Il Decreto Legge “Sviluppo” 13 maggio 2011 n. 70

Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70

Semestre  Europeo – Prime  disposizioni  urgenti  per   l’economia



(Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011)




Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica

Art. 2. Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Art. 3. Reti d’impresa, “Zone  a  burocrazia  zero”,  Distretti  turistico – alberghieri, nautica da diporto

Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche

Art. 5. Costruzioni private

Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Art. 7. Semplificazione fiscale

Art. 8. Impresa e Credito

Art. 9. Scuola e merito

Art. 10. Servizi ai cittadini

Art. 11. Disposizioni finanziarie

Art. 12. Entrata in vigore

Di seguito, il testo integrale (qui le novità in materia di appalti pubblici):

 

Il Presidente della Repubblica;

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di   emanare

disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo  economico  e

della competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione  di  misure

volte   alla   semplificazione   dei   procedimenti    amministrativi

concernenti, in particolare, la disciplina  dei  contratti  pubblici,

dell’attivita’ edilizia e di quella fiscale,  nonche’  ad  introdurre

misure per il rilancio dell’economia nelle aree del  Mezzogiorno  del

Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere  sinergie

tra le istituzioni  di  ricerca  e  le  imprese,  anche  al  fine  di

garantire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in   sede   europea

indispensabili, nell’attuale  quadro  di  finanza  pubblica,  per  il

conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e crescita;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 5 maggio 2011;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro dell’economia e delle finanze;

 

                                Emana  

                    il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

            Credito di imposta per la ricerca scientifica

 


  1. E’ istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un

credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di

ricerca, in Universita’ ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita’

ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi’

finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.

con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di

equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via

credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del

Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca,   di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere

da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l’importo  percentuale  che

eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio

2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti  in  progetti

di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e’   integralmente   deducibile

dall’imponibile delle imprese.

  3. Operativamente:

    a) per Universita’ ed enti pubblici di ricerca si intendono:

      1) le Universita’,  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti

Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

      2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all’articolo  6  del

Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di

contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche’  l’ASI-Agenzia

Spaziale Italiana;

      3)  gli  organismi  di  ricerca  cosi’  come   definiti   dalla

disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di

ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01,  lettera  d),  del

paragrafo 2.2;

    b) il credito di imposta:

      1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e

fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre

2012;

      2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa

incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e’  commissionato  ai

soggetti di cui alla lettera a);

      3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei

redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne’  della  base

imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;

      4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

successive modificazioni;

      5) e’ utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e

successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al

comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo

articolo;

      6) non e’ soggetto al limite annuale  di  cui  all’articolo  1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate

con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate.  Le

disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta

per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della

legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e’ conseguentemente soppresso.

  5. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata  la  spesa

di 55 milioni di euro per l’anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per

l’anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 91 milioni

di euro per l’anno 2014. Ai sensi dell’articolo 17, comma  12,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente

articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi

scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare,

fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato,

delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente,

nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,

lettera b), della citata legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di

spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il

Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita’,  nonche’  le

risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per

mille dell’imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche’  il

fondo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse

destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

Il Ministro dell’economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo

alle Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli

scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.             

          

                               Art. 2

      Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

 


  1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a

livello europeo della fiscalita’ di  vantaggio  per  le  regioni  del

Mezzogiorno, fiscalita’ che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e

imprese, coerentemente con la decisione assunta nel “Patto Euro plus”

del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini

della promozione della produttivita’  nelle  regioni  in  ritardo  di

sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d’imposta  per

ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.

L’assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data

di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  attesa  di  una

estensione coerente con il citato “Patto Euro plus”, il funzionamento

del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla

Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Regolamento  (CE)  n.

800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione

degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’articolo 40 del

predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici  mesi

successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,

aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato

assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea

“svantaggiati”ai sensi del numero 18  dell’articolo  2  del  predetto

Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e’  concesso

per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta  nella  misura

del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2

sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento

del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi

lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai

sensi del numero 19 dell’articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il

credito  d’imposta  e’  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi

salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all’assunzione.

Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2  del  richiamato  Regolamento,

per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di  impiego

regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero  privi  di  un

diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano

superato i 50 anni di eta’, ovvero che vivano soli  con  una  o  piu’

persone a carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con

elevato tasso di disparita’ uomo-donna – ivi definito – ovvero membri

di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite;  per

lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori  privi  di

lavoro da almeno 24 mesi.

  3. Il credito di imposta e’ calcolato sulla base  della  differenza

tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato

rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a

tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti

all’arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti

con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta

in misura proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del

contratto nazionale.

  4. L’incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto

delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’  controllate

o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile  o  facenti

capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

  5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a

decorrere dal mese successivo a quello  dell’entrata  in  vigore  del

presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo

indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I

lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si

assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore

prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

  6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi

relativa al  periodo  d’imposta  per  il  quale  e’  concesso  ed  e’

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell’articolo

17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive

modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non

concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai

fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e  non  rileva

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:

    a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e’ inferiore o  pari

a quello rilevato mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  all’arco

temporale di cui al comma 1;

    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo

minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie

imprese;

    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni

non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in

materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate

sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni

alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste

dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi  in  cui  siano  emanati

provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di

lavoro per condotta antisindacale.

  8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le

regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della

gioventu’, previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei

notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo

di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali

comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da

ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche’ le  disposizioni  di

attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il

rispetto delle condizioni  che  consentono  l’utilizzo  dei  suddetti

fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente

credito d’imposta.

  9. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo  sono

individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo

congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale

Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al

finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei

limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le  citate

risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e

2013  sono  versate  all’entrata   del   bilancio   dello   Stato   e

successivamente riassegnate per le suddette finalita’  di  spesa,  ad

apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero

dell’economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni

titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  ex

lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti  a

titolo di credito di imposta dalla UE,  da  versare  all’entrata  del

bilancio dello Stato. Ai sensi  dell’articolo  17,  comma  12,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente

articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi

scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, con proprio decreto, provvede  alla  riduzione,  della

dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da  garantire

la  compensazione  degli  effetti   dello   scostamento   finanziario

riscontrato, su tutti  i  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro

dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con

apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e

all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.”

                   

                               Art. 3

 Reti d’impresa, “Zone  a  burocrazia  zero”,  Distretti  turistico  –

                   alberghieri, nautica da diporto

 


  1. Per incrementare l’efficienza del  sistema  turistico  italiano,

riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, fermo restando,  in

assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e  fruizione  della

battigia, anche ai fini di balneazione, e’ introdotto un  diritto  di

superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:

    a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate

formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle

scogliere. Sulle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, aventi

qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata  in  vigore

del presente articolo,  ancorche’  realizzate  su  spiaggia,  arenile

ovvero scogliera, salvo che le relative aree non  risultino  gia’  di

proprieta’  privata,  le  edificazioni   possono   essere   mantenute

esclusivamente in regime di diritto di superficie.  La  delimitazione

dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche’  la  delimitazione

delle aree gia’ occupate da  edificazioni  esistenti,  realizzate  su

terreni non gia’ di proprieta’ privata, e’ effettuata, su  iniziativa

dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l’Agenzia del demanio;

    b) il provvedimento costitutivo  del  diritto  di  superficie  e’

rilasciato, nel rispetto dei  principi  comunitari  di  economicita’,

efficacia,  imparzialita’,  parita’  di  trattamento,  trasparenza  e

proporzionalita’, dalla Regione, d’intesa con il Comune  nonche’  con

le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in

copia  alla  Agenzia   delle   entrate   per   la   riscossione   del

corrispettivo;

    c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente  si

mantiene:

      1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla

Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;

      2)  previo   accatastamento   delle   edificazioni   ai   sensi

dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e,  per  le

edificazioni gia’ esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente articolo,  se  le  stesse  risultano  dotate  di  un  titolo

abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;

      3) se acquisito da una  impresa,  a  condizione  che  l’impresa

aderisca a nuovi, congrui studi di  settore  appositamente  elaborati

dalla  Agenzia  delle  entrate  e  che  l’impresa  risulti   altresi’

regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

    d) sulle aree inedificate l’attivita’ edilizia e’ consentita solo

in regime di diritto di superficie  e  comunque  nel  rispetto  della

normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia’  occupate

da   edificazioni   esistenti   le   attivita’    di    manutenzione,

ristrutturazione,  trasformazione,  ovvero  di  ricostruzione   delle

predette edificazioni sono consentite  comunque  nel  rispetto  della

normativa vigente.

  2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla

data di entrata in vigore del presente  articolo,  che  risultano  in

violazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,  sono  senz’altro

acquisite di diritto alla proprieta’  del  demanio  ed  abbattute  in

danno di colui che le ha realizzate.  Le  violazioni  alla  normativa

vigente,  incluse  quelle  di  rilevanza  penale,  commesse  su  aree

costituite da spiagge,  arenili  e  scogliere  continuano  ad  essere

perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e’ innovato  in

materia di concessioni sul demanio marittimo. Le  risorse  costituite

dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c)  e

d) del comma 1 riscosse dalla  Agenzia  delle  entrate  sono  versate

all’entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  un

Fondo costituito presso il Ministero dell’economia  e  delle  finanze

per  essere  annualmente  ripartite  in  quattro  quote,  in  favore,

rispettivamente, della Regione interessata, dei  Comuni  interessati,

dei Distretti turistico – alberghieri di  cui  al  comma  4,  nonche’

dell’erario, con  particolare  riferimento  agli  eventuali  maggiori

oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno.  La  misura

delle  quote  e’  stabilita  annualmente  con  decreto  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, in modo tale che non derivino  effetti

negativi  per  la  finanza  pubblica.  Con  decreto  di  natura   non

regolamentare  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze   sono

stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di  cui

alla comma 1, lettera c), n.  1),  in  modo  tale  che  non  derivino

effetti negativi per la finanza pubblica.

    

  3. A salvaguardia di valori  costituzionalmente  garantiti,  quanto

alle esigenze del pubblico uso, l’attuazione  delle  disposizioni  di

cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei  casi  di

attribuzione di diritti di superficie ad imprese  turistico-balneari,

il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e

transito per il  raggiungimento  della  battigia,  anche  a  fini  di

balneazione.

