Codice dell’Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, testo vigente dopo il d. lgs. 235/2010

Pubblicato ieri in Gazzetta il decreto legislativo 235 del 2010 contenente la riforma

del Codice dell’amministrazione digitale.

Il testo era stato approvato in via definitiva dal Governo il 23 dicembre scorso.

L’entrata in vigore, dopo la vacatio legis, si avrà il prossimo 25 gennaio.

Di seguito, il testo del decreto legislativo 82 del 2005, coordinato con le modifiche

apportate dal decreto 235/2011.

. . . .

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82

Codice dell’amministrazione digitale

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo  10  della  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, recante
attuazione   della   direttiva   1999/93/CE  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Vista  la  legge  9  gennaio  2004,  n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  febbraio  2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22  giugno  1998,  modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalita’ e ambito di applicazione

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a)  allineamento  dei dati: il processo di coordinamento dei dati
presenti   in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica  della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
  ((b)  autenticazione  del documento informatico: la validazione del
documento  informatico  attraverso l'associazione di dati informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione;))
    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
((di  elementi per l'identificazione fisica)) del titolare rilasciato
su   supporto  informatico  dalle  amministrazioni  comunali  con  la
prevalente  finalita'  di  dimostrare  l'identita' anagrafica del suo
titolare;
    d)  carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato su
supporto  informatico  per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
    e)   certificati   elettronici:  gli  attestati  elettronici  che
collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare
le firme elettroniche;
    f)  certificato  qualificato: il certificato elettronico conforme
ai  requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva 1999/93/CE,
rilasciati  da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di cui
all'allegato II della medesima direttiva;
    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di
certificazione  delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
    h)   chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di  chiavi
asimmetriche,  utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
    i)   chiave   pubblica:   l'elemento   della   coppia  di  chiavi
asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico,  con il quale si
verifica  la  firma  digitale  apposta  sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
  ((i-bis)  copia  informatica  di  documento analogico: il documento
informatico   avente   contenuto  identico  a  quello  del  documento
analogico da cui e' tratto;))
  ((i-ter)  copia  per  immagine su supporto informatico di documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui e' tratto;))
  ((i-quater)   copia   informatica   di  documento  informatico:  il
documento   informatico   avente  contenuto  identico  a  quello  del
documento  da  cui  e'  tratto  su  supporto  informatico con diversa
sequenza di valori binari;))
  ((i-quinquies)  duplicato  informatico:  il  documento  informatico
ottenuto  mediante  la  memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi  diversi,  della  medesima  sequenza di valori binari del
documento originario;))
    l)  dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti;
    m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato formato, o
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
    o)  disponibilita':  la  possibilita'  di  accedere ai dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
    p)  documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  ((p-bis)  documento  analogico: la rappresentazione non informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;))
    q)  firma  elettronica:  l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati  oppure  connessi  tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
  ((q-bis)  firma  elettronica  avanzata:  insieme  di  dati in forma
elettronica  allegati  oppure connessi a un documento informatico che
consentono   l'identificazione   del   firmatario   del  documento  e
garantiscono  la  connessione univoca al firmatario, creati con mezzi
sui  quali  il  firmatario  puo'  conservare  un controllo esclusivo,
collegati  ai  dati  ai  quali  detta  firma  si riferisce in modo da
consentire  di  rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;))
  ((r)  firma  elettronica  qualificata: un particolare tipo di firma
elettronica  avanzata  che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata  mediante  un  dispositivo  sicuro  per la creazione della
firma;))
  ((s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di firma elettronica
avanzata  basata  su  un  certificato  qualificato e su un sistema di
chiavi  crittografiche,  una  pubblica  e  una privata, correlate tra
loro,  che  consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata e al
destinatario  tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta  e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;))
    t)  fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
    u)  gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita'
finalizzate  alla  registrazione  e  segnatura di protocollo, nonche'
alla  classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento e
conservazione  dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
  ((u-bis)  gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che
presta  servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la
posta elettronica certificata;))
  ((u-ter)  identificazione  informatica: la validazione dell'insieme
di  dati  attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che
ne  consentono  l'individuazione  nei sistemi informativi, effettuata
attraverso  opportune  tecnologie  anche  al  fine  di  garantire  la
sicurezza dell'accesso;))
    v)  originali  non  unici:  i documenti per i quali sia possibile
risalire  al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
  ((v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in
grado  di  attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;))
    z)  pubbliche  amministrazioni centrali: le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle  pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    aa)  titolare:  la  persona  fisica  cui  e'  attribuita la firma
elettronica  e  che  ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
    bb)   validazione   temporale:   il   risultato  della  procedura
informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

	        	      
                               Art. 2
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la
disponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la
conservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita'
digitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
((2.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto del riparto di
competenza  di  cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle
societa',  interamente  partecipate da enti pubblici o con prevalente
capitale  pubblico  inserite  nel  conto  economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica  (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.))
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
((3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del
capo  III,  nonche'  al  capo  IV,  si  applicano ai privati ai sensi
dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.))
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai
documenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali
si  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
  5.  Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto
della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196.  I  cittadini  e  le imprese hanno, comunque,
diritto  ad  ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
l'uso  di  tecnologie  telematiche  sia  conformato  al  rispetto dei
diritti   e  delle  liberta'  fondamentali,  nonche'  della  dignita'
dell'interessato.
  6.   Le   disposizioni   del   presente  codice  non  si  applicano
limitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e
sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali.  ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tenuto  conto  delle  esigenze  derivanti  dalla natura delle proprie
particolari  funzioni,  sono  stabiliti  le  modalita', i limiti ed i
tempi  di  applicazione  delle  disposizioni del presente Codice alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' all'Amministrazione
economico-finanziaria.


Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3
Diritto all'uso delle tecnologie

  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le
pubbliche  amministrazioni  ((, con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma  2,  e  con  i  gestori  di pubblici servizi ai sensi di quanto
previsto dal presente codice)).
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  1-ter.  La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
	
	      
                             Art. 4
      Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

  1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso  ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione secondo
quanto  disposto  dagli  articoli  59 e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2.  Ogni  atto  e  documento  puo'  essere trasmesso alle pubbliche
amministrazioni  con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione  se  formato  ed  inviato  nel  rispetto  della vigente
normativa.

	
	      
                               Art. 5
     (( (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni  consentono,  sul  territorio
nazionale,   l'effettuazione  dei  pagamenti  ad  esse  spettanti,  a
qualsiasi  titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei
tributi  regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, di prestatori di
servizi  di  pagamento  per  consentire  ai  privati  di effettuare i
pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di
credito   o   prepagate  e  di  ogni  altro  strumento  di  pagamento
elettronico  disponibile.  Il prestatore dei servizi di pagamento che
riceve   l'importo   dell'operazione   di   pagamento,   effettua  il
riversamento   dell'importo   trasferito   al   tesoriere  dell'ente,
registrando   in   apposito   sistema   informatico,  a  disposizione
dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la
corrispondenza  di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli articoli
d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e
l'innovazione  ed  i Ministri competenti per materia, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito DigitPA sono
individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi  da  cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative
modalita'  per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti  coinvolti  nel pagamento, nonche' il modello di convenzione
che  il  prestatore  di  servizi  di pagamento deve sottoscrivere per
effettuare il servizio.
  4.  Le  regioni,  anche  per  quanto  concerne  i  propri enti e le
amministrazioni  del  Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.))

	
	      
                             Art. 5-bis
     (( (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).

  1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni  e  documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e
le  amministrazioni  pubbliche  avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie  dell'informazione  e della comunicazione. Con le medesime
modalita'  le  amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con  il  Ministro  per la semplificazione normativa, sono adottate le
modalita'  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
  3.  DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17,
provvede  alla  verifica  dell'attuazione  del  comma  1  secondo  le
modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
  4.  Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede
di  Conferenza  unificata  per  l'adozione degli indirizzi utili alla
realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.))

	
	      
                               Art. 6
            Utilizzo della posta elettronica certificata

((1.  Per  le  comunicazioni  di  cui all'articolo 48, comma 1, con i
soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai
sensi  della  vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni
utilizzano   la   posta  elettronica  certificata.  La  dichiarazione
dell'indirizzo  vincola  solo  il  dichiarante e rappresenta espressa
accettazione  dell'invio,  tramite  posta elettronica certificata, da
parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti
che lo riguardano.))
((1-bis.  La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata,  di  cui  agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5,
del   decreto-legge   29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di
elenchi   dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle  pubbliche
amministrazioni  e'  effettuata  sulla  base  delle  regole  tecniche
emanate  da  DigitPA,  sentito  il Garante per la protezione dei dati
personali.))
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

	
	      
                               Art. 7.
        Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  ((  .  .  .  )) provvedono alla
riorganizzazione  ed  aggiornamento  dei  servizi  resi;  a tale fine
sviluppano   l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione  e  della
comunicazione,  sulla  base  di  una  preventiva  analisi delle reali
esigenze  dei  cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
  2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni
centrali  trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e
al  Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

	
	      
                               Art. 8.
             Alfabetizzazione informatica dei cittadini

  1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica  dei  cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio  di  esclusione,  anche  al  fine  di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

	
	      
                               Art. 9.
               Partecipazione democratica elettronica

  1.  ((Le  pubbliche amministrazioni favoriscono)) ogni forma di uso
delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini,  anche residenti all'estero, al processo democratico e per
facilitare  l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali
che collettivi.

	
	      
                               Art. 10
           ((Sportello unico per le attivita' produttive))

((1.   Lo   sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  di  cui
all'articolo  38,  comma  3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n.133,
eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.))
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema
pubblico  di  connettivita'  di  cui  al presente decreto, un sistema
informatizzato  per le imprese relativo ai procedimenti di competenza
delle  amministrazioni  centrali  anche  ai  fini  di quanto previsto
all'articolo 11.

                              Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

  1.  Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a
questo  scopo  del  sistema  informativo  delle  camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro
informatico  degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese, di
seguito  denominato  "Registro",  il quale contiene l'elenco completo
degli    adempimenti    amministrativi   previsti   dalle   pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche'  i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici  di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con  apposite  sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,
il  supporto  necessario  a  compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle  amministrazioni pubbliche, nonche' ai
concessionari  di  lavori  e  ai  concessionari  e gestori di servizi
pubblici,  di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero delle
attivita'   produttive   l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro
delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le
modalita'  di  coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,
nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
  4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
  5.  Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio
2003, n. 229.

Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12
     Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione
          e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

  1.  Le  pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria  attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione  per  la  realizzazione  degli obiettivi di efficienza,
efficacia,  economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione
e  partecipazione  ((,  nonche'  per  la  garanzia  dei  diritti  dei
cittadini  e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente
decreto.)).
((1-bis.  Gli  organi  di  Governo  nell'esercizio  delle funzioni di
indirizzo  politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive
generali  per  l'attivita'  amministrativa e per la gestione ai sensi
del  comma  1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009,   n.   150,   dettano   disposizioni   per  l'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto.))
  1-ter.  I  dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle
disposizioni  di  cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando  le  eventuali  responsabilita'  penali,  civili e contabili
previste  dalle  norme vigenti. ((L'attuazione delle disposizioni del
presente  decreto  e'  comunque rilevante ai fini della misurazione e
valutazione   della  performance  organizzativa  ed  individuale  dei
dirigenti.))
  2.    Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie
dell'informazione  e della comunicazione nei rapporti interni, tra le
diverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure
informatiche,  tecnologiche,  e  procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  3.    Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare
l'uniformita'   e   la   graduale  integrazione  delle  modalita'  di
interazione  degli  utenti con i servizi informatici ((, ivi comprese
le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,))
da  esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto
della autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti
telematiche   come   strumento   di   interazione  tra  le  pubbliche
amministrazioni ed i privati.
  5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  garantendo, nel rispetto
delle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la
circolazione   e   lo   scambio   di  dati  e  informazioni,  nonche'
l'interoperabilita'  dei  sistemi  e  l'integrazione  dei processi di
servizio  fra  le  diverse  amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni implementano e consolidano i
processi   di   informatizzazione   in   atto,  ivi  compresi  quelli
riguardanti l'erogazione ((attraverso le tecnologie dell'informazione
e  della comunicazione.)) in via telematica di servizi a cittadini ed
imprese anche con l'intervento di privati.

	
	      
                              Art. 13.
           Formazione informatica dei dipendenti pubblici

  1.  Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di
cui  all'articolo  7-bis,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  previste dai piani
medesimi,   attuano  anche  politiche  di  formazione  del  personale
finalizzate    alla    conoscenza    e   all'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

	
	      
                               Art. 14
           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

  1.  In  attuazione  del  disposto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera  r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza  e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
  2.  Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e  gli  accordi  e  adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione
dell'azione    amministrativa    coordinato   e   condiviso   e   per
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
((2-bis.   Le   regioni  promuovono  sul  territorio  azioni  tese  a
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
  2-ter.  Le  regioni  e gli enti locali digitalizzano la loro azione
amministrativa    e    implementano   l'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione   e   della  comunicazione  per  garantire  servizi
migliori ai cittadini e alle imprese.))
  3.  Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce
organismi  di  cooperazione  con  le  regioni  e le autonomie locali,
promuove  intese  ed  accordi  tematici  e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a  livello  locale,  in  particolare  mediante il trasferimento delle
soluzioni  tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra    amministrazioni   di   diversa   dimensione   e   collocazione
territoriale.
  3-bis.  Ai  fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, presso la
Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce
la   composizione   e   le  specifiche  competenze,  una  Commissione
permanente  per  l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali con funzioni istruttorie e consultive.

	
	      
                              Art. 15.
                 Digitalizzazione e riorganizzazione

  1.  La  riorganizzazione  strutturale  e gestionale delle pubbliche
amministrazioni   volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'
esteso   utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e  della
comunicazione  nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
  2.   In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono   in   particolare   a  razionalizzare  e  semplificare  i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da  parte  dei  cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione avvenga in
conformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
((2-bis.  Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di  investimento  in materia di innovazione tecnologica tengono conto
degli  effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al
comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano.
  2-ter.  Le  pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai
sensi  dell'articolo  27,  del  decreto  legislativo 27 ottobre 2009,
n.150,  i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione delle
disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati,
per  due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del
citato  decreto  legislativo  n.  150 del 2009 e in misura pari ad un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.))
  3.  La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle
pubbliche   amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire  la
partecipazione  dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo  scambio  elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell'Unione europea.

	
	      
                              Art. 16.
Competenze del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in materia di
                      innovazione e tecnologie

  1.  Per  il  perseguimento  dei  fini di cui al presente codice, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro delegato per
l'innovazione  e  le  tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del
processo  di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi,  dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati dalle
pubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi
informativi:
    a)  definisce  con  proprie  direttive  le  linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica
    nelle   pubbliche   amministrazioni   centrali,   e  ne  verifica
    l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione
della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse finanziarie per
l'informatica  e la telematica da parte delle singole amministrazioni
centrali;
    c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica,   di  preminente  interesse  nazionale,  con  particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
    d)  promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie;
    e)  detta  norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in
tema   di  pianificazione,  progettazione,  realizzazione,  gestione,
mantenimento  dei  sistemi  informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della
loro   qualita'   e  relativi  aspetti  organizzativi  e  della  loro
sicurezza.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.

	
	      
                               Art. 17
    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

((1.  Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle  linee  strategiche  per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione  definite  dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni  individuano  un unico ufficio dirigenziale generale,
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento  funzionale.  Al predetto ufficio afferiscono i compiti
relativi a:))
    a)   coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei  sistemi
informativi,  ((di telecomunicazione e fonia,)) in modo da assicurare
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
    b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo dei servizi, sia
interni   che   esterni,   forniti   dai   sistemi  informativi  ((di
telecomunicazione e fonia)) dell'amministrazione;
  ((c)  indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza  informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e alle
infrastrutture   anche   in   relazione   al   sistema   pubblico  di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1;))
    d)  accesso  dei  soggetti  disabili agli strumenti informatici e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
    e)     analisi     della     coerenza     tra    l'organizzazione
dell'amministrazione  e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione
dell'utenza  e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i
costi dell'azione amministrativa;
    f)    cooperazione    alla   revisione   della   riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
    g)  indirizzo,  coordinamento e monitoraggio della pianificazione
prevista  per  lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi ((di
telecomunicazione e fonia;));
    h)  progettazione  e  coordinamento delle iniziative rilevanti ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese  mediante  gli  strumenti  della cooperazione applicativa tra
pubbliche   amministrazioni,   ivi   inclusa   la  predisposizione  e
l'attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per la
realizzazione    e    compartecipazione   dei   sistemi   informativi
cooperativi;
    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle
direttive  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
    j)  pianificazione  e  coordinamento  del processo di diffusione,
all'interno  dell'amministrazione,  dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di (( . . . )) accessibilita' e fruibilita'.
((1-bis.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui  al comma 1, le
Agenzie,  le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.))
((1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al
comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.))
	      
                              Art. 18.
         Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

  1.   E'   istituita  la  Conferenza  permanente  per  l'innovazione
tecnologica  con  funzioni  di consulenza al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  in  materia  di  sviluppo ed attuazione dell'innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
  2.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e'
presieduta  da  un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  designato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro  delegato  per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte
il  Presidente  del  ((DigitPA))  (d'ora  in  poi  ((DigitPA))  ),  i
componenti   del   ((DigitPA)),   il   Capo   del   Dipartimento  per
l'innovazione  e le tecnologie, nonche' i responsabili delle funzioni
di cui all'articolo 17.
  3.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione  dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del
piano  triennale  di  cui  all'articolo  9 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato
per  l'innovazione  e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare   il   funzionamento  della  Conferenza  permanente  per
l'innovazione tecnologica.
  5.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione tecnologica puo'
sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
  6.  La  Conferenza  permanente  per l'innovazione tecnologica opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti,  compreso  il trattamento economico di missione; dal presente
articolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
	      
                              Art. 19.
    Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

  1.  E'  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, una banca dati contenente la
normativa  generale  e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
  2.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di
cui  al  comma  1,  tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione  collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei presente articolo si
provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio
2003, n. 229.

Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E
SCRITTURE

Sezione I
Documento informatico

Art. 20
Documento informatico

  1.    Il    documento   informatico   da   chiunque   formato,   la
((memorizzazione))  su  supporto  informatico  e  la trasmissione con
strumenti   telematici   conformi   alle   regole   tecniche  di  cui
all'articolo  71  sono  validi  e rilevanti agli effetti di legge, ai
sensi delle disposizioni del presente codice.
((1-bis.  L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il
requisito  della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio sono
liberamente   valutabili   in   giudizio,   tenuto  conto  delle  sue
caratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'  ed
immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.))
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
((3.  Le  regole  tecniche per la formazione, per la trasmissione, la
conservazione,  la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e la
validazione  temporale  dei  documenti informatici, nonche' quelle in
materia  di  generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di
firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.
La  data  e  l'ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono
opponibili  ai  terzi  se apposte in conformita' alle regole tecniche
sulla validazione temporale.))
  4.  Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure
tecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',
la  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
  5.  Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.
((5-bis.  Gli  obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le
procedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi dell'articolo 71.))
	      
                               Art. 21
    ((Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.))

  1.  Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica,
sul  piano  probatorio  e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' e immodificabilita'.
((2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica
avanzata,  qualificata  o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche   di   cui   all'articolo  20,  comma  3,  che  garantiscano
l'identificabilita'  dell'autore,  l'integrita' e l'immodificabilita'
del  documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice
civile.  L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
  2-bis).  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le  scritture
private  di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a  pena  di  nullita',  con firma elettronica qualificata o con firma
digitale.))
  3.  L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale
o  di  un  altro  tipo  di firma elettronica qualificata basata su un
certificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a
mancata   sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante,  o  chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
  4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma  elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato
da  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    a)  il  certificatore  possiede i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;
    b)  il  certificato  qualificato e' garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva;
    c)   il   certificato   qualificato,   o   il  certificatore,  e'
riconosciuto  in  forza  di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  5.  Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita'  definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e  delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.
	
	      
                               Art. 22
           (( (Copie informatiche di documenti analogici).

