Il Tar Catania ha confermato l’aggiudicazione, da parte del Comune di Catania, del servizio per l’incrocio informatizzato di tutte le banche dati disponibili per la lotta all’evasione fiscale, per ICI e TARSU, a Engineering Tributi, difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi e Carmelo Giurdanella.
Il Tar, con ordinanza della sua terza sezione (presidente estensore Calogero Ferlisi), ha sancito il principio secondo cui l’oggetto della certificazione di qualità, in una gara ad oggetto informatico, non può essere generico, ma deve fare riferimento alle peculiari caratteristiche della gara (nella specie “informatica fiscale”).
Si legge nell’ordinanza, che “non sembra presentare sufficienti profili di fondatezza alla luce delle specifiche difese dispiegate dal Comune di Catania e dalla controinteressata Engineering Tributi Spa circa la inadeguatezza della certificazione ISO 9001:2008 prodotta dalla ricorrente rispetto all’oggetto del bando (inerente il servizio per l’incrocio informatizzato di tutte le banche dati disponibili per la lotta all’evasione fiscale, per ICI e TARSU, “anche mediante la creazione di nuovi moduli software …”) … e la certificazione richiesta dal bando (“per l’attività oggetto dell’appalto”), in relazione alla peculiarità dell’oggetto del servizio de quo (lotta all’evasione fiscale), non appare irragionevolmente restrittiva della partecipazione alla gara e quindi al principio di libera concorrenza“.
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Ordinanza 9 settembre 2010 n. 1089
(presidente estensore Ferlisi)
N. 01089/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02147/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2010, proposto da Halley Consulting Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Paterniti La Via, con domicilio eletto presso Pietro Paterniti La Via in Catania, viale XX Settembre,19;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Macri’, con domicilio eletto presso Daniela Macri’ in , via G. Oberdan, 141; Comune di Catania – Direzione Patrimonio Provveditorato Economato – P.O. Contratti e Appalti;
nei confronti di
Engineering Tributi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Giurdanella, Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Catania, via Trieste, 36;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di cui al verbale di gara n. 79/10 del 7.7.2010 con cui la Commissione esaminatrice ha ammesso a partecipare alla gara la società controinteressata Engineering Tributi S.p.A. e ha ritenuto, invece, di dover approfondire la posizione della Halley Consulting s.r.l.;
– del provvedimento di cui al verbale di gara n. 81/10 del 9.7.2010;
– del provvedimento di cui al verbale di gara n. 82/10 del 9.7.2010;
– ove occorra, del bando di gara per l’affidamento del servizio di attuazione di modalità tecnico operative, finalizzate alla implementazione e alla messa a punto di teniche di incrocio tra tutte le banche dati disponibili al fine di incrementare in tempi brevi il gettito ICI e TARSU.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Engineering Tributi Spa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, ad una prima delibazione, non sembra presentare sufficienti profili di fondatezza alla luce delle specifiche difese dispiegate dal Comune di Catania e dalla controinteressata Engineering Tributi Spa circa la inadeguatezza della certificazione ISO 9001:2008 prodotta dalla ricorrente rispetto all’oggetto del bando (inerente il servizio per l’incrocio informatizzato di tutte le banche dati disponibili per la lotta all’evasione fiscale, per ICI e TARSU, “anche mediante la creazione di nuovi moduli software …”);
– che la certificazione richiesta dal bando (cfr. punto 5: “per l’attività” oggetto dell’appalto”), in relazione alla peculiarità dell’oggetto del servizio de quo (lotta all’evasione fiscale), non appare irragionevolmente restrittiva della partecipazione alla gara e quindi al principio di libera concorrenza cui pure si fa cenno in ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III^, rigetta l’istanza cautelare di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Alba Paola Puliatti, Consigliere
Depositata in segreteria il 9 settembre 2010