In Gazzetta Ufficiale le linee guida previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387,
di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
. . . . .
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 settembre 2010
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili
(G.U. 18 settembre 2010)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e con
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed
in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative, cosi’ come modificato
dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visti, in particolare, del citato art. 12:
il comma 10 che prevede l’approvazione in Conferenza unificata, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di linee guida per lo
svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un
corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico
riguardo agli impianti eolici;
il comma 1 che dichiara di pubblica utilita’, indifferibili ed
urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi
del comma 3;
il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia
delegata, di un’autorizzazione unica conforme alle normative in
materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico;
il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita’ stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni;
il comma 5 che prevede l’applicazione della disciplina della
denuncia di inizio attivita’ di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, per gli impianti con capacita’ di generazione inferiore
alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto
legislativo n. 387 del 2003;
il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate
agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in
materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita’ e
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in
data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del
settore energetico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
Visto il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, cosi’ come corretto e integrato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
Visto l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115;
Considerato che la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi
nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale di energia nel 2020 e l’obiettivo assegnato allo Stato
italiano e’ pari al 17%;
Considerato che l’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dall’art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009,
n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli
obiettivi assegnati allo Stato italiano, da realizzare gradualmente;
Considerato che:
la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per definire
strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili;
la strategia energetica nazionale fornira’ ulteriori elementi di
contesto di tale politica, con particolare riferimento all’obiettivo
di diversificazione delle fonti primarie e di riduzione della
dipendenza dall’estero;
i livelli quantitativi attuali di copertura del fabbisogno con
fonti rinnovabili di energia e gli obiettivi prossimi consentono di
apprezzare l’incremento quantitativo che l’Italia dovrebbe
raggiungere;
il sistema statale e quello regionale devono dotarsi, quindi, di
strumenti efficaci per la valorizzazione di tale politica ed il
raggiungimento di detti obiettivi;
da parte statale, il sistema di incentivazione per i nuovi
impianti, i potenziamenti ed i rifacimenti e’ ormai operativo, come
pure altri vantaggi a favore di configurazioni efficienti di
produzione e consumo;
un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e
l’autorizzazione delle nuove iniziative e’ necessario per poter
rispondere alla sfida al 2020;
la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle
regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso
il valore di riferimento delle presenti linee guida anche in base
alla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166;
l’elevato livello di decentramento amministrativo non deve essere
un vincolo per l’efficienza o un elemento di indesiderata
disomogeneita’, bensi’ trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli
operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle
caratteristiche del territorio;
la definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del
procedimento unico fornisce elementi importanti per l’azione
amministrativa propria delle regioni ovvero per l’azione di
coordinamento e vigilanza nei confronti di enti eventualmente
delegati;
le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra
le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela
dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali
nelle attivita’ regionali di programmazione ed amministrative;
occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e
direttamente tutelati dall’art. 9, comma 2, della Costituzione,
nell’ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione
europea del paesaggio;
si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il
contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela
ambientale e dei piani paesaggistici per l’equo e giusto
contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche
nell’ottica della semplificazione procedimentale e della certezza
delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte
nella procedura autorizzatoria;
Ritenuto che le presenti linee guida necessitano di un costante
aggiornamento in forma congiunta (Stato, regioni ed enti locali)
nonche’ di un’attivita’ di integrazione, anche sulla scorta dei
risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che
tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano
della celerita’ e semplificazione procedimentale e della mitigazione
degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull’ambiente;
Vista l’approvazione della Conferenza unificata di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell’8
luglio 2010;
Decreta:
Art. 1
Approvazione ed entrata in vigore
1. Sono emanate le allegate linee guida che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimoquinto
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 10 settembre 2010
– – – –
ALLEGATO
Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricita’
da fonti rinnovabili nonche’ linee guida tecniche per gli impianti
stessi.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Principi generali inerenti l’attivita’ di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
1.1.L’attivita’ di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di
energia elettrica ed e’ attivita’ libera, nel rispetto degli obblighi
di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita’ si accede in condizioni
di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita’, condizioni e
termini per il suo esercizio.
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni
e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per
l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a
fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalita’ di
cui al paragrafo 17.
1.3. Ai sensi dell’ordinamento comunitario e nazionale, non possono
essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi
ad oggetto l’attivita’ di produzione di energia elettrica, che e’
attivita’ economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a
regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per
l’attribuzione delle concessioni di derivazione d’acqua e per
l’utilizzo dei fluidi geotermici.
2. Campo di applicazione
2.1. Le modalita’ amministrative e i criteri tecnici di cui alle
presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e
l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione degli stessi impianti nonche’ per le opere connesse
ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei
medesimi impianti.
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore
per i quali l’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con le modalita’ di cui all’articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d’uso del
demanio marittimo da parte della competente autorita’ marittima.
3. Opere connesse e infrastrutture di rete
3.1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi
anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla
connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel
preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima
generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di
distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.
Nell’individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre
l’estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e
sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare
i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene
conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di
connessione di impianti riferite ad una medesima area e puo’, a
seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la
connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a
piu’ impianti purche’ ricadenti nel campo di applicazione del
presente decreto.
3.2 In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di
trasmissione dell’energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini
dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo
impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti
esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e
inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del
Ministro delle attivita’ produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e
all’approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che,
nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto
ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell’allegato
II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli
esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico
regionale.
3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite
nell’elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta
rete sono considerate opere connesse ai fini dell’applicazione
dell’art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003
3.4. In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla
linea di distribuzione per cui e’ prevista la valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale ai sensi dell’allegato III alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere
connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al
collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere
dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale,
indicati e concordati dal produttore nel preventivo.
4. Oneri informativi a carico del gestore di rete
4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell’autorizzazione degli
impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza
quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni di connessione
elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse,
con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a
200 kW.
5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)
5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attivita’
statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il
Gestore dei servizi elettrici Spa puo’ fornire supporto alle Regioni
secondo modalita’ stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello
sviluppo economico.
6. Trasparenza amministrativa
6.1. Le Regioni o le Province delegate rendono pubbliche anche
tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime
autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della
potenza dell’impianto e della localizzazione, l’autorita’ competente
al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare
all’istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al paragrafo 13 e
comunque relativa alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi
nell’ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le
modalita’ e i termini di conclusione dei relativi procedimenti,
fornendo l’apposita modulistica per i contenuti dell’istanza di
autorizzazione unica.