  1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di atti pubblici,
scritture  private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e
documenti  amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai  pubblici  ufficiali,  hanno  piena  efficacia,  ai  sensi  degli
articoli  2714  e  2715  del  codice  civile, se ad essi e' apposta o
associata,  da  parte  di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale  o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale.
  2.  Le  copie  per  immagine  su  supporto informatico di documenti
originali  formati  in  origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e   asseverata   secondo   le  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 71.
  3.  Le  copie  per  immagine  su  supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole  tecniche  di  cui  all'articolo  71 hanno la stessa efficacia
probatoria  degli originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta.
  4.  Le  copie  formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad
ogni  effetto  di  legge gli originali formati in origine su supporto
analogico,  e  sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
  5.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali  unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze di natura
pubblicistica,  permane  l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico  oppure,  in  caso  di  conservazione  sostitutiva, la loro
conformita'  all'originale  deve essere autenticata da un notaio o da
altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
  6.  Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per
tutti  i  documenti analogici originali unici permane l'obbligo della
conservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di
conservazione  sostitutiva,  la  loro  conformita' all'originale deve
essere  autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato  con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente ed
allegata al documento informatico.))

	
	      
                               Art. 23
           (( (Copie analogiche di documenti informatici).

  1.  Le  copie su supporto analogico di documento informatico, anche
sottoscritto  con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  da cui sono
tratte   se  la  loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le  sue
componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
  2.  Le  copie  e  gli  estratti su supporto analogico del documento
informatico,  conformi  alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa
efficacia  probatoria  dell'originale  se  la loto conformita' non e'
espressamente  disconosciuta.  Resta fermo, ove previsto l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico.))

	
	      
                             Art. 23-bis
    (( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

  1.  I  duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad
ogni  effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti,
se  prodotti  in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo
71.
  2.  Le  copie e gli estratti informatici del documento informatico,
se  prodotti  in  conformita'  alle  vigenti  regole  tecniche di cui
all'articolo  71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale
da  cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le
sue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato  o  se la conformita' non e' espressamente disconosciuta.
Resta  fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale
informatico.))

	          
                             Art. 23-ter
             (( (Documenti amministrativi informatici).

  1.  Gli  atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici,  nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle
stesse,  costituiscono  informazione  primaria ed originale da cui e'
possibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza
interna   al   procedimento  amministrativo  sottoscritti  con  firma
elettronica  avanzata  hanno  l'efficacia prevista dall'art. 2702 del
codice civile.
  3.  Le  copie  su  supporto  informatico di documenti formati dalla
pubblica  amministrazione  in origine su supporto analogico ovvero da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge,  degli  originali  da  cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale   e'   assicurata   dal  funzionario  a  cio'  delegato
nell'ambito    dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione   di
appartenenza,  mediante  l'utilizzo  della  firma digitale o di altra
firma  elettronica  qualificata  e nel rispetto delle regole tecniche
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso l'obbligo di
conservazione  dell'originale  del  documento  e'  soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite
con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante
per la protezione dei dati personali.
  5.   Al   fine  di  assicurare  la  provenienza  e  la  conformita'
all'originale,  sulle  copie  analogiche di documenti informatici, e'
apposto  a  stampa,  sulla  base dei criteri definiti con linee guida
emanate   da  DigitPA,  un  contrassegno  generato  elettronicamente,
formato  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo  71  e  tale da consentire la verifica automatica della
conformita' del documento analogico a quello informatico.
  6.  Per  quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.))

	      
                           Art. 23-quater
                   (( (Riproduzioni informatiche).

  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:
"riproduzioni    fotografiche"    e'   inserita   la   seguente:   ",
informatiche".))


Sezione II
Firme elettroniche e certificatori

Art. 24.
Firma digitale

  1.  La  firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto  ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
  2.   L'apposizione   di   firma   digitale  integra  e  sostituisce
l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
  3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale deve adoperarsi un
certificato  qualificato  che,  al  momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,
secondo  le  regole  tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

     
                              Art. 25.
                       (( (Firma autenticata)

  1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata
autenticata   dal  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato.
  2.   L'autenticazione   della  firma  elettronica,  anche  mediante
l'acquisizione   digitale   della   sottoscrizione  autografa,  o  di
qualsiasi   altro   tipo   di  firma  elettronica  avanzata  consiste
nell'attestazione,  da  parte del pubblico ufficiale, che la firma e'
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua  identita'  personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico  utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non
e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato
altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.))

	
	      
                              Art. 26.
                            Certificatori

  1.  L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato  membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita di
autorizzazione   preventiva.   Detti   certificatori  o,  se  persone
giuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti
all'amministrazione,  ((qualora  emettano  certificati qualificati,))
devono  possedere  i  requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti
che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e controllo
presso  le  banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
  2.  L'accertamento  successivo  dell'assenza  o  del venir meno dei
requisiti  di  cui  al  comma  1  comporta il divieto di prosecuzione
dell'attivita' intrapresa.
  3.  Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno  sede  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si
applicano  le  norme del presente codice e le relative norme tecniche
di  cui  all'articolo  71  e  si  applicano  le  rispettive  norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.
	
	      
                              Art. 27.
                      Certificatori qualificati

  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  devono  trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo
26.
  2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
    a)    dimostrare   l'affidabilita'   organizzativa,   tecnica   e
finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
    b)  utilizzare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della
conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme
elettroniche   e  della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza
appropriate  e  che  sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
    c)  applicare  procedure  e  metodi  amministrativi e di gestione
adeguati e conformi a tecniche consolidate;
    d)  utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni  e  che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei  procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti
in  ambito  europeo  e  internazionale  e  certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
    e)   adottare   adeguate  misure  contro  la  contraffazione  dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e
la  sicurezza  nella generazione delle chiavi private nei casi in cui
il certificatore generi tali chiavi.
  3.  I  certificatori  di  cui  al comma 1, devono comunicare, prima
dell'inizio    dell'attivita',   anche   in   via   telematica,   una
dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  al  ((DigitPA)), attestante
l'esistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente
codice.
  4.  Il ((DigitPA)) procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di
soggetti  pubblici  o  privati,  a  controlli  volti  ad accertare la
sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente
codice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e  la  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta
attivita'   ed   i   suoi  effetti  entro  il  termine  prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
	
	      
                               Art. 28
                       Certificati qualificati

  1.  I  certificati  qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
    a)  indicazione  che  il certificato elettronico rilasciato e' un
certificato qualificato;
    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
    d)  nome,  cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come
tale e codice fiscale del titolare del certificato;
    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la  firma  elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
    f)  indicazione  del  termine  iniziale  e  finale del periodo di
validita' del certificato;
    g)  firma  elettronica  del  certificatore  che  ha rilasciato il
certificato  ,  realizzata  in  conformita'  alle  regole tecniche ed
idonea  a  garantire  l'integrita'  e  la  veridicita'  di  tutte  le
informazioni contenute nel certificato medesimo.
  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve
indicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del
Paese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice
identificativo generale.
  3.  Il  certificato  qualificato  puo' contenere, ove richiesto dal
titolare  o  dal  terzo  interessato,  le  seguenti  informazioni, se
pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini  o  collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale,
l'iscrizione   ad   albi   o   il   possesso  di  altre  abilitazioni
professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
    b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla
titolarita'  delle  qualifiche  e dai poteri di rappresentanza di cui
alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
  ((3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute
in   un  separato  certificato  elettronico  e  possono  essere  rese
disponibili  anche  in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  sono  definite le modalita' di attuazione del presente
comma,  anche  in  riferimento  alle pubbliche amministrazioni e agli
ordini professionali.))
  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del   comma   3,   comunicano  tempestivamente  al  certificatore  il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.
	
	      
                              Art. 29.
                           Accreditamento

  1.  I  certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del
possesso  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in termini di
qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono di essere accreditati presso il
((DigitPA)).
  2.  Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo
27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo
articolo  il  profilo  professionale del personale responsabile della
generazione  dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della  emissione  dei  certificati  e della gestione del registro dei
certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
  3.  Il  richiedente,  se  soggetto  privato,  in  aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, deve inoltre:
    a)  avere  forma  giuridica di societa' di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
alla  attivita'  bancaria  ai  sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    b)  garantire  il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti
legali,  anche  da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e
dei  componenti  degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilita'   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione  e  controllo  presso  banche  ai  sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4.  La  domanda  di accreditamento si considera accolta qualora non
venga  comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino  la  documentazione  presentata e che non siano gia' nella
disponibilita'  del  ((DigitPA))  o  che  questo  non possa acquisire
autonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
  6.  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  il  ((DigitPA))
dispone  l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico,
tenuto dal ((DigitPA)) stesso e consultabile anche in via telematica,
ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
  7.  Il  certificatore  accreditato  puo' qualificarsi come tale nei
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
  ((8.  Il  valore  giuridico  delle firme elettroniche qualificate e
delle  firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da
certificatori  accreditati  in altri Stati membri dell'Unione europea
ai  sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e'
equiparato  a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e
per  le  firme  digitali basate su certificati qualificati emessi dai
certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.))
  9.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo si fa fronte
nell'ambito  delle  risorse  del  ((DigitPA)), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
	
	      
                               Art. 30
                  Responsabilita' del certificatore

  1.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato   o   che  garantisce  al  pubblico  l'affidabilita'  del
certificato  e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o
dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
    a)   sull'esattezza   e   sulla  completezza  delle  informazioni
necessarie  alla verifica della firma in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;
    b)  sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario   detenesse   i   dati   per   la  creazione  della  firma
corrispondenti  ai  dati  per  la  verifica  della  firma riportati o
identificati nel certificato;
    c)  sulla  garanzia che i dati per la creazione e per la verifica
della  firma  possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi;
    d)   sull'adempimento   degli  obblighi  a  suo  carico  previsti
dall'articolo 32.
  2.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato  e'  responsabile,  nei  confronti dei terzi che facciano
affidamento  sul  certificato stesso, dei danni provocati per effetto
della  mancata  o  non  tempestiva  registrazione  della revoca o non
tempestiva  sospensione  del  certificato,  secondo  quanto previsto.
dalle  regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver
agito senza colpa.
  3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un
valore  limite  per  i  negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato il
certificato  stesso,  purche' i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili  da  parte  dei  terzi  e siano chiaramente evidenziati
((nel  certificato)) secondo quanto previsto dalle regole tecniche di
cui  all'articolo  71. Il certificatore non e' responsabile dei danni
derivanti  dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti
posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
	
	      
                              Art. 31.
    (( (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori
                  di posta elettronica certificata)

  1.  DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'
dei  certificatori  qualificati  e  dei  gestori di posta elettronica
certificata.))	
	      
