“Ai fini delle richieste avanzate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate”: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con una Circolare diramata lo scorso mese di agosto.
E la definitività dell’accertamento “come noto, consegue all’inutile decorso del termine per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale”.
Si riporta di seguito il testo integrale della Circolare.
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Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Circolare 3 agosto 2010 n. 41/E
Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Sono state recentemente sottoposte all’attenzione di questa Agenzia alcune problematiche di carattere interpretativo in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (d’ora in avanti, Codice dei contratti pubblici).
L’articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici dispone, infatti, l’esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
Ai sensi del successivo comma, l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
In tale caso, i destinatari della dichiarazione sostitutiva possono richiedere all’Agenzia delle Entrate – relativamente ai tributi dalla medesima amministrati – “…conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Con la circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, la scrivente ha chiarito che gli uffici dell’Agenzia territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazione appaltante che richieda il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale per il controllo dell’autocertificazione prodotta dall’interessato, deve utilizzare il modello approvato con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, destinato alla “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”.
Tanto premesso si osserva che, come espressamente previsto dal citato articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, l’irregolarità fiscale rilevante ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall’Agenzia delle Entrate.
L’irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.
La definitività dell’accertamento consegue, come noto, all’inutile decorso del termine per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (si veda, al riguardo, anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20-04-2010, n. 2213).
In ossequio alla norma di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, pertanto, gli uffici dell’Agenzia dovrebbero segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi.
Tuttavia, nella citata circolare n. 34/E, era stato espresso l’avviso che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovessero indicare nella certificazione anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all’amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale.
Tale chiarimento ha sollevato da più parti dubbi circa l’opportunità di fornire elementi informativi non espressamente richiesti dal Codice dei contratti pubblici.
In particolare, è stato evidenziato che potrebbero determinarsi disparità di trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Tali soggetti esteri potrebbero risultare favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualora le informazioni in merito al requisito della regolarità fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero più scarne rispetto a quelle relative ai concorrenti nazionali.
Tenuto conto che la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale spetta, comunque, alla stazione appaltante, occorre garantire l’uniformità dell’attività degli uffici dell’Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione in senso più strettamente corrispondente ai requisiti prescritti dal Codice dei contratti pubblici, coerentemente con quanto sopra argomentato in merito alle certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni fiscali di soggetti esteri.
A parziale rettifica di quanto chiarito con la citata circolare n. 34/E del 2007, quindi, ferma restandone l’attualità per quanto concerne l’utilizzabilità del modello attualmente in uso, ai fini delle richieste avanzate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi enunciati nella presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Roma, 3 agosto 2010