Norme in materia di elezione, composizione e decadenza in Comuni e Province

La Sicilia ha modificato le proprie regole elettorali per Comuni e Province. Lo scorso 23 marzo l’ARS ha approvato il disegno di legge numero 85, che prevede tre diversi sistemi per l’elezione del Sindaco e dei consigli comunali:

– nei Comuni fino a 10000 abitanti rimane il sistema maggioritario;

– nei Comuni compresi tra 10000 e 15000 abitanti è stata introdotta la novità del sistema proporzionale a turno unico senza ballottaggio;

– nei Comuni oltre i 15000 rimane il sistema proporzionale con ballottaggio, ma viene introdotto il voto confermativo, all’interno di un’unica scheda, del candidato Sindaco e del candidato Presidente di Provincia. Addio dunque all’effetto trascinamento operato dalle liste nei confronti dei candidati a Sindaco o Presidente dato che il voto espresso in favore di una lista collegata al Sindaco o al Presidente di Provincia non si estenderà automaticamente ad essi e viceversa.

Prevista nuovamente la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e del Presidente di Provincia ma stavolta senza referendum popolare. Sfiducia che dovrà essere votata da almeno 2/3 dell’assemblea comunale o provinciale e con il limite che non potrà essere presentata nei primi due anni del mandato né negli ultimi 180 giorni.

Introdotta la novità dell’elezione diretta del Presidente di circoscrizione nei comuni dove sono presenti le municipalità.

Infine, è stata prevista una forma di tutela per le quote rose nella disposizione che prevede che nessun genere può essere rappresentato nelle liste in maniera superiore ai 3/ 4 dei componenti della stessa.

Entreranno subito in vigore soltanto le norme in materia di computo dei voti per l’attribuzione del premio di maggioranza (art. 6), di revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale (art. 10) e sulla Consulta dei cittadini migranti (art. 12).

Per il resto, le  disposizioni contenute nella legge producono effetti a decorrere dall’1 gennaio 2012.

. . . .


Assemblea regionale siciliana

Legge approvata il 23 marzo 2011

Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali



Art. 1. Modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del presidente della provincia

Art. 2. Sistema di elezione dei consigli provinciali

Art. 3. Rappresentanza di genere

Art. 4. Composizione della giunta comunale e provinciale

Art. 5. Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza

Art. 6. Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l’attribuzione del premio di maggioranza

Art. 7. Mozione di sfiducia

Art. 8. Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

Art. 9. Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente

Art. 10. Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale

Art. 11. Relazione sullo stato di attuazione del programma

Art. 12. Consulta dei cittadini migranti

Art. 13. Decorrenza

Art. 14. Norma finale

Art. 1.

Modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del presidente della provincia



1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.’.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.’.

3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

2. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.’.



Art. 2.

Sistema di elezione dei consigli provinciali

1. All’articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per
l’assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste
collegate con i rispettivi candidati alla carica
di presidente della provincia si divide la cifra
elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste
collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 , sino a
concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti
così ottenuti, i più alti in numero eguale a
quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o
gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il seggio è attribuito
alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista
spettano più seggi di quanti sono i suoi
candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l’ordine dei
quozienti.

6. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste
collegate, la cifra elettorale di ciascuna di
esse, corrispondente ai voti riportati nel primo
turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 , sino a
concorrenza del numero dei seggi spettanti al
gruppo di liste. Si determinano in tal modo i
quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al
candidato proclamato eletto che non abbia già
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per
cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o
gruppo di liste collegate abbia già superato il
50 per cento dei voti validi. I restanti seggi
vengono assegnati alle altre liste o gruppi di
liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio
di maggioranza previsto per la lista o le liste
collegate al presidente della provincia eletto al
primo turno viene attribuito solo nel caso in cui
la lista o le liste abbiano conseguito almeno il
40 per cento dei voti validi.

8. Per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi
spettanti alle singole liste nei vari collegi, si
procede ai sensi dell’articolo 18 della legge
regionale 9 maggio 1969 n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni.’.