6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non
idonei con le modalita’ e secondo i criteri di cui al paragrafo 17,
sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli enti
locali interessati. Sono altresi’ resi pubblici, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei
dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003. Sono altresi’ rese pubbliche le
informazioni necessarie ai proponenti per l’attuazione del punto
10.4.
7. Monitoraggio
7.1.Ai fini dell’aggiornamento delle presenti linee guida,
eventualmente avvalendosi del GSE con le modalita’ di cui al punto 5,
le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo
3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003,
redigono e trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e alla Conferenza unificata, una relazione
riferita all’anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:
a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;
b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo
e con esito negativo;
c) numero dei procedimenti pendenti;
d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a
ciascuna fonte;
e) dati circa la potenza e la producibilita’ attesa degli impianti
autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;
f) proposte per perseguire l’efficacia dell’azione amministrativa
nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
8. Esenzione dal contributo di costruzione
8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti
norme, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380
del 2001, il contributo di costruzione non e’ dovuto per i nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia.
9. Oneri istruttori
9.1.Le Regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 62
del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14;
detti oneri, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del decreto
legislativo n 387 del 2003 non possono configurarsi come misure
compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita’ e non discriminazione della fonte
utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque
non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento.
PARTE II
REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI
10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica
10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la
costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia
delegata.
10.2. Le disposizioni dell’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed
esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di cocombustione,
di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita’ imputabile di
cui all’articolo 2, comma 1, lett. g) del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data
prevista di entrata in esercizio dell’impianto sia superiore al 50%
della producibilita’ complessiva di energia elettrica della centrale.
Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una
modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione
della producibilita’ imputabile al di sotto del 50% di quella
complessiva, e’ obbligato ad acquisire preliminarmente
l’autorizzazione al proseguimento dell’esercizio nel nuovo assetto ai
sensi delle pertinenti norme di settore.
10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi
le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la
procedura di cui all’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione
unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano
capacita’ di generazione inferiore alle soglie richiamate nella
tabella 1.
10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad
autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal
caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento
unico.
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu’ Regioni o
di piu’ Province delegate, la richiesta di autorizzazione e’
inoltrata all’ente nel cui territorio:
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di
impianti eolici;
ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di
impianti fotovoltaici;
iii. e’ effettuata la derivazione d’acqua di maggiore entita’, nel
caso di impianti idroelettrici;
iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del
calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di
generazione di energia elettrica, negli altri casi.
L’ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del
procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati.
10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di
altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia competente
al rilascio dell’autorizzazione e’ tenuta a coinvolgere nel
procedimento le Regioni o Province delegate interessate.
10.7 L’amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al
rilascio dell’autorizzazione d’intesa con le altre Regioni o Province
delegate interessate.
11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita’ (DIA) e
interventi di attivita’ edilizia libera: principi generali
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli
impianti di cui al paragrafo 12 , l’autorita’ competente non puo’
richiedere l’attivazione del procedimento unico di cui all’articolo
12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la
facolta’ per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per
tale procedimento unico.
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali
sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso
idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita’, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che
il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonche’ le
eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso,
le autorizzazioni, i nulla osta o atti d’assenso comunque denominati
previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica
gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti
soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla
rete elettrica sono autorizzate separatamente.
11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione e’ precluso al
proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati
dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica
l’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in
tema di autorizzazione unica.
11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli
impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli
impianti stessi, ne’ delle opere connesse.
11.6. I limiti di capacita’ di generazione e di potenza indicati al
successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma
delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di
produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso
soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al
medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacita’ di
generazione o potenza dell’impianto si intende la potenza attiva
nominale dell’impianto, determinata come somma delle potenze attive
nominali dei generatori che costituiscono l’impianto. La potenza
attiva nominale di un generatore e’ la massima potenza attiva
determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il
fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del
generatore medesimo.
11.7. La locuzione ” utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in
edifici ed impianti industriali” di cui all’articolo 123, comma 1,
del DPR 380 del 2001, e’ riferita a quegli interventi in edifici ed
impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una
capacita’ di generazione compatibile con il regime di scambio sul
posto.
11.8. La locuzione “installazione di pannelli solari fotovoltaici a
servizio degli edifici”, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d)
del DPR 380 del 2001, e’ riferita a quegli interventi in cui gli
impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed
hanno una capacita’ di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili di cui all’articolo 6, comma 2 lettere a) e d),
del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore;
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo
comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende
affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di
non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente
e che asseveri, sotto la propria responsabilita’, che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non
prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “titolo
abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui all’articolo
10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001.
11.10. Alla Comunicazione di cui all’articolo 27, comma 20, della
legge n 99 del 2009 e di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6 del DPR 380 del 2001.
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma
6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115
del 2008.
12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita’ e interventi
di attivita’ edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto
FOTOVOLTAICO
12.1. I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei
lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
ii. la superficie dell’impianto non e’ superiore a quella del tetto
su cui viene realizzato;
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei
beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.
b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) del
DPR 380 del 2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto;
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al
punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che
stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in
esercizio dopo il 31 dicembre 2010):
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto
non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli
sono collocati.
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al
paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacita’ di generazione
inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387
del 2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge n.
244 del 2007.
IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI
DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS
12.3. I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei
lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell’articolo 27, comma 20, della legge n.
99 del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacita’ di generazione massima inferiore a 50 kWe
(microgenerazione);
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui
al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell’articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell’articolo 6, comma
1, lettera a) del DPR 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi
e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso,
non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino
aumento del numero delle unita’ immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell’articolo 27, comma 20, della legge n.
99 del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacita’ di generazione massima inferiore a 1000 kWe
(piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a)
ed aventi capacita’ di generazione inferiori alle rispettive soglie
indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come
introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
EOLICO
12.5 I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei
lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:
a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n
115)
i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro;
ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del
vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque
amovibili;
ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a
condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu’ di 36 mesi;
iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto
titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato
dei luoghi.
12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed
aventi capacita’ di generazione inferiore alle soglie indicate alla
Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta
dall’articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del
vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una
rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.
IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO
12.7. I seguenti interventi sono considerati attivita’ ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei
lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le
seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 123, comma 1,
secondo periodo e dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380
del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e
le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento
del numero delle unita’ immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’:
b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle
lettere a) ed aventi capacita’ di generazione inferiori alla soglia
indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come
introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella
tabella 1 allegata.