                               Art. 32
              Obblighi del titolare e del certificatore

  1.  Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la
custodia  del  dispositivo  di  firma  e  ad adottare tutte le misure
organizzative  e  tecniche  idonee  ad  evitare  danno  ad  altri; e'
altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
  2.   Il  certificatore  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
  3.  Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 19,
certificati qualificati deve inoltre:
    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
    b)  rilasciare  e rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi  o  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71,  nel  rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
    c)   specificare,   nel   certificato  qualificato  su  richiesta
dell'istante,  e  con  il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza  o altri titoli relativi all'attivita' professionale o
a  cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
    e)  informare  i  richiedenti  in  modo  compiuto e chiaro, sulla
procedura  di  certificazione  e  sui necessari requisiti tecnici per
accedervi  e  sulle  caratteristiche  e sulle limitazioni d'uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235));
    g)  procedere  alla tempestiva pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo,   di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione  del
dispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
    h)  garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici  sicuro  e  tempestivo nonche' garantire il funzionamento
efficiente,  puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
    i)  assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
    j)   tenere   registrazione,   anche  elettronica,  di  tutte  le
informazioni  relative  al  certificato qualificato dal momento della
sua  emissione  almeno  per venti anni anche al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
    k)  non  copiare,  ne' conservare, le chiavi private di firma del
soggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il  servizio  di
certificazione;
    l)  predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte le
informazioni   utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio  di
certificazione,   tra   cui  in  particolare  gli  esatti  termini  e
condizioni   relative   all'uso   del   certificato,   compresa  ogni
limitazione  dell'uso,  l'esistenza  di  un sistema di accreditamento
facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle
controversie;   dette  informazioni,  che  possono  essere  trasmesse
elettronicamente,  devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro ed
essere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed
il certificatore;
    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati  con  modalita' tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e  modifiche,  che
l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano  accessibili  alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti  dal  titolare  del  certificato  e  che l'operatore possa
rendersi  conto  di  qualsiasi  evento che comprometta i requisiti di
sicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni
possono  essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
    ((m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita' del
sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali
malfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o
interruzione del servizio stesso.))
  4.   Il  certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione  del
soggetto  che  richiede  il certificato qualificato di firma anche se
tale attivita' e' delegata a terzi.
  5.  Il  certificatore  raccoglie i dati personali solo direttamente
dalla  persona  cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e
soltanto  nella  misura  necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato,  fornendo  l'informativa  prevista  dall'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della
persona cui si riferiscono.
	      
                             Art. 32-bis
        (( (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i
              gestori di posta elettronica certificata)

  1.  Qualora  si  verifichi,  salvi  i casi di forza maggiore o caso
fortuito,   un   malfunzionamento   nel   sistema  che  determini  un
disservizio,  ovvero  la  mancata  o intempestiva comunicazione dello
stesso  disservizio  a  DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo
32,  comma  3,  lettera  m-bis),  DigitPA  diffida  il  certificatore
qualificato   o   il  gestore  di  posta  elettronica  certificata  a
ripristinare   la   regolarita'  del  servizio  o  ad  effettuare  le
comunicazioni  ivi  previste.  Se  il disservizio ovvero la mancata o
intempestiva  comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di
un  biennio,  successivamente  alla  seconda  diffida  si  applica la
sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
  2.  Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di
caso   fortuito,   un  malfunzionamento  nel  sistema  che  determini
l'interruzione   del  servizio,  ovvero  la  mancata  o  intempestiva
comunicazione  dello  stesso  disservizio a DigitPA o agli utenti, ai
sensi  dell'articolo  32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il
certificatore   qualificato   o   il  gestore  di  posta  elettronica
certificata   a   ripristinare  la  regolarita'  del  servizio  o  ad
effettuare  le  comunicazioni  ivi  previste.  Se  l'interruzione del
servizio   ovvero   la  mancata  o  intempestiva  comunicazione  sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione
amministrativa  accessoria  della  pubblicazione dei provvedimenti di
diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia
di pubblicita' legale.
  4.  Qualora  un  certificatore  qualificato  o  un gestore di posta
elettronica  certificata  non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto
prescritto  da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza di
cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.))
	
	      
                              Art. 33.
                          Uso di pseudonimi

  1.  In  luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se  il  certificato  e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare
per  almeno  ((venti anni decorrenti dall'emissione)) del certificato
stesso.
 	
	      
                               Art. 34
         Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
                  e per altri soggetti qualificati

  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
    a)  possono  svolgere  direttamente  l'attivita'  di rilascio dei
certificati  qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi
ai   sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere  svolta
esclusivamente  nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di
categorie  di  terzi,  pubblici  o privati. I certificati qualificati
rilasciati  in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei  quali  sono  privi  di  ogni  effetto (( ad esclusione di quelli
rilasciati  da  collegi e ordini professionali e relativi organi agli
iscritti   nei  rispettivi  albi  e  registri  ));  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le tecnologie e dei
Ministri  interessati,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sono   definite   le   categorie  di  terzi  e  le
caratteristiche dei certificati qualificati;
    b)  possono  rivolgersi  a  certificatori accreditati, secondo la
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
  2.  Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di documenti
informatici   aventi   rilevanza   esclusivamente   interna  ciascuna
amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole  diverse  da  quelle  contenute  nelle  regole tecniche di cui
((all'articolo 71.))
  3.   Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale,   l'appartenenza   ad   ordini  o  collegi  professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con  il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri  di  volta  in  volta  interessati,  sulla base dei principi
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
  4.  Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di
cui  al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di
firme digitali.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure  informatiche  e  strumenti  software per la verifica delle
firme  digitali  secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
	
	      
                              Art. 35.
    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

  1.   I   dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate  per  la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata:
    a) sia riservata;
    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
    c)  possa  essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso
da parte di terzi.
  2.  I  dispositivi  sicuri  e le procedure di cui al comma 1 devono
garantire  l'integrita'  dei  documenti informatici a cui la firma si
riferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al
titolare,  prima  dell'apposizione  della  firma, chiaramente e senza
ambiguita',  e si deve richiedere conferma della volonta' di generare
la  firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di cui
all'articolo 71.
  ((3.  Il  secondo  periodo  del  comma  2 non si applica alle firme
apposte  con  procedura automatica. La firma con procedura automatica
e'  valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della
procedura medesima.
  4.   I   dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere  dotati  di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.))
  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la
creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della
direttiva  1999/93/CE  e'  accertata,  in Italia, ((dall'Organismo di
certificazione  della  sicurezza  informatica))  in  base allo schema
nazionale  per  la  valutazione  e  certificazione  di  sicurezza nel
settore  della  tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega, del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i
Ministri   delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive  e
dell'economia  e delle finanze. ((L'attuazione dello schema nazionale
non  deve  determinare  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.)) Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e
la  certificazione  relativamente  ad  ulteriori  criteri  europei ed
internazionali,  anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto.
  ((6.  La  conformita'  di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se
accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro
e  notificato  ai  sensi  dell'articolo  11, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 1999/93/CE.))
	
	      
                               Art. 36
          Revoca e sospensione dei certificati qualificati

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
    a)   revocato   in   caso   di   cessazione   dell'attivita'  del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 ((dell'articolo 37));
    b)   revocato   o  sospeso  in  esecuzione  di  un  provvedimento
dell'autorita';
    c)  revocato  o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo  dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'
previste nel presente codice;
    d)  revocato  o  sospeso  in  presenza  di cause limitative della
capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
  2.  Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o
sospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
  3.   La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
  4.  Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.

	
	      
                              Art. 37.
                      Cessazione dell'attivita'

  1.  Il  certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attivita'   deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di
cessazione,  darne  avviso al ((DigitPA)) e informare senza indugio i
titolari  dei  certificati  da  lui  emessi  specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
  2.  Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o
l'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore
sostitutivo  evita  la  revoca  di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
  3.  Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
  4.  Il  ((DigitPA)) rende nota la data di cessazione dell'attivita'
del  certificatore  accreditato  tramite l'elenco di cui all'articolo
29, comma 6.
  ((4-bis.  Qualora  il  certificatore  qualificato  cessi la propria
attivita'  senza  indicare,  ai  sensi  del comma 2, un certificatore
sostitutivo  e  non  si  impegni  a  garantire  la conservazione e la
disponibilita'  della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32,
comma  3,  lettera  j)  e  delle  ultime liste di revoca emesse, deve
provvedere   al   deposito   presso  DigitPA  che  ne  garantisce  la
conservazione e la disponibilita'.))

Sezione III
Contratti, pagamenti, libri e scritture

Art. 38.
((Trasferimenti di fondi))

  1.  Il  trasferimento  in  via  telematica  di  fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo
le  regole  tecniche  stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto
con   i   Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia  e
dell'economia  e  delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d'Italia.
	
	      
                              Art. 39.
                          Libri e scritture

  1.  I  libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi compresi quelli
previsti  dalla  legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili,  di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati  su  supporti informatici in conformita' alle disposizioni
del  presente  codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.

Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40.
Formazione di documenti informatici

  1.  Le  pubbliche amministrazioni ((...)) formano gli originali dei
propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui
al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  3.  Con  apposito  regolamento,  da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo
17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei
Ministri  delegati  per  la funzione pubblica, per l'innovazione e le
tecnologie  e  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate  le  categorie  di  documenti  amministrativi che possono
essere  redatti  in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al  particolare  valore  di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
  4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
fissa  la  data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed  ogni  altra raccolta di dati
concernenti  stati,  qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle
amministrazioni,  su  supporto  informatico,  in  luogo  dei registri
cartacei.
	      
                             Art. 40-bis
                     (( (Protocollo informatico)

  1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell'articolo  53  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate
dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e
3,  54,  comma  2-ter  e  57-bis,  comma  1,  nonche' le istanze e le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  65  in  conformita' alle regole
tecniche di cui all'articolo 71.))
	
	      
                               Art. 41
                Procedimento e fascicolo informatico

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono  i  procedimenti
amministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
  ((1-bis.  La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in
modo  da  consentire,  mediante  strumenti automatici, il rispetto di
quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.))
  2.   La   pubblica   amministrazione   titolare   del  procedimento
((raccoglie))  in  un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i
dati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, comunica agli interessati le
modalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2-bis.   Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo  la
possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la
costituzione  ((, l'identificazione)) e l'utilizzo del fascicolo sono
conformi  ai  principi  di  una corretta gestione documentale ed alla
disciplina  della  formazione, gestione, conservazione e trasmissione
del  documento  informatico,  ivi  comprese  le regole concernenti il
protocollo  informatico  ed  il  sistema pubblico di connettivita', e
comunque   rispettano   i   criteri  dell'interoperabilita'  e  della
cooperazione  applicativa;  regole tecniche specifiche possono essere
dettate  ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
  2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
    a)  dell'amministrazione  titolare  del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
    b) delle altre amministrazioni partecipanti;
    c) del responsabile del procedimento;
    d) dell'oggetto del procedimento;
    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal
comma 2-quater.
    ((e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.))
  2-quater.  Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno
accesso  solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa
individuati;  esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la corretta
collocazione,   la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',  in
relazione  al  contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica
dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
  3.  Ai  sensi  degli  articoli  da  14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la  conferenza  dei  servizi  e' convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita'
stabiliti dalle amministrazioni medesime.
	