  4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del

settore che operano nei medesimi  territori,  previa  intesa  con  le

Regioni  interessate,  i  Distretti  turistico-alberghieri  con   gli

obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello

nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo  delle  aree  e

dei   settori   del    Distretto,    di    migliorare    l’efficienza

nell’organizzazione e nella produzione  dei  servizi,  di  assicurare

garanzie e certezze  giuridiche  alle  imprese  che  vi  operano  con

particolare riferimento alle opportunita’ di investimento, di accesso

al credito, di  semplificazione  e  celerita’  nei  rapporti  con  le

pubbliche amministrazioni.

  5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi,

relativamente  ai  beni  del  demanio  marittimo,  esclusivamente  le

spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei  Distretti

e’ effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi,

che e’ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del  settore

turistico che operano nei  medesimi  territori.  Alla  conferenza  di

servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,

  6. Nei Distretti turistico-alberghieri  si  applicano  le  seguenti

disposizioni:

    a) alle imprese  dei  Distretti,  costituite  in  rete  ai  sensi

dell’articolo  3,  comma  4-bis  e  seguenti,  del  decreto-legge  10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2009, n. 33,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le

disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,  per

la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1,  comma  368,  lettere

b), c) e d) della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive

modificazioni,  previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del

Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il  Ministero

dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa

richiesta. Alle medesime imprese, ancorche’ non costituite  in  rete,

si applicano altresi’, su richiesta, le disposizioni  agevolative  in

materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera  a),  della

citata legge n. 266 del 2005;

    b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia  zero”  ai  sensi

dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai  medesimi

si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2

del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per  spese  di

competenza del Ministero dell’interno sono a carico del fondo di  cui

al comma 2;

    c) nei Distretti sono attivati sportelli unici  di  coordinamento

delle attivita’  delle  Agenzie  fiscali  e  dell’INPS.  Presso  tali

sportelli le imprese del  distretto  intrattengono  rapporti  per  la

risoluzione di qualunque questione  di  competenza  propria  di  tali

enti, nonche’ presentare richieste ed  istanze,  nonche’  ricevere  i

provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti,  rivolte  ad  una

qualsiasi    altra    amministrazione    statale.     Con     decreto

interdirigenziale  dei  predetti  enti,  nonche’  con   decreto   del

Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate  le

disposizioni applicative occorrenti ad  assicurare  la  funzionalita’

degli  sportelli  unici,  rispettivamente,  per   le   questioni   di

competenza  dei  predetti   enti,   nonche’   di   competenza   delle

amministrazioni statali, Per le attivita’ di ispezione e controllo di

competenza delle Agenzie fiscali  e  dell’INPS  gli  sportelli  unici

assicurano  controlli   unitari,   nonche’   una   pianificazione   e

l’esercizio di tali attivita’  in  modo  tale  da  influire  il  meno

possibile  sull’ordinaria  attivita’  propria   delle   imprese   dei

Distretti. Dall’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  periodi

precedenti  non  devono  derivare  nuovi   o   maggiori   oneri.   Le

amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti   ivi   previsti   con

l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

in base alla legislazione vigente.

  7. Per semplificare gli adempimenti  amministrativi  relativi  alla

navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di

pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della  nautica

da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi

1 e 2 dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

    “1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si  applicano  alla

navigazione da diporto, anche  se  esercitata  per  fini  commerciali

mediante le unita’ da diporto di  cui  all’articolo  3  del  presente

codice, ivi comprese le navi di cui  all’articolo  3  della  legge  8

luglio 2003, n. 172.

    2. Ai fini del presente codice  si  intende  per  navigazione  da

diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi

sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche’   quella

esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui

all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la

disciplina ivi prevista.”.

  8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici  e

razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni

demaniali marittime:

    a) all’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il

comma 2, e’ inserito il seguente:

      “2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo  stato

sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali

di preminente interesse pubblico,  nella  predisposizione  del  piano

regolatore  portuale,  deve  essere  valutata,  con   priorita’,   la

possibile  finalizzazione  delle  predette  strutture  ed  ambiti  ad

approdi turistici come definiti dall’articolo 2  del  regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n.

509.”;

    b) ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni

a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,

nonche’ alle rispettive  norme  di  attuazione,  al  procedimento  di

revisione  del  quadro  normativo  in  materia  di   rilascio   delle

concessioni demaniali marittime per  le  strutture  portuali  di  cui

all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del  Presidente

della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le

modalita’  di  affidamento  delle  concessioni  di   beni   demaniali

marittimi con finalita’  turistico-ricreative,  come  definiti  sulla

base dell’intesa raggiunta ai sensi dell’articolo 1,  comma  18,  del

decreto  legge  30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  in  sede  di

conferenza Stato – Regioni.

    

                                   Art. 4

                  Costruzione delle opere pubbliche

 


  1. Per ridurre  i  tempi  di  costruzione  delle  opere  pubbliche,

soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure

di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu’

efficace sistema di controllo e infine per  ridurre  il  contenzioso,

sono  apportate  alla  disciplina   vigente,   in   particolare,   le

modificazioni che seguono:

    a)  estensione  del  campo  di  applicazione  della  finanza   di

progetto,  anche  con   riferimento   al   cosiddetto   “leasing   in

costruendo”;

    b) limite alla possibilita’ di iscrivere “riserve”;

    c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

    d) introduzione di un tetto di  spesa  per  le  opere  cosiddette

“compensative”;

    e)  contenimento  della  spesa  per  compensazione,in   caso   di

variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

    f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

    g) istituzione nelle Prefetture  di  un  elenco  di  fornitori  e

prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

    h) disincentivo per le liti “temerarie”;

    i)  individuazione,  accertamento  e  prova  dei   requisiti   di

partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla  Banca

dati nazionale dei contratti pubblici;

    l)  estensione  del  criterio  di   autocertificazione   per   la

dimostrazione dei requisiti richiesti  per  l’esecuzione  dei  lavori

pubblici;

    m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei  requisiti

di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

    n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,  cause  che

possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici

e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione   e   attuazione,   con

irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente  previste  dalle

stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

    o)  obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria,  in   caso   di

risoluzione del contratto;

    p) razionalizzazione e semplificazione del  procedimento  per  la

realizzazione di infrastrutture strategiche di  preminente  interesse

nazionale (“Legge obiettivo”);

    q) innalzamento dei limiti di  importo  per  l’affidamento  degli

appalti di lavori mediante procedura negoziata;

    r)  innalzamento  dei  limiti  di  importo  per  l’accesso   alla

procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.  Inoltre,

e’ elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la  presunzione

di interesse culturale degli immobili pubblici.

  2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163

sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 27, comma 1, le  parole:  “dall’applicazione  del

presente codice” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “dall’ambito  di

applicazione oggettiva del presente codice”;

    b) all’articolo 38:

      1) al comma 1:

        1.1) alla lettera b), le parole: «il socio»  sono  sostituite

dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: “gli amministratori muniti

di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite  le

seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza  in  caso

di societa’ con meno di quattro soci,” ;

        1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono  sostituite

dalle seguenti: «dei  soci»;  dopo  le  parole:  “gli  amministratori

muniti di poteri di  rappresentanza  o  il  direttore  tecnico”  sono

inserite  le  seguenti:  “o  il  socio  unico,  ovvero  il  socio  di

maggioranza in caso di  societa’  con  meno  di  quattro  soci,”;  le

parole: “cessati dalla carica nel  triennio”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “cessati  dalla  carica  nell’anno”;  le  parole  “di  aver

adottato atti o misure di  completa  dissociazione”  sono  sostituite

dalle  seguenti:  “che   vi   sia   stata   completa   ed   effettiva

dissociazione”; le parole: «resta salva in ogni  caso  l’applicazione

dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del

codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:

«l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando  il  reato

e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione

ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo  la  condanna

ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

        1.3) alla lettera d) dopo le parole: “19 marzo 1990, n.  55;”

sono aggiunte  le  seguenti:  “l’esclusione  ha  durata  di  un  anno

decorrente  dall’accertamento  definitivo  della  violazione   e   va

comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;”;

        1.4) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:

          “e) che hanno commesso  violazioni  gravi,  definitivamente

accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo

derivante dai rapporti di lavoro”;

        1.5) alla lettera g) dopo la parola: “violazioni” e’ inserita

la seguente: “gravi”;

        1.6) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:

          «h) nei cui confronti, ai sensi del  comma  1-ter,  risulta

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,  comma

10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in

merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.»;

        1.7) la lettera l) e’ sostituita dalla seguente:

          “l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12  marzo  1999,  n.

68.”;

        1.8) la lettera m-bis) e’ sostituita dalla seguente:

          “m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma

9-quater, risulta l’iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui

all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.”;

        1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: “,  anche

in assenza nei loro confronti di un procedimento  per  l’applicazione

di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,” e

le parole: “nei tre anni antecedenti” sono sostituite dalle seguenti:

“nell’anno antecedente”;

      2) al comma 1-bis, le parole: “I casi di  esclusione  previsti”

sono sostituite dalle seguenti: “Le cause di esclusione  previste”  e

dopo le parole: “affidate ad un custode o amministratore giudiziario”

sono inserite  le  seguenti:  “limitatamente  a  quelle  riferite  al

periodo precedente al predetto affidamento”;

      3) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:

        “1-ter. In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o

falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti  di

subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione  all’Autorita’

che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in

considerazione della rilevanza o della  gravita’  dei  fatti  oggetto

della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa

documentazione, dispone l’iscrizione nel  casellario  informatico  ai

fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di

subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un

anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata  e  perde  comunque

efficacia.”;

      4) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

        “2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso  dei

requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformita’  alle

previsioni  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in

cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi  comprese  quelle

per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del  comma

1, lettera c),  il  concorrente  non  e’  tenuto  ad  indicare  nella

dichiarazione le condanne quando  il  reato  e’  stato  depenalizzato

ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il

reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso  di

revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1,  lettera  e)  si

intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo  14,

comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e  successive

modificazioni, fermo restando quanto  previsto,  con  riferimento  al

settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g),  si  intendono

gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di  imposte  e

tasse per un importo superiore all’importo  di  cui  all’articolo  48

bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  29

settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono

gravi le violazioni ostative  al  rilascio  del  documento  unico  di

regolarita’  contributiva  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,   del

decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di

cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo  47,

comma 2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti  prescritti  per  il

rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. Ai fini del

comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,  alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo

di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto,  e  di

aver formulato l’offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di  non

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di

soggetti che si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una  delle

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e

di aver formulato l’offerta autonomamente;  c)  la  dichiarazione  di

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,  in  situazione  di

controllo di cui all’articolo 2359  del  codice  civile,  e  di  aver

formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle  lettere

a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali

accerta che le relative offerte sono imputabili ad  un  unico  centro

decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi.   La   verifica   e

l’eventuale esclusione sono  disposte  dopo  l’apertura  delle  buste

contenenti l’offerta economica.”;

    c) all’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) al comma 3, lettera a), e’ aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo:  “i  soggetti  accreditati  sono  tenuti   a   inserire   la

certificazione di cui alla presente  lettera  relativa  alle  imprese

esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito  presso

l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui  all’articolo

4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;”;

      2) dopo il comma 9-ter, e’ aggiunto il seguente:

        “9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione  o

falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA  ne  danno

segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state  rese  con

dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione  di

falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico

ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti

di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per

un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata  e

perde comunque efficacia.”;

    d) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  “Documenti  e

informazioni complementari – Tassativita’ delle cause di esclusione”;

      2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

        “1-bis. La  stazione  appaltante  esclude  i  candidati  o  i

concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste

dal presente codice e dal regolamento  e  da  altre  disposizioni  di

legge vigenti, nonche’ nei casi di incertezza assoluta sul  contenuto

o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o  di

altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita’ del  plico

contenente  l’offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre

irregolarita’  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il

principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito

non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.

