Senato della Repubblica
Disegno di legge N. 2243/2010 AS
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo
per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)
e dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (SACCONI)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
(Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE
Art. 1.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)
1. All’articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
Art. 2.
(Certificazione e documentazione d’impresa)
1. All’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l’istruttoria del procedimento;
h-ter) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera h-bis) ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
h-quater) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese;
h-quinquies) lo sportello unico comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera h-quater), ai fini del loro inserimento nel REA;
h-sexies) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere h-bis) e h-quater) necessari all’istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;
h-septies) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere h-bis), h-ter), h-quater), h-quinquies) e h-sexies), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all’articolo 54, comma 2-ter, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo».
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)
1. All’articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis».
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi)
1. All’articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi», dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro per la semplificazione normativa», dopo le parole: «di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere,» e dopo le parole: «predetto Ministero,» sono inserite le seguenti: «secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché».
2. All’articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;
b) al secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;
c) al terzo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni».
Art. 5.
(Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese)
1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all’articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’ente accertatore comunica all’ufficio del registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
Art. 6.
(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)
1. Al comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all’articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all’autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell’interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
3. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, nè ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze nè agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
Art. 7.
(Conservazione delle cartelle cliniche)
1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall’amministrazione che le detiene.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 41 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 54, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa»;
b) all’articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un’officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all’AIFA»;
c) all’articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un termine per l’adempimento» sono aggiunte le seguenti: «nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio»;
d) all’articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
e) all’articolo 130, comma 4, le parole: «articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126»;
f) all’articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza».
Art. 9.
(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica)
1. Ferma restando l’osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
2. All’articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».
Art. 10.
(Semplificazione dell’obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)
1. All’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«A decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l’atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un’apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di cui al quarto comma è applicata all’incaricato dell’adempimento che ha rilasciato la ricevuta.
Con decreto del Ministro dell’interno adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto:
a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma;
b) sono definite le disposizioni relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni;
c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all’autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma».
2. All’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «scritta» è soppressa;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con le modalità di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni».
3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell’interno di cui al sesto comma dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo comma del citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978.
Art. 11.
(Semplificazioni in materia di appalti)
1. All’articolo 140, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse;
b) le parole: «potranno interpellare» sono sostituite dalle seguenti: «interpellano».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indìce una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 12.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)
1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell’articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
b) all’articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell’evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell’infortunio. All’adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell’Istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 13.
(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l’ISVAP ai fini dell’esercizio del diritto di surrogazione)
1. All’articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti previdenziali,».
Art. 14.
(Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l’eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010».
2. Al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «al registro infortuni ed» sono soppresse. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15.
(Elenchi agricoli)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al comma 1, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
4. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all’articolo 3 del presente codice, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».
Art. 17.
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo dell’articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
«Il versamento dei contributi è effettuato dall’impresa entro i termini stabiliti dall’Ente.
L’impresa che occupa lavoratori iscritti all’Ente ha l’obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l’accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare»;
b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. L’impresa che occupa lavoratori iscritti all’Ente ha l’obbligo di denunciare l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di loro proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del citato primo comma dell’articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l’impresa ha l’obbligo di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l’ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall’Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall’Ente in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. L’impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall’Ente.
5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’Ente, sulla base della regolamentazione stabilita dall’Ente medesimo.
6. Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari incaricati dell’accertamento dei contributi.
7. Il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi disposti dallo Stato in favore di imprese o di enti pubblici o privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo è effettuato dietro esibizione di un’apposita dichiarazione dell’Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si sono resi inadempienti nei confronti dell’Ente stesso»;
d) l’articolo 11 è abrogato.
Art. 18.
(Modifica all’articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 19.
(Riduzione di oneri amministrativi)
1. All’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri di cui al comma 1, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia, coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al comma 1 presso le amministrazioni statali»;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell’ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento»;
d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».
2. Il programma di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell’ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.
4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa.
Art. 20.
(Semplificazione degli obblighi informativi).
1. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-bis) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell’interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese».
Art. 21.
(Delega al Governo in materia di misure per la riduzione degli oneri amministrativi e da regolazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del titolo II del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee e internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l’attivazione di controlli a campione sull’affidabilità e sulla correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.
Art. 22.
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 54, comma 2-ter, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 48 del citato codice:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162 del codice civile;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l’attuazione del comma 1, lettera d).
5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall’articolo 32 della presente legge.
Art. 23.
(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)
1. Nell’articolo 116 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«In caso di rifiuto del nulla osta di cui al primo comma o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della richiesta inviata dall’interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’ufficiale dello stato civile, qualora ritenga che vi siano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, trasmette immediatamente gli atti al pubblico ministero ai fini dell’attivazione del procedimento di cui al secondo comma dell’articolo 98 del presente codice».
Art. 24.
(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d’identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)
1. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d’identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un’autorità competente al rilascio della carta d’identità».
2. Al comma 1 dell’articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «deve darne preventivo avviso» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica,» e le parole: «L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.» sono soppresse.
Art. 25.
(Disposizioni in materia di sportello unico per l’edilizia)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell’articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l’edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l’invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le modalità tecniche definite dal regolamento previsto dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Il Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone» sono sostituite dalle seguenti: «I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l’ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono».
Art. 26.
(Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali nonché disposizione in materia di addizionale comunale e provinciale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002,».
2. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
Art. 27.
(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione)
1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall’articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall’articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
Art. 28.
(Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici)
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione e l’utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il Sistema statistico nazionale, nonché dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali».
Art. 29.
(Attribuzione d’ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
1. Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all’estero). – 1. Ai fini dell’individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell’ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell’articolo 72 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’amministrazione finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
2. All’atto dell’iscrizione nell’AIRE e ai fini dell’attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all’anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell’interno, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), con l’aggiunta della residenza all’estero e con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d’iscrizione nell’AIRE.
3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all’anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell’AIRE.
4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all’estero l’avvenuta attribuzione d’ufficio del numero di codice fiscale.
5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 30.
(Pagella elettronica e università digitale)
1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica.
2. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti, riducendo i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare per via telematica l’iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazioni e conservazione dei documenti in forma digitale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal comma 4, tenendo conto e promuovendo la diffusione delle migliori pratiche già in uso presso le università italiane.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 592, comma 2, le parole: «in solido» sono soppresse;
b) all’articolo 694, comma 4, le parole: «in solido» sono soppresse;
c) l’articolo 660 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 205, comma 2-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza vincolo di solidarietà»;
b) all’articolo 227-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alle attività previste dal presente titolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente parte»;
c) l’articolo 235 (L) è sostituito dal seguente:
«Art. 235. (L) – (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza). – 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219 del presente testo unico, si procede all’iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l’esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 227-ter»;
d) l’articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:
«Art. 237. (L) – (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie). – 1. L’ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell’esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso»;
e) l’articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:
«Art. 238. (L) – (Conversione delle pene pecuniarie). – 1. Il giudice dell’esecuzione competente, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedano nuovi beni o cespiti di reddito, e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell’esecuzione accerta l’insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e l’agente della riscossione è automaticamente discaricato per l’articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione dell’intero o del residuo.
5. Ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l’ordinanza che dispone la conversione il giudice dell’esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione».
3. All’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 67, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine il titolare dell’ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».
Art. 32.
(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai cittadini» sono inserite le seguenti: «e agli stranieri residenti»;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 54, comma 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata».
Art. 33.
(Modifiche all’allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)
1. All’allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003»;
b) dopo il punto 8.9 è inserito il seguente:
«8.10 Test di fecondazione».
Art. 34.
(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
1. Il comma 1-bis dell’articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro».
2. Al comma 3-bis dell’articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «mediante l’impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea»;
b) dopo le parole: «l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO
Art. 35.
(Giuramento dei dipendenti pubblici)
1. Nel titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all’articolo 51 è premesso il seguente:
«Art. 50-bis. – (Giuramento dei dipendenti pubblici). – 1. All’atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.
2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell’ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene“. Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso».
2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 36.
(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro)
1. Alla lettera i-bis) del comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «, pubblici e» sono soppresse.
Art. 37.
(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l’efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, che mantiene il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.
2. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.
Art. 38.
(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia)
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quater. La persistente violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 1-ter, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell’ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 1-ter».
Art. 39.
(Interpretazione autentica dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l’assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.
Art. 40.
(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all’estero)
1. Alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;
b) all’articolo 1:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni»;
2) al comma 2, le parole: «dell’impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145»;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell’articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all’amministrazione cui appartengono l’importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti dall’articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro»;
d) all’articolo 3, primo comma:
1) le parole: «agli impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «ai dipendenti»;
2) le parole: «articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
e) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell’ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un’apposita banca di dati del personale in servizio temporaneo all’estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all’estero ai sensi della medesima legge»;
f) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni»;
g) all’articolo 6, primo comma:
1) le parole: «dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate»;
2) le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui al citato primo comma dell’articolo 1».
Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 41.
(Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 42, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni che costituiscono princìpi generali dell’ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e di quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 42, disposizioni integrative o correttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente all’individuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni. I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
Art. 42.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 41 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) in conformità a quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l’attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall’altra sono improntati ai princìpi della leale collaborazione e della buona fede e che l’azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l’ufficio competente;
c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell’ambito dei piani della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
e) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
f) al fine di garantire agli utenti l’accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l’effettività dell’obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato, da ultimo, dall’articolo 32 della presente legge, e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei princìpi di economicità, di universalità e di complementarità;
g) al fine di assicurare effettività all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d’ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l’effettuazione degli accertamenti d’ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l’accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l’interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall’articolo 78, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
h) garantire l’integrale applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso delle stesse o di altre amministrazioni e delle norme del medesimo testo unico che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
i) garantire l’attuazione del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
l) garantire l’effettività dell’accesso ai documenti amministrativi tramite l’utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell’attività amministrativa;
m) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità al proprio ordinamento, l’obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
n) prevedere, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;
o) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a l) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell’ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell’amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell’inadempimento alla Corte dei conti;
p) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo altresì l’obbligo di indicare l’ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi, ferma restando l’applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera o) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;
q) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:
1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di monitoraggio e di valutazione dell’osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell’ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
r) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigili sull’osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;
s) prevedere l’individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell’applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
3. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 41, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall’esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 43.
(Codificazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 41, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di princìpi generali per le amministrazioni pubbliche;
b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) ai decreti legislativi di cui all’articolo 41, comma 1.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.
Art. 44.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.