	      
                              Art. 42.
  Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi  e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di  sostituzione  degli archivi cartacei con archivi informatici, nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

	
	      
                              Art. 43.
             Riproduzione e conservazione dei documenti

  1.   I   documenti   degli  archivi,  le  scritture  contabili,  la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la
conservazione  per  legge  o  regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
((la  riproduzione  e la conservazione nel tempo sono effettuate)) in
modo  da  garantire  la  conformita'  dei  documenti  agli  originali
((...)),  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai sensi
dell'articolo 71.
  2.   Restano   validi  i  documenti  degli  archivi,  le  scritture
contabili,  la  corrispondenza  ed  ogni  atto, dato o documento gia'
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico  o  con  altro  processo idoneo a garantire la conformita' dei
documenti agli originali.
  3.  I  documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione
per  legge  o  regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti  anche  con  modalita'  cartacee  e  sono conservati in modo
permanente  con  modalita'  digitali  ((,  nel  rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.))
  4.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e    le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle   pubbliche
amministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.

	
	      
                              Art. 44.
      Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

  1.   Il   sistema   di   conservazione  dei  documenti  informatici
((assicura)):
    a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il
documento  e  dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea
di  riferimento  di  cui  all'articolo  50,  comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) l'integrita' del documento;
    c)  la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita' dei documenti e
delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e
di classificazione originari;
    d)  il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli
da  31  a  36  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
  ((1-bis.  Il  sistema di conservazione dei documenti informatici e'
gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del
trattamento  dei  dati  personali  di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  ove  previsto,  con  il
responsabile  del  servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della  gestione  dei  flussi  documentali  e  degli  archivi  di  cui
all'articolo  61  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445, nella definizione e gestione delle attivita'
di rispettiva competenza.
  1-ter.   Il  responsabile  della  conservazione  puo'  chiedere  la
conservazione  dei  documenti  informatici  o la certificazione della
conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
dall'articolo  43  e  dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal
comma  1  ad  altri  soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.))
	
	      
                             Art. 44-bis
                    (( (Conservatori accreditati)

  1.  I  soggetti  pubblici  e  privati  che  svolgono  attivita'  di
conservazione  dei  documenti  informatici  e  di  certificazione dei
relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il
riconoscimento  del  possesso dei requisiti del livello piu' elevato,
in  termini  di  qualita'  e  di sicurezza, chiedono l'accreditamento
presso DigitPA.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
  3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa'
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.))

Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione

  1.   I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una  pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico ((...)),
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.
  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito  dal  mittente  se  inviato  al proprio gestore, e si intende
consegnato   al   destinatario   se  reso  disponibile  all'indirizzo
elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.
	
	      
                              Art. 46.
         Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

  1.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei dati sensibili o
giudiziari  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, lettere d) ed e), del
decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  via telematica
possono  contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualita'   personali   previste   da   legge   o   da  regolamento  e
indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono
acquisite.

	
	      
                               Art. 47
              Trasmissione dei documenti attraverso la
         posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

  1.  Le  comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono  ((...)) mediante l'utilizzo della posta elettronica ((o in
cooperazione applicativa)); esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
  2.  Ai  fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
    a)  sono  sottoscritte  con  firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
    b)  ovvero  sono  dotate  di  ((segnatura  di  protocollo  di cui
all'articolo  55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445));
    c)   ovvero   e'  comunque  possibile  accertarne  altrimenti  la
provenienza,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71;
    d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta elettronica
certificata  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68.
  ((3.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri soggetti di cui
all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare
nell'Indice  PA  almeno  una casella di posta elettronica certificata
per  ciascun  registro  di  protocollo.  La pubbliche amministrazioni
utilizzano  per  le  comunicazioni  tra l'amministrazione ed i propri
dipendenti  la  posta  elettronica  o  altri strumenti informatici di
comunicazione  nel  rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati  personali  e  previa  informativa agli interessati in merito al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.))
	
	      
                              Art. 48.
                 (( (Posta elettronica certificata)

  1.  La  trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una  ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la  posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito DigitPA.
  2.  La  trasmissione  del documento informatico per via telematica,
effettuata  ai  sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che la legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
  3.  La  data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico  trasmesso  ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi
se  conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero  conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 1.))
	
	      
                              Art. 49.
    Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

  1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non
possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica,
duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro
natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
  2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi  per  via  telematica  si  considerano,  nei  confronti del
gestore  del  sistema  di trasporto delle informazioni, di proprieta'
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50
Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni

  1.  I  dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione   e   della  comunicazione  che  ne  consentano  la
fruizione     e     riutilizzazione,    alle    condizioni    fissate
dall'ordinamento,  da  parte  delle altre pubbliche amministrazioni e
dai  privati;  restano  salvi  i  limiti alla conoscibilita' dei dati
previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le  norme in materia di
protezione   dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della  normativa
comunitaria  in  materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
  2.  Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 6, salvi i casi previsti
dall'articolo  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della  normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile    e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando
l'utilizzazione  del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico  di  quest'ultima ((, salvo per la prestazione di elaborazioni
aggiuntive));  e'  fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43,
comma  4,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
  3.  Al  fine  di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di   altre   amministrazioni   l'amministrazione  titolare  dei  dati
predispone,  gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo scopo
necessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di
connettivita' di cui al presente decreto.
	
	      
                             Art. 50-bis
                     (( (Continuita' operativa)

  1.  In  relazione  ai  nuovi  scenari  di  rischio,  alla crescente
complessita'   dell'attivita'   istituzionale  caratterizzata  da  un
intenso  utilizzo  della  tecnologia  dell'informazione, le pubbliche
amministrazioni  predispongono  i  piani  di  emergenza  in  grado di
assicurare  la  continuita'  delle  operazioni  indispensabili per il
servizio e il ritorno alla normale operativita'.
  2.  Il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione
assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di  continuita'  operativa
definite  dalle  diverse  Amministrazioni  e  ne  informa con cadenza
almeno annuale il Parlamento.
  3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
    a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i
principi  da  perseguire, descrive le procedure per la gestione della
continuita'  operativa,  anche  affidate a soggetti esterni. Il piano
tiene  conto  delle  potenziali  criticita' relative a risorse umane,
strutturali,  tecnologiche  e  contiene  idonee misure preventive. Le
amministrazioni  pubbliche  verificano  la funzionalita' del piano di
continuita' operativa con cadenza biennale;
    b)   il   piano  di  disaster  recovery,  che  costituisce  parte
integrante  di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a)
e  stabilisce  le  misure  tecniche  e organizzative per garantire il
funzionamento  dei  centri  di  elaborazione  dati  e delle procedure
informatiche  rilevanti  in  siti alternativi a quelli di produzione.
DigitPA,  sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali,
definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire
la  salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica
annualmente  il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery
delle   amministrazioni  interessate  e  ne  informa  annualmente  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
  4.   I   piani  di  cui  al  comma  3  sono  adottati  da  ciascuna
amministrazione  sulla  base  di  appositi  e  dettagliati  studi  di
fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il
parere di DigitPA.))
	
	      
                              Art. 51.
                        ((Sicurezza dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni))

  ((1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono
individuate   le   modalita'   che   garantiscono   l'esattezza,   la
disponibilita',  l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei
dati, dei sistemi e delle infrastrutture.))
  ((1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
    a)  raccorda  le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
incidenti di sicurezza informatici;
    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
    c)   segnala  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  il  mancato  rispetto  delle regole tecniche di cui al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.))
  2.  I  documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere  custoditi  e  controllati  con  modalita'  tali da ridurre al
minimo  i  rischi  di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
  ((2-bis.   Le   amministrazioni   hanno   l'obbligo  di  aggiornare
tempestivamente  i  dati  nei  propri  archivi,  non appena vengano a
conoscenza dell'inesattezza degli stessi.))
	
	      
                              Art. 52.
((Accesso  telematico  e riutilizzazione dei)) dati e documenti delle
                      pubbliche amministrazioni

     1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e'
  disciplinato    dalle    pubbliche   amministrazioni   secondo   le
disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di
legge  e  di regolamento in materia di protezione dei dati personali,
di  accesso  ai  documenti amministrativi, di tutela del segreto e di
divieto  di  divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio
del  diritto  di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili
per via telematica.
  ((1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al fine di valorizzare e
rendere  fruibili  i  dati  pubblici di cui sono titolari, promuovono
progetti   di   elaborazione  e  di  diffusione  degli  stessi  anche
attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
    a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;
    b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di
cui all'articolo 68, commi 3 e 4.))
	
	      
                               Art. 53
                      Caratteristiche dei siti

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano  siti
istituzionali  su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi di
accessibilita',  nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche
da   parte  delle  persone  disabili,  completezza  di  informazione,
chiarezza    di    linguaggio,    affidabilita',    semplicita'   di'
consultazione,  qualita',  omogeneita'  ed interoperabilita'. Sono in
particolare  resi  facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all'articolo 54.
  2.  Il  ((DigitPA))  svolge  funzioni consultive e di coordinamento
sulla  realizzazione  e  modificazione dei siti delle amministrazioni
centrali.
  3.  Lo  Stato  promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le
autonomie  locali  affinche'  realizzino  siti  istituzionali  con le
caratteristiche di cui al comma 1.
	