Dette prescrizioni sono comunque nulle”;

    e) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      “2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le  modalita’

indicate dall’Autorita’, ad inserire nella Banca dati  nazionale  dei

contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante  il  possesso  dei

requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta  ai

sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

      2-ter.  Le  stazioni  appaltanti  verificano  il  possesso  dei

requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca  dati  nazionale  dei

contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.”;

    f) all’articolo 56, comma 1,  lettera  a),  l’ultimo  periodo  e’

soppresso;

    g) all’articolo 57, comma 2,  lettera  a),  l’ultimo  periodo  e’

soppresso;

    h) all’articolo 64, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

      “4-bis. I bandi  sono  predisposti  dalle  stazioni  appaltanti

sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorita’, previo

parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  sentite

le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause

tassative di esclusione di  cui  all’articolo  46,  comma  1-bis.  Le

stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente

in ordine alle deroghe al bando – tipo.”;

    i) all’articolo 74, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

      “2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo

di   moduli   di   dichiarazione   sostitutiva   dei   requisiti   di

partecipazione di ordine generale  e,  per  i  contratti  relativi  a

servizi e forniture o per i contratti relativi a  lavori  di  importo

pari o inferiore a 150.000  euro,  dei  requisiti  di  partecipazione

economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi.   I   moduli   sono

predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard

definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorita’.”.

    l) all’articolo 122:

      1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

        “7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di

euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,  a  cura  del

responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non

discriminazione,   parita’   di   trattamento,   proporzionalita’   e

trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,  comma

6; l’invito e’ rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a

500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo

inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono

aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  L’avviso  sui  risultati  della

procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso

relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene  l’indicazione   dei

soggetti invitati ed e’ trasmesso per la  pubblicazione,  secondo  le

modalita’ di cui all’articolo 122, commi 3 e 5,  entro  dieci  giorni

dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica  l’articolo

65, comma 1″;

      2) il comma 7-bis e’ abrogato;

    m) all’articolo  123,  comma  1,  le  parole:  “1  milione”  sono

sostituite dalle seguenti: ” un milione e cinquecentomila”;

    n) all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti

parole: “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

    o) all’articolo 133, i commi 4 e 5  del  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:

      “4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo

di singoli materiali  da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze

eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,

superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero

delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta  con  il

decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento  o

in diminuzione, per la meta’ della percentuale eccedente  il  10  per

cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

      5. La compensazione e’ determinata applicando  la  meta’  della

percentuale di variazione che eccede il 10 per cento  al  prezzo  dei

singoli  materiali  da  costruzione   impiegati   nelle   lavorazioni

contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma

6 nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori.”;

    p) all’articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1)  nella  rubrica  le   parole:   “per   grave   inadempimento

dell’esecutore” sono soppresse;

      2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono  nel  bando

di gara che” sono soppresse e le parole: “per grave inadempimento del

medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai  sensi  degli  articoli

135 e 136″;

    q) all’articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) al  comma  9  le  parole  “asseverato  da  una  banca”  sono

sostituite dalle seguenti: “asseverato da un istituto di credito o da

societa’ di servizi costituite dall’istituto  di  credito  stesso  ed

iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi

dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o

da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge  23

novembre 1939, n. 1966″;

      2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

        “19.  Gli  operatori  economici   possono   presentare   alle

amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  alla  realizzazione

in concessione di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita’

non presenti nella programmazione triennale di cui  all’articolo  128

ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati

dall’amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa

vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una  bozza  di

convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e

la  specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio   e   della

gestione. Il piano economico-finanziario  comprende  l’importo  delle

spese sostenute per la predisposizione  della  proposta,  comprensivo

anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui  all’articolo  2578

del codice civile. La proposta e’ corredata  dalle  autodichiarazioni

relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione

di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare una cauzione  nella

misura dell’importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel  caso  di

indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre

mesi,  il   pubblico   interesse   della   proposta.   A   tal   fine

l’amministrazione  aggiudicatrice  puo’  invitare  il  proponente  ad

apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la  sua

approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la

proposta non puo’ essere valutata di pubblico interesse. Il  progetto

preliminare,   eventualmente   modificato,    e’    inserito    nella

programmazione  triennale  di  cui  all’articolo  128  ovvero   negli

strumenti   di    programmazione    approvati    dall’amministrazione

aggiudicatrice sulla base della normativa  vigente  ed  e’  posto  in

approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97; il proponente

e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori  modifiche  chieste  in

sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende

non approvato. Il progetto preliminare approvato e’ posto a  base  di

gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato  il

proponente, che assume  la  denominazione  di  promotore.  Nel  bando

l’amministrazione  aggiudicatrice  puo’  chiedere   ai   concorrenti,

compreso il promotore, la  presentazione  di  eventuali  varianti  al

progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore  puo’  esercitare

il diritto di  prelazione.  I  concorrenti,  compreso  il  promotore,

devono essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  8,  e

presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione,  il  piano

economico-finanziario asseverato  da  una  banca,  la  specificazione

delle caratteristiche del  servizio  e  della  gestione,  nonche’  le

eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i  commi  4,

5, 6, 7 e 13.  Se  il  promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo’

esercitare,    entro    quindici    giorni    dalla     comunicazione

dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire

aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle

obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte

dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non

esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico

dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la  predisposizione

della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore

esercita la prelazione, l’originario  aggiudicatario  ha  diritto  al

pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle  spese  per  la

predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9.

        19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo  periodo,  puo’

riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria

di cui all’articolo 160-bis.

        20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,  primo

periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,

nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,

finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche’  i

soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),

eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con

gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica

utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo  1,  comma

1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le

Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,

nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale  e  di  promozione  dello

sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla

presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui

al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”;

    r) all’articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 2, le parole “dell’avviso”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “della lista”;

      2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il

progetto preliminare delle infrastrutture, oltre  a  quanto  previsto

nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve  evidenziare,  con

apposito adeguato  elaborato  cartografico,  le  aree  impegnate,  le

relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di

salvaguardia;  deve  inoltre  indicare  ed   evidenziare   anche   le

caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di

spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di

spesa, comunque non superiore al  due  per  cento  dell’intero  costo

dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto

territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita’

dell’opera. Nella percentuale indicata  devono  rientrare  anche  gli

oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell’ambito

della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da

adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.”;

      3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

        “5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione

del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di

approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di

gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del

Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello

Stato.”;

      4) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

        “7-bis.  Per  le  infrastrutture   il   vincolo   preordinato

all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data  in  cui

diventa efficace  la  delibera  del  CIPE  che  approva  il  progetto

preliminare dell’opera. Entro tale termine, puo’ essere approvato  il

progetto  definitivo  che  comporta  la  dichiarazione  di   pubblica

utilita’ dell’opera. In caso di  mancata  approvazione  del  progetto

definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all’esproprio

decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del

testo unico in materia edilizia approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario  reiterare

il vincolo preordinato all’esproprio, la  proposta  e’  formulata  al

CIPE da parte del Ministero, su istanza del  soggetto  aggiudicatore.

La reiterazione del vincolo e’ disposta  con  deliberazione  motivata

del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.

La  disposizione  del  presente  comma   deroga   alle   disposizioni

dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;

    s) all’articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 3, le  parole:  “novanta  giorni”  sono  sostituite

dalle seguenti “sessanta giorni”;

      2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

          “4-bis. Il decreto di esproprio puo’ essere  emanato  entro

il termine di sette  anni,  decorrente  dalla  data  in  cui  diventa

efficace la delibera del CIPE  che  approva  il  progetto  definitivo

dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non  sia  previsto

un termine diverso. Il CIPE puo’  disporre  la  proroga  dei  termini

previsti dal presente comma per casi di forza maggiore  o  per  altre

giustificate ragioni. La proroga puo’  essere  disposta  prima  della

scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera  i  due

anni. La disposizione del presente  comma  deroga  alle  disposizioni

dell’articolo 13, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.”;

      3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

        “5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione

del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di

approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base  di

gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del

Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello

Stato.”;

    t) all’articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

        “7-bis. Le varianti di cui ai  commi  6  e  7  devono  essere

strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera  e  non  possono

comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.”;

      2) comma 10, le parole: “novanta giorni” sono sostituite  dalle

seguenti: “sessanta giorni”;

    u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “novanta giorni” sono

sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

      2) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  “sessanta  giorni”

sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

      3) al comma 4, primo periodo, le  parole  “novantesimo  giorno”

sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno”;

