DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 116 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della
Costituzione;
Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l’articolo 9;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che ha sostituito l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio attivita’
– SCIA»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’8 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per le politiche europee;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Principi generali ed ambito applicativo
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»):
il soggetto privato, accreditato ai sensi dell’articolo 38, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico;
c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580;
d) «CAD»: il Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «comunicazione unica»: l’istituto di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita’ ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge;
h) «dichiarazione di conformita’»: l’attestazione della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell’esercizio dell’attivita’ di impresa;
i) «attivita’ produttive»: le attivita’ di produzione di beni e
servizi, incluse le attivita’ agricole, commerciali e artigianali, le
attivita’ turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di
cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 38 del decreto-legge;
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri
luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di
beni e servizi;
k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per
imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti
nelle diverse fasi relative ad attivita’ produttive e di prestazione
di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico
di connettivita’;
l) «registro imprese»: il registro di cui all’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di
commercio e tenuto dall’Ufficio competente in conformita’ agli
articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di
provincia;
m) «sportello unico per le attivita’ produttive» (di seguito
denominato: «SUAP»): l’unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attivita’ produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;
n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente
l’interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le
pubbliche amministrazioni;
o) «sistema pubblico di connettivita’» (di seguito denominato:
«SPC»): l’insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo
sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del
patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione,
necessarie per assicurare l’interoperabilita’ di base ed evoluta e la
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi
informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle
informazioni, nonche’ la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione;
p) «interoperabilita’»: la capacita’ di un sistema o di un
prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel
rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.
Capo I
Principi generali ed ambito applicativo
Art. 2
Finalita’ e ambito di applicazione
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge, e’ individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico
di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l’esercizio di attivita’ produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche’ cessazione o riattivazione delle
suddette attivita’, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attivita’ di cui al comma 1 ed i relativi elaborati
tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalita’
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con
le modalita’ di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente
per il territorio in cui si svolge l’attivita’ o e’ situato
l’impianto.
3. In conformita’ alle modalita’ di cui all’articolo 12, commi 5 e
6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali
adottano modalita’ telematiche di ricevimento e di trasmissione.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le
attivita’ connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e
di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di
rifiuti radioattivi, le attivita’ di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, nonche’ le infrastrutture strategiche e
gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Capo I
Principi generali ed ambito applicativo
Art. 3
Il portale «impresainungiorno»
1. Il portale:
a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per
l’espletamento delle loro attivita’, anche ai fini di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 3;
b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per
le quali e’ sufficiente l’attestazione dei soggetti privati
accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e
tenendo conto delle diverse discipline regionali;
c) prevede l’utilizzo della procura speciale con le stesse
modalita’ previste per la comunicazione unica;
d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e
gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai
SUAP. L’interessato, anche mediante l’Agenzia per le Imprese di cui
all’articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il
sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di
pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi
dell’articolo 12, comma 5;
e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le
attivita’ di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e
assicura il collegamento con le autorita’ competenti ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto
legislativo.
2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi
informativi e i portali gia’ realizzati da Regioni o enti locali e
con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli
unici.
3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto
infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici
periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in
coerenza con quanto previsto all’articolo 12, commi 1, 5 e 6.
Capo II
Funzioni e organizzazione del SUAP
Art. 4
Funzioni e organizzazione del SUAP
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente
dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o
atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e
sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le
domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente.
3. Il SUAP, nel rispetto dell’articolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, cura l’informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attivita’
di cui all’articolo 2, comma 1, indicando altresi’ quelle per le
quali e’ consentito l’immediato avvio dell’intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande
presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche
in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall’ufficio o da
altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorita’
competenti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo del 26
marzo 2010, n. 59.
4. L’ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile
sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni
dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di
associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa
strutturazione; nelle more dell’individuazione del responsabile di
cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e’ ricoperto
dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il
referente per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre
amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la
responsabilita’ delle amministrazioni o degli uffici comunali per
altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli
detenuti dal SUAP.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in
forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di
commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma
restando l’unicita’ del canale di comunicazione telematico con le
imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze
dello sportello unico per l’edilizia produttiva.
