Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC)

Il Ministero del Lavoro, con Circolare dell’8 ottobre, è intervenuto sulla validità temporale del DURC negli appalti pubblici (3 mesi). La circolare chiarisce che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.

Il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha, invece, validità mensile, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007.

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Ministero del Lavoro

Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010

Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

DURC – Determinazione AVCP n.1/2010

​In riferimento alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in oggetto, questa Direzione, sulla base di quanto emerso negli incontri con i rappresentanti di INPS, INAIL e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

​Ci si riferisce in particolare alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto alla quale la predetta Autorità ha stabilito che “anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall’articolo 39 septies del D.L. 30 settembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n.51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili”.

​Tale determinazione prende atto, evidentemente, di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. TAR Puglia, Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304) in tal senso.

​Sulla base di quanto sopra, occorre pertanto specificare che relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006:

– nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura (a tale proposito si ricorda che, in base all’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv. Dalla L. n. 2/2009, “le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”); tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. Analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità ( perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula). Ad ogni buon conto si sottolinea che, nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell’edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento;

– per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;

– il DURC deve essere richiesto anche nel caso di “appalti” relativi all’acquisizione di bene, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. b del D. Lsgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, si specifica che, in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.

​Da ultimo occorre ricordare che il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, anch’esso con validità trimestrale ai sensi dell’art 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. Da L.n. 51/2006), può essere utilizzato, per l’intero periodo di validità, ai fini dell’inizio di più lavori.

Roma, 8 ottobre 2010

Redazione

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