PARTE III
PROCEDIMENTO UNICO
13. Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica
13.1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, fermo
restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e’ corredata da:
a) progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per
la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili
previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello
stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, e’
sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in
particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa,
copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con
l’analisi della producibilita’ attesa, ovvero delle modalita’ di
approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della
risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le
caratteristiche anemometriche del sito, le modalita’ e la durata dei
rilievi, che non puo’ essere inferiore ad un anno, e le risultanze
sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
iii. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle
modalita’ di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di
dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi,
ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di
reinserimento e recupero ambientale proposte;
iv. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino
dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici,
delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
v. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed
economiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di
potenza superiore ad 1 MW.
c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti
fotovoltaici, e’ allegata la documentazione da cui risulti la
disponibilita’ dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere
connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto
e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la
richiesta di dichiarazione di pubblica utilita’ delle opere connesse
e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata
dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati
catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale
documentazione e’ aggiornata a cura del proponente nel caso il
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e’ allegata
la documentazione da cui risulti la disponibilita’, nel senso
precisato al punto c), dell’area interessata dalla realizzazione
dell’impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia
necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione
di pubblica utilita’ dei lavori e delle opere e di apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla documentazione
riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree
interessate ed il piano particellare; tale documentazione e’
aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca
modifiche durante la fase istruttoria;
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d’acqua
per uso idroelettrico qualora sia stata gia’ acquisita;
f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete
elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt
99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato
dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari
al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche’ gli
elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la
connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione
della connessione;
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e
delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento
alle aree interessate dall’intervento nonche’, ove prescritta, la
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008 per la
verifica di assoggettabilita’ alla valutazione di impatto ambientale
ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di
incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
j) impegno alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione
e delle opere di messa in pristino, da versare a favore
dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o
assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle
Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle
opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o
recupero ambientale; la cauzione e’ stabilita in favore
dell’amministrazione che sara’ tenuta ad eseguire le opere di rimessa
in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in
luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e’ rivalutata sulla
base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le
Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali
per l’ambiente, possono motivatamente stabilire, nell’ambito della
Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione
parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in
relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una
stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu’ impianti e le
opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto
ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al
produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di
impianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui e’
prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva
dell’istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle
informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle
alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere
elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione
complessiva e contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di
rete;
1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi
del punto 13.3.
13.2. L’istanza e’ inoltre corredata della specifica documentazione
eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta
rilevanti per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel
procedimento unico e di cui e’ fornito un elenco indicativo
nell’allegato 1.
13.3. Nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a
tutela ai sensi del d.lgs 42 del 2004, il proponente effettua una
comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la
sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di
accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla
data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze
informano l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito
positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa
amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di
convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso
previsto dal punto 14.9, lett. e).
13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la
ricevibilita’, la procedibilita’ dell’istanza o la conclusione del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di
assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio e’
interessato dal progetto.
14. Avvio e svolgimento del procedimento unico
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi,
nell’ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi
necessari per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma
l’applicabilita’ dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in
materia di conferenza di servizi preliminare.
14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la
documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla
regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1 , e’
considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua
procedibilita’.
14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo
conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi
delle leggi nazionali e regionali di riferimento.
14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza,
l’Amministrazione competente, verificata la completezza formale della
documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilita’
dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso
il procedimento puo’ essere avviato solo alla data di ricevimento
dell’istanza completa. Trascorso detto termine senza che
l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilita’, il
procedimento si intende avviato.
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico
contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di
incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai
sensi dell’articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non
preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai
sensi del paragrafo 1.
14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza,
l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con
le modalita’ di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
14.7. Ai sensi dell’articolo 27, comma 43, della legge n. 99 del
2009, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 , la verifica di
assoggettabilita’ alla VIA si applica:
a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1
MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici , di potenza
nominale complessiva superiore a 1 MW.
La potenza nominale e’ individuata con le modalita’ di cui al punto
11.6 .
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilita’ a VIA, resta fermo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 2006.
14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, e’ fatta salva la
possibilita’ per il proponente di presentare istanza di valutazione
di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di
verifica di assoggettabilita’.
14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione
preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali partecipa:
a) al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale,
qualora prescritta . per gli impianti eolici con potenza nominale
maggiore di 1 MW, anche qualora l’impianto non ricada in area
sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste
ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri
previsti dall’articolo 152 di detto decreto; si considerano
localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti
nell’ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al
punto e) del paragrafo 3.2 dell’allegato 4; per gli altri impianti
l’ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalita’ dei
predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra
dell’impianto;
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto
13.3, la Soprintendenza verifichi che l’impianto ricade in aree
interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di
accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla
data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.
14.10 il gestore della rete cui si prevede di connettere l’impianto
partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla
conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il
procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro attivita’. A tali fini e’
inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi di cui al punto 14.6.
14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del
procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del
1990, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari
per la valutazione dell’intervento sono richiesti, anche su impulso
delle altre amministrazioni interessate, dall’Amministrazione
procedente in un’unica soluzione ed entro 90 giorni dall’avvio del
procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione
integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un
massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate
esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli
elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione
di impatto ambientale, i termini per la richiesta esta di
integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono
quelli individuati dall’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di
attuazione. Resta ferma l’applicabilita’ dell’articolo 10-bis della
legge n. 241 del 1990.
14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente puo’
presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate
dal gestore di rete nell’ambito dell’erogazione del servizio di
connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni
gia’ effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle
predette modifiche.
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita’ o
di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto,
della valutazione di incidenza nonche’ di tutti gli atti
autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui
all’art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti
espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai
sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i
lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine
prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali
di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito
sulla verifica di assoggettabilita’, il responsabile del procedimento
convoca l’autorita’ competente affinche’ si esprima nella conferenza
dei servizi. L’inutile decorso del termine di cui all’articolo 26,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152 del 2006, ovvero dei
diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la
decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica
l’esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26,
comma 2.
14.14. Entro la data in cui e’ prevista la riunione conclusiva della
conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del
procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a
dimostrare la disponibilita’ del suolo su cui e’ ubicato l’impianto
fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell’articolo 12, comma 4-bis, del
decreto legislativo 387 del 2003
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione
di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore
dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente
patrimoniali o economiche, in conformita’ ai criteri di cui
all’allegato 2 delle presenti linee guida.