	      
                               Art. 54
         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

  1.    I    siti    delle   pubbliche   amministrazioni   contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici:
    a)  l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni
e  l'organizzazione  di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale
non  generale,  i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,
nonche'    il    settore    dell'ordinamento   giuridico   riferibile
all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi
di riferimento;
    b)  l'elenco  delle  tipologie  di procedimento svolte da ciascun
ufficio  di  livello  dirigenziale  non  generale,  il termine per la
conclusione   di   ciascun   procedimento   ed   ogni  altro  termine
procedimentale,  il  nome  del  responsabile e l'unita' organizzativa
responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come
individuati  ai  sensi  degli  articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    c)  le  scadenze  e  le modalita' di adempimento dei procedimenti
individuati  ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
    d)   l'elenco   completo   delle  caselle  di  posta  elettronica
istituzionali  attive, specificando anche se si tratta di una casella
di  posta  elettronica  certificata  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
    e)  le  pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto
1990,  n.  241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
    f) l'elenco di tutti i bandi di gara ((...));
    g)  l'elenco  dei  servizi forniti in rete gia' disponibili e dei
servizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per
l'attivazione medesima.
    ((g-bis) i bandi di concorso.))
  ((1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni centrali comunicano in via
telematica  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  i  dati  di cui alle lettere b), c) , g) e
g-bis)  del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione
e  aggiornamento  individuati  con  circolare  del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione. I dati di cui al periodo
precedente  sono  pubblicati  sul sito istituzionale del Dipartimento
della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei
dati  e'  comunque  rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti.))
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  ((2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un
indirizzo  istituzionale  di  posta  elettronica certificata a cui il
cittadino  possa  rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta  ai sensi del
presente  codice.  Le  amministrazioni  devono altresi' assicurare un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.))
  2-quater.  ((...)) le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono
di   propri   siti   devono   pubblicare  il  registro  dei  processi
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati
di  appositi  strumenti  per  la  verifica  a  distanza  da parte del
cittadino dell'avanzamento delle pratiche ((che lo riguardano.))
  3.   I   dati   pubblici   contenuti   nei   siti  delle  pubbliche
amministrazioni   sono   fruibili   in  rete  gratuitamente  e  senza
necessita' di ((identificazione)) informatica.
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute  sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute  nei  provvedimenti  amministrativi  originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
  4-bis.  La  pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita'
legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.
	
	      
                              Art. 55.
        Consultazione delle iniziative normative del Governo

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito
telematico  le  notizie relative ad iniziative normative del Governo,
nonche'  i  disegni  di  legge  di particolare rilevanza, assicurando
forme   di   partecipazione  del  cittadino  in  conformita'  con  le
disposizioni  vigenti  in  materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari  in  vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
individuate   le  modalita'  di  partecipazione  del  cittadino  alla
consultazione gratuita in via telematica.
	
	      
                               Art. 56
            Dati identificativi delle questioni pendenti
        dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado

  1.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al
giudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi
abbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo
interno e sul sito istituzionale ((...)) delle autorita' emananti.
  2.  Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono
contestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale ((...)), osservando le cautele previste dalla normativa
in materia di tutela dei dati personali.
  2-bis.  I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze
e   le   altre  decisioni  depositate  in  cancelleria  o  segreteria
dell'autorita'  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque,
rese  accessibili  ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di
protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo n.
196 del 2003.
	
	      
                              Art. 57.
                         Moduli e formulari

  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a ((rendere
disponibili   per  via  telematica))  l'elenco  della  documentazione
richiesta  per  i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi
ad   ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazione  e delle dichiarazioni sostitutive di
notorieta'.
  ((2.  Le  pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di
moduli  e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione,  i  relativi procedimenti possono essere avviati anche
in  assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione
e'  altresi'  rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili.))
	
	      
                             Art. 57-bis
               (Indice degli indirizzi delle pubbliche
                          amministrazioni).

  1.   Al   fine   di   assicurare  la  trasparenza  delle  attivita'
istituzionali   e'   istituito   l'indice   degli   indirizzi   delle
amministrazioni  pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  ((...)), gli
indirizzi  di  posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e
per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli
effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i
cittadini.
  ((2.  La  realizzazione  e  la gestione dell'indice sono affidate a
DigitPA,  che  puo'  utilizzare  a  tal fine elenchi e repertori gia'
formati dalle amministrazioni pubbliche.))
  3.  Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed i contenuti
dell'indice  con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del ((DigitPA)). La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento  dell'indice  e  del  loro aggiornamento e' valutata ai
fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.


Sezione II
Fruibilita' dei dati

Art. 58
Modalita' della fruibilita' del dato

  1.  Il  trasferimento  di  un  dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
  ((2.  Ai  sensi  dell'articolo  50,  comma  2,  nonche'  al fine di
agevolare    l'acquisizione   d'ufficio   ed   il   controllo   sulle
dichiarazioni  sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a
stati,  qualita'  personali  e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
Amministrazioni   titolari   di   banche  dati  accessibili  per  via
telematica  predispongono,  sulla  base  delle linee guida redatte da
DigitPA,  sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali,
apposite  convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni
interessate  volte  a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da
parte  delle  stesse  amministrazioni  procedenti, senza oneri a loro
carico.  Le  convenzioni  valgono anche quale autorizzazione ai sensi
dell'articolo  43,  comma  2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.))
  ((3.  DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente
articolo,  riferendo  annualmente  con apposita relazione al Ministro
per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione e alla Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazione   pubbliche   di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.))
  ((3-bis.  In  caso  di mancata predisposizione delle convenzioni di
cui  al  comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce
un  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni interessate devono
provvedere.   Decorso  inutilmente  il  termine,  il  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta
incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non
spettano compensi, indennita' o rimborsi.
  3-ter.  Resta  ferma  la  speciale disciplina dettata in materia di
dati territoriali.))
	
	      
                               Art. 59
                          Dati territoriali

  1.   Per   dato  territoriale  si  intende  qualunque  informazione
geograficamente localizzata.
  2.  E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati
territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di
definire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con  le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema
pubblico di connettivita'.
  3.  Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale,
disponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale  e locale, presso il ((DigitPA)) e' istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza
unificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
  5.  ((Con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro  delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,))
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  per i profili relativi ai dati ambientali,
sentito  il  Comitato  per  le  regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281,
sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del
repertorio  nazionale  dei dati territoriali, nonche' delle modalita'
di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per
la  formazione,  la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti  dalle singole amministrazioni competenti, nonche' le regole
ed   i  costi  per  l'utilizzo  dei  dati  stessi  tra  le  pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
  6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo
di  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di
cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  7-bis.  Nell'ambito  dei  dati  territoriali di interesse nazionale
rientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del
territorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati
catastali  conformemente  alle finalita' ed alle condizioni stabilite
dall'articolo  50,  il  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  di
concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle  pubbliche  amministrazioni  e  previa intesa con la Conferenza
unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno
2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema
pubblico   di   connettivita',   le  regole  tecnico  economiche  per
l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni.
	
	      
                              Art. 60.
                 Base di dati di interesse nazionale

  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle
informazioni   raccolte   e   gestite  digitalmente  dalle  pubbliche
amministrazioni,   omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la  cui
conoscenza  e'  utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni((, anche
per  fini  statistici,)) per l'esercizio delle proprie funzioni e nel
rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
  2.  Ferme  le  competenze  di ciascuna pubblica amministrazione, le
basi  di  dati  di  interesse  nazionale  costituiscono, per ciascuna
tipologia  di  dati,  un sistema informativo unitario che tiene conto
dei  diversi  livelli  istituzionali  e territoriali e che garantisce
l'allineamento  delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali
sistemi  informativi  e  le  modalita'  di aggiornamento sono attuate
secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' ((di
cui   all'articolo  73  e  secondo  le  vigenti  regole  del  Sistema
statistico  nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni.))
  3.  Le  basi  di  dati  di interesse nazionale sono individuate con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in
volta  interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie  di  competenza  e ((sentiti il Garante per la protezione dei
dati  personali  e  l'Istituto  nazionale  di  statistica)).  Con  il
medesimo  decreto sono altresi' individuate le strutture responsabili
della   gestione   operativa   di   ciascuna   base   di  dati  e  le
caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
  ((3-bis.  In  sede  di  prima  applicazione e fino all'adozione del
decreto  di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati
di interesse nazionale:
    a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
    b) indice nazionale delle anagrafi;
    c)   banca   dati   nazionale   dei  contratti  pubblici  di  cui
all'articolo 62-bis;
    d) casellario giudiziale;
    e) registro delle imprese;
    f)  gli  archivi  automatizzati  in  materia di immigrazione e di
asilo  di  cui  all'articolo  2,  comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.))
  4.  Agli  oneri  finanziari di cui al presente articolo si provvede
con  il  fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico  di  cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
	
	      
                              Art. 61.
              Delocalizzazione dei registri informatici

  1.  Fermo  restando  il  termine di cui all'articolo 40, comma 4, i
pubblici  registri immobiliari possono essere formati e conservati su
supporti  informatici  in  conformita' alle disposizioni del presente
codice,  secondo  le  regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel
rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile.  In  tal  caso  i predetti registri possono essere conservati
anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
	
	      
                               Art. 62
                   Indice nazionale delle anagrafi

  1.  L'Indice  nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1
della  legge  24  dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti
informatici  ((  e  nel rispetto delle regole tecniche concernenti il
sistema  pubblico  di  connettivita',  in  coerenza  con  le quali il
Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso
e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi
di   convalida   delle   informazioni   medesime  ove  richiesto  per
l'attuazione della normativa vigente )).

	
	      
                             Art. 62-bis
          (((Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

  1.Per  favorire  la  riduzione degli oneri amministrativi derivanti
dagli  obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza
e   il  controllo  in  tempo  reale  dell'azione  amministrativa  per
l'allocazione  della  spesa  pubblica in lavori, servizi e forniture,
anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della
pubblica  amministrazione  e  prevenire  fenomeni  di  corruzione, si
utilizza  la  "Banca  dati  nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP)
istituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture,  della  quale  fanno parte i dati
previsti  dall'articolo  7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal
relativo regolamento attuativo.))

Sezione III
Servizi in rete

Art. 63.
Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita'
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia,  economicita'  ed  utilita' e nel rispetto dei principi di
eguaglianza  e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti le
dimensioni   dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso  e  l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
  ((2.  Le  pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
progettano  e  realizzano  i  servizi  in  rete mirando alla migliore
soddisfazione  delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo
la  completezza  del  procedimento,  la  certificazione  dell'esito e
l'accertamento  del  grado  di soddisfazione dell'utente. A tal fine,
sono  tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua  e  sicura  del  giudizio  degli utenti, in conformita' alle
regole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole   tecniche  sono  adottate  previo  parere  della  Commissione
permanente  per  l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.))
  3.   Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare  i
procedimenti  di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare gli
adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e  rendere piu' efficienti i
procedimenti  che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.
	