2. All’articolo 18, primo comma, della legge
regionale 9 maggio 1969 n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5)
sono sostituiti dai seguenti:

3) procede alla distribuzione nei singoli
collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A
tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da
quella che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale provinciale; si determina il quoziente
elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra
elettorale provinciale di ciascuna lista per il
numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi
dei commi 5 e 6 dell’articolo 7 della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive
modifiche ed integrazioni; si determina la cifra
elettorale di collegio di ciascuna lista,
costituita dalla somma dei voti validi riportati
dalla lista nel collegio; si assegnano, in
ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra
ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale di lista, trascurando l’eventuale
parte frazionaria, è compreso nella cifra
elettorale che ciascuna lista ha riportato nel
collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo
stesso per legge spettanti, a cominciare da
quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale di collegio e, via via, in
quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali
immediatamente inferiori. Completate tali
operazioni con riferimento a tutte le liste, gli
eventuali seggi non assegnati sono attribuiti
alle relative liste, come sopra ordinate, nel
collegio in cui la lista ha il resto più alto,
sino all’attribuzione dei seggi spettanti a
ciascun collegio e fino all’esaurimento dei seggi
attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale.
In caso di parità di resti, il seggio è
attribuito nel collegio in cui la lista ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di
ulteriore parità, il collegio è individuato per
sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di
ogni candidato, in base al numero di voti di
preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di
ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre
individuali. A parità di cifra individuale
prevale il candidato che precede nell’ordine di
lista.’.



Art. 3.

Rappresentanza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n.
35 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1 bis. – 1. Nelle liste di candidati per
l’elezione del consiglio comunale nessun genere
può essere rappresentato in misura superiore a
tre quarti dei componenti della stessa.’;

b) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6 bis. – 1. Nelle liste di candidati per
l’elezione del consiglio provinciale nessun
genere può essere rappresentato in misura
superiore a tre quarti dei componenti della
stessa.’.



Art. 4.

Composizione della giunta comunale e
provinciale

1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive
modifiche ed integrazioni, é sostituito dal
seguente:

4. La giunta è composta in modo da garantire
la rappresentanza di entrambi i generi. La carica
di componente della giunta è compatibile con
quella di consigliere comunale. La giunta non può
essere composta da consiglieri in misura
superiore alla metà dei propri componenti.’.

2. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:

6. Non possono far parte della giunta il
coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i
parenti e gli affini sino al secondo grado, del
sindaco, di altro componente della giunta e dei
consiglieri comunali.’.

3. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive
modifiche ed integrazioni, é sostituito dal
seguente:

3. La giunta è composta in modo da garantire
la rappresentanza di entrambi i generi. La carica
di componente della giunta è compatibile con
quella di consigliere provinciale. La giunta non
può essere composta da consiglieri in misura
superiore alla metà dei propri componenti.’.

4. Il comma 5 dell’articolo 32 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:

5. Non possono far parte della giunta il
coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i
parenti e gli affini sino al secondo grado, del
presidente della provincia, di altro componente
della giunta e dei consiglieri provinciali.’.

5. All’articolo 33 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1,
lettera e), della legge regionale 11 dicembre
1991, n. 48 e successive modifiche ed
integrazioni, e sostituito dall’articolo 1 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le
parole che non deve essere superiore al 20 per
cento dei componenti dell’organo elettivo di
riferimento sono aggiunte le seguenti parole e,
limitatamente alle giunte comunali, che non deve
essere inferiore a 4.’.

Art. 5.

Norme in materia di attribuzione del premio di
maggioranza



1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono
attribuiti i due terzi dei seggi. All’altra lista
che ha riportato il maggior numero di voti è
attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora
altra lista non collegata al sindaco eletto abbia
ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi,
alla stessa è attribuito il 60 per cento dei
seggi. In tal caso alla lista collegata al
sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi.
Qualora più liste non collegate al sindaco
ottengano lo stesso più alto numero di voti si
procede alla ripartizione dei seggi tra le
medesime per parti uguali; l’eventuale seggio
dispari è attribuito per sorteggio.’

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive
modifiche ed integrazioni, è inserito il
seguente:

5 bis. Nei comuni con popolazione sino a 3
mila abitanti, alla lista collegata al sindaco
eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi.
Alla lista che è collegata al candidato sindaco
che ha ottenuto un numero di voti immediatamente
inferiore a quello del candidato eletto, è
attribuito il restante terzo dei seggi. Nei
medesimi comuni si applicano altresì le
disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto
periodo del comma 5.’.



Art. 6.