14.16. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da
computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti
14.11, 14.13 e 14.17, non puo’ comunque essere superiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza. Ai sensi
dell’articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma Iter, della
medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento.
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti
l’esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l’esercizio del
potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel
procedimento unico, il termine per la conclusione di tale
procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di
settore per l’adozione dell’atto in via sostitutiva. Restano altresi’
ferme le disposizioni dell’articolo 2, comma 8, della legge n. 241
del 1990, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio
dell’amministrazione.
15. Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica
15.1. L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata
di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di
servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni coinvolte.
15.2. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed
esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili in conformita’ al progetto approvato e nei termini ivi
previsti nonche’, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita’,
indifferibilita’ e urgenza delle opere
15.3. Ove occorra, l’autorizzazione unica costituisce di per se
variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere
ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici,
nel qual caso l’autorizzazione unica non dispone la variante dello
strumento urbanistico. Nell’ubicazione degli impianti in tali zone si
dovra’ tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita’, cosi’ come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche’
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano
ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni
d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei
casi previsti.
15.4. L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali
e’ subordinata la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e
definisce le specifiche modalita’ per l’ottemperanza all’obbligo
della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della
dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, per
l’ottemperanza all’obbligo della esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale.
15.5. L’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la
conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa
perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di
efficacia degli atti amministrativi che l’autorizzazione recepisce e
con la dichiarazione di pubblica utilita’. Resta fermo l’obbligo di
aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente
assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell’autorizzazione unica.
PARTE IV
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
16. Criteri generali
16.1. La sussistenza di uno o piu’ dei seguenti requisiti e’, in
generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l’adesione
del progettista ai sistemi di gestione della qualita’ (ISO 9000) e ai
sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse
rinnovabili presenti nel territorio nonche’ della loro capacita’ di
sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da
rifiuti potra’ essere valorizzata attuando la co-combustione in
impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti
non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini
energetici di biomasse di origine agricola-forestale potra’ essere
valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa
nel contesto locale ed un’importante opportunita’ ai fini
energetico-produttivi;
c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor
consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse
energetiche disponibili;
d) il riutilizzo di aree gia’ degradate da attivita’ antropiche,
pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave,
discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V
del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la
minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente
legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo
utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori
non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione
delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali
all’impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e,
dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o
delle acque sotterranee;
e) una progettazione legata alle specificita’ dell’area in cui viene
realizzato l’intervento; con riguardo alla localizzazione in aree
agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto
delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia
per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e
componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore
sostenibilita’ degli impianti e delle opere connesse da un punto di
vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti
stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e
informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli
impianti o di formazione per personale e maestranze future;
h) l’effettiva valorizzazione del recupero di energia termica
prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da
biomasse..
16.2. . Favorire l’adeguamento dei progetti ai medesimi criteri puo’
essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e
delle amministrazioni centrali.
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l’allegato 4
individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul
territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di
mitigazione individuate dal proponente in conformita’ all’allegato 4
delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione
favorevole del progetto.
16.4. Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita’ (produzioni
biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,
produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al
contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che
l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o
interferisca negativamente con le finalita’ perseguite dalle
disposizioni in materia di sostegno nel settore agri col o, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita’, cosi’ come
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere
eventualmente individuate secondo le modalita’ e sulla base dei
criteri di cui al punto 14.15 e all’allegato 2, in riferimento agli
impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di
cui al punto 16.1 e dell’allegato 4.
17. Aree non idonee
17.1. Al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni
e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti secondo le modalita’ di cui al presente punto e sulla base
dei criteri di cui all’allegato 3. L’individuazione della non
idoneita’ dell’area e’ operata dalle Regioni attraverso un’apposita
istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni
volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversita’ e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di
protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree,
di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali
determinerebbero, pertanto, una elevata probabilita’ di esito
negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti
dell’istruttoria, da richiamare nell’atto di cui al punto 17.2,
dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non
idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di
impianti, la descrizione delle incompatibilita’ riscontrate con gli
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.
17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di
tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e
valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di
programmazione congruenti con la quota minima di produzione di
energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in
applicazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007,
come modificato dall’articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n.
13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,
assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non
idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto
di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati
in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione
individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente
gia’ previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo
specifico obiettivo assegnatole.
17.3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 8
bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le
aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di
cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare
le disposizioni relative alle aree non idonee nell’ambito dell’atto
di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune
modifiche e integrazioni di quanto gia’ disposto.
PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
18. Disposizioni transitorie e finali
18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante delle
presenti linee guida.
18.2. Con provvedimenti da emanare con le modalita’ di cui
all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le
presenti linee guida possono essere aggiornate anche sulla base degli
esiti dell’attivita’ di monitoraggio di cui al punto 7. Con le
medesime modalita’, le presenti linee guida sono integrate con
allegati inerenti agli altri impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero
di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le Regioni
possono individuare le piu’ opportune forme di semplificazione e
coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di
derivazione d’acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche
di cui al decreto legislativo 22 del 2010 nonche’ per i procedimenti
i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all’articolo
12 del d. lgs. 387 del 2003. .
18.4. Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti linee guida, anche con l’eventuale previsione di una diversa
tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo
13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le
linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi
dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003,
fatto salvo quanto previsto al punto18.5.
18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai
sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi
della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della
Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali
prescritti.
18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per i procedimenti
in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore delle presenti linee guida, il proponente, a pena di
improcedibilita’, integra l’istanza con la documentazione prevista al
punto 13 della Parte III entro novanta giorni dal termine per
l’adeguamento di cui al punto 18.3, salvo richiesta di proroga per un
massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessita’
tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a
valutazione di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e le
tempistiche individuate nella parte seconda del decreto legislativo
152/06 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.
TABELLA 1 (punto 12.9)
(omissis)
ALLEGATO 1
(punto 13.2)
ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO
NEL PROCEDIMENTO UNICO
1. l’autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE;
2. l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del
d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
3. la valutazione dell’impatto ambientale prevista dalla parte
seconda del decreto legislativo 152/06 di competenza dello Stato o
della Regione;
4. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte
quinta decreto legislativo n. 152/06, di competenza della regione o
della provincia;
5. l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte
quarta del decreto legislativo n. 152/06;
6. il nulla osta di competenza dell’Ente di gestione dell’area
protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al DPR 380 del 2001, di competenza
del Comune interessato;
8. parere di conformita’ del progetto alla normativa di prevenzione
incendi, di cui all’articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37,
rilasciato dal Ministero dell’Interno – comando Provinciale VV.FF.;
9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica)
per le servitu’ militari e per la sicurezza del volo a bassa quota
solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimita’
di zone sottoposte a vincolo militare;
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3267, in conformita’ a quanto stabilito dall’articolo 61, comma 5,
del decreto legislativo n. 152/06;
11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio 1974, n.