	      
                               Art. 64
               Modalita' di accesso ai servizi erogati
               in rete dalle pubbliche amministrazioni

  1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei
servizi  costituiscono  strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali sia necessaria
l'((identificazione)) informatica.
  ((2.Le  pubbliche  amministrazioni  possono consentire l'accesso ai
servizi  in  rete  da  esse  erogati che richiedono l'identificazione
informatica  anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta d'identita'
elettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali
strumenti  consentano  l'individuazione  del soggetto che richiede il
servizio.))  L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica  e carta
nazionale  dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle
modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

	
	      
                               Art. 65
               Istanze e dichiarazioni presentate alle
            pubbliche amministrazioni per via telematica

  1.   Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono valide:
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato
e' rilasciato da un certificatore accreditato;
    b)   ovvero,   quando   l'autore   e'  identificato  dal  sistema
informatico  con  l'uso  della  carta d'identita' elettronica o della
carta  nazionale  dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con  i  diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti
di  quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi della
normativa vigente ((nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono
inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)).
    ((c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante la propria
casella   di   posta  elettronica  certificata  purche'  le  relative
credenziali  di accesso siano state rilasciate previa identificazione
del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con
regole  tecniche  adottate  ai  sensi  dell'articolo  71,  e cio' sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In  tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai
sensi  dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le
disposizioni  normative  che  prevedono l'uso di specifici sistemi di
trasmissione telematica nel settore tributario)).
  ((1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, su
proposta   dei   Ministri  competenti  per  materia,  possono  essere
individuati  i  casi  in  cui e' richiesta la sottoscrizione mediante
firma digitale.))
  2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  o compilate su sito
secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1 sono equivalenti alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta
in presenza del dipendente addetto al procedimento ; ((. . .)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  4.  Il  comma  2  dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
"2.  Le  istanze  e  le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide  se  effettuate  secondo  quanto previsto dall'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Sezione IV
Carte elettroniche

Art. 66
Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

  1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta
d'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a
seguito  della denuncia di nascita e prima del compimento ((dell'eta'
prevista   dalla  legge  per  il  rilascio  della  carta  d'identita'
elettronica)), sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per  l'innovazione  e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la
diffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, adottati su proposta congiunta dei
Ministri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte
nazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
    c)   eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale  connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    d)  le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi in rete
devono  consentirne  l'accesso  ai titolari delle carta nazionale dei
servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile
del suo rilascio;
    e)  la  carta  nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche
per   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  3.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
((dell'eta'   prevista  dalla  legge  per  il  rilascio  della  carta
d'identita' elettronica)), devono contenere:
    a) i dati identificativi della persona;
    b) il codice fiscale.
  4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
((dell'eta'   prevista  dalla  legge  per  il  rilascio  della  carta
d'identita'    elettronica)),    possono   contenere,   a   richiesta
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
    a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
    c)  i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
    d)  tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di razionalizzare e
semplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;
    e)  le  procedure  informatiche  e  le informazioni che possono o
debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
  5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei
servizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le
regole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  6.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali
utilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,
del  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonche' le modalita' di impiego.
  7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di
cui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare
modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
  8.  Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello  Stato  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio  1967,  n.  851, possono essere realizzate anche con modalita'
elettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
  8-bis.  Fino  al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e
le   altre   carte  elettroniche  ad  essa  conformi  possono  essere
rilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica.


Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

Art. 67.
Modalita' di sviluppo ed acquisizione

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali,  per  i  progetti
finalizzati  ad  appalti  di  lavori  e  servizi ad alto contenuto di
innovazione  tecnologica,  possono  selezionare  uno  o piu' proposte
utilizzando  il  concorso  di idee di cui all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  2.  Le  amministrazioni  appaltanti possono porre a base delle gare
aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli
appalti  di  cui  al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi
del  comma  1,  previo  parere tecnico di congruita' del ((DigitPA));
alla   relativa   procedura   e'  ammesso  a  partecipare,  ai  sensi
dell'articolo   57,   comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai
sensi  del  comma  1,  qualora sia in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
	
	      
                              Art. 68.
                 Analisi comparativa delle soluzioni

  1.  Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono,   secondo   le   procedure  previste  dall'ordinamento,
programmi  informatici  a  seguito  di una valutazione comparativa di
tipo  tecnico  ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato:
    a)  sviluppo  di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione committente;
    b) riuso di programmi informatici ((,o parti di essi,))sviluppati
per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
    c)  acquisizione  di  programmi  informatici di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d'uso;
    d)  acquisizione  di  programmi  informatici  a  codice  sorgente
aperto;
    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle
lettere da a) a d).
  ((2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella  predisposizione  o
nell'acquisizione   dei  programmi  informatici,  adottano  soluzioni
informatiche,   quando   possibile   modulari,   basate  sui  sistemi
funzionali  resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che assicurino
l'interoperabilita'  e  la  cooperazione  applicativa e consentano la
rappresentazione  dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno
uno  di  tipo  aperto,  salvo  che  ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.))
  ((2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al
DigitPA  l'adozione  delle applicazioni informatiche e delle pratiche
tecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile
informazione  ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle soluzioni
adottate  e  dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.))
  3.  Per  formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati
reso pubblico e documentato esaustivamente.
  4.  Il  ((DigitPA))  istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno
annuale,   un   repertorio  dei  formati  aperti  utilizzabili  nelle
pubbliche  amministrazioni  e  delle  modalita'  di trasferimento dei
formati.
	
	      
                              Art. 69.
                   Riuso dei programmi informatici

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  che siano titolari di programmi
((informatici))  realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico,  hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione  disponibile,  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  che  li  richiedono  e  che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
  2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso  dei programmi informatici di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati  o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile,
che  i  programmi  appositamente  sviluppati  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione  siano facilmente portabili su altre piattaforme
((e  conformi  alla  definizione  e  regolamentazione  effettuata  da
DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2)).
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  inseriscono,  nei contratti per
l'acquisizione  di  programmi informatici ((o di singoli moduli)), di
cui  al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei
programmi  ai  fini  del  riuso  da  parte  della medesima o di altre
amministrazioni.
  4.   Nei   contratti   di  acquisizione  di  programmi  informatici
sviluppati  per  conto  e  a  spese  delle amministrazioni, le stesse
possono  includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto   delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative  di
quest'ultimo,  volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,
a  fornire,  su  richiesta  di  altre  amministrazioni,  servizi  che
consentono  il  ((riuso  dei  programmi  o  dei  singoli moduli)). Le
clausole  suddette  definiscono  le  condizioni  da  osservare per la
prestazione dei servizi indicati.
	
	      
                              Art. 70.
         Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

  ((1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con
riferimento  a  singoli  moduli,segnalando  quelle  che, in base alla
propria   valutazione,   si   configurano   quali  migliori  pratiche
organizzative e tecnologiche.))
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni centrali che intendono acquisire
programmi  applicativi  valutano  preventivamente  la possibilita' di
riuso  delle  applicazioni analoghe rese note dal ((DigitPA))ai sensi
del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.


Capo VII
REGOLE TECNICHE

Art. 71
Regole tecniche

  ((1.  Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate,
con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con  i  Ministri  competenti,  sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie di
competenza,  previa  acquisizione  obbligatoria del parere tecnico di
DigitPA.))
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformita'    alle    discipline    risultanti   dal   processo   di
standardizzazione   tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle
normative dell'Unione europea.
  2.  Le  regole  tecniche  vigenti nelle materie del presente codice
restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai
sensi del presente articolo.


Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 72
(( Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita' ))

  (( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione
ed  evoluzione  di  reti  informatiche  per  la trasmissione di dati,
oggetti multimediali e fonia;
    b)  "interoperabilita'  di base": i servizi per la realizzazione,
gestione  ed  evoluzione  di  strumenti  per  lo scambio di documenti
informatici  fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e i
cittadini;
    c)  "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e
di interoperabilita' di base;
    d)  "interoperabilita'  evoluta":  i servizi idonei a favorire la
circolazione,  lo  scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra
le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
    e)  "cooperazione  applicativa": la parte del sistema pubblico di
connettivita'  finalizzata  all'interazione tra i sistemi informatici
delle  pubbliche  amministrazioni  per  garantire  l'integrazione dei
metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 
	
	      
                               Art. 73
               Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

  1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione,   e  nel  rispetto  dell'autonomia  dell'organizzazione
interna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita'   (SPC),   al   fine  di  assicurare  il  coordinamento
informativo  e  informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,
regionali  e  locali  e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e
trasmissione  dei  dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione
delle   informazioni   tra   le   pubbliche  amministrazioni  e  alla
realizzazione di servizi integrati.
  2.  Il  SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione e la
diffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica
amministrazione,  necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita' di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici
e  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle   informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
  3.  La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti
principi:
    a)  sviluppo  architetturale ed organizzativo atto a garantire la
natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
    b)   economicita'   nell'utilizzo   dei   servizi   di  rete,  di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
    c)  sviluppo  del  mercato  e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)
  ((3-bis.  Le  regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita'
sono dettate ai sensi dell'articolo 71.))
	
	      
                               Art. 74
      (( Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))

  ((   1.   Il  presente  decreto  definisce  e  disciplina  la  Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La  Rete  costituisce  l'infrastruttura di connettivita' che collega,
nel  rispetto  della  normativa vigente, le pubbliche amministrazioni
con  gli  uffici  italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di
sicurezza e qualita'.))
	
	      
                               Art. 75
         Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

  1.  Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 2.
  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle
sole  funzioni  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, difesa nazionale,
consultazioni elettorali.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  11  novembre  1994,  n. 680, nonche' dell'articolo 25 del
decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la
connessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi
competenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita  la
possibilita'  di  connessione  al  SPC delle autorita' amministrative
indipendenti. (1)
  ((3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono
finalita'  di  pubblico interesse possono usufruire della connessione
al  SPC  e  dei  relativi  servizi,  adeguandosi  alle vigenti regole
tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.))
------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.Lgs.  4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma
1)  che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e'
sostituita   dalla   seguente:   "Capo   IX"  e  conseguentemente  la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.

	
	      
                               Art. 76
           (( Scambio di documenti informatici nell'ambito
               del Sistema pubblico diconnettivita' ))

  ((  1.  Gli  scambi  di  documenti  informatici  tra  le  pubbliche
amministrazioni   nell'ambito   del  SPC,  realizzati  attraverso  la
cooperazione  applicativa  e  nel rispetto delle relative procedure e
regole  tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido
ad ogni effetto di legge.)) 
	
