la propria responsabilita’, che i lavori sono

conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti

edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non

prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “titolo

abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui all’articolo

10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001.

11.10. Alla Comunicazione di cui all’articolo 27, comma 20, della

legge n 99 del 2009 e di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto

legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 6 del DPR 380 del 2001.

11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma

6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115

del 2008.

12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita’ e interventi

di attivita’ edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto

FOTOVOLTAICO



12.1. I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia

libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto

dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei

lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti

caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con

la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui

componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

ii. la superficie dell’impianto non e’ superiore a quella del tetto

su cui viene realizzato;

iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei

beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’articolo 11,

comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti

caratteristiche (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) del

DPR 380 del 2001):

i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di

scambio sul posto;

iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del

Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al

punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi

dell’articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che

stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in

esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto

non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli

sono collocati.

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al

paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacita’ di generazione

inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387

del 2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge n.

244 del 2007.

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI

DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS

12.3. I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia

libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto

dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei

lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati

dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti

caratteristiche (ai sensi dell’articolo 27, comma 20, della legge n.

99 del 2009):

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacita’ di generazione massima inferiore a 50 kWe

(microgenerazione);

b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati

dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui

al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi

dell’articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell’articolo 6, comma

1, lettera a) del DPR 380 del 2001):

i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi

e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso,

non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino

aumento del numero delle unita’ immobiliari e non implichino

incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di

scambio sul posto.

12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:

a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di

discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non

ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti

caratteristiche (ai sensi dell’articolo 27, comma 20, della legge n.

99 del 2009):

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacita’ di generazione massima inferiore a 1000 kWe

(piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;

b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di

discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non

ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a)

ed aventi capacita’ di generazione inferiori alle rispettive soglie

indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come

introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

EOLICO

12.5 I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia

libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto

dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei

lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi

dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n

115)

i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori

eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro

non superiore a 1 metro;

ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni

culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’articolo 11, comma

3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del

vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque

amovibili;

ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a

condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu’ di 36 mesi;

iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto

titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato

dei luoghi.

12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:

a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed

aventi capacita’ di generazione inferiore alle soglie indicate alla

Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta

dall’articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del

vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una

rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO

12.7. I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia

libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto

dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei

lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le

seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 123, comma 1,

secondo periodo e dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380

del 2001):

i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e

le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non

riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento

del numero delle unita’ immobiliari e non implichino incremento dei

parametri urbanistici;

ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di

scambio sul posto.

12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:

b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle

lettere a) ed aventi capacita’ di generazione inferiori alla soglia

indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come

introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella

tabella 1 allegata.

PARTE III

PROCEDIMENTO UNICO

13. Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica



13.1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, fermo

restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e’ corredata da:

a) progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per

la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili

previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello

stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, e’

sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in

particolare:

i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa,

copia di certificato camerale;

ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con

l’analisi della producibilita’ attesa, ovvero delle modalita’ di

approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della

risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le

caratteristiche anemometriche del sito, le modalita’ e la durata dei

rilievi, che non puo’ essere inferiore ad un anno, e le risultanze

sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

iii. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle

modalita’ di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di

dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi,

ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di

reinserimento e recupero ambientale proposte;

iv. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino

dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici,

delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

v. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed

economiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di

potenza superiore ad 1 MW.

c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti

fotovoltaici, e’ allegata la documentazione da cui risulti la

disponibilita’ dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere

connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto

e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la

richiesta di dichiarazione di pubblica utilita’ delle opere connesse

e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata

dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati

catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale

documentazione e’ aggiornata a cura del proponente nel caso il

progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e’ allegata

la documentazione da cui risulti la disponibilita’, nel senso

precisato al punto c), dell’area interessata dalla realizzazione

dell’impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia

necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione

di pubblica utilita’ dei lavori e delle opere e di apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla documentazione

riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree

interessate ed il piano particellare; tale documentazione e’

aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca

modifiche durante la fase istruttoria;

e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d’acqua

per uso idroelettrico qualora sia stata gia’ acquisita;

f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete

elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le

disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt

99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato

dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari

al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la

connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche’ gli

elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la

connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti

elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione

della connessione;

g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e

delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento

alle aree interessate dall’intervento nonche’, ove prescritta, la

relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005;

h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008 per la

verifica di assoggettabilita’ alla valutazione di impatto ambientale

ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di

incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);

i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;

j) impegno alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una

cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione

e delle opere di messa in pristino, da versare a favore

dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o

assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle

Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle

opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o

recupero ambientale; la cauzione e’ stabilita in favore

dell’amministrazione che sara’ tenuta ad eseguire le opere di rimessa

in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in

luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e’ rivalutata sulla

base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le

Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali

per l’ambiente, possono motivatamente stabilire, nell’ambito della

Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione

parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in

relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una

stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu’ impianti e le

opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto

ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al

produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di

impianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui e’

prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva

dell’istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle

informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle

alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere

elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione

complessiva e contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di

rete;

1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi

del punto 13.3.

13.2. L’istanza e’ inoltre corredata della specifica documentazione

eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta

rilevanti per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla

osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel

procedimento unico e di cui e’ fornito un elenco indicativo

nell’allegato 1.

