Silenzi delle PA: la Circolare sull’art. 2 della legge 241/1990

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 4 luglio 2010

Attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69

(GU n. 228 del 29-9-2010 )



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E L’INNOVAZIONE

e

IL MINISTRO

PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

L’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l’art. 2

della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di

conclusione dei procedimenti e assicurare l’effettivita’ del loro

rispetto da parte delle Amministrazioni. In particolare, la

disposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi di

competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro

trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i

provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di

ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art.

2, prevedano un termine diverso.

All’adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o piu’

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei

Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa,

che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di

competenza delle Amministrazioni statali.

La legge n. 69 del 2009 ha introdotto anche un’altra novita’: i

termini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale,

essere superiori a novanta giorni. La legge, tuttavia, consente di

fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori

a centottanta giorni, al fine di tener conto di particolari

situazioni, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,

della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessita’

del procedimento. In questo caso, per l’adozione del relativo Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ necessaria la

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri

per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la

semplificazione normativa.

In sede di prima applicazione, il termine per l’adozione dei

succitati regolamenti e’ stato fissato dall’art. 7, comma 3, della

legge n. 69 del 2009 in un anno dall’entrata in vigore della legge,

vale a dire, entro il 4 luglio 2010.

Con l’approssimarsi della scadenza del predetto termine, appare

opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi come,peraltro,

richiesto da diverse Amministrazioni interessate.

In via preliminare, occorre chiarire che la legge disciplina

compiutamente le conseguenze della mancata adozione dei predetti

provvedimenti.

Dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del

1990 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del

2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare,

tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia

e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario

di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei

termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti

amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio

2010. Per i procedimenti amministrativi gia’ in corso a tale data, il

termine di conclusione rimane quello originariamente previsto.

Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a

novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa

disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di

entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall’art.

7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.

Ciascuna Amministrazione, fin dall’entrata in vigore della legge n.

69 del 2009, poteva adottare gli schemi di regolamento volti a

rideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro per

la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la

semplificazione normativa hanno dettato apposite linee di indirizzo

del 12 gennaio 2010 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1°

aprile 2010, n. 76).

Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque

non priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all’art.

2, commi 3, 4, e 5, della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla

legge n. 69 del 2009. Pertanto le amministrazioni che non hanno

ancora adempiuto alla predisposizione dei citati schemi di

regolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4

luglio 2010. Tali regolamenti potranno contenere, ove ritenuto

opportuno, anche una disciplina transitoria circa l’applicazione dei

nuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati ai

procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010.

Per l’adozione degli schemi regolamentari e’ sufficiente richiamare

le predette linee di indirizzo, che hanno peraltro trovato conferma

in diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine di

ciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto a quello

preesistente se non per ragioni connesse all’accorpamento dei

procedimenti o a modifiche della fattispecie disciplinata rispetto

alla normativa vigente e, laddove vi siano divergenze, occorrera’

spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni.

Con riguardo, infine, alla responsabilita’ dirigenziale connessa

all’inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti,

appare opportuno richiamare anche in questa sede – perche’

finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma – le seguenti

considerazioni gia’ espresse nelle linee di indirizzo del 12 gennaio

2010: «(…) al fine di valutare la responsabilita’ del dirigente,

cio’ che rileva e’ la grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di

provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla

organizzazione alla quale il dirigente e’ preposto, ferma restando la

necessita’ di procedere ad una valutazione caso per caso che tenga

conto della situazione concreta in cui il dirigente opera in

relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle

difficolta’, ai motivi dell’agire e al danno concretamente cagionato

al privato. Non si dovra’ attribuire rilievo determinante agli

episodi sporadici ed occasionali di inosservanza dell’obbligo di

provvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, ne’

tantomeno potra’ considerarsi inadempimento la mancata emanazione del

provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.».

Roma, 4 luglio 2010

Il Ministro

per la pubblica amministrazione

e l’innovazione

Brunetta

Il Ministro

per la semplificazione normativa

Calderoli

Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 10, foglio n. 387

Redazione

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