      4) al comma 6, le  parole:  “novanta  giorni”  sono  sostituite

dalle seguenti: “sessanta giorni”;

    v) all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti

parole: “ovvero l’utilizzo di una quota non  superiore  al  cinquanta

per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

    z) all’articolo 170, comma 3, le parole:  “novanta  giorni”  sono

sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

    aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole:  “comma

5″ sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

    bb) all’articolo 187, comma 1, lettera a), e’ aggiunto, in  fine,

il seguente periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti  a  inserire

la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui  all’articolo

40, comma 3, lettera a);”;

    cc) all’articolo 189, comma  4,  lettera  b),  primo  periodo  le

parole: “di direttori tecnici”  sono  sostituite  dalle  seguenti:”di

almeno un direttore tecnico” e, dopo  le  parole:  “di  dipendenti  o

dirigenti,” e’ inserita la seguente: “nonche'”;

    dd) all’articolo 204, comma 1, le parole ” cinquecentomila  euro”

sono sostituite dalle seguenti: “un milione e  cinquecentomila  euro”

ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica  l’articolo

122, comma 7, ultimo periodo”;

    ee) all’articolo  206,  comma  1,  dopo  le  parole:  “38;”  sono

aggiunte le parole “46, comma 1-bis;” e dopo le parole “nell’invito a

presentare offerte; 87; 88;” sono aggiunte le seguenti: “95; 96;”;

    ff) all’articolo 219:

      1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: “del comma 6” sono  inserite

le seguenti: “dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE”;

      2) al comma 10, dopo le  parole:  “di  cui  al  comma  6”  sono

inserite le seguenti: “dell’articolo 30”;

    gg) all’articolo 240:

      1) al comma 5, dopo le parole: “responsabile del  procedimento”

sono inserite le seguenti: “entro trenta giorni  dalla  comunicazione

di cui al comma 3″;

      2) al comma 6, le  parole:  “al  ricevimento”  sono  sostituite

dalle seguenti: “entro trenta giorni dal ricevimento”  e  le  parole:

“da  detto  ricevimento”,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “dalla

costituzione della commissione”;

      3) al comma 10, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “Il

compenso per la commissione non puo’ comunque superare  l’importo  di

65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti.”;

      4) al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  “della

composizione” la parola “e'”  e’  sostituita  dalle  seguenti:  “puo’

essere”;

    hh) all’articolo 240-bis:

      1) al comma 1  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

“L’importo complessivo delle riserve non puo’  in  ogni  caso  essere

superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.”;

      2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

        “1-bis. Non possono essere oggetto  di  riserva  gli  aspetti

progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del  regolamento,  sono

stati oggetto di verifica.”;

    ii) dopo l’articolo 246 e’ inserito il seguente:

      “Art. 246-bis Responsabilita’ per lite temeraria:

        1. Nei giudizi in materia di contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi  e  forniture,  il  giudice,  fermo  quanto  previsto

dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con

decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d’ufficio  la  parte

soccombente al pagamento di una sanzione  pecuniaria  in  misura  non

inferiore  al  doppio  e  non  superiore  al  triplo  del  contributo

unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio  quando  la

decisione  e’  fondata   su   ragioni   manifeste   od   orientamenti

giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal

presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del

codice del processo amministrativo approvato con  il  citato  decreto

legislativo n. 104 del 2010.”;

    ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 9-bis, primo e  secondo  periodo,  le  parole:  “31

dicembre 2010″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”, e,

al terzo periodo, dopo la parola: “anche” sono aggiunte le  seguenti:

“alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per  la  dimostrazione

dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'”;

      2)  al  comma  15-bis  le  parole:  “31  dicembre  2010”   sono

sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

      3) dopo il comma 20 e’ inserito il seguente:

        “20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al  31

dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo  122,  comma  9,  e

124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui

all’articolo 28.”;

      4) al comma 21 il secondo periodo e’ sostituito  dai  seguenti:

“La verifica e’ conclusa entro  il  31  dicembre  2011.  In  sede  di

attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni  di  cui

all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).”.

    mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’articolo 164,

      1) all’articolo 16, comma 4, lettera  d),  le  parole  “10  per

cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto per cento”;

      2) all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le  parole  “per  i

lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

      3) all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole:  “per  i

lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”.

    nn) all’allegato XXII, le parole:  “responsabile  della  condotta

dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto

o responsabile di cantiere”.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere  b),  l)  e  dd),  si

applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali  si  indice

una gara sono pubblicati successivamente  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto-legge,  nonche’,  in  caso  di  contratti

senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  in  cui,  alla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora

stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

  4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m),  si  applicano  a

decorrere  dalla  pubblicazione   dell’avviso   per   la   formazione

dell’elenco annuale per l’anno 2012.

  5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o),  si  applicano  a

partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo  133,  comma  6,

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione  delle

variazioni percentuali per l’anno 2011,  da  adottarsi  entro  il  31

marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1°

gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per  il  calcolo

delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011  e

le rilevazioni effettuate con i precedenti  decreti  ministeriali  ai

sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  n.

163 del 2006.

  6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si

applicano alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in  vigore

del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi  le

disposizioni di cui all’articolo 153, commi  19  e  20,  del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

  7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera  r),  numero  2),  si

applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di  entrata

in vigore del presente decreto-legge.

  8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3)  e  s),

numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate

successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente

decreto-legge.

  9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di  cui

al comma 7-bis dell’articolo 165 del decreto  legislativo  12  aprile

2006  n.  163,  si  applicano  anche  ai  progetti  preliminari  gia’

approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto-legge.

  10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero  1),  t),

numero 2), u) e z), si applicano ai progetti  definitivi  non  ancora

ricevuti  dalle  Regioni,  da  tutte  le  pubbliche   amministrazioni

competenti e dai gestori di opere interferenti alla data  di  entrata

in vigore del presente decreto-legge.

  11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui

al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto  legislativo  12  aprile

2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia’ approvati

dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),

si   applicano   ai   procedimenti   di   accordo   bonario   avviati

successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente

decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero

3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data

di entrata in vigore del presente decreto legge. Le  disposizioni  di

cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi  o

avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente

alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  nonche’,

in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  ai

contratti per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a  presentare

le offerte.

  13. Per  l’efficacia  dei  controlli  antimafia  nei  subappalti  e

subcontratti successivi  ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto

lavori, servizi e forniture,  presso  ogni  prefettura  e’  istituito

l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a  rischio

di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori

dei lavori, servizi e forniture.  La  prefettura  effettua  verifiche

periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti  rischi  e,

in caso di esito  negativo,  dispone  la  cancellazione  dell’impresa

dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,

su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e

l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno,  della

giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo

economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge, sono  definite  le  modalita’  per

l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo  periodo,  nonche’  per

l’attivita’ di verifica. Le stazioni appaltanti di  cui  all’articolo

3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche  in  modalita’

tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma  5,  del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445

del 2000, la prescritta documentazione  circa  la  sussistenza  delle

cause di decadenza, sospensione o divieto previste  dall’articolo  10

della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

  14. Fatta salva la disciplina di cui all’art.  165,  comma  3,  del

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per  il  triennio  2011  –

2013 non possono essere approvati progetti preliminari  o  definitivi

che prevedano oneri superiori al  due  per  cento  dell’intero  costo

dell’opera per le eventuali opere e misure compensative  dell’impatto

territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita’

dell’opera. Nella predetta percentuale  devono  rientrare  anche  gli

oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell’ambito

della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da

adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

  15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.

207 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera  b)  e’  inserita  la

seguente: “b-bis) dell’articolo  14,  intendendosi  il  richiamo  ivi

contenuto agli  articoli  21  e  22,  riferito  rispettivamente  agli

articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;”;

    b) all’articolo 66, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole “agli  articoli  34”

sono inserite le seguenti: “, limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a

partecipare alle procedure per l’affidamento dei  contratti  pubblici

relativi a lavori,”.

    c) all’articolo 357:

      1) al comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono

fatti salvi i contratti, gia’ stipulati o da stipulare,  per  la  cui

esecuzione e’ prevista la qualificazione in una o piu’  categorie  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.”;

      2)  al  comma  12,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:

“centottantunesimo”     sono     sostituite      dalle      seguenti:

“trecentosessantaseiesimo”;

      3) al comma 14,  la  parola:  “centottantesimo”  e’  sostituita

dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo”; dopo il secondo periodo

e’  inserito  il  seguente:  “Ai  fini  della  qualificazione   nella

categoria OS 35, le stazioni appaltanti,  su  richiesta  dell’impresa

interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere  nuovamente

i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG  3,

OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  laddove  relativi  a  lavorazioni

anche ricomprese nella categoria OS 35  di  cui  all’allegato  A  del

presente regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando,  nei  quadri

6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle

categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo

restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5.”;

      4) al comma 15, la parola:  “centottantunesimo”  e’  sostituita

dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”; dopo il  secondo  periodo

e’  inserito  il  seguente:  “Ai  fini  della  qualificazione   nella

categoria OS 35, le  stazioni  appaltanti  provvedono  a  emettere  i

certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG

6, OS 21 di cui all’allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove  verifichino  la  presenza  di

lavorazioni  anche  ricomprese  nella  categoria   OS   35   di   cui

all’allegato A del  presente  regolamento,  secondo  l’allegato  B.1,

indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita

a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A  del  presente

regolamento, fermo restando quanto previsto  all’articolo  83,  comma

5.”;

      5)  al  comma  16,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:

“centottanta”       sono       sostituite       dalle       seguenti:

“trecentosessantacinque”;

      6) al comma 17, la parola:  “centottantunesimo”  e’  sostituita

dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;

      7) al comma 22, dopo le parole: “articolo 79, comma  17”,  sono

inserite le seguenti: “e  all’articolo  107,  comma  2”;  le  parole:

“centottantunesimo”     sono     sostituite      dalle      seguenti:

“trecentosessantaseiesimo”  e  e’  aggiunto,  in  fine  il   seguente

periodo: “In  relazione  all’articolo  107,  comma  2,  nel  suddetto

periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui

all’articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 554 del 1999.”;

      8) al comma 24 la  parola:  “centottantunesimo”  e’  sostituita

dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;

      9) al comma 25, la parola: “centottanta”  e’  sostituita  dalla

seguente: “trecentosessantacinque”;

    d) all’articolo 358, comma  1,  dopo  le  parole:  “del  presente

regolamento”  sono  inserite  le  parole  “,  fermo  restando  quanto

disposto dall’articolo 357″.