Interpretazione autentica in materia di computo
dei voti per l’attribuzione del premio di
maggioranza

1. Il comma 6 dell’articolo 4 ed il comma 7
dell’articolo 7 della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, si interpretano nel senso che ai
fini dell’attribuzione del premio di maggioranza
non sono computabili i voti espressi per le liste
che, ai sensi del comma 3 bis del articolo 4 e
del comma 4 bis dell’articolo 7, non sono ammesse
all’assegnazione di seggi.



Art. 7.

Mozione di sfiducia

1. All’articolo 10 della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 1 le parole dal 65 per cento’ sono
sostituite dalle parole da due terzi’;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. La mozione di sfiducia nei confronti
del sindaco o del presidente della provincia
regionale non può essere proposta prima del
termine di ventiquattro mesi dall’inizio del
mandato né negli ultimi centottanta giorni del
mandato medesimo.’.



Art. 8.

Elezione del sindaco e dei consigli
nei comuni con popolazione compresa tra 10.000
e 15.000 abitanti

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) Art. 2 bis.- Elezione del sindaco nei
comuni con popolazione compresa tra 10.000 e
15.000 abitanti.- 1. Nei comuni con popolazione
compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco
è eletto a suffragio universale e diretto a turno
unico contestualmente all’elezione del consiglio
comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco
deve dichiarare all’atto della presentazione
della candidatura il collegamento con una o più
liste presentate per l’elezione del consiglio
comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai
delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l’elezione del sindaco è
quella stessa utilizzata per l’elezione del
consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati alla carica di sindaco, scritti entro
un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle
liste cui il candidato è collegato. Ciascun
elettore esprime separatamente il voto per il
candidato sindaco e per una delle liste ad esso
collegate; il voto espresso soltanto per una
delle liste di candidati al consiglio non si
estende al candidato sindaco collegato e il voto
espresso soltanto per il candidato sindaco non si
estende alla lista o al gruppo di liste
collegate. Ciascun elettore può altresì votare
per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.

4. E’ proclamato eletto sindaco il candidato
che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parità si procede ad un turno di ballottaggio fra
i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, da effettuarsi la seconda
domenica successiva a quella del primo turno di
votazione. In caso di ulteriore parità è
proclamato eletto il più anziano di età.’;

b) Art. 2 ter – Elezione del consiglio
comunale nei comuni con popolazione compresa tra
10.000 e 15.000 abitanti – 1. Le liste per
l’elezione del consiglio comunale devono
comprendere un numero di candidati non superiore
al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai due terzi, con arrotondamento
all’unità superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga
una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 2 bis, tracciando un
segno sul contrassegno della lista prescelta.
Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di
preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga
posta a fianco del contrassegno.

3. L’attribuzione dei seggi alle liste è
effettuata successivamente alla proclamazione
dell’elezione del sindaco.

4. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi,
le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per
cento del totale dei voti validi espressi. Al
fine della determinazione del quoziente
elettorale circoscrizionale non si tiene conto
dei voti riportati dalle liste non ammesse
all’assegnazione dei seggi. Per le finalità di
cui al comma 7, non sono pertanto computabili i
voti espressi per le liste che, ai sensi del
presente comma, non sono ammesse all’assegnazione
dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per
l’assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste
collegate con i rispettivi candidati alla carica
di sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4 . . ., sino a
concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti
così ottenuti, i più alti in numero eguale a
quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o
gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il seggio è attribuito
alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista
spettano più seggi di quanti sono i suoi
candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l’ordine dei
quozienti.

6. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste
collegate, la cifra elettorale di ciascuna di
esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa
per 1, 2, 3, 4 …, sino a concorrenza del numero
dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si
determinano in tal modo i quozienti più alti e,
quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al
candidato proclamato eletto che non abbia già
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per
cento dei seggi, sempreché nessun altra lista o
gruppo di liste collegate abbia già superato il
50 per cento dei voti validi. I restanti seggi
vengono assegnati alle altre liste o gruppi di
liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio
di maggioranza previsto per la lista o le liste
collegate al sindaco eletto viene attribuito solo
nel caso in cui la lista o le liste abbiano
conseguito almeno il 40 per cento dei voti
validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali
i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine
delle rispettive cifre individuali. In caso di
parità di cifra individuale sono proclamati
eletti i candidati che precedono nell’ordine di
lista.’.

2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, le parole 10.000 abitanti ,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole
15.000 abitanti.’.

Art. 9.