13.3. Nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a

tutela ai sensi del d.lgs 42 del 2004, il proponente effettua una

comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la

sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di

accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla

data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Entro 15

giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze

informano l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito

positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa

amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di

convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso

previsto dal punto 14.9, lett. e).

13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la

ricevibilita’, la procedibilita’ dell’istanza o la conclusione del

procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di

assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio e’

interessato dal progetto.

14. Avvio e svolgimento del procedimento unico

14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi,

nell’ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi

necessari per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere

connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma

l’applicabilita’ dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in

materia di conferenza di servizi preliminare.

14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la

documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla

regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1 , e’

considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua

procedibilita’.

14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine

cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo

conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi

delle leggi nazionali e regionali di riferimento.

14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza,

l’Amministrazione competente, verificata la completezza formale della

documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai

sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive

modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilita’

dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso

il procedimento puo’ essere avviato solo alla data di ricevimento

dell’istanza completa. Trascorso detto termine senza che

l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilita’, il

procedimento si intende avviato.

14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico

contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di

incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai

sensi dell’articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,

convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non

preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai

sensi del paragrafo 1.

14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza,

l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con

le modalita’ di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del

1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.7. Ai sensi dell’articolo 27, comma 43, della legge n. 99 del

2009, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del

decreto legislativo n. 152 del 2006 , la verifica di

assoggettabilita’ alla VIA si applica:

a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo

sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1

MW;

b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici , di potenza

nominale complessiva superiore a 1 MW.

La potenza nominale e’ individuata con le modalita’ di cui al punto

11.6 .

Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di

assoggettabilita’ a VIA, resta fermo quanto previsto dal decreto

legislativo n. 152 del 2006.

14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, e’ fatta salva la

possibilita’ per il proponente di presentare istanza di valutazione

di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di

verifica di assoggettabilita’.

14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione

preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i

beni e le attivita’ culturali partecipa:

a) al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da

fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante

Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale,

qualora prescritta . per gli impianti eolici con potenza nominale

maggiore di 1 MW, anche qualora l’impianto non ricada in area

sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

c) al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da

fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte

a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste

ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri

previsti dall’articolo 152 di detto decreto; si considerano

localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti

nell’ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al

punto e) del paragrafo 3.2 dell’allegato 4; per gli altri impianti

l’ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalita’ dei

predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra

dell’impianto;

d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto

13.3, la Soprintendenza verifichi che l’impianto ricade in aree

interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di

accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla

data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.

14.10 il gestore della rete cui si prevede di connettere l’impianto

partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla

conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i

concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il

procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia

effetto diretto o indiretto sulla loro attivita’. A tali fini e’

inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione

della conferenza di servizi di cui al punto 14.6.

14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del

procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del

1990, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari

per la valutazione dell’intervento sono richiesti, anche su impulso

delle altre amministrazioni interessate, dall’Amministrazione

procedente in un’unica soluzione ed entro 90 giorni dall’avvio del

procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione

integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un

massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate

esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli

elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione

di impatto ambientale, i termini per la richiesta esta di

integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono

quelli individuati dall’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo

n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di

attuazione. Resta ferma l’applicabilita’ dell’articolo 10-bis della

legge n. 241 del 1990.

14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente puo’

presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate

dal gestore di rete nell’ambito dell’erogazione del servizio di

connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni

gia’ effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle

predette modifiche.

14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita’ o

di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto,

della valutazione di incidenza nonche’ di tutti gli atti

autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui

all’art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive

modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti

espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai

sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i

lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine

prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine

di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali

di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito

sulla verifica di assoggettabilita’, il responsabile del procedimento

convoca l’autorita’ competente affinche’ si esprima nella conferenza

dei servizi. L’inutile decorso del termine di cui all’articolo 26,

comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152 del 2006, ovvero dei

diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la

decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica

l’esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26,

comma 2.

14.14. Entro la data in cui e’ prevista la riunione conclusiva della

conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del

procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a

dimostrare la disponibilita’ del suolo su cui e’ ubicato l’impianto

fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell’articolo 12, comma 4-bis, del

decreto legislativo 387 del 2003

14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione

di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore

dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente

patrimoniali o economiche, in conformita’ ai criteri di cui

all’allegato 2 delle presenti linee guida.

14.16. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da

computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti

14.11, 14.13 e 14.17, non puo’ comunque essere superiore a 180 giorni

decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza. Ai sensi

dell’articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche

amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma Iter, della

medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto

cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del

termine di conclusione del procedimento.

14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti

l’esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l’esercizio del

potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel

procedimento unico, il termine per la conclusione di tale

procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di

settore per l’adozione dell’atto in via sostitutiva. Restano altresi’

ferme le disposizioni dell’articolo 2, comma 8, della legge n. 241

del 1990, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della

legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio

dell’amministrazione.

15. Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica



15.1. L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata

di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di

servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla

osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle

amministrazioni coinvolte.

15.2. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed

esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili in conformita’ al progetto approvato e nei termini ivi

previsti nonche’, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita’,

indifferibilita’ e urgenza delle opere

15.3. Ove occorra, l’autorizzazione unica costituisce di per se

variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere

ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici,

nel qual caso l’autorizzazione unica non dispone la variante dello

strumento urbanistico. Nell’ubicazione degli impianti in tali zone si

dovra’ tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel

settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione

delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della

biodiversita’, cosi’ come del patrimonio culturale e del paesaggio

rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche’

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano

ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni

d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole

interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei

casi previsti.