 

 16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo  Demaniale  e

semplificare i procedimenti  amministrativi  relativi  ad  interventi

edilizi nei  Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle

prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all’articolo 10, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

      “5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64  e  178,  non  sono

soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al

comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non

risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,

se immobili, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e),

che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad

oltre cinquanta anni”;

    b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

      “1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano  opera

di autore non piu’ vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre

cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,

sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando

non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”;

    c) all’articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e’

cosi’ sostituito:

      “a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo  10,

comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu’  vivente  e  la  cui

esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre

settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di

verifica previsto dall’articolo 12.”;

    d) all’articolo 59, comma 1, dopo le  parole  “la  proprieta’  o”

sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai beni mobili,”;

    e) all’articolo 146, comma 5, il secondo periodo,  e’  sostituito

come segue:

      “Il  parere  del  Soprintendente,  all’esito  dell’approvazione

delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte

ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,  141-bis  e  143,

comma 1, lettere b), c) e d),  nonche’  della  positiva  verifica  da

parte  del  Ministero  su   richiesta   della   regione   interessata

dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura

obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il  termine  di

novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.”;

 

 17. All’articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2, sono  soppresse  le  parole  “i  beni  oggetto  di

accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o

la valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari  sottoscritti

alla data di entrata in vigore del presente decreto;”.

    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      “5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato  e  gli

enti territoriali per la razionalizzazione o  la  valorizzazione  dei

rispettivi patrimoni immobiliari,  gia’  sottoscritti  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono  essere

attribuiti, su richiesta, all’ente che ha  sottoscritto  l’accordo  o

l’intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli

articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti

disciplinati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sono stabiliti

termini e modalita’ per la  cessazione  dell’efficacia  dei  predetti

accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

      5-ter. Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  5-bis  e’

adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione

qualora gli accordi o le intese abbiano gia’ avuto  attuazione  anche

parziale alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Resta

fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 196 bis, della legge  23

dicembre 2009, n. 191.”.

  18. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al

comma 17, la richiesta di cui all’articolo 5, comma 5-bis, deldecreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett.

b), puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 3,  comma  4,  del

citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta

giorni dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  di  cui  al

comma 17  lettera  b)  dall’ente  che  ha  sottoscritto  l’accordo  o

l’intesa. La successiva attribuzione dei beni e’ effettuata con uno o

piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto  con

il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per  i

rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  gli

altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data  di

adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).

 

 19.  A  decorrere  dal  bilancio  relativo  all’esercizio  2010   i

contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A.  ai

sensi dell’articolo 7  del  decreto  legge  8  luglio  2002,  n.  138

convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e

successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli  gia’

trasformati in capitale sociale,  possono  essere  considerati  quali

contributi  in  conto  impianti,  secondo  la   disciplina   di   cui

all’articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.

          

                               Art. 5  

                        Costruzioni private

 


  1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private   sono   apportate

modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

    a) introduzione  del”  silenzio  assenso”  per  il  rilascio  del

permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano

vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

    b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita’

(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia

di inizio attivita’ (DIA);

    c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella

prassi: la “cessione di cubatura”;

    d) la registrazione dei contratti  di  compravendita  immobiliare

assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale  di  pubblica

sicurezza;

    e)   per   gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione

l'”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce

la cosiddetta relazione “acustica”;

    f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul   proprio   sito

istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica

(VAS)  per  gli  strumenti  attuativi  di  piani   urbanistici   gia’

sottoposti a valutazione ambientale strategica;

    h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata

delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra

l’altro, le seguenti modificazioni:

    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari

in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti

modifiche:

      1)  all’articolo  5,   comma   3,   lettera   a),   la   parola

“autocertificazione” e’ sostituita dalla seguente: “dichiarazione”;

      2) all’articolo 16, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:

        “2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi  e  degli  atti

equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere  di

urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali  all’intervento

di  trasformazione  urbanistica  del  territorio,  e’  a  carico  del

titolare  del  permesso  di  costruire  e  non   trova   applicazione

l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.

163.”

      3) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente:

        “Art. 20 – (Procedimento per  il  rilascio  del  permesso  di

costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,

sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell’articolo

11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un’attestazione

concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali

richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i

presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La

domanda  e’  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista

abilitato che asseveri la conformita’  del  progetto  agli  strumenti

urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e

alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina

dell’attivita’ edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,

di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la

verifica in  ordine  a  tale  conformita’  non  comporti  valutazioni

tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.

 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il

nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli

4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.

L’esame delle domande  si  svolge  secondo  l’ordine  cronologico  di

presentazione.

3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il

responsabile  del  procedimento   cura   l’istruttoria,   acquisisce,

avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto

all’articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di

assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia’

stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la

conformita’ del progetto alla normativa vigente, formula una proposta

di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la

qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini

del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare

modifiche di modesta entita’ rispetto al progetto  originario,  puo’,

nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,

illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla  richiesta

di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e’

tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.

La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo

esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 puo’  essere  interrotto  una  sola

volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla

presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta

di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata

e che non siano gia’ nella disponibilita’ dell’amministrazione o  che

questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine

ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione

integrativa.

6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a

notificare  all’interessato,  e’  adottato  dal   dirigente   o   dal

responsabile dell’ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla

proposta di cui al comma 3, ovvero  dall’esito  della  conferenza  di

servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo

periodo del presente comma e’  fissato  in  quaranta  giorni  con  la

medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del

procedimento  abbia  comunicato  all’istante  i  motivi  che   ostano

all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo  10-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avvenuto

rilascio del permesso  di  costruire  e’  data  notizia  al  pubblico

mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di

costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,

secondo le modalita’ stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni

con piu’ di 100.000 abitanti, nonche’ per i progetti  particolarmente

complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del

procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del  provvedimento

conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non  abbia

opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si

intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui

sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali

si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad  un

vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa

amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal

rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia

favorevole, decorso  il  termine  per  l’adozione  del  provvedimento

conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato

il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un

vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione  comunale,  ove

il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia

prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce

il relativo assenso nell’ambito della conferenza di  servizi  di  cui

all’articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre

dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso

il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda

di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli

interventi di cui all’articolo 22,  comma  7,  e’  di  settantacinque

giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in

relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni

statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle

leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e

ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque,  nelle

dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,

dichiara  o  attesta  falsamente  l’esistenza  dei  requisiti  o  dei

presupposti di cui al medesimo comma e’ punito con la  reclusione  da

uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento

informa il competente ordine professionale  per  l’irrogazione  delle

sanzioni disciplinari.”;

      4) l’articolo 21 e’ sostituito dal seguente:

        “Articolo 21 –  (Intervento  sostitutivo  regionale).  1.  Le

regioni,  con  proprie  leggi,  determinano  forme  e  modalita’  per

l’eventuale  esercizio   del   potere   sostitutivo   nei   confronti

dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio

del permesso di costruire.”

      5) all’articolo  34,  dopo  il  comma  2-bis,  e’  aggiunto  il

seguente:

        “2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo,  non

si ha parziale difformita’ del  titolo  abilitativo  in  presenza  di

violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  che

non eccedano per singola unita’ immobiliare  il  2  per  cento  delle

misure progettuali.”;

      6) all’articolo 59, comma 2, le parole:  “Il  Ministro  per  le

infrastrutture e i trasporti” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

      7)  all’articolo  82,  comma   2,   le   parole   “qualora   le

autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e  7,  non  possano

venire concesse, per il” sono sostituite dalle  seguenti:  “nel  caso

di”.

    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti

modifiche:

      1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le  parole

“nei successivi” sono sostituite dalla seguente “entro”.

      2) all’articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:

“nonche’ di quelli”, sono aggiunte  le  seguenti:  ”previsti  dalla

normativa per le costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli”,  alla

fine del comma e’ aggiunto il  seguente  periodo:  “La  segnalazione,

corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche’

dei relativi elaborati tecnici, puo’ essere presentata a mezzo  posta

con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento;  in  tal   caso   la

segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da

parte dell’amministrazione.”, e dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine,

il seguente comma:

        “6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine  di

sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e’  ridotto  a

trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni  di  cui

al comma 6, restano altresi’  ferme  le  disposizioni  relative  alla

vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e

alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6

giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.”.

    c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della  legge  7  agosto

1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano

alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal

decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.380,  con

esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa

statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di

costruire. Le disposizioni di  cui  all’articolo  19  della  legge  7

agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi’  nel  senso  che  non

sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in

attuazione dell’articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l’ambito

applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma  3,  del

medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli

atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle

amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e  del  patrimonio

culturale.

  3.  Per  garantire  certezza   nella   circolazione   dei   diritti

edificatori, all’articolo 2643, comma 1, del codice civile,  dopo  il

n. 2), e’ inserito il seguente:

    “2-bis) i  contratti  che  trasferiscono  i  diritti  edificatori

comunque denominati  nelle  normative  regionali  e  nei  conseguenti

strumenti di pianificazione territoriale, nonche’  nelle  convenzioni

urbanistiche ad essi relative;”.

  4.  Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei   beni

immobili, la registrazione dei contratti di compravendita  aventi  ad

oggetto immobili o comunque  diritti  immobiliari  assorbe  l’obbligo

previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

  5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di

costruire relativamente agli edifici  adibiti  a  civile  abitazione,

alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma  3,

e’ aggiunto il seguente:

    ”3-bis. Nei comuni che hanno proceduto  al  coordinamento  degli

strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1,  dell’articolo

6,  per  gli  edifici  adibiti   a   civile   abitazione,   ai   fini

dell’esercizio  dell’attivita’  edilizia  ovvero  del  rilascio   del

permesso di costruire, la relazione acustica  e’  sostituita  da  una

autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei

requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione

acustica di riferimento”.

  6.  Per  semplificare  l’accesso  di  cittadini  ed  imprese   agli

elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti

urbanistici, all’articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e

successive modificazioni, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:

    “1-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli elaborati tecnici

allegati alle delibere di adozione  o  approvazione  degli  strumenti

urbanistici, nonche’ delle loro varianti, sono  pubblicati  nei  siti

informatici delle amministrazioni comunali, senza  nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica”.

  7. La disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

  8.  Per  semplificare  le  procedure  di   attuazione   dei   piani

urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all’articolo  16

della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e’

aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia’ sottoposti  a

valutazione ambientale strategica non  e’  sottoposto  a  valutazione

ambientale strategica ne’ a verifica di assoggettabilita’ qualora non

comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione

ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo  delle  nuove

previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di

edificabilita’, gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici,

tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le

condizioni  di   sostenibilita’   ambientale   delle   trasformazioni

previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici

comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la   valutazione

ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita’   sono

comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di

valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di

valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita’

sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del

piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie

di cui al presente comma».