7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti
dell’amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in
formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto
disposto dall’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, comma 5. La
conoscibilita’ in modalita’ telematica degli estremi degli atti,
compresi quelli della ricevuta di cui all’articolo 5, comma 4, non
costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso
dei termini decadenziali di impugnazione.
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene
attraverso modalita’ di comunicazione telematica conformi ai
requisiti previsti dall’Allegato tecnico di cui all’articolo 12,
comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonche’ nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile
del SUAP all’impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia’
acquisiti dal registro imprese;
b) garantisce, anche ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del
decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese
renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B,
l’avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese,
nonche’ le informazioni relative alle segnalazioni certificate di
inizio attivita’ ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP,
anche con riferimento alle attivita’ non soggette a SCIA, funzionali
al procedimento in corso;
c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e
l’anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
d) garantisce l’aggiornamento del repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli
estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri
atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano,
secondo le modalita’ previste dall’articolo 4, comma 2, dell’Allegato
tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei
requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del
decreto-legge e all’articolo 2, comma 2, del presente regolamento,
trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la
pubblicazione dell’elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco puo’
essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP
abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le
funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all’articolo 11.
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito
il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10,
l’esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al
medesimo articolo, e’ delegato, anche in assenza di provvedimenti
espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con
le modalita’ previste dall’Allegato tecnico di cui all’articolo 12,
comma 5, che assicura la partecipazione dell’ANCI alla gestione del
portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso
il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti,
comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle
informazioni, l’attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute
all’interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente
regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell’interessato
il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di
leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,
compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici
comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro
riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce
immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento
telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi
dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche
competenti.
Capo III
Procedimento automatizzato
Art. 5
Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
1. Nei casi in cui le attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1,
sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all’articolo 1, comma
1, lettera g), la segnalazione e’ presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione
unica, e’ presentata presso il registro imprese, che la trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalita’
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al
comma 4.
3. La segnalazione e’ corredata da tutte le dichiarazioni, le
attestazioni, le asseverazioni, nonche’ dagli elaborati tecnici di
cui all’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica,
con modalita’ informatica, la completezza formale della segnalazione
e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni
e agli uffici competenti, in conformita’ all’Allegato tecnico di cui
all’articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo’
avviare immediatamente l’intervento o l’attivita’.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici
comunali competenti, trasmette con modalita’ telematica al soggetto
interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera f), del
decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo
autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei
terzi e di autotutela dell’amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui all’articolo 2 della medesima legge dalla presentazione
dell’istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del
rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime
modalita’ del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide.
Capo III
Procedimento automatizzato
Art. 6
Funzioni dell’agenzia e avvio immediato dell’attivita’ d’impresa
1. Nei casi di cui all’articolo 5, il soggetto interessato puo’
avvalersi dell’Agenzia per le funzioni di cui all’articolo 38, comma
3, lettera c), del decreto-legge.
2. L’Agenzia, compiuta l’istruttoria, trasmette, in modalita’
telematica, al SUAP una dichiarazione di conformita’, comprensiva
della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato
corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che
costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attivita’ e
per l’avvio immediato dell’intervento dichiarato. Essa ha anche
valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad
inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da
parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’attivita’ di
monitoraggio di cui al comma 1 dell’articolo 11.
3. L’Agenzia, in modalita’ telematica, puo’ presentare la SCIA
presso l’Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia
presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la
disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 5.
4. L’interessato utilizza gli strumenti informatici messi a
disposizione dall’Agenzia e puo’, mediante apposita procura,
incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli
atti e i documenti necessari che siano in possesso di
un’amministrazione pubblica.
Capo IV
Procedimento ordinario
Art. 7
Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per
l’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1, sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i
termini piu’ brevi previsti dalla disciplina regionale, puo’
richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso
tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine
di cui al comma 1, salvi i termini piu’ brevi previsti dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3.