15.4. L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali

e’ subordinata la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e

definisce le specifiche modalita’ per l’ottemperanza all’obbligo

della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della

dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, per

l’ottemperanza all’obbligo della esecuzione di misure di

reinserimento e recupero ambientale.

15.5. L’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la

conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa

perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di

efficacia degli atti amministrativi che l’autorizzazione recepisce e

con la dichiarazione di pubblica utilita’. Resta fermo l’obbligo di

aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente

assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite

nell’autorizzazione unica.

PARTE IV

INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

16. Criteri generali



16.1. La sussistenza di uno o piu’ dei seguenti requisiti e’, in

generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l’adesione

del progettista ai sistemi di gestione della qualita’ (ISO 9000) e ai

sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);

b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse

rinnovabili presenti nel territorio nonche’ della loro capacita’ di

sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non

esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da

rifiuti potra’ essere valorizzata attuando la co-combustione in

impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti

non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini

energetici di biomasse di origine agricola-forestale potra’ essere

valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa

nel contesto locale ed un’importante opportunita’ ai fini

energetico-produttivi;

c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor

consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse

energetiche disponibili;

d) il riutilizzo di aree gia’ degradate da attivita’ antropiche,

pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave,

discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V

del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la

minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente

legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo

utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori

non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione

delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali

all’impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e,

dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o

delle acque sotterranee;

e) una progettazione legata alle specificita’ dell’area in cui viene

realizzato l’intervento; con riguardo alla localizzazione in aree

agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto

delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia

per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e

componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore

sostenibilita’ degli impianti e delle opere connesse da un punto di

vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti

stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;

g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e

informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli

impianti o di formazione per personale e maestranze future;

h) l’effettiva valorizzazione del recupero di energia termica

prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da

biomasse..

16.2. . Favorire l’adeguamento dei progetti ai medesimi criteri puo’

essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e

delle amministrazioni centrali.

16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l’allegato 4

individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul

territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di

mitigazione individuate dal proponente in conformita’ all’allegato 4

delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione

favorevole del progetto.

16.4. Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole

caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita’ (produzioni

biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,

produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al

contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che

l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o

interferisca negativamente con le finalita’ perseguite dalle

disposizioni in materia di sostegno nel settore agri col o, con

particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni

agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita’, cosi’ come

del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere

eventualmente individuate secondo le modalita’ e sulla base dei

criteri di cui al punto 14.15 e all’allegato 2, in riferimento agli

impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di

cui al punto 16.1 e dell’allegato 4.

17. Aree non idonee

17.1. Al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione

e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in

attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni

e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di

impianti secondo le modalita’ di cui al presente punto e sulla base

dei criteri di cui all’allegato 3. L’individuazione della non

idoneita’ dell’area e’ operata dalle Regioni attraverso un’apposita

istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni

volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio

storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della

biodiversita’ e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di

protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree,

di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali

determinerebbero, pertanto, una elevata probabilita’ di esito

negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti

dell’istruttoria, da richiamare nell’atto di cui al punto 17.2,

dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non

idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di

impianti, la descrizione delle incompatibilita’ riscontrate con gli

obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di

tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e

valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di

programmazione congruenti con la quota minima di produzione di

energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in

applicazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007,

come modificato dall’articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n.

13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,

assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non

idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto

di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi

necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati

in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione

individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente

gia’ previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo

specifico obiettivo assegnatole.

17.3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 8

bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto

legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le

aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di

cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del

sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare

le disposizioni relative alle aree non idonee nell’ambito dell’atto

di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune

modifiche e integrazioni di quanto gia’ disposto.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

18. Disposizioni transitorie e finali



18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante delle

presenti linee guida.

18.2. Con provvedimenti da emanare con le modalita’ di cui

all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le

presenti linee guida possono essere aggiornate anche sulla base degli

esiti dell’attivita’ di monitoraggio di cui al punto 7. Con le

medesime modalita’, le presenti linee guida sono integrate con

allegati inerenti agli altri impianti alimentati da fonti

rinnovabili.

18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero

di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le Regioni

possono individuare le piu’ opportune forme di semplificazione e

coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di

derivazione d’acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche

di cui al decreto legislativo 22 del 2010 nonche’ per i procedimenti

i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all’articolo

12 del d. lgs. 387 del 2003. .

18.4. Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive

discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle

presenti linee guida, anche con l’eventuale previsione di una diversa

tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo

13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le

linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi

dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003,

fatto salvo quanto previsto al punto18.5.

18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla

data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai

sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi

della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della

Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali

prescritti.

18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per i procedimenti

in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore delle presenti linee guida, il proponente, a pena di

improcedibilita’, integra l’istanza con la documentazione prevista al

punto 13 della Parte III entro novanta giorni dal termine per

l’adeguamento di cui al punto 18.3, salvo richiesta di proroga per un

massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessita’

tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a

valutazione di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e le

tempistiche individuate nella parte seconda del decreto legislativo

152/06 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.