  9. Al fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio

edilizio   esistente   nonche’   di   promuovere   e   agevolare   la

riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni

eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche’  di

edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di

dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della

necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle

fonti  rinnovabili,  le  Regioni,  approvano  entro  sessanta  giorni

dall’entrata in vigore del  presente  decreto  specifiche  leggi  per

incentivare  tali  azioni  anche  con  interventi  di  demolizione  e

ricostruzione che prevedano:

    a) il riconoscimento di  una  volumetria  aggiuntiva  rispetto  a

quella preesistente come misura premiale;

    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area  o  aree

diverse;

    c)  l’ammissibilita’  delle  modifiche  di  destinazione   d’uso,

purche’  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o

complementari;

    d) le modifiche  della  sagoma  necessarie  per  l’armonizzazione

architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

  10. Gli interventi di cui al  comma  9  non  possono  riferirsi  ad

edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad

inedificabilita’ assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali

sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

  11. Decorso il termine di cui al comma 9,  e  sino  all’entrata  in

vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato

comma si applica l’articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle

destinazioni  d’uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard

urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla

disciplina dell’attivita’  edilizia  e  in  particolare  delle  norme

antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di

quelle relative all’efficienza energetica, di  quelle  relative  alla

tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,  nonche’  delle  disposizioni

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano  anche  nelle

Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di

autonomia e con le relative norme di attuazione.

  13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto  nei

commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni  dall’entrata

in vigore del presente decreto, e sino all’entrata  in  vigore  della

normativa   regionale,   si   applicano,   altresi’,   le    seguenti

disposizioni:

    a) e’ ammesso il rilascio del permesso in deroga  agli  strumenti

urbanistici ai sensi dell’articolo  14  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle

destinazioni d’uso,  purche’  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro

compatibili o complementari;

    b) i piani attuativi comunque denominati  e  compatibili  con  lo

strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

  14. Decorso il termine di 120 giorni  dall’entrata  in  vigore  del

presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto  salvo

quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11,  sono

immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario  che  non

hanno provveduto all’approvazione delle specifiche  leggi  regionali.

Fino alla approvazione di tali leggi,  la  volumetria  aggiuntiva  da

riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6  lettera  a),

e’ realizzata in misura non superiore complessivamente al  venti  per

cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al

dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad

uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono

calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e

pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede

di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo

previsto.

  15. All’articolo 2, comma 12,  del  decreto  legislativo  14  marzo

2011, n.  23  le  parole  “1°  maggio  2011”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “1° luglio 2011”.

                       

                               Art. 6

 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

 


  1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa  vigente  e

gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono  apportate

con il seguente provvedimento, operativo in una logica  che  trovera’

ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

    a)  in  corretta  applicazione   della   normativa   europea   le

comunicazioni relative alla  riservatezza  dei  dati  personali  sono

limitate alla tutela  dei  cittadini,  conseguentemente  non  trovano

applicazione nei rapporti tra imprese;

    b) le pubbliche amministrazioni  devono  pubblicare  sul  proprio

sito istituzionale l’elenco degli  atti  e  documenti  necessari  per

ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono

essere  richiesti  solo  se  strettamente  necessari  e  non  possono

costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato;

    c) riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di  piccoli

serbatoi di GPL;

    d)  facolta’  di  effettuare  “on  line”  qualunque   transazione

finanziaria ASL- imprese e cittadini;

    e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione  prevista

per ciascun trasporto e’ sostituita, per i trasporti  della  medesima

tipologia ripetuti nel  tempo,  da  un  autorizzazione  periodica  da

rilasciarsi con modalita’ semplificata;

    f)  riduzione  degli  oneri   amministrativi   da   parte   delle

amministrazioni territoriali.

 

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra

l’altro, le seguenti modificazioni:

    a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

      1) all’articolo 5 e’ aggiunto in fine il seguente comma:

        “3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a  persone

giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell’ambito  di

rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le

finalita’ amministrativo – contabili, come definite all’articolo  34,

comma 1-ter, non e’ soggetto all’applicazione del presente codice.”;

      2) all’articolo 13, comma 5, e’ aggiunto in  fine  il  seguente

comma:

        “5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non e’ dovuta in caso

di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati

ai fini dell’eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al

momento del primo contatto successivo all’invio  del  curriculum,  il

titolare e’ tenuto a fornire all’interessato,  anche  oralmente,  una

informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,

lettere a), d) ed f).”;

      3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  “anche  in

riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate

o collegate” sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le

seguenti:

        “i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di

cui all’articolo 13, comma 5-bis;

        i-ter) con esclusione della diffusione e fatto  salvo  quanto

previsto  dall’articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la

comunicazione di dati tra societa’, enti o associazioni con  societa’

controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del

codice civile ovvero con  societa’  sottoposte  a  comune  controllo,

nonche’ tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni

temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le

finalita’ amministrativo contabili, come  definite  all’articolo  34,

comma 1-ter, e purche’ queste finalita’ siano previste  espressamente

con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all’atto

dell’informativa di cui all’articolo 13.”;

    4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b)  e’  aggiunta  la

seguente:

      “b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui

all’articolo 13, comma 5-bis.”;

    5) all’articolo 34, il comma 1-bis e’ sostituito dai seguenti:

      “1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non

sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari

quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se

extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la

tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e’

sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del

trattamento ai sensi dell’articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  di

trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di

sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico

contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche’

a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita’

amministrativo – contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie

imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il

Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la

pubblica  amministrazione  e  l’innovazione,  individua  con  proprio

provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita’  semplificate

di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato

allegato B) in ordine all’adozione delle  misure  minime  di  cui  al

comma 1.

      1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in  materia

di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per

finalita’  amministrativo  –  contabili  sono  quelli  connessi  allo

svolgimento delle attivita’ di natura organizzativa,  amministrativa,

finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati

trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita’  le  attivita’

organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di  obblighi

contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro

in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita’   e

all’applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale,

previdenziale – assistenziale, di  salute,  igiene  e  sicurezza  sul

lavoro”;

      6) all’articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  “mediante

l’impiego del telefono” sono inserite le  seguenti:  “e  della  posta

cartacea” e dopo le parole:  “l’iscrizione  della  numerazione  della

quale e’ intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati

personali di cui all’articolo 129, comma 1,”;

    b) allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente  l’azione

amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su

cittadini e imprese:

      1) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma  2

del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  90  giorni

dall’entrata in vigore del presente  decreto  pubblicano  sui  propri

siti  istituzionali,  per  ciascun  procedimento  amministrativo   ad

istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco  degli

atti e documenti che l’istante  ha  l’onere  di  produrre  a  corredo

dell’istanza. Dall’attuazione della presente disposizione non  devono

derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  le

attivita’ ivi previste sono svolte nell’ambito delle  risorse  umane,

finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

      2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero

1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo’   respingere

l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e

deve invitare l’istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un

termine  congruo.  Il  provvedimento   di   diniego   non   preceduto

dall’invito di  cui  al  periodo  precedente  e’  nullo.  Il  mancato

adempimento di quanto previsto dal numero 1 e’ altresi’  valutato  ai

fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti

responsabili;

      3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei

procedimenti di cui all’articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.

241, legittima comunque l’istante ad iniziare l’attivita’ dalla  data

di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita’.

In tal caso l’amministrazione non puo’ adottare  i  provvedimenti  di

cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima

della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi

del numero 2;

      4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli

atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza e’ prevista

da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta

Ufficiale della repubblica Italiana;

      5) i regolamenti ministeriali o  interministeriali,  nonche’  i

provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle

amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l’esercizio  di

poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche’  l’accesso

ai servizi pubblici ovvero la  concessione  di  benefici,  recano  in

allegato  l’elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui

cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.

Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che  comporta

la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la

produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

      6) nei casi in cui  non  e’  prevista  la  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli  atti  di  cui  al

numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui  siti  istituzionali  di

ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le  modalita’  definite

con apposito regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro  per  la

semplificazione  normativa,  entro  novanta  giorni  dall’entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari

di cui alla lettera c) dell’articolo 5  del  decreto  legislativo  26

novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet  della

Societa’ per gli studi di settore – SOSE  s.p.a.;  con  provvedimento

del Ministero dell’economia  e  delle  finanze  da  pubblicare  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’  data  notizia  della

data  in  cui  i  questionari  sono  disponibili.   Dalla   data   di

pubblicazione  del  suddetto  provvedimento  decorre  il  termine  di

sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).   c) per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei  piccoli

serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l’articolo   2,   comma

16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito

con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ abrogato;

    d) Per accelerare il processo  di  automazione  amministrativa  e

migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

      1)  le  aziende  sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale

adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto  legislativo

7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della  finanza  pubblica,  procedure  telematiche  per

consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche’  la

consegna,  tramite  web,  posta  elettronica  certificata   o   altre

modalita’ digitali, dei referti  medici.  Le  aziende  sanitarie  del

Servizio sanitario nazionale mettono a  disposizione  dell’utenza  il

servizio di pagamento online ed effettuano la  consegna  dei  referti

medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni

dall’entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni

caso  salvo  il  diritto  dell’interessato  di  ottenere,   anche   a

domicilio, copia cartacea del referto redatto in  forma  elettronica,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

      2) con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da

adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro  per  la

Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro della salute,

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze  e  con  il

Ministro della Semplificazione normativa, previo parere  del  Garante

per  protezione  dei  dati  personali,  d’intesa  con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita’ con le

regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di

cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni

necessarie per l’attuazione di quanto disposto al numero 1;

    e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni

relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all’articolo  10  del

Codice della strada di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,

n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9,  e’  inserito  il

seguente:

      “9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore

della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai

sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e

successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e  di

attuazione del nuovo codice della  strada,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i

trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel  tempo  siano

soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo  13  del

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica

n.495  del  1992,  e  successive  modificazioni,  e  che  questa  sia

rilasciata con modalita’ semplificate,  da  definire  con  successivo

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro per la semplificazione normativa.”;

    f) All’articolo 25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono

apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 3:

      1.1) al primo periodo, dopo  le  parole:  “piano  di  riduzione

degli oneri amministrativi” sono inserite le seguenti:”relativo  alle

materie affidate alla competenza di ciascun Ministro”;

      1.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni, le

province e i comuni adottano, nell’ambito della  propria  competenza,

sulla base delle attivita’ di misurazione, programmi di interventi  a

carattere  normativo,  amministrativo  e  organizzativo  volti   alla

progressiva   riduzione   degli   oneri   amministrativi.   Per    il

coordinamento delle metodologie della misurazione e  della  riduzione

degli oneri, e’ istituito  presso  la  Conferenza  unificata  di  cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e

successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica,  un  Comitato  paritetico  formato  da  sei  membri

designati,  rispettivamente,  due  dal  Ministro  per   la   pubblica

amministrazione  e   l’innovazione,   due   dal   Ministro   per   la

semplificazione normativa, due dal Ministro per  i  rapporti  con  le

regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,

rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,  uno  tra  i

rappresentanti delle province e due tra quelli  dei  comuni.  Per  la

partecipazione al Comitato paritetico non sono  previsti  compensi  o

rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al  comma  15

sono  comunicati  alle  Camere  e  ai  Ministri   per   la   pubblica

amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa.”;

      2) al comma 5, dopo le parole: ” oneri amministrativi  gravanti

sulle imprese”, sono inserite le seguenti:” e sui cittadini”.