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente



1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) Art. 4 bis – Elezione del presidente del
consiglio circoscrizionale – 1. Il presidente del
consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio
universale e diretto in un unico turno
contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale
si applicano le norme che disciplinano i
requisiti per la candidatura, le cause di
ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e
decadenza previste per il sindaco dei comuni in
cui il consiglio comunale è eletto con
l’applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente
deve dichiarare all’atto della presentazione
della candidatura il collegamento con una o più
liste presentate per la elezione del consiglio di
circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia
solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati delle liste interessate.
All’atto della presentazione della lista o delle
liste collegate, ciascun candidato alla carica di
presidente deve altresì dichiarare di non avere
accettato la candidatura alla stessa carica in
altra circoscrizione.

4. La scheda per l’elezione del presidente è
quella stessa utilizzata per l’elezione del
consiglio di circoscrizione. La scheda reca i
nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
presidente, scritti in un apposito rettangolo, al
cui fianco sono riportati i contrassegni della
lista o delle liste alle quali il candidato è
collegato. Ciascun elettore indica separatamente
il proprio voto per il candidato presidente e per
una delle liste ad esso collegate; il voto
espresso soltanto per una delle liste di
candidati al consiglio non si estende al
candidato presidente collegato e il voto espresso
soltanto per il candidato presidente non si
estende alla lista o al gruppo di liste
collegate. Ciascun elettore può altresì votare
per un candidato alla carica di presidente anche
non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.

5. E’ proclamato eletto presidente il candidato
che ottiene il maggior numero di voti validi. In
caso di parità è proclamato eletto il più anziano
di età.’;

b) Art. 4 ter – Elezione del consiglio
circoscrizionale. 1. Per l’elezione del consiglio
circoscrizionale trovano applicazione i commi 1,
2, 4, 5 e 7 dell’articolo 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle
liste di candidati al consiglio circoscrizionale
e della collegata candidatura alla carica di
presidente è sottoscritta da non meno di
trecentocinquanta e da non più di settecento
elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della
dichiarazione di presentazione della lista e
della collegata candidatura alla carica di
presidente quando la stessa viene presentata
insieme a quella per l’elezione del Consiglio
comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più
di una dichiarazione di presentazione della
lista.’.

2. Il comma 3 dell’articolo 3, della legge
regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive
modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dall’articolo 1,
comma 1 lettera c) della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall’ articolo
11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 22, sono soppresse le parole ed è
eletto a suffragio diretto secondo le norme
stabilite per l’elezione dei consigli comunali
con sistema proporzionale. .

4. E’ abrogato il comma 8 dell’articolo 13
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall’articolo 1, comma 1 lettera c), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito
dall’ articolo 11, comma 1, della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 22.

Art. 10.

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del
consiglio comunale



1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, è inserito il seguente:
Art. 11 bis. – Revoca del presidente del
consiglio provinciale e del consiglio comunale.

1. Nei confronti del presidente del consiglio
provinciale e del presidente del consiglio
comunale può essere presentata, secondo le
modalità previste nei rispettivi statuti, una
mozione motivata di revoca. La mozione, votata
per appello nominale ed approvata da almeno i due
terzi dei componenti del consiglio, determina la
cessazione dalla carica di presidente. .

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i comuni e le
province regionali adeguano i propri statuti alle
disposizioni di cui all’art. 11 bis della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto
dal comma 1.



Art. 11.

Relazione sullo stato di attuazione del
programma

1. All’articolo 17 della legge regionale 26
agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

2 bis. Il sindaco partecipa alla seduta del
consiglio dedicata alla valutazione della
relazione di cui al presente articolo.’.



Art. 12.

Consulta dei cittadini migranti

1. I comuni nel cui territorio siano presenti
comunità di cittadini residenti provenienti da
paesi non appartenenti all’Unione europea,
istituiscono e disciplinano con regolamento la
Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i
comuni adeguano i propri statuti alle
disposizioni di cui al presente articolo entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di inosservanza
l’assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.

Art. 13.

Decorrenza



1. Le disposizioni contenute nella presente
legge producono effetti a decorrere dall’1
gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli
articoli 6, 10 e 12.

Art. 14.

Norma finale



1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
(20.06.2008) Testo presentato
(02.02.2011 seduta 0148) 1. Prima Commissione – Affari Istituzionali – Testo esitato per l’Aula
(23.03.2011 seduta 0239) Aula – Testo approvato dall’Aula
(1) Nella seduta n. 233 dell’8 marzo 2011 è stata approvata la questione
sospensiva.

Redazione

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