64 e successivi provvedimenti attuativi;
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte
dell’aeronautica civile (ENACENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942,
n. 327 recante il codice della navigazione;
13. il mutamento di destinazione d’uso temporaneo o definitivo dei
terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e
successive modificazioni;
14. l’autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi
regionali;
15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore
rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi della legge 447
del 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
16. nulla osta dell’ispettorato del Ministero delle comunicazioni
oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 95 del
D.Lgs. n. 259 del 2003;
17. l’autorizzazione all’attraversamento e all’uso delle strade ai
sensi del Codice della strada;
18. l’autorizzazione agli scarichi rilasciata dall’autorita’
competente ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006;
19. nulla osta minerario relativo all’interferenza dell’impianto e
delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le
attivita’ minerarie ai sensi dell’art. 120 del R.D. n. 1775/1933.
ALLEGATO 2
(punti 14.15 e 16.5)
CRITERI PER L’EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del
2003, l’autorizzazione non puo’ essere subordinata ne’ prevedere
misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2 Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle
presenti linee guida, che per l’attivita’ di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili non e’ dovuto alcun corrispettivo
monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica puo’ prevedere
l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente
patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su
interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione
degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza
energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti
rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti
temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) non da’ luogo a misure compensative, in modo automatico, la
semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione
di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione
sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto
sull’ambiente’; (1)
b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni
territoriali di attivita’, impianti ed infrastrutture ad elevato
impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in
questione; (2)
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioe’
determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche
dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) secondo l’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del
2004, le misure compensative sono solo “eventuali”, e correlate alla
circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali
richiedano concentrazioni territoriali di attivita’, impianti e
infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale
e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se
ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma
4, lettera f) della legge 239 del 2004;
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di
servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto
stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono
unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto
dell’applicazione delle misure di mitigazione in concreto gia’
previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora
sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti
eolici, l’esecuzione delle misure di mitigazione di cui all’allegato
4, costituiscono, di per se’, azioni di parziale riequilibrio
ambientale e territoriale;
h) ) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale
definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non
puo’ comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi,
comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione
dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.
3. L’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate
sull’entita’ delle misure compensative e sulle modalita’ con cui il
proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la
decadenza dell’autorizzazione unica.
______________________________________
(1) Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2008;
(2) Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento
all’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004;
ALLEGATO 3
(paragrafo 17)
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE
L’individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non gia’ a
rallentare la realizzazione degli impianti, bensi’ ad offrire agli
operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per
la localizzazione dei progetti. L’individuazione delle aree non
idonee dovra’ essere effettuata dalle Regioni con propri
provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di
pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le
modalita’ indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi
e criteri:
a) l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata
esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di
tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del
territorio e del sito;
b) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere
differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e
alle diverse taglie di impianto,
c) ai sensi dell’articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente
considerate aree e siti non idonei;
d) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo’
riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente
soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, ne’ tradursi nell’identificazione di fasce di
rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate
esigenze di tutela. La tutela di tali interessi e’ infatti
salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate
nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle
Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo
preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del procedimento
unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei
casi previsti. L’individuazioni delle aree e dei siti non idonei non
deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di
accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunita’
localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni
del territorio;
e) nell’individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni
potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta
prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri
progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell’ambito
della medesima area;
f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita’ di cui
al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree
particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni
territoriali o del paesaggio, ricadenti all’interno di quelle di
seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione
previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita’
di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le
aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte
Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche’ gli immobili e le aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136
dello stesso decreto legislativo;
• zone all’interno di coni visuali la cui immagine e’ storicizzata e
identifica i luoghi anche in termini di notorieta’ internazionale di
attrattivita’ turistica;
• zone situate in prossimita’ di parchi archeologici e nelle aree
contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico
e/o religioso;
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,
locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell’Elenco
Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento
alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui
all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed
equivalenti a livello regionale;
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della
Convenzione di Ramsar;
• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla
Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla
Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
• le Important Bird Areas (I.B.A.);
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che
svolgono funzioni determinanti per la conservazione della
biodiversita’ (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali
protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del
Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
aree di connessione e continuita’ ecologico-funzionale tra i vari
sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione
e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e’ accertata
la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle
Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington,
Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE),
specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di
qualita’ (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G.,
D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio
rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le
finalita’ di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387
del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla
programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacita’
d’uso del suolo;
• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
adottati dalle competenti Autorita’ di Bacino ai sensi del D.L.
180/98 e s.m.i.;
• zone individuate ai sensi dell’art. 142 del d. lgs. 42 del 2004
valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le
rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
ALLEGATO 4
(punti 14.9, 16.3 e 16.5)
IMPIANTI EOLICI:
ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO
NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
INDICE
1. PREMESSA………………………………………………..
2. CAMPO DI APPLICAZIONE…………………………………….
3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUL PATRIMONIO
CULTURALE E PAESAGGISTICO…………………………………
3.1 Analisi dell’inserimento nel paesaggio…………………….
3.2. Misure di mitigazione…………………………………..
4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI………………………
4.1. Analisi dell’impatto su vegetazione e flora……………….
4.2. Analisi dell’impatto sulla fauna…………………………
4.3. Analisi dell’impatto sugli ecosistemi…………………….
5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO………………………………..
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche…………………
5.2 Analisi della fase di cantiere……………………………
5.3. Misure di mitigazione…………………………………..
6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE……………………
6.1. Analisi delle sorgenti sonore……………………………
6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche
ed interferenze sulle telecomunicazioni…………………..
6.3. Misure di mitigazione…………………………………..
7. INCIDENTI……………………………………………….
7.1. Analisi dei possibili incidenti………………………….
7.2. Misure di mitigazione…………………………………..
8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI………..
9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL’IMPIANTO E DISMISSIONE…………
1. PREMESSA
Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il
raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari
e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre,
l’installazione di tali impianti favorisce l’utilizzo di risorse del
territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla
creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a
livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione
di progetti di ricerca e sviluppo.