  3.  Nel  perseguimento  dell’obiettivo  di  riduzione  degli  oneri

amministrativi definito in sede di Unione  europea,  con  le  risorse

disponibili  a  legislazione  vigente,  le  autorita’  amministrative

indipendenti di vigilanza  e  garanzia  effettuano,  nell’ambito  dei

propri ordinamenti,  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi  a

carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri  entro  il

31 dicembre 2012, proponendo le misure  legislative  e  regolamentari

ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

          

                               Art. 7

                       Semplificazione fiscale

 


  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e

piu’ in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono

apportate modificazioni cosi’ articolate:

    a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia

ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte

di qualsiasi autorita’ competente deve essere unificato, puo’  essere

operato al massimo con cadenza semestrale, non puo’  durare  piu’  di

quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra

costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare.

Codificando la prassi,  la  Guardia  di  Finanza,  negli  accessi  di

propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in

borghese;

    b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,

dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni

per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione

dei dati;

    c) abolizione  di  comunicazioni  all’Agenzia  delle  entrate  in

occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per

cento;

    d) i contribuenti in regime di contabilita’ semplificata  possono

dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a

1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura;

    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei

contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di

pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;

    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia’

in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi

possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

    g) la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente  in

dichiarazione puo’ essere mutata in richiesta di compensazione  entro

120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;

    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,

previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria

che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al

primo giorno lavorativo successivo;

    i) estensione del regime di contabilita’ semplificata a 400  mila

euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di

ricavi per le altre imprese;

    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso

di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;

    m) attenuazione del principio del “solve et repete”. In  caso  di

richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si

procede all’esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque

fino al centoventesimo giorno;

    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei

contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi

previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento

delle dichiarazioni dei redditi;

    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere

la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle

dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione

separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;

    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni

d’impresa per i quali  e’  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di

distruzione mediante di atto notorio;

    q) innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in

un solo documento le fatture ricevute nel mese;

    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli

enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;

    s) e’  del  10  per  cento  l’aliquota  IVA  dovuta  per  singolo

contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a

fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);

    t) nuova opportunita’ di rideterminazione del valore di  acquisto

dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei

mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un’imposta

sostitutiva.

  2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono  in  particolare

introdotte le seguenti disposizioni:

    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa

nell’esercizio delle attivita’ delle imprese di  cui  all’articolo  2

dell’allegato    alla     Raccomandazione     2003/361/CE     recante

“Raccomandazione della Commissione relativa  alla  definizione  delle

microimprese,  piccole  e  medie   imprese”,   nonche’   di   evitare

duplicazioni  e  sovrapposizioni  nell’attivita’  di  controllo   nei

riguardi  di  tali  imprese,  assicurando   altresi’   una   maggiore

semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di  sprechi

nell’attivita’ amministrativa, gli  accessi  dovuti  a  controlli  di

natura amministrativa disposti nei confronti delle  predette  imprese

devono  essere  oggetto  di  programmazione  da  parte   degli   enti

competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.

Conseguentemente:

      1) a livello statale, con decreto di natura  non  regolamentare

del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  disciplinati

modalita’ e termini idonei a garantire  una  concreta  programmazione

dei controlli in materia fiscale  e  contributiva,  nonche’  il  piu’

efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali  delle

predette imprese da parte delle Agenzie  fiscali,  della  Guardia  di

Finanza,  dell’Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e

dell’INPS e del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  –

Direzione generale per l’attivita’ ispettiva, dando, a tal  fine,  il

massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le

citate  Amministrazioni.  Con  il  medesimo   decreto   e’   altresi’

assicurato che, a fini  di  coordinamento,  ciascuna  delle  predette

Amministrazioni  informa  preventivamente  le  altre  dell’inizio  di

ispezioni e verifiche, fornendo al  termine  delle  stesse  eventuali

elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita’  di  controllo  di

rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia’  consolidata,

gli appartenenti al Corpo  della  Guardia  di  Finanza  eseguono  gli

accessi in borghese;

      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle

imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto

economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come

individuate dall’Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi

comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende

ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere

oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento  degli  accessi

e’ affidato, ove istituito, allo Sportello  unico  per  le  attivita’

produttive (SUAP) di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto  legge

25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, ovvero  alle  Camere  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura competenti per territorio.

      3) gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio  della

contestualita’ e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori

al semestre;

      4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in

violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono,

per  i  dipendenti  pubblici  che   li   hanno   adottati,   illecito

disciplinare;

      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai

controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al

decreto  legislativo  9  ottobre  2008,  n.  81,  nonche’  a   quelli

funzionali  alla  tutela   dell’igiene   pubblica,   della   pubblica

incolumita’, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano

altresi’ ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato

per ragioni di necessita’ ed urgenza;

    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono

attuazione dei principi di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e),

m), p), r) della  Costituzione  nonche’  dei  principi  di  cui  alla

direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12

dicembre  2006  e  della  normativa   comunitaria   in   materia   di

microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale

e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria

legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo  i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell’articolo  12  della

legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  materia  di

Statuto dei diritti del contribuente, e’ aggiunto  il  seguente:  “Il

periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo

periodo, cosi’ come l’eventuale proroga ivi prevista, non puo’ essere

superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui  la  verifica  sia

svolta presso la sede  di  imprese  in  contabilita’  semplificata  e

lavoratori autonomi; anche in tali casi,  ai  fini  del  computo  dei

giorni lavorativi, devono essere considerati i  giorni  di  effettiva

presenza  degli  operatori  civili  o  militari  dell’Amministrazione

finanziaria presso la sede del contribuente.”;

    d) le disposizioni di cui all’articolo 12 del legge del 27 luglio

2000 n. 212, concernente  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei

diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di

attivita’  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di

previdenza e assistenza obbligatoria;

    e)  all’articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate

le seguenti modificazioni:

      1) al secondo periodo:

        1.1) le parole “agli articoli 12 e 13” sono sostituite  dalle

seguenti: all’articolo 12″;

        1.2) la parola “annualmente” e’ soppressa;

      2) e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: “La  dichiarazione

ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.”;

    f) l’omissione della comunicazione relativa  alle  variazioni  di

cui al  comma  1  comporta  l’applicazione  delle  sanzioni  previste

dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

    g) i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze  nonche’

i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle

relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di

previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la

duplicazione  delle  informazioni  gia’  disponibili  ai   rispettivi

sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente

indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle

somme, dei tributi e contributi dovuti;

    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza

obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla

legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita’

amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i  dati

e le informazioni personali, anche  in  forma  disaggregata,  che  le

stesse detengono per obblighi istituzionali al fine  di  ridurre  gli

adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto

alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche’   per

accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,

assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono

indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni

medesime. La mancata fornitura dei dati  di  cui  al  presente  comma

costituisce  evento  valutabile   ai   fini   della   responsabilita’

disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita’ contabile;

    i) nell’articolo 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e’ aggiunto il  seguente:

“8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta  regionale  sulle

attivita’ produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per

modificare  la  originaria  richiesta  di   rimborso   dell’eccedenza

d’imposta  esclusivamente  per   la   scelta   della   compensazione,

sempreche’ il rimborso stesso non sia stato  gia’  erogato  anche  in

parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla

scadenza  del  termine  ordinario  di   presentazione,   secondo   le

disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a

quelli approvati  per  il  periodo  d’imposta  cui  si  riferisce  la

dichiarazione.”;

    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni

relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero

dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche’

previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere

effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i

relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,

sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

    m) all’articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le

parole “lire 600 milioni”  e  “lire  un  miliardo”  sono  sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: “400.000 euro” e “700.000 euro”;

    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle

somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall’Agenzia

delle entrate, contenenti l’intimazione ad adempiere  all’obbligo  di

pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche’   di

razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei

predetti atti, all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola  “notificati”  e’

sostituita dalla seguente: “emessi”;

      2) al comma 1, lettera a):

        2.1) dopo le parole  “delle  imposte  sui  redditi”,  ovunque

ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “, dell’imposta sulle attivita’

produttive”;

        2.2) nel  secondo  periodo,  dopo  la  parola  “sanzioni”  e’

eliminata la seguente: “, anche”;

        2.3) nel terzo periodo, dopo le parole “entro sessanta giorni

dal ricevimento della raccomandata;” sono aggiunte le  seguenti:  “la

sanzione  amministrativa  prevista  dall’articolo  13   del   decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di

omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini

di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati”;

      3) al comma 1, dopo la lettera b),  e’  aggiunta  la  seguente:

“b-bis). In caso di  richiesta,  da  parte  del  contribuente,  della

sospensione   dell’esecuzione   dell’atto    impugnato    ai    sensi

dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,

l’esecuzione forzata di cui alla lettera b) e’ sospesa fino alla data

di  emanazione  del  provvedimento   che   decide   sull’istanza   di

sospensione  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non  superiore  a

centoventi giorni dalla data  di  notifica  dell’istanza  stessa.  La

sospensione di cui al periodo precedente non si applica con  riguardo

alle azioni cautelari e conservative, nonche’ ad  ogni  altra  azione

prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”;

