Approvata la nuova legge regionale sul procedimento amministrativo

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato, lo scorso 23 marzo, il disegno di legge recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”.

Apportate modifiche importanti alle legge regionale 10 del 1991 (che aveva recepito in Sicilia la legge nazionale 241 del 1990).

Di seguito, il testo approvato in via definitiva dall’ARS

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Legge regionale siciliana approvata il 23 marzo 2011



“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla

corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.



TITOLO I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali



1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

1. L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.’.

Art. 2.

Tempi di conclusione del procedimento



1. All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4 bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20  dicembre 2009, n. 198.

4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.’.

2. I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

Art. 3.

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale



1. L’art. 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l’amministrazione digitale) l’Assessore regionale per l’Economia predispone il Piano per l’innovazione tecnologica della Regione (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, all’approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell’amministrazione regionale e di quelle di cui all’art. 1.

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell’amministrazione regionalesecondo quanto previsto dal Codice per l’amministrazione digitale.

4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall’attuazione del predetto piano.

5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell’amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all’indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.

6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.’.

2. Il Piano di cui al comma 2 dell’articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall’Assessore regionale per l’economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Conferenza di servizi



1. L’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 15. –

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, l’amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell’amministrazione regionale, tra quest’ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni. .

Art. 5.

Attività consultiva e valutazioni tecniche



1. L’articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 17 – 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l’Amministrazione regionale può avvalersi, quando l’amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione dell a richiesta.

2. Qualora l’organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall’organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Qualora l’amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l’amministrazione procede indipendentemente dall’acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l’obbligo per l’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.

7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell’organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 quater dell’articolo 2. .

2. All’articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola novanta’ è sostituita dalla parola quarantacinque’.

Art. 6.

Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di minizio attività (SCIA)



1. L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 22 – 1. Trovano applicazione nella regione le disposizioni di cui ll’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso.



1. L’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 23- 1. Trovano applicazione nella regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 25 – 1. Trovano applicazione nella regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All’articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: 1. E’ istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi. ;

b) al comma 4 dopo le parole La Commissione sono aggiunte le seguenti adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Modifiche ed abrogazioni di norme



1. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole commi 2 e 3 sono sostituite dalle parole commi 2, 2 bis e 2 ter .

3. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole lire 10.000 sono sostituite dalle parole euro 50,00 .

Art. 9.

Rubriche



1. All’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa .

2. All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Tempi di conclusione del procedimento .

3. All’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Motivazione del provvedimento .

4. All’articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Digitalizzazione della Pubblica Amministrazioneregionale .

5. All’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Unità organizzative responsabili del procedimento.

6. All’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Responsabile del procedimento .

7. All’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Compiti del responsabile del procedimento .

8. All’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Operatori non responsabili del procedimento .

9. All’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Comunicazione di avvio del procedimento .

10. All’articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento .

11. All’articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Intervento nel procedimento .

12. All’articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Diritti dei partecipanti al procedimento .

13. All’articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza .

14. All’articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale .

15. All’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Provvedimenti attributivi di vantaggi economici .

16. All’articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione .

17. All’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Conferenza di servizi.

18. All’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Accordi tra pubbliche amministrazioni .

19. All’articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Attività consultiva .

20. All’articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Registro delle opere pubbliche .

21. All’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Valutazioni tecniche .

22. All’articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Autocertificazione .

23. All’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

24. All’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Silenzio assenso .

25. All’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Disposizioni sanzionatorie .

26. All’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso .

27. All’articolo 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana .

28. All’articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Pubblicità degli atti .

29. All’articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso .

30. All’articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi .

31. All’articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti .

32. All’articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Abrogazioni e modifiche di norme .

33. All’articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Disposizione di rinvio .

34. All’articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica Disposizioni finali .

CAPO II

Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP)

Art. 10.