Nei punti successivi vengono evidenziate modalita’ dei possibili
impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri
di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in
fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilita’
dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilita’ degli
impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie
differenti possono presentare criticita’ sensibilmente diverse.
Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in
conflitto (per esempio: colorazione delle pale per questioni di
sicurezza del volo aereo ed esigenze di colorazioni neutre per
mitigazione dell’impatto visivo), l’operatore valutera’ in sede
progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che le
amministrazioni competenti non indichino diverse misure di
mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali
soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio
3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUI BENI CULTURALI E SUL PAESAGGISTICO
L’impatto visivo e’ uno degli impatti considerati piu’ rilevanti fra
quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli
aerogeneratori sono infatti visibili in qualisiasi contesto
territoriale, con modalita’ differenti in relazione alle
caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla
orografia, alla densita’ abitativa ed alle condizioni atmosferiche.
L’alterazione visiva di un impianto eolico e’ dovuta agli
aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di
trasformazione, alle strade appositamente realizzate e
all’elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che
interrato, metodologia quest’ultima che comporta potenziali impatti,
per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.
L’analisi degli impatti deve essere riferita all’insieme delle opere
previste per la funzionalita’ dell’impianto, considerando che buona
parte degli impatti dipende anche dall’ubicazione e dalla
disposizione delle macchine.
Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici
caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l’inevitabile
modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della
percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto
dell’inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della
localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile,
dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree
degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione
di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L’impianto
eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio
,contribuendo al riconoscimento delle sue specificita’ attraverso un
rapporto coerente con il contesto. In questo senso l’impianto eolico
determinera’ il progetto di un nuovo paesaggio.
Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una
corretta analisi finalizzata all’inserimento nel paesaggio, e
contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione
dell’impatto paesaggistico.
Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli
aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di piu’ incisiva
intrusivita’.
3.1 Analisi dell’inserimento nel paesaggio
Un’analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra
l’impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante
per l’attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto
indispensabile per l’ottimizzazione delle scelte operate.
Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite
dall’allegato tecnico del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la redazione
della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti
dall’art. 146 del D.lgs 42/2004, costituiscono comunque un utile
riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e
paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione Europea del
Paesaggio.
Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate
attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli
elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle
diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in
relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di
installazione prevista, fatta salva comunque la necessita’,
successiva al rilascio dell’autorizzazione, della scala di dettaglio
ai fini delle verifiche di ottemperanza..
Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilita’
dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito
all’interno del bacino visivo.
Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione
gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di piu’ impianti.
Tali effetti possono derivare dalla co-visibilita’, dagli effetti
sequenziali o dalla reiterazione.
Si sottolinea l’importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza,
del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico,
dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e
d’uso e che permette l’immediato riscontro delle conoscenze acquisite
a tavolino.
Il sopralluogo rappresenta la prima modalita’ di rapporto con le
caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.
Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee
che costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare
gli esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi
effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.
Lo stesso per quanto riguarda l’indicazione dei punti di presa,
scelti come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed
esaustiva documentazione fotografica dei luoghi cosi’ come essi si
presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si
presenteranno post operam. Si raccomanda l’utlizzo degli stessi punti
di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni per
una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle
trasformazioni previste.
Tutto cio’ premesso l’analisi dell’inserimento nel paesaggio dovra’
quantomeno prevedere:
– analisi dei livelli di tutela
Andranno evidenziati i diversi livelli “…operanti nel contesto
paesaggistico e nell’area di intervento considerata, rilevabili dagli
strumenti di pianificazione paesaggistico, urbanistica e territoriale
e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;” fornendo
“indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della
Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
– analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse
componenti, naturali ed antropiche
Andranno messe in evidenza “… configurazioni e caratteri
geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi,
riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici
(centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti
colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie,
baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni,
viabilita’ storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte
caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte
chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del
legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente);
appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti
o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a fine valenza
simbolica”;
– analisi dell’evoluzione storica del territorio.
Andranno, percio’, messi in evidenza: “…la tessitura storica, sia
vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico
(urbano e/o extraurbano), l’integrita’ di relazioni, storiche,
visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti
(rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture
funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione
(principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative,
sia storiche, che simboliche”;
– analisi dell’intervisibilita’ dell’impianto nel paesaggio,
Andra’ analizzata, a seconda delle sue caratteristiche distributive,
di densita’ e di estensione attraverso la “… rappresentazione
fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto
paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilita’ e da punti
e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con
completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di
interventi collocali in punti di particolare visibilita’ (pendio,
lungo mare, lungo fiume, ecc.), andra’ particolarmente curata la
conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle
zone piu’ visibili, documentata con /olografie e andranno studiate
soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico
che nell’area di intervento”.
Facendo riferimento alla documentazione prescritta per la citata
Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove possibile la
planimetria con scala piu’ bassa:
1. planimetria in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000
con indicati i punti da cui e’ visibile l’area di intervento;
2. cartografia in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000
che evidenzi le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura
storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le
infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;
3. planimetria in scala 1: 2.000 o 1: 5.000 o 1:10.000 che riveli nel
dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio
nell’area di intervento;
4. simulazioni di progetto.
In particolare dovra’ essere curata “…La carta dell’area di
influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri
paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto
2. Il progetto dovra’ mostrare le localizzazioni proposte all’interno
della cartografia conoscitiva e simulare l’effetto paesistico, sia
dei singoli impianti che dell’insieme formato da gruppi di essi,
attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in
particolare la rappresentazione dei luoghi piu’ sensibili e la
rappresentazione delle infrastrutture accessorie all’impianto”.
L’analisi dell’interferenza visiva passa inoltre per i seguenti
punti:
a) definizione del bacino visivo dell’impianto eolico, cioe’ della
porzione di territorio interessato costituito dall’insieme dei punti
di vista da cui l’impianto e’ chiaramente visibile;. Gli elaborati
devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito
evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle
soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovra’ essere riportata su
un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti
utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica
individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di
intervisibilita’ dell’intervento proposto;
b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e
paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto legislativo
42/2004, distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza
massima del piu’ vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente
l’interferenza con le nuove strutture;
c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e
b), dell’interferenza visiva dell’impianto consistente in:
– ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti
di vista prioritari;
– alterazione del valore panoramico del sito oggetto
dell’installazione.