TABELLA 1 (punto 12.9)

(omissis)

ALLEGATO 1

(punto 13.2)



ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO

NEL PROCEDIMENTO UNICO

1. l’autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto

legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale

della direttiva 96/61/CE;

2. l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del

d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

3. la valutazione dell’impatto ambientale prevista dalla parte

seconda del decreto legislativo 152/06 di competenza dello Stato o

della Regione;

4. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte

quinta decreto legislativo n. 152/06, di competenza della regione o

della provincia;

5. l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte

quarta del decreto legislativo n. 152/06;

6. il nulla osta di competenza dell’Ente di gestione dell’area

protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

7. permesso di costruire di cui al DPR 380 del 2001, di competenza

del Comune interessato;

8. parere di conformita’ del progetto alla normativa di prevenzione

incendi, di cui all’articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37,

rilasciato dal Ministero dell’Interno – comando Provinciale VV.FF.;

9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica)

per le servitu’ militari e per la sicurezza del volo a bassa quota

solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimita’

di zone sottoposte a vincolo militare;

10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923,

n. 3267, in conformita’ a quanto stabilito dall’articolo 61, comma 5,

del decreto legislativo n. 152/06;

11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio 1974, n.

64 e successivi provvedimenti attuativi;

12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte

dell’aeronautica civile (ENACENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942,

n. 327 recante il codice della navigazione;

13. il mutamento di destinazione d’uso temporaneo o definitivo dei

terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e

successive modificazioni;

14. l’autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi

regionali;

15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore

rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi della legge 447

del 1995 e successive modificazioni e integrazioni;

16. nulla osta dell’ispettorato del Ministero delle comunicazioni

oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 95 del

D.Lgs. n. 259 del 2003;

17. l’autorizzazione all’attraversamento e all’uso delle strade ai

sensi del Codice della strada;

18. l’autorizzazione agli scarichi rilasciata dall’autorita’

competente ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006;

19. nulla osta minerario relativo all’interferenza dell’impianto e

delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le

attivita’ minerarie ai sensi dell’art. 120 del R.D. n. 1775/1933.



ALLEGATO 2


(punti 14.15 e 16.5)

CRITERI PER L’EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE



1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del

2003, l’autorizzazione non puo’ essere subordinata ne’ prevedere

misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

2 Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle

presenti linee guida, che per l’attivita’ di produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili non e’ dovuto alcun corrispettivo

monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica puo’ prevedere

l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente

patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su

interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione

degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza

energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti

rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti

temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non da’ luogo a misure compensative, in modo automatico, la

semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione

di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione

sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto

sull’ambiente’; (1)

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e

territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni

territoriali di attivita’, impianti ed infrastrutture ad elevato

impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in

questione; (2)

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioe’

determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche

dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del

2004, le misure compensative sono solo “eventuali”, e correlate alla

circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali

richiedano concentrazioni territoriali di attivita’, impianti e

infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale

e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se

ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma

4, lettera f) della legge 239 del 2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di

servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto

stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono

unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto

dell’applicazione delle misure di mitigazione in concreto gia’

previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora

sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti

eolici, l’esecuzione delle misure di mitigazione di cui all’allegato

4, costituiscono, di per se’, azioni di parziale riequilibrio

ambientale e territoriale;

h) ) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale

definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non

puo’ comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi,

comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione

dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.

3. L’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate

sull’entita’ delle misure compensative e sulle modalita’ con cui il

proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la

decadenza dell’autorizzazione unica.

______________________________________

(1) Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2008;

(2) Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento

all’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004;

ALLEGATO 3

(paragrafo 17)

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE



L’individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non gia’ a

rallentare la realizzazione degli impianti, bensi’ ad offrire agli

operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per

la localizzazione dei progetti. L’individuazione delle aree non

idonee dovra’ essere effettuata dalle Regioni con propri

provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di

pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le

modalita’ indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi

e criteri:

a) l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata

esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di

tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio

artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del

territorio e del sito;

b) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere

differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e

alle diverse taglie di impianto,

c) ai sensi dell’articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole

dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente

considerate aree e siti non idonei;

d) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo’

riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente

soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio

storico-artistico, ne’ tradursi nell’identificazione di fasce di

rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate

esigenze di tutela. La tutela di tali interessi e’ infatti

salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate

nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle

Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo

preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del procedimento

unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei

casi previsti. L’individuazioni delle aree e dei siti non idonei non

deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di

accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla

costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunita’

localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni

del territorio;

e) nell’individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni

potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta

prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri

progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell’ambito

della medesima area;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita’ di cui

al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non

idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree

particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni

territoriali o del paesaggio, ricadenti all’interno di quelle di

seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione

previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita’

di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le

aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte

Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche’ gli immobili e le aree

dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136

dello stesso decreto legislativo;

• zone all’interno di coni visuali la cui immagine e’ storicizzata e

identifica i luoghi anche in termini di notorieta’ internazionale di

attrattivita’ turistica;

• zone situate in prossimita’ di parchi archeologici e nelle aree

contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico

e/o religioso;

• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,

locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell’Elenco

Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento

alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui

all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed

equivalenti a livello regionale;

• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della

Convenzione di Ramsar;

• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla

Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla

Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

• le Important Bird Areas (I.B.A.);

• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che

svolgono funzioni determinanti per la conservazione della

biodiversita’ (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali

protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del

Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

aree di connessione e continuita’ ecologico-funzionale tra i vari

sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione

e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e’ accertata

la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle

Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington,

Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE),

specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di

qualita’ (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G.,

D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio

rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le

finalita’ di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387

del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla

programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacita’

d’uso del suolo;

• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio

idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

adottati dalle competenti Autorita’ di Bacino ai sensi del D.L.