Sportello unico per le attività produttive



1. L’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 36 – Sportello unico per le attività produttive –

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali,adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell’attivazione e dello svolgimentocoordinato delle funzioni degli sportelli unici,l’Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale impresainungiorno di cui all’articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L’Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell’assistenza e deiservizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L’Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il comma 1 dell’art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III

Disposizioni per la trasparenza, l’efficienza e l’informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Art 11.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance



1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l’utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall’1 gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell’ambito dell’ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della perfomance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.

Art. 12.

Trasparenza e pubblicità degli atti



1. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall’articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

6. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un’area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.

7. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l’obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l’obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà nonché l’elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all’istanza, con l’indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

Art. 13.

Rapporto annuale sul funzionamento dell’amministrazione



1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell’amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.

Art. 14.

Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione



1. La Regione salvaguarda l’uso uniforme e l’identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37, con l’obiettivo di assicurare, all’interno ed all’esterno dell’amministrazione regionale, un’immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, modalità di impiego.

Art 15.

Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso



1.La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all’art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.

TITOLO II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia.

Art. 16.

Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi



1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l’eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;

b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;

c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;

d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;

e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta dilegge.

2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole entro il 31 gennaio di ogni anno sono inserite le parole , su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno, .

3. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, è sostituito dal seguente: Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. .

Art. 17.

Responsabilità dirigenziale



1. L’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Su richiesta del Presidente della Regione o dell’Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull’attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull’attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell’adempimento delle direttive impartite. .

2. L’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi. ;

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: E’ fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull’attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.

Art. 18.

Patrocinio legale



1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera b) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia



1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l’accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.

2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

a) al comma 1 le parole entro sessanta giorni sono sostituite dalle parole entro venti giorni ;

b) al comma 2 le parole centoventi giorni sono sostituite dalle parole settantacinque giorni ;

c) al comma 3 sono soppresse le parole inoltrandola alla Commissione edilizia comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni. ; d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso; e) al comma 5 le parole entro centoventi giorni sono sostituite dalle parole entro settantacinque giorni.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 20.

Misure di contenimento della spesa



1. Le misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.



Art. 21.

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Dopo l’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

Art. 22 bis – Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica –

1. I comuni e le province, ai sensi della vigente normativa e nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico.

1. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera

a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore. .

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4

1. Al comma 4 dell’articolo 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: I componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale Hellen Keller’ durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 6, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 le parole: I componenti del consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. sono soppresse .

Art. 23.

Norme relative al Consorzio per le autostrade siciliane



1. Il Consorzio per le autostrade siciliane assume natura di ente pubblico economico mantenendo le proprie finalità istituzionali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio provvede alle conseguenti modifiche dello statuto e del regolamento di organizzazione.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dal Consorzio continua ad essere disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati alla data di costituzione dei singoli rapporti di lavoro e dalle successive modifiche ed integrazioni degli predetti contratti, nel rispetto dell’articolo 2103 del codice civile. Analogo trattamento si applica al personale dipendente dal Consorzio all’esito di procedure di mobilità concluse alla data del 31 dicembre 2010.

4. E’autorizzata, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione, la trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, se relativi a rapporti di lavoro costituiti alla data del 31 dicembre 2010.

5. Ove il Consorzio proceda alla copertura dei posti della dotazione organica che risultino vacanti dopo la definizione dei provvedimenti di cui al comma 4, il 50 per cento dei posti disponibili è coperto da personale che sia stato assunto dal Consorzio mediante contratto di lavoro a tempo determinato, cumulando un periodo di lavoro non inferiore a quattro anni, anche per periodi non consecutivi.



Art. 24.

Ufficio di Bruxelles

1. Al comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola documentazione è soppressa la parola e ; b) dopo le parole Ufficio della segreteria di Giunta sono aggiunte le parole e l’Ufficio di Bruxelles. .

2. Alla rubrica Presidenza della Regione della tabella A’ allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come sostituita dall’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali. sono sostituite dalle parole Dipartimento regionale degli affari extraregionali.

3. All’Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1- Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

4. All’Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni per l’attuazione del presente articolo sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell’assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.



Art. 25.

Attività e servizi relativi all’area info-telematica

1. Presso l’Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all’area info- telematica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell’Assessorato regionale dell’economia.

Art. 26.

Norma finale



1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Redazione

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