Tale descrizione e’ accompagnata da una simulazione delle modifiche
proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering
fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve
avere, almeno, i seguenti requisiti:
– essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;
– essere realizzato in riferimento a punti di vista significati;
– essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilita’
(assenza di nuvole, nebbia; etc.);
– essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti
alla disciplina del D lgs 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di
notevole interesse e notevole interesse pubblico.
d) verifica, attraverso sezioni – skyline sul territorio interessato,
del rapporto tra l’ingombro dell’impianto e le altre emergenze
presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di
interferenza visiva sia dal basso che dall’alto, con particolare
attenzione allorche’ tale interferenza riguardi le preesistenze che
qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di
appartenenza.
3.2. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) Ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del
territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso
esistente In tal modo non si frammentano e dividono disegni
territoriali consolidati;
b) Ove possibile, deve essere considerata la singolarita’ e
diversita’ di ogni paesaggio, evitando di interrompere un’unita’
storica riconosciuta;
c) la viabilita’ di servizio non dovra’ essere finita con
pavimentazione stradale bituminosa; ma dovra’ essere resa
transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
d) potra’ essere previsto l’interramento dei cavidotti a media e
bassa tensione, propri dell’impianto e del collegamento alla rete
elettrica;
e) si dovra’ esaminare l’effetto visivo provocato da un’alta densita’
di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi
eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e
attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, di cui all’articolo 136; comma 1, lettera d, del Codice,
distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima del
piu’ vicino aerogeneratore;
f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici
antiriflettenti, qualora disponibili;
g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo
a bassa quota, siano limitate, alle macchine piu’ esposte (per
esempio quelle terminali del campo eolico o quelle piu’ in alto); se
cio’ e’ compatibile con le normative in materie di sicurezza;
h) prevedere l’assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta
eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico); utilizzando
tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere
sostituite da prato, erba, etc. ;
i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine
individuali disseminate sul territorio perche’ piu’ facilmente
percepibili come un insieme nuovo;
j) in aree fortemente urbanizzate, puo’ essere opportuno prendere in
considerazione luoghi in cui sono gia’ presenti grandi infrastrutture
(linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale
idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine
eoliche ad impianti di altra natura ne limita l’impatto visivo;
k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve
tener conto anche dell’eventuale preesistenza di altri impianti
eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato
il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme,
dimensioni e colori;
l) nella scelta dell’ubicazione di un impianto considerare,
compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo; la
distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da
cui l’impianto puo’ essere percepito. Al diminuire di tale distanza
e’ certamente maggiore l’impatto visivo delle macchine eoliche;
m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare
l’effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali;
tale riduzione si puo’ anche ottenere aumentando, a parita’ di
potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la
loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni
e la densita’, dunque, dovranno essere commisurate alla scala
dimensionale del sito;
n) una mitigazione dell’impatto sul paesaggio puo’ essere ottenuta
con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di
5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri
sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;
o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico
deve considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle
macchine da installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di
mitigazione degli impatti sull’avifauna pongano dei limiti entro cui
operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che
contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio;
p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico
sara’ preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla
RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti piu’
impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le
strutture accessorie favorira’ la percezione del parco eolico come
unita’. E’ importante, infine, pavimentare le strade di servizio con
rivestimenti permeabili.
4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI
L’impatto degli impianti eolici sulla vegetazione e’ riconducibile
unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat
e specie floristiche.
Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chirotteri) sono
possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es. dovuti alla
collisione degli animali con parti dell’impianto) o indiretto (dovuti
ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari e
riproduttivi)
Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate
conseguenze generali sugli ecosistemi.
Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione
dell’impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio.
Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni che dovrebbero
essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto,
al fine di valutare tali impatti.
4.1. Analisi dell’impatto su vegetazione e flora
La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovra’ generalmente
comprendere:
– Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull’area vasta ed
individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio
naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso
delle piante d’Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive
comunitarie) ;
Analisi degli impatti
– Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano
su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di
nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori;
interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il
trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell’impianto,
ecc.).
– Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato
dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla
costruzione dell’impianto.
4.2. Analisi dell’impatto sulla fauna
L’analisi dello stato iniziale dei luoghi dovra’ generalmente
comprendere:
– Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell’area di
intervento e nell’area circostante, con particolare riferimento alle
specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive
comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali; normative regionali);
– Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree
naturali protette e delle zone umide, di aree di importanza
faunistica quali siti di riproduzione, rifugio, svernamento e
alimentazione, con particolare riguardo all’individuazione di siti di
nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati
dall’avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da
popolazioni di chirotteri; l’individuazione deve essere supportata da
effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le
pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, universita’, ecc.
– Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la
possibile interazione con l’avifauna.
Analisi degli impatti
– Deve essere effettuata l’analisi degli impatti distintamente sulle
sulle specie piu’ sensibili e su quelle di pregio (in particolare
sull’avifauna e sui chirotteri); valutando i seguenti fattori:
modificazione dell’habitat, probabilita’ di decessi per collisione,
variazione della densita’ di popolazione.
4.3. Analisi dell’impatto sugli ecosistemi
L’analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente
comprendere:
– L’individuazione delle principali unita’ ecosistemiche presenti nel
territorio interessato dall’intervento.
– L’analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in
evidenza la funzione delle singole unita’ ecosistemiche. Devono
essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali
unita’ ecosistemiche, di ciascuna unita’ ecosistemica, e la loro
dinamica con particolare riferimento alla relazione fra i vari
popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari.
Analisi degli impatti
– E’ opportuno valutare i possibili impatti sulle unita’
ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d’acqua, zone
umide, praterie primarie, ecc.).
4.4. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) minimizzazione delle modifiche dell’habitat in fase di cantiere e
di esercizio;
b) contenimento dei tempi di costruzione;
c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli
impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei
proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attivita’ di
manutenzione degli stessi;
d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocita’
di rotazione delle pale e privi di tiranti;
e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere
e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate
dall’opera non piu’ necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di
cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non e’ piu’ possibile
il ripristino, e’ necessario avviare un piano di recupero ambientale
con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione
autoctona;
f) Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da
aumentare la percezione del rischio da parte dell’avifauna;
g) Inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all’interno
della cabina;
h) Interramento o isolamento per il trasporto dell’energia su le
linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta
tensione potranno essere previsti spirali o sfere colorate;
i) Durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli
accorgimenti tecnici possibili per ridurre il piu’ possibile la
dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.
5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche
Nel caso in cui l’impianto sia progettato in un’area con rete viaria
scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti
forti acclivita’, devono essere valute e ponderate le diverse opzioni
per la realizzazione di nuove strade o l’adeguamento di quelle
esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.