180/98 e s.m.i.;

• zone individuate ai sensi dell’art. 142 del d. lgs. 42 del 2004

valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le

rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

ALLEGATO 4

(punti 14.9, 16.3 e 16.5)

IMPIANTI EOLICI:

ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO

NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

INDICE

1. PREMESSA………………………………………………..

2. CAMPO DI APPLICAZIONE…………………………………….

3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUL PATRIMONIO

CULTURALE E PAESAGGISTICO…………………………………

3.1 Analisi dell’inserimento nel paesaggio…………………….

3.2. Misure di mitigazione…………………………………..

4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI………………………

4.1. Analisi dell’impatto su vegetazione e flora……………….

4.2. Analisi dell’impatto sulla fauna…………………………

4.3. Analisi dell’impatto sugli ecosistemi…………………….

5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO………………………………..

5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche…………………

5.2 Analisi della fase di cantiere……………………………

5.3. Misure di mitigazione…………………………………..

6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE……………………

6.1. Analisi delle sorgenti sonore……………………………

6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche

ed interferenze sulle telecomunicazioni…………………..

6.3. Misure di mitigazione…………………………………..

7. INCIDENTI……………………………………………….

7.1. Analisi dei possibili incidenti………………………….

7.2. Misure di mitigazione…………………………………..

8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI………..

9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL’IMPIANTO E DISMISSIONE…………

1. PREMESSA

Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti

rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il

raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari

e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre,

l’installazione di tali impianti favorisce l’utilizzo di risorse del

territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla

creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a

livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione

di progetti di ricerca e sviluppo.

Nei punti successivi vengono evidenziate modalita’ dei possibili

impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri

di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in

fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilita’

dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilita’ degli

impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie

differenti possono presentare criticita’ sensibilmente diverse.

Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in

conflitto (per esempio: colorazione delle pale per questioni di

sicurezza del volo aereo ed esigenze di colorazioni neutre per

mitigazione dell’impatto visivo), l’operatore valutera’ in sede

progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che le

amministrazioni competenti non indichino diverse misure di

mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali

soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme

vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio

3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUI BENI CULTURALI E SUL PAESAGGISTICO

L’impatto visivo e’ uno degli impatti considerati piu’ rilevanti fra

quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli

aerogeneratori sono infatti visibili in qualisiasi contesto

territoriale, con modalita’ differenti in relazione alle

caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla

orografia, alla densita’ abitativa ed alle condizioni atmosferiche.

L’alterazione visiva di un impianto eolico e’ dovuta agli

aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di

trasformazione, alle strade appositamente realizzate e

all’elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che

interrato, metodologia quest’ultima che comporta potenziali impatti,

per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.

L’analisi degli impatti deve essere riferita all’insieme delle opere

previste per la funzionalita’ dell’impianto, considerando che buona

parte degli impatti dipende anche dall’ubicazione e dalla

disposizione delle macchine.

Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici

caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l’inevitabile

modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della

percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto

dell’inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della

localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile,

dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree

degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione

di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L’impianto

eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio

,contribuendo al riconoscimento delle sue specificita’ attraverso un

rapporto coerente con il contesto. In questo senso l’impianto eolico

determinera’ il progetto di un nuovo paesaggio.

Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una

corretta analisi finalizzata all’inserimento nel paesaggio, e

contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione

dell’impatto paesaggistico.

Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli

aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di piu’ incisiva

intrusivita’.

3.1 Analisi dell’inserimento nel paesaggio

Un’analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra

l’impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante

per l’attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto

indispensabile per l’ottimizzazione delle scelte operate.

Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite

dall’allegato tecnico del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la redazione

della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti

dall’art. 146 del D.lgs 42/2004, costituiscono comunque un utile

riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e

paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione Europea del

Paesaggio.

Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate

attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli

elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle

diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in

relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di

installazione prevista, fatta salva comunque la necessita’,

successiva al rilascio dell’autorizzazione, della scala di dettaglio

ai fini delle verifiche di ottemperanza..

Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilita’

dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito

all’interno del bacino visivo.

Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione

gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di piu’ impianti.

Tali effetti possono derivare dalla co-visibilita’, dagli effetti

sequenziali o dalla reiterazione.

Si sottolinea l’importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza,

del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico,

dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e

d’uso e che permette l’immediato riscontro delle conoscenze acquisite

a tavolino.

Il sopralluogo rappresenta la prima modalita’ di rapporto con le

caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.

Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee

che costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare

gli esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi

effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.

Lo stesso per quanto riguarda l’indicazione dei punti di presa,

scelti come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed

esaustiva documentazione fotografica dei luoghi cosi’ come essi si

presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si

presenteranno post operam. Si raccomanda l’utlizzo degli stessi punti

di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni per

una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle

trasformazioni previste.