3. Quando e’ necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o
assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del
SUAP puo’ indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su
istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia. La conferenza di
servizi e’ sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari
per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi
abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al
comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, si applica l’articolo 38, comma 3, lettera h), del
decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono
comunicati in modalita’ telematica dagli organismi competenti al
responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l’Agenzia, su richiesta del
soggetto interessato, puo’ svolgere attivita’ istruttoria ai sensi
dell’articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette
la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del
SUAP. L’Agenzia fornisce assistenza per l’individuazione dei
procedimenti da attivare in relazione all’esercizio delle attivita’
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche’
per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo
consente, l’Agenzia puo’ fornire supporto organizzativo e gestionale
alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei
termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, e’, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione
dell’intervento e per lo svolgimento delle attivita’ richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
Capo IV
Procedimento ordinario
Art. 8
Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree
destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree
insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina
regionale, l’interessato puo’ richiedere al responsabile del SUAP la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella
sede, il verbale e’ trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione
del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al
progetto, approvato secondo le modalita’ previste dal presente comma,
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita’ previste
all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. E’ facolta’ degli interessati chiedere tramite il SUAP
all’ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro
trenta giorni sulla conformita’, allo stato degli atti, dei progetti
preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e
urbanistica, senza che cio’ pregiudichi la definizione dell’eventuale
successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il
responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del
procedimento con riduzione della meta’ dei termini previsti.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative
norme regionali di settore.
Capo V
Disposizioni comuni
Art. 9
Chiarimenti tecnici
1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative
tecniche e la localizzazione dell’impianto, il responsabile del SUAP,
anche su richiesta dell’interessato o delle amministrazioni coinvolte
o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali
o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci
giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via
telematica, dandone pubblicita’ sul portale ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, una riunione, di cui e’ redatto apposito verbale, fra i
soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi
dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione
della riunione non comporta l’interruzione dell’attivita’ avviata ai
sensi delle disposizioni del presente capo.
Capo V
Disposizioni comuni
Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l’ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformita’ dell’opera al progetto presentato e la sua
agibilita’, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi
dell’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l’immediato esercizio dell’attivita’.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa
l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa vigente entro i
successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita’ dell’opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle
amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti
necessari assicurando l’irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell’impresa,
dandone contestualmente comunicazione all’interessato entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1; l’intervento di riduzione in pristino puo’ essere
direttamente realizzato anche da parte dell’imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le
Amministrazioni e le Autorita’ competenti non possono in questa fase
adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul
portale, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, lettera a)
del presente Regolamento.
5. In conformita’ al procedimento di cui all’articolo 7,
l’imprenditore comunica al SUAP l’inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell’impianto produttivo.
Capo VI
Monitoraggio istituzionale
Art. 11
Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico
1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione
normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l’ANCI e Unioncamere,
assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza
delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull’attivita’ e
sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all’articolazione sul
territorio delle attivita’ imprenditoriali e degli insediamenti
produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla
rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed
imprese, prevedendo altresi’ la possibilita’, per le imprese ed altri
soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare
criticita’. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati
personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina,
al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove
necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche
interessate, anche ai fini dell’attivazione di controlli e verifiche
di competenza.
2. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 38,
comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1
predispongono, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati
allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione
dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle
Regioni, dell’ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacita’ delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di
iniziativa economica di cui all’articolo 38 del decreto-legge.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione
1. Il presente regolamento ha efficacia:
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal
centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10;
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via
transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono
accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di
definire modalita’ di cooperazione organizzativa e gestionale per la
funzionalita’ e l’operativita’ del sistema di sportelli unici e per
l’attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di
cui al periodo precedente sono, altresi’, finalizzati ad assicurare
la standardizzazione dei procedimenti e l’unificazione, quantomeno in
ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni
responsabili dei sub-procedimenti, nonche’ la definizione di criteri
minimi di omogeneita’ della modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneita’ della
modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli
strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra’ avvalere di
quanto predisposto dai SUAP gia’ operativi.
5. L’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, individua le modalita’ telematiche per la
comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all’allegato
tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica
amministrazione e l’innovazione, dello sviluppo economico e per la
semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
6. Fermo restando l’esigenza di garantire le modalita’ telematiche
di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche
amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, in conformita’ alle regole tecniche
del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza,
l’allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, e’ abrogato a decorrere dal termine
di cui al comma 1, lettera b).
8. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei
compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Allegato
(omissis)