Con sentenza depositata ieri, il Tar Puglia-Bari è intervenuto su una procedura di sponsorizzazione per fornitura di arredi scolastici, indetta dalla provincia di Barletta-Andria-Trani.
1) Il ricorso
La FLC-CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza) Puglia, Coordinamento Genitori Democratici Puglia, Rete degli Studenti Medi – BAT, ha impugnato l’avviso di procedura di sponsorizzazione per fornitura arredi scolastici, pubblicato sul sito della Provincia BAT (http://www.provincia.barletta-andria-trani.it).
I ricorrenti lamentavano la violazione dei principi comunitari in materia di evidenza pubblica (trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità) ed il principio di neutralità della pubblica amministrazione in quanto i messaggi pubblicitari apposti sugli arredi scolastici inciderebbero negativamente sul processo formativo della personalità dei minori che frequentano le aule scolastiche.
2) La decisione del TAR Bari
2a) Sulla legittimazione delle associazioni di categoria
Il Tar ha anzitutto ritenuto che “deve ritenersi preclusa ai soggetti collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa obiettiva dell’ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto“.
Nel concreto – secondo il Tar – “né una associazione sindacale (nel caso di specie FLC-CGIL), né una associazione di genitori (rectius Coordinamento Genitori Democratici Puglia), né una associazione di studenti (i.e. Rete degli Studenti Medi – BAT) ovvero i soggetti che le stesse rappresentano possono dirsi realmente incisi in senso negativo ed in via immediata ed attuale da un avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici”.
2b) Sulla sponsorizzazione dei banchi scolastici
Secondo il Tar, la sponsorizzazione è consentita dalla normativa vigente.
In particolare, l’art. 43 della legge n. 449/1997, prevede, al comma 1:
“Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”.)
E l’art. 119 del dlgs n. 267/2000, al comma 1, recita
“In applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”
Il Tar conclude nel senso che “l’amministrazione … si è semplicemente avvalsa di una possibilità prevista dalla legislazione vigente”.
Aggiunge, infine, che “allo stato, non è possibile prevedere quale tipo di sponsorizzazione-pubblicità verrà in concreto apposta sugli arredi scolastici (ciò si potrà affermare unicamente all’esito dell’espletamento della gara, e soltanto in caso di sponsorizzazioni concretamente lesive della sfera di interessi rappresentata dal relativo ente esponenziale sarà eventualmente ipotizzabile una legittimazione del medesimo ente esponenziale ad agire in sede giurisdizionale)”.
Inoltre, “il bando correttamente contempla una apposita clausola finale di salvaguardia che impedisce le sponsorizzazioni ‘vietate’ riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia”.
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Sentenza numero 4312 del 28 dicembre 2010
(presidente Urbano, relatore Cocomile)
(…)
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse e di legittimazione al ricorso in capo alle associazioni ricorrenti.
Invero le tre associazioni esponenziali ricorrenti FLC-CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza) Puglia, Coordinamento Genitori Democratici Puglia e Rete degli Studenti Medi – BAT impugnano con l’atto introduttivo l’avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia BAT pubblicato sul sito della Provincia suddetta in data 14.9.2010, sostenendo che sarebbero violati i principi comunitari in materia di evidenza pubblica (trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità) ed il principio di neutralità che deve ispirare l’agire della pubblica amministrazione in quanto – a dire delle stesse ricorrenti – i messaggi pubblicitari apposti sugli arredi scolastici potrebbero incidere negativamente sul processo formativo della personalità dei minori che frequentano le aule scolastiche.
Tuttavia va evidenziato che le associazioni odierne ricorrenti sono prive di un interesse concreto ed attuale a muovere le censure di cui ricorso introduttivo oltre che di legitimatio ad causam.
Come rammentato da T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 15 giugno 2010, n. 2848 con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere “La legitimatio ad causam, che l’ordinamento riconosce a soggetti collettivi esponenziali di interessi adespoti, quali sono le associazioni di categoria e dei consumatori, non importa anche una dequotazione dei principi processuali che connotano il processo amministrativo e che sono imperniati sulla necessità dell’accertamento dell’interesse al ricorso, scaturente da una lesione immediata ed attuale, il quale seguita a costituire ineludibile condizione dell’azione in ogni materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ai soggetti collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa obiettiva dell’ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto.”.
In termini analoghi si era espresso in precedenza Cons. Stato, Sez. VI, 1° febbraio 2007, n. 416.
Nel caso di specie a ben vedere le associazioni ricorrenti agiscono dinanzi a questo T.A.R. per la tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa il che certamente non può essere consentito allo stato attuale dell’evoluzione del processo amministrativo.
Allo stesso tempo le associazioni ricorrenti non provano quale lesione immediata ed attuale della propria sfera giuridica e dei fini statutari dalle stesse istituzionalmente perseguiti derivi dalla adozione dell’atto impugnato posto che né una associazione sindacale (nel caso di specie FLC-CGIL), né una associazione di genitori (rectius Coordinamento Genitori Democratici Puglia), né una associazione di studenti (i.e. Rete degli Studenti Medi – BAT) ovvero i soggetti che le stesse rappresentano possono dirsi realmente incisi in senso negativo ed in via immediata ed attuale da un avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia BAT.
Va altresì evidenziato che la sponsorizzazione di cui al gravato avviso pubblico è espressamente disciplinata dall’art. 43 legge n. 449/1997 (si veda in particolare il comma 1: “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.”) e dall’art. 119 dlgs n. 267/2000 (“1. In applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”) e che pertanto l’amministrazione evocata in giudizio si è semplicemente avvalsa di una possibilità prevista dalla legislazione vigente; che, allo stato, non è possibile prevedere quale tipo di sponsorizzazione-pubblicità verrà in concreto apposta sugli arredi scolastici (ciò si potrà affermare unicamente all’esito dell’espletamento della gara, e soltanto in caso di sponsorizzazioni concretamente lesive della sfera di interessi rappresentata dal relativo ente esponenziale sarà eventualmente ipotizzabile una legittimazione del medesimo ente esponenziale ad agire in sede giurisdizionale); che comunque il bando correttamente contempla una apposita clausola finale di salvaguardia che impedisce le sponsorizzazioni “vietate” riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse e di legittimazione ad agire.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio per quanto concerne i rapporti tra le associazioni ricorrenti e la posizione dell’interventore ad opponendum Camero Pompeo.
Per il resto le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
2) dichiara compensate le spese di giudizio per quanto concerne i rapporti tra le associazioni ricorrenti e la posizione dell’interventore ad opponendum Camero Pompeo;
3) dichiara per il resto irripetibili le spese di giudizio.
Depositata in segreteria il 28 dicembre 2010