Tutto cio’ premesso l’analisi dell’inserimento nel paesaggio dovra’

quantomeno prevedere:

– analisi dei livelli di tutela

Andranno evidenziati i diversi livelli “…operanti nel contesto

paesaggistico e nell’area di intervento considerata, rilevabili dagli

strumenti di pianificazione paesaggistico, urbanistica e territoriale

e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;” fornendo

“indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della

Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

– analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse

componenti, naturali ed antropiche

Andranno messe in evidenza “… configurazioni e caratteri

geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi,

riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici

(centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti

colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie,

baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni,

viabilita’ storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte

caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte

chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del

legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente);

appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti

o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a fine valenza

simbolica”;

– analisi dell’evoluzione storica del territorio.

Andranno, percio’, messi in evidenza: “…la tessitura storica, sia

vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico

(urbano e/o extraurbano), l’integrita’ di relazioni, storiche,

visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti

(rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture

funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione

(principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative,

sia storiche, che simboliche”;

– analisi dell’intervisibilita’ dell’impianto nel paesaggio,

Andra’ analizzata, a seconda delle sue caratteristiche distributive,

di densita’ e di estensione attraverso la “… rappresentazione

fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto

paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilita’ e da punti

e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con

completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di

interventi collocali in punti di particolare visibilita’ (pendio,

lungo mare, lungo fiume, ecc.), andra’ particolarmente curata la

conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle

zone piu’ visibili, documentata con /olografie e andranno studiate

soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico

che nell’area di intervento”.

Facendo riferimento alla documentazione prescritta per la citata

Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove possibile la

planimetria con scala piu’ bassa:

1. planimetria in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000

con indicati i punti da cui e’ visibile l’area di intervento;

2. cartografia in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000

che evidenzi le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura

storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le

infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;

3. planimetria in scala 1: 2.000 o 1: 5.000 o 1:10.000 che riveli nel

dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio

nell’area di intervento;

4. simulazioni di progetto.

In particolare dovra’ essere curata “…La carta dell’area di

influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri

paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto

2. Il progetto dovra’ mostrare le localizzazioni proposte all’interno

della cartografia conoscitiva e simulare l’effetto paesistico, sia

dei singoli impianti che dell’insieme formato da gruppi di essi,

attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in

particolare la rappresentazione dei luoghi piu’ sensibili e la

rappresentazione delle infrastrutture accessorie all’impianto”.

L’analisi dell’interferenza visiva passa inoltre per i seguenti

punti:

a) definizione del bacino visivo dell’impianto eolico, cioe’ della

porzione di territorio interessato costituito dall’insieme dei punti

di vista da cui l’impianto e’ chiaramente visibile;. Gli elaborati

devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito

evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle

soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovra’ essere riportata su

un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti

utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica

individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di

intervisibilita’ dell’intervento proposto;

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e

paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto legislativo

42/2004, distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza

massima del piu’ vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente

l’interferenza con le nuove strutture;

c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e

b), dell’interferenza visiva dell’impianto consistente in:

– ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti

di vista prioritari;

– alterazione del valore panoramico del sito oggetto

dell’installazione.

Tale descrizione e’ accompagnata da una simulazione delle modifiche

proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering

fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve

avere, almeno, i seguenti requisiti:

– essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;

– essere realizzato in riferimento a punti di vista significati;

– essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilita’

(assenza di nuvole, nebbia; etc.);

– essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti

alla disciplina del D lgs 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di

notevole interesse e notevole interesse pubblico.

d) verifica, attraverso sezioni – skyline sul territorio interessato,

del rapporto tra l’ingombro dell’impianto e le altre emergenze

presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di

interferenza visiva sia dal basso che dall’alto, con particolare

attenzione allorche’ tale interferenza riguardi le preesistenze che

qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di

appartenenza.

3.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) Ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del

territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso

esistente In tal modo non si frammentano e dividono disegni

territoriali consolidati;

b) Ove possibile, deve essere considerata la singolarita’ e

diversita’ di ogni paesaggio, evitando di interrompere un’unita’

storica riconosciuta;

c) la viabilita’ di servizio non dovra’ essere finita con

pavimentazione stradale bituminosa; ma dovra’ essere resa

transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;

d) potra’ essere previsto l’interramento dei cavidotti a media e

bassa tensione, propri dell’impianto e del collegamento alla rete

elettrica;

e) si dovra’ esaminare l’effetto visivo provocato da un’alta densita’

di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi

eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e

attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al

pubblico, di cui all’articolo 136; comma 1, lettera d, del Codice,

distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima del

piu’ vicino aerogeneratore;

f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici

antiriflettenti, qualora disponibili;

g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo

a bassa quota, siano limitate, alle macchine piu’ esposte (per

esempio quelle terminali del campo eolico o quelle piu’ in alto); se

cio’ e’ compatibile con le normative in materie di sicurezza;

h) prevedere l’assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta

eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico); utilizzando

tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere

sostituite da prato, erba, etc. ;

i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine

individuali disseminate sul territorio perche’ piu’ facilmente

percepibili come un insieme nuovo;

j) in aree fortemente urbanizzate, puo’ essere opportuno prendere in

considerazione luoghi in cui sono gia’ presenti grandi infrastrutture

(linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale

idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine

eoliche ad impianti di altra natura ne limita l’impatto visivo;

k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve

tener conto anche dell’eventuale preesistenza di altri impianti

eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato

il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme,

dimensioni e colori;

l) nella scelta dell’ubicazione di un impianto considerare,

compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo; la

distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da

cui l’impianto puo’ essere percepito. Al diminuire di tale distanza

e’ certamente maggiore l’impatto visivo delle macchine eoliche;