Andra’ valutata con attenzione l’ubicazione delle torri in
prossimita’ di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o
rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorita’ di Bacino ai sensi
della legge 183/1989 e successive modificazioni
Andranno valutate le modalita’ di ubicazione degli impianti e delle
opere connesse, in prossimita’ di compluvi e torrenti montani e nei
pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.
In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite,
con riferimento a un’area sufficientemente grande da consentire un
corretto inquadramento dell’intervento:
1. localizzazione delle pale o dei tralicci;
2. la viabilita’ esistente;
3. i tratti di strade esistenti da adeguare;
4. le strade da realizzare;
5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale;
6. la rete elettrica esistente;
7. le cabine da realizzare.
Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso
all’impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle
sezioni tipo; ove l’acclivita’ e’ elevata, dovranno essere elaborate
sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le
modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni,
accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere
riportate nello studio di impatto ambientale.
Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale
dell’autorizzazione, dovra’ includere:
– le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato
degli aerogeneratori;
– le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione
geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell’articolo 27 del
D.P.R. n. 554/99.
5.2 Analisi della fase di cantiere
Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle
componenti dell’impianto fino al sito prescelto, privilegiando
l’utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di
modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al
passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali.
Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui
potranno essere scomposti i componenti dell’impianto ed i relativi
mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare
quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali
alla viabilita’ esistente.
Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto
essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle soluzioni
che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato
l’impianto.
Dovra’ essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di
dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle
acque di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle
lavorazioni) per il successivo convogliamento al recettore finale,
previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente.
E’ opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino
morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di
terra, ripristino della viabilita’ pubblica e privata, utilizzata ed
eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.
5.3. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unita’ abitative
munite di abitabilita’, regolarmente censite e stabilmente abitate,
non inferiore ai 200 m;
b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati
individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6
volte l’altezza massima dell’aerogeneratore;
c) E’ opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima
superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata
dall’impianto e che interessi preferibilmente, ove possibile, aree
degradate da recuperare o comunque suoli gia’ disturbati e alterati;
(questa frase e’ in netto contrasto con quanto detto in precedenza
sul preferire aerogeneratori con taglie maggiori, infatti a maggiore
dimensione delle macchine corrisponde necessariamente un’area di
antiere maggiore!)
d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente
possibile ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle
tipologie esistenti;
e) contenimento dei tempi di costruzione;
f) deve essere posta attenzione alla stabilita’ dei pendii evitando
pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso
di pendenze superiori al 20% si dovra’ dimostrare che la
realizzazione di impianti eolici non produrra’ ulteriori processi di
erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico;
g) gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i piu’
contenuti possibile;
h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla
rete elettrica aerei qualora l’interramento sia insostenibile da un
punto di vista ambientale, geologico o archeologico.
6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE
6.1. Analisi delle sorgenti sonore
Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della
vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla
tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati.
La distanza piu’ opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il
parco eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo
esistente, nonche’ dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se
studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore
emesso dalle turbine eoliche e’ sostanzialmente poco distinguibile
dal rumore di fondo e che all’aumentare del vento si incrementa anche
il rumore di fondo, mascherando cosi’ quello emesso dalle macchine,
risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine
di verificare l’osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del
14.11.1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione
acustica comunale ai sensi della L. 447/95 con particolare
riferimento ai ricettori sensibili..
E’ opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione
dell’impianto per accertare il livello di rumore di fondo e,
successivamente, effettuare una previsione dell’alterazione del clima
acustico prodotta dall’impianto, anche al fine di adottare possibili
misure di mitigazione dell’impatto sonoro, dirette o indirette,
qualora siano riscontrati livelli di rumorosita’ ambientale non
compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare
riferimento ai ricettori sensibili.
6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze
sulle telecomunicazioni
L’interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici e’
molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell’energia prodotta
avviene tramite l’utilizzo di linee di trasmissione esistenti.
Diverso e’ il caso in cui le linee elettriche siano appositamente
progettate e costruite, per il quale, qualora si trattasse di linee
AT, a completamento dell’eventuale studio di impatto ambientale,
dovra’ essere allegata una relazione tecnica di calcolo del campo
elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai
rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei relativi decreti attuativi.
In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la
relazione dovra’ dimostrare il rispetto dei limiti di qualita’ del
campo elettrico e del campo d’induzione magnetica, indicati dalla
normativa in vigore, presso tutte i punti potenzialmente sensibili
lungo il percorso del cavidotto.
Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza
elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle
onde radio che investono la struttura, ovverosia possono influenzare:
le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come
qualsiasi ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale
alterazione dell’informazione. Dovra’ quindi essere valutata la
possibile interferenza.
6.3. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) Utilizzo di generatori a bassa velocita’ e con profili alari
ottimizzati per ridurre l’impatto sonoro;
b) previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla
sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere
l’interferenza irrilevante;
c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti;
d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto
di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza
del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta;
e) utilizzare; laddove possibile; linee interrate con una profondita’
minima di 1 m; protette e accessibili nei punti di giunzione ed
opportunamente segnalate;
f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all’interno della
torre.
7. INCIDENTI
7.1. Analisi dei possibili incidenti
E’ opportuno prendere in esame l’idoneita’ delle caratteristiche
delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme
del sito. In tal senso:
– andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la
certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;
– andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso
di rottura accidentale.
Deve essere assicurata la protezione dell’areogeneratore in caso di
incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con
l’utilizzo di dispositivi portatili (estintori).
Andra’ assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli olii
derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D Lgs. n. 95
del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e
87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati).
7.2. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o
nazionale deve essere superiore all’altezza massima dell’elica
comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base
della torre.
8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI
Qualora nelle prossimita’ del sito oggetto dell’installazione siano
presenti particolari strutture quali aeroporti; apparati di
assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico,
devono essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni
interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture
stesse.
9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL’IMPIANTO E DISMISSIONE
Al termine della vita utile dell’impianto si deve procedere alla
dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe
allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione,
etc.). a tale riguardo il proponente fornira’ garanzia della
effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalita’
indicata al paragrafo 5.3, lettera g).
Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli
impianti, il progetto di ripristino dovra’ documentare il
soddisfacimento dei seguenti criteri:
– annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il
profilo del suolo per almeno 1 m;
– rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli
impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
– obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati.
Qualora l’impianto risulti non operativo da piu’ di 12 mesi, ad
eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovra’
provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.