Con il decreto legge recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 novembre, sono stati modificati gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei pagamenti relativi ai contratti d’appalto.
Di seguito, il testo del decreto legge, in particolare del Capo III (articoli 8 e 9).
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Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”
(approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 novembre 2010)
(…)
CAPO III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 8
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L’espressione “anche in via non esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di sui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L’espressione “eseguiti anche son strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
Art. 9
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3,
1) al comma 1 le parole “bonifico bancario o postale” sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;
2) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.”;
3) al comma 4 le parole “bonifico bancario o postale” sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e degli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).”;
5) Il comma 6 è soppresso;
6) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.”;
7) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma1, inserisce, a pena d nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.”;
8) Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9-bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto.”.
b) all’articolo 6,
1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amm8inistrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
2) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.”.