m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare

l’effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali;

tale riduzione si puo’ anche ottenere aumentando, a parita’ di

potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la

loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni

e la densita’, dunque, dovranno essere commisurate alla scala

dimensionale del sito;

n) una mitigazione dell’impatto sul paesaggio puo’ essere ottenuta

con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di

5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri

sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;

o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico

deve considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle

macchine da installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di

mitigazione degli impatti sull’avifauna pongano dei limiti entro cui

operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che

contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio;

p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico

sara’ preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla

RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti piu’

impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le

strutture accessorie favorira’ la percezione del parco eolico come

unita’. E’ importante, infine, pavimentare le strade di servizio con

rivestimenti permeabili.

4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

L’impatto degli impianti eolici sulla vegetazione e’ riconducibile

unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat

e specie floristiche.

Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chirotteri) sono

possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es. dovuti alla

collisione degli animali con parti dell’impianto) o indiretto (dovuti

ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari e

riproduttivi)

Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate

conseguenze generali sugli ecosistemi.

Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione

dell’impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio.

Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni che dovrebbero

essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto,

al fine di valutare tali impatti.

4.1. Analisi dell’impatto su vegetazione e flora

La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovra’ generalmente

comprendere:

– Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull’area vasta ed

individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio

naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso

delle piante d’Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive

comunitarie) ;

Analisi degli impatti

– Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano

su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di

nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori;

interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il

trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell’impianto,

ecc.).

– Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato

dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla

costruzione dell’impianto.

4.2. Analisi dell’impatto sulla fauna

L’analisi dello stato iniziale dei luoghi dovra’ generalmente

comprendere:

– Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell’area di

intervento e nell’area circostante, con particolare riferimento alle

specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive

comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali; normative regionali);

– Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree

naturali protette e delle zone umide, di aree di importanza

faunistica quali siti di riproduzione, rifugio, svernamento e

alimentazione, con particolare riguardo all’individuazione di siti di

nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati

dall’avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da

popolazioni di chirotteri; l’individuazione deve essere supportata da

effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le

pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, universita’, ecc.

– Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la

possibile interazione con l’avifauna.

Analisi degli impatti

– Deve essere effettuata l’analisi degli impatti distintamente sulle

sulle specie piu’ sensibili e su quelle di pregio (in particolare

sull’avifauna e sui chirotteri); valutando i seguenti fattori:

modificazione dell’habitat, probabilita’ di decessi per collisione,

variazione della densita’ di popolazione.

4.3. Analisi dell’impatto sugli ecosistemi

L’analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente

comprendere:

– L’individuazione delle principali unita’ ecosistemiche presenti nel

territorio interessato dall’intervento.

– L’analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in

evidenza la funzione delle singole unita’ ecosistemiche. Devono

essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali

unita’ ecosistemiche, di ciascuna unita’ ecosistemica, e la loro

dinamica con particolare riferimento alla relazione fra i vari

popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari.

Analisi degli impatti

– E’ opportuno valutare i possibili impatti sulle unita’

ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d’acqua, zone

umide, praterie primarie, ecc.).

4.4. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) minimizzazione delle modifiche dell’habitat in fase di cantiere e

di esercizio;

b) contenimento dei tempi di costruzione;

c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli

impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei

proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attivita’ di

manutenzione degli stessi;

d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocita’

di rotazione delle pale e privi di tiranti;

e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere

e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate

dall’opera non piu’ necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di

cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non e’ piu’ possibile

il ripristino, e’ necessario avviare un piano di recupero ambientale

con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione

autoctona;

f) Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da

aumentare la percezione del rischio da parte dell’avifauna;

g) Inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all’interno

della cabina;

h) Interramento o isolamento per il trasporto dell’energia su le

linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta

tensione potranno essere previsti spirali o sfere colorate;

i) Durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli

accorgimenti tecnici possibili per ridurre il piu’ possibile la

dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.

5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO

5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche

Nel caso in cui l’impianto sia progettato in un’area con rete viaria

scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti

forti acclivita’, devono essere valute e ponderate le diverse opzioni

per la realizzazione di nuove strade o l’adeguamento di quelle

esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

Andra’ valutata con attenzione l’ubicazione delle torri in

prossimita’ di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o

rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorita’ di Bacino ai sensi

della legge 183/1989 e successive modificazioni

Andranno valutate le modalita’ di ubicazione degli impianti e delle

opere connesse, in prossimita’ di compluvi e torrenti montani e nei

pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.

In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite,

con riferimento a un’area sufficientemente grande da consentire un

corretto inquadramento dell’intervento:

1. localizzazione delle pale o dei tralicci;

2. la viabilita’ esistente;

3. i tratti di strade esistenti da adeguare;

4. le strade da realizzare;

5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale;

6. la rete elettrica esistente;

7. le cabine da realizzare.

Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso

all’impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle

sezioni tipo; ove l’acclivita’ e’ elevata, dovranno essere elaborate

sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le

modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni,

accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere

riportate nello studio di impatto ambientale.

Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale

dell’autorizzazione, dovra’ includere:

– le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato

degli aerogeneratori;

– le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione

geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell’articolo 27 del

D.P.R. n. 554/99.