	      
                               Art. 77
        (( Finalita' del Sistema pubblico di connettivita' ))

  (( 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
    a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle
pubbliche  amministrazioni  interconnesse,  definiti negli aspetti di
funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da
poter    soddisfare    le   differenti   esigenze   delle   pubbliche
amministrazioni aderenti al SPC;
    b)   garantire   l'interazione   della  pubblica  amministrazione
centrale  e  locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,
nonche'  con  le  reti  di  altri  enti,  promuovendo l'erogazione di
servizi  di  qualita'  e la miglior fruibilita' degli stessi da parte
dei cittadini e delle imprese;
    c)   fornire  un'infrastruttura  condivisa  di  interscambio  che
consenta  l'interoperabilita'  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche
amministrazioni  esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto
il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
    d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere
l'interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi'  anche
l'infrastruttura interna di comunicazione;
    e)  realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore
coerente  con  l'attuale  situazione  di  mercato e le dimensioni del
progetto stesso;
    f)  garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del
SPC  salvaguardando  la  sicurezza  dei  dati,  la riservatezza delle
informazioni,  nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo
delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali. ))

	
	      
                               Art. 78
               Compiti delle pubbliche amministrazioni
                nel Sistema pubblico di connettivita'

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le
altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui
((all'articolo    73,    comma   3-bis)).   ((Le   stesse   pubbliche
amministrazioni,  ove venga loro attribuito, per norma, il compito di
gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni
a  piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la
compatibilita'  con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di
modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.))
  2.  Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del
decreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di
cui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
  2-bis.  Le  pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e  le  istituzioni  universitarie,  nei limiti di cui all'articolo 1,
comma  449,  secondo  periodo,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono  tenute,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire
dalla  scadenza  dei  contratti relativi ai servizi di fonia in corso
alla  data  predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo
Internet"  (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o da
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
  2-ter.  Il  ((DigitPA))  effettua azioni di monitoraggio e verifica
del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
  2-quater.  Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma
2-bis  comporta  la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo,
del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese
di telefonia.
	
	      
                               Art. 79
                 (( Commissione di coordinamento del
                Sistema pubblico di connettivita' ))

  ((  1.  E'  istituita  la  Commissione di coordinamento del SPC, di
seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici
del SPC.
  2. La Commissione:
    a)  assicura  il  raccordo  tra le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
    b)   approva   le  linee  guida,  le  modalita'  operative  e  di
funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
    c)    promuove   l'evoluzione   del   modello   organizzativo   e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle
esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  e  delle  opportunita'
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
    d)   promuove   la  cooperazione  applicativa  fra  le  pubbliche
amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71;
    e)  definisce  i  criteri  e ne verifica l'applicazione in merito
alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei
fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
    f)  dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli elenchi dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
    g)  verifica  la  qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai
fornitori qualificati del SPC;
    h)  promuove  il recepimento degli standard necessari a garantire
la   connettivita',   l'interoperabilita'  di  base  e  avanzata,  la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
  3.  Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a maggioranza
semplice  o  qualificata dei componenti in relazione all'argomento in
esame.  La  Commissione  a  tale fine elabora, entro tre mesi dal suo
insediamento,  un  regolamento  interno  da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti. ))
	
	      
                               Art. 80
           Composizione della Commissione di coordinamento
                del sistema pubblico di connettivita'

  1.  La  Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il
Presidente  di  cui  al  comma  2,  scelti  tra persone di comprovata
professionalita'  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati
in  rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione
del  Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per
la  funzione  pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione
della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti
dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato in
rappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Quando
esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della
pubblica   amministrazione   la   Commissione   e'  integrata  da  un
rappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri, qualora non ne
faccia gia' parte.
  2.  Il  Presidente  del  ((DigitPA))  e'  componente  di  diritto e
presiede  la  Commissione.  Gli  altri  componenti  della Commissione
restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
  3.  La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno
quattro volte l'anno.
  4.  L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione  alle  riunioni della Commissione non danno luogo alla
corresponsione  di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso
spese  e  le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli oneri di
missione  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
  5.  Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del
((DigitPA)),  di  seguito  denominato:  "((DigitPA))" e sulla base di
specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
  6.  La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di
uno  o  piu'  organismi di consultazione e cooperazione istituiti con
appositi  accordi  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  7.  Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in
relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie dell'informatica e della
comunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie assegnate al ((DigitPA)) a legislazione vigente e
senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti
di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo
le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
	
	      
                               Art. 81
                        Ruolo del ((DigitPA))

  1.  Il  ((DigitPA)), nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi
forniti  dalla  Commissione,  anche  avvalendosi  di  soggetti terzi,
gestisce  le  risorse  condivise  del  SPC  e  le strutture operative
preposte  al  controllo  e  supervisione  delle  stesse, per tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
  2.  Il  ((DigitPA)),  anche  avvalendosi di soggetti terzi, cura la
progettazione,  la  realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC
per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

	
	      
                               Art. 82
           Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'

  1.  Sono  istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori a livello
nazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 77.
  2.  I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei
regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di
competenza  nazionale  o  regionale,  consultabili in via telematica,
esclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al
presente  decreto, e tenuti rispettivamente dal ((DigitPA)) a livello
nazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I
fornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati
fornitori qualificati SPC.
  3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma
1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che
abbiano  ottenuto  l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o
regionale.
  4.  Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'
necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
    a)   disponibilita'  di  adeguate  infrastrutture  e  servizi  di
comunicazioni elettroniche;
    b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
    c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
    d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali,
anche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi
qualificati.
  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno
inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
    a)  possesso  dei  necessari titoli abilitativi di cui al decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259, per l'ambito territoriale di
esercizio dell'attivita';
    b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella
gestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

	
	      
                               Art. 83
                          Contratti quadro

  1.  Al  fine  della realizzazione del SPC, il ((DigitPA)) a livello
nazionale  e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio, per
soddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e
indipendenza  di  giudizio,  nonche'  per  garantire la fruizione, da
parte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di
disponibilita'  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali
proposte  dal  miglior  offerente, nonche' una maggiore affidabilita'
complessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi', lo sviluppo della
concorrenza  e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati,
stipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per
la  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi
di  cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
  2.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu' fornitori di cui al
comma  1,  individuati  dal  ((DigitPA)). Gli atti esecutivi non sono
soggetti  al parere del ((DigitPA)) e, ove previsto, del Consiglio di
Stato.  Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato
art.  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n. 39 del 1993, hanno
facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

	
	      
                               Art. 84
    Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

  1.  Le  Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, aderenti alla Rete unitaria
della  pubblica  amministrazione, presentano al ((DigitPA)) , secondo
le  indicazioni  da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC,
da  attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo
contratto  quadro  di  cui  all'articolo  83,  comma  1,  termine  di
cessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo ogni
riferimento    normativo    alla   Rete   unitaria   della   pubblica
amministrazione si intende effettuato al SPC.

	
	      
                               Art. 85
            (( Collegamenti operanti per il tramite della
       Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))

  ((  1.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del
decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza
di connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi
offerti  dalla  Rete  internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono
di  reti  in  ambito  internazionale sono tenute a migrare nella Rete
internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni  entro  il 15 marzo
2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
  3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1,  comma  1,  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi
incluse  le  autorita'  amministrative  indipendenti, possono aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. ))

	
	      
                               Art. 86
                   Compiti e oneri del ((DigitPA))

  1.  Il  ((DigitPA))  cura  la  progettazione,  la realizzazione, la
gestione  ed  evoluzione  della  Rete  internazionale delle pubbliche
amministrazioni,  previo  espletamento  di  procedure  concorsuali ad
evidenza  pubblica  per  la  selezione  dei  fornitori  e mediante la
stipula  di  appositi  contratti-quadro  secondo modalita' analoghe a
quelle di cui all'articolo 83.
  2. Il ((DigitPA)), al fine di favorire una rapida realizzazione del
SPC,  per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di
approvazione  dei  contratti-quadro  di cui all'articolo 83, comma 1,
sostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
  3.  Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle
infrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori
proporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una
quota  di  tali  costi  e'  a  carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la
relativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
salvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il
pieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto
previsto dal comma 5.
  4.   Il   ((DigitPA))   sostiene  tutti  gli  oneri  derivanti  dai
collegamenti  in  ambito  internazionale delle amministrazioni di cui
all'articolo   85,   comma  1,  per  i  primi  due  anni  di  vigenza
contrattuale,  decorrenti  dalla  data  di approvazione del contratto
quadro  di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e'
a  carico  della singola amministrazione contraente proporzionalmente
ai servizi acquisiti.
  5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1,  comma  1,  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
aderiscono  alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai  sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi
ai servizi che utilizzano.

	
	      
                               Art. 87
                          (( Regolamenti ))

  ((  1.  Ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  o,  per  sua  delega, del Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati  regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento
dei   consulenti   di   cui  all'articolo  80,  comma  7,  e  per  la
determinazione   dei  livelli  minimi  dei  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione  agli  elenchi  dei fornitori qualificati del SPC di cui
all'articolo 82. ))

	
	      
                               Art. 88
               Norme transitorie per la firma digitale

  1.   I   documenti   sottoscritti  con  firma  digitale  basata  su
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico
gia'   tenuto   dall'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma
digitale   basata   su   certificati   rilasciati   da  certificatori
accreditati.
	
	      
                               Art. 89
                            Aggiornamenti

  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni
atti  di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi  normativi,  incidenti  sulle  materie oggetto di riordino
siano  attuati  esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni contenute nel presente codice.
	
	      
                               Art. 90
                          Oneri finanziari

  1.  All'attuazione  del  presente  decreto  si provvede nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.
	
	      
                               Art. 91
                             Abrogazioni

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:
    a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    b)  gli  articoli  1,  comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc),  dd),  ee),  ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,
ultimo  periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;
26;   27;   27-bis;   28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter;  29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,
5  e  6;  51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);
    c)  l'articolo  26  comma  2,  lettera a), e), h), della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
    d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
    ;  e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.
229.
  2.  Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,
commi  1  e  2;  10;  36,  commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono  riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443 (Testo B).
  3.  Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),
z),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);
6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
27-bis;  28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies;  29-septies;  29-octies;  51;  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
  ((3-bis.  L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e' abrogato.
  3-ter.   Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  42,  e'
abrogato.))
	
	      
                               Art. 92
                    Entrata in vigore del codice

  1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2006.

Redazione

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