5.2 Analisi della fase di cantiere

Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle

componenti dell’impianto fino al sito prescelto, privilegiando

l’utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di

modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al

passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali.

Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui

potranno essere scomposti i componenti dell’impianto ed i relativi

mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare

quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali

alla viabilita’ esistente.

Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto

essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle soluzioni

che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato

l’impianto.

Dovra’ essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di

dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle

acque di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle

lavorazioni) per il successivo convogliamento al recettore finale,

previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto

della normativa nazionale e regionale vigente.

E’ opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino

morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di

terra, ripristino della viabilita’ pubblica e privata, utilizzata ed

eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

5.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unita’ abitative

munite di abitabilita’, regolarmente censite e stabilmente abitate,

non inferiore ai 200 m;

b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati

individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6

volte l’altezza massima dell’aerogeneratore;

c) E’ opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima

superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata

dall’impianto e che interessi preferibilmente, ove possibile, aree

degradate da recuperare o comunque suoli gia’ disturbati e alterati;

(questa frase e’ in netto contrasto con quanto detto in precedenza

sul preferire aerogeneratori con taglie maggiori, infatti a maggiore

dimensione delle macchine corrisponde necessariamente un’area di

antiere maggiore!)

d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente

possibile ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle

tipologie esistenti;

e) contenimento dei tempi di costruzione;

f) deve essere posta attenzione alla stabilita’ dei pendii evitando

pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso

di pendenze superiori al 20% si dovra’ dimostrare che la

realizzazione di impianti eolici non produrra’ ulteriori processi di

erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico;

g) gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i piu’

contenuti possibile;

h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla

rete elettrica aerei qualora l’interramento sia insostenibile da un

punto di vista ambientale, geologico o archeologico.

6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE

6.1. Analisi delle sorgenti sonore

Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della

vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla

tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati.

La distanza piu’ opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il

parco eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo

esistente, nonche’ dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se

studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore

emesso dalle turbine eoliche e’ sostanzialmente poco distinguibile

dal rumore di fondo e che all’aumentare del vento si incrementa anche

il rumore di fondo, mascherando cosi’ quello emesso dalle macchine,

risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine

di verificare l’osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del

14.11.1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione

acustica comunale ai sensi della L. 447/95 con particolare

riferimento ai ricettori sensibili..

E’ opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione

dell’impianto per accertare il livello di rumore di fondo e,

successivamente, effettuare una previsione dell’alterazione del clima

acustico prodotta dall’impianto, anche al fine di adottare possibili

misure di mitigazione dell’impatto sonoro, dirette o indirette,

qualora siano riscontrati livelli di rumorosita’ ambientale non

compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare

riferimento ai ricettori sensibili.

6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze

sulle telecomunicazioni

L’interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici e’

molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell’energia prodotta

avviene tramite l’utilizzo di linee di trasmissione esistenti.

Diverso e’ il caso in cui le linee elettriche siano appositamente

progettate e costruite, per il quale, qualora si trattasse di linee

AT, a completamento dell’eventuale studio di impatto ambientale,

dovra’ essere allegata una relazione tecnica di calcolo del campo

elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai

rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei relativi decreti attuativi.

In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la

relazione dovra’ dimostrare il rispetto dei limiti di qualita’ del

campo elettrico e del campo d’induzione magnetica, indicati dalla

normativa in vigore, presso tutte i punti potenzialmente sensibili

lungo il percorso del cavidotto.

Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza

elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle

onde radio che investono la struttura, ovverosia possono influenzare:

le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come

qualsiasi ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale

alterazione dell’informazione. Dovra’ quindi essere valutata la

possibile interferenza.

6.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) Utilizzo di generatori a bassa velocita’ e con profili alari

ottimizzati per ridurre l’impatto sonoro;

b) previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla

sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere

l’interferenza irrilevante;

c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti;

d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto

di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza

del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta;

e) utilizzare; laddove possibile; linee interrate con una profondita’

minima di 1 m; protette e accessibili nei punti di giunzione ed

opportunamente segnalate;

f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all’interno della

torre.

7. INCIDENTI

7.1. Analisi dei possibili incidenti

E’ opportuno prendere in esame l’idoneita’ delle caratteristiche

delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme

del sito. In tal senso:

– andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la

certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;

– andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso

di rottura accidentale.

Deve essere assicurata la protezione dell’areogeneratore in caso di

incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con

l’utilizzo di dispositivi portatili (estintori).

Andra’ assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli olii

derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D Lgs. n. 95

del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e

87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati).

7.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o

nazionale deve essere superiore all’altezza massima dell’elica

comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base

della torre.

8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI

Qualora nelle prossimita’ del sito oggetto dell’installazione siano

presenti particolari strutture quali aeroporti; apparati di

assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico,

devono essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni

interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture

stesse.

9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL’IMPIANTO E DISMISSIONE

Al termine della vita utile dell’impianto si deve procedere alla

dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe

allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione,

etc.). a tale riguardo il proponente fornira’ garanzia della

effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalita’

indicata al paragrafo 5.3, lettera g).

Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli

impianti, il progetto di ripristino dovra’ documentare il

soddisfacimento dei seguenti criteri:

– annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il

profilo del suolo per almeno 1 m;

– rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli

impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;

– obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati.

Qualora l’impianto risulti non operativo da piu’ di 12 mesi, ad

eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovra’

provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito

dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Redazione

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