      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e’ aggiunto il

seguente:   “ai   fini   dell’espropriazione   forzata   l’esibizione

dell’estratto dell’atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso

all’agente della riscossione con  le  modalita’  determinate  con  il

provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli

effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui

l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.”;

    o) All’articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  il  comma  1  e’

aggiunto il seguente:

      “1-bis.  Al  fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei

contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al

comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti

passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e’ escluso  qualora

il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di

debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti

all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,  sesto  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

605.”;

    p) all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10

novembre 1997, n. 444 – recante il regolamento per la semplificazione

delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli

acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 e’ inserito

il seguente:

      “4. In deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i  soggetti

all’imposta sul  valore  aggiunto  che  effettuano  gli  acquisti  di

carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di  debito

o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo

di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  non  sono

soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante  previsto  dal

presente regolamento”.;

    q) la lettera a), del comma 1, dell’articolo 1  del  decreto  del

Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori

pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e’ sostituita dalla seguente:

      ” a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati  catastali

identificativi dell’immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal

detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne  costituisce

titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della

detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i

documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del

Direttore dell’Agenzia delle entrate.”;

    r) l’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,

e’ abrogato;

    s) all’articolo 66 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi

approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, nel comma 3, in fine e’ aggiunto il seguente paragrafo:

“I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a

spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga  all’articolo

109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale e’

stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si  applica

solo nel caso in cui l’importo del costo indicato  dal  documento  di

spesa non sia di importo superiore a euro 1000.”;

    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di

iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto

nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi

previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18

dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal  modo  l’unitarieta’  nella

gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme

dovute all’Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

      1) l’articolo 32-bis del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.

185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ abrogato;

      2) le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito

con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell’INPS,  delle

somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, si riferiscono anche ai

contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da

liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia  delle

entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto

disposto dal successivo numero 3);

      3)  resta  ferma  la  competenza  dell’Agenzia  delle   entrate

relativamente all’iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi

previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18

dicembre 1997, n.  462,  nonche’  di  interessi  e  di  sanzioni  per

ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

        3.1) per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in  base  agli  esiti

dei controlli automatici e formali di cui agli articoli  2  e  3  del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

        3.2) per gli anni d’imposta 2006 e successivi  in  base  agli

accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;

    u) all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,

n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1:

      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»

sono soppresse;

      1.2) al secondo periodo:

        1.2.1) le parole «Se le somme  dovute  sono  superiori»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «Se  l’importo  complessivo  delle  rate

successive alla prima e’ superiore»;

        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo  di  sanzione

in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l’importo della

prima rata,»;

        1.3) al terzo periodo, dopo  le  parole  «comprese  quelle  a

titolo di sanzione in misura piena» sono  inserite  le  seguenti:  «,

dedotto l’importo della prima rata»;

      2) il comma 2 e’ abrogato;

      3) al comma 6:

        3.1) al primo periodo, le parole «, superiori  a  cinquecento

euro,» sono soppresse;

        3.2) il secondo periodo e’ soppresso;

    v) dopo il comma 6 e’  inserito  il  seguente:  “6-bis.  Le  rate

previste dal  presente  articolo  possono  essere  anche  di  importo

decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.”;

    z)  all’articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole “lire

dieci milioni” sono sostituite con le seguenti “euro 10.000”;

    aa) all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9

dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) al comma 1 le parole  “lire  trecentomila”  sono  sostituite

dalla seguenti: “euro 300,00;

      2) al comma 6 le parole  “lire  trecentomila”  sono  sostituite

dalla  seguenti:  “euro  300,00”  e  le  parole  “al  comma  5”  sono

sostituitedalle seguenti: “all’articolo 25, primo comma, del  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″;

      3) dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente comma  “6-bis.  Per

le fatture emesse a norma  del  secondo  comma  dell’articolo  17  si

applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.”;

    bb) all’articolo 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.

2, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: “1-bis. Le somme di

cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e’

tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.

Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo

di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche’  il

termine previsto dall’articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre

1990, n. 405, per  il  pagamento  dell’imposta  sul  valore  aggiunto

dovuta a titolo  di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di

dicembre”.  Le  disposizioni  introdotte  dal  presente   numero   si

applicano a partire dal 1° luglio 2011;

      2) al comma 3 le parole:  “Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso

dell’anno  2008″  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ai  versamenti

relativi ai periodi d’imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni

2008, 2009 e 2010, da eseguire”; sono altresi’ soppresse  le  parole:

“previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,

n. 471, e successive modificazioni,”;

    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta

sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,

di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,

trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di

somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,

indipendentemente dal numero di unita’ immobiliari riconducibili allo

stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui

all’allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sia

con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.  127-bis)

della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

    dd) al comma 2 dell’articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre

2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21febbraio

2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

      1)  al  primo  periodo,  le  parole  “1°  gennaio  2010”   sono

sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”;

      2) al secondo  periodo.,  le  paro1e  “31  ottobre  2010”  sono

sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;

      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  “’31  ottobre  2010”  sono

sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;

    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori

di   acquisto   di   partecipazione   non   negoziate   nei   mercati

regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili

e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge

28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  gia’  effettuato  una

precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono

detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione

l’importo relativo all’imposta sostitutiva gia’ versata. Al fine  del

controllo della legittimita’ della detrazione, con  il  provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del  modello

di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare

nella dichiarazione stessa.

    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla

lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva

gia’ pagata, ai sensi dell’articolo 38  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza

per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento

dell’intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all’ultima

rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non  puo’  essere

comunque   superiore   all’importo   dovuto   in   base    all’ultima

rideterminazione del valore effettuata;

    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai

versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente

decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la

richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo’  essere

effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre  dalla  medesima

data.       

                               Art. 8

                          Impresa e Credito

 


  1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne  prive  di

un regolare impiego, al decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.

276, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all’articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole”qualsiasi

eta'” sono aggiunte le seguenti:”prive  di  un  impiego  regolarmente

retribuito da almeno sei mesi”;

    b) all’articolo 59,  comma  3,  le  parole”  n.  2204/2002  della

Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

delle Comunita’ europee il 13 dicembre 2002″  sono  sostituite  dalle

seguenti:”n.  800/2008  della  Commissione  ,  del  6  agosto   2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita’  europee  il  9

agosto 2008″.

  2. Per ampliare il campo di applicazione dei  soggetti  beneficiari

del regime di attrazione europea, al comma  1  dell’articolo  41  del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, dopo le  parole  “che  intraprendono  in  Italia  nuove

attivita’ economiche” sono inserite le parole “, comprese  quelle  di

direzione e coordinamento,”.

  3. Per accelerare la chiusura delle  procedure  di  amministrazione

straordinaria che si protraggono da  molti  anni  si  dispone  quanto

segue:

    a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto, i commissari liquidatori nominati a norma  dell’articolo  1,

comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle  procedure  di

amministrazione  straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge   30

gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3

aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le  operazioni

di chiusura, provvedono a pubblicare un  invito  per  la  ricerca  di

terzi assuntori di concordati  da  proporre  ai  creditori,  a  norma

dell’articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267,  e  secondo

gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando

preferenza alle proposte riguardanti tutte  le  societa’  del  gruppo

poste in amministrazione straordinaria;

    b) in caso di mancata individuazione  dell’assuntore,  entro  sei

mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che  precede,

il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69

e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

    c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  sono  apportate

le seguenti modifiche :

      1) dopo l’articolo 50 e’ aggiunto il seguente:

      “Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo  d’azienda  nell’anno

anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di

azienda o di ramo d’azienda che  costituisca  l’attivita’  prevalente

dell’impresa cessionaria, in qualsiasi  forma  attuata,  qualora  per

l’impresa cedente e l’impresa cessionaria sia intervenuta,  anche  in

tempi  diversi,  la  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  con

conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria

per entrambe, entro un anno dall’avvenuta cessione, l’impresa cedente

risponde in solido con l’impresa cessionaria  dei  debiti  da  questa

maturati fino alla data dell’insolvenza.

      “2) all’articolo 55, dopo il comma 1, e’ aggiunto  il  seguente

comma:

        1-bis. Ai fini dell’applicazione  dell’articolo  50  bis,  il

Ministro dello sviluppo  economico  adotta  le  direttive  idonee  ad

assicurare  che  i  programmi  delle  procedure  siano  coordinati  e

finalizzati alla salvaguardia  dell’unita’  operativa  dei  complessi

aziendali dell’impresa cedente e dell’impresa cessionaria.”;

      3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto  legislativo  8  luglio

1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere  si  applicano

anche alle procedure di amministrazione  straordinaria  in  corso  di

svolgimento  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente

disposizione.”

      4) l’articolo 47, e’ sostituito dal seguente:

        “1.  L’ammontare  del  compenso  spettante   al   commissario

giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di

sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati

con regolamento del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto

con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze.  I  criteri   di

determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono  tener

conto dell’impegno connesso alla gestione dell’esercizio dell’impresa

e  dei  risultati  conseguiti   dalla   procedura   con   riferimento

all’attuazione  dell’indirizzo  programmatico   prescelto   a   norma

dell’articolo 27, comma  2,  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi

fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di  soddisfazione

dei  creditori  e  al  complessivo  costo  della  procedura.  Per  la

liquidazione  del  compenso   ai   commissari   straordinari,   trova

applicazione l’articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n.

267″

      5) il primo comma dell’articolo 56,  dopo  la  lettera  d),  e’

aggiunta la seguente:

        ” e) i costi generali e  specifici  complessivamente  stimati

per l’attuazione della procedura, con  esclusione  del  compenso  dei

commissari e del comitato di sorveglianza.” .

  4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei  flussi  di

credito per gli investimenti a medio-lungo termine  delle  piccole  e

medie  imprese  del  Mezzogiorno  e  sostenere  progetti  etici   nel

Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:

    a) possono  essere  emessi  specifici  Titoli  di  Risparmio  per

l’Economia Meridionale (di  seguito  “Titoli”)  da  parte  di  banche

italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad  operare  in

Italia, in osservanza delle previsioni del  Testo  unico  bancario  e

relative disposizioni di attuazione delle Autorita’ creditizie.

    b)  i  Titoli  sono  strumenti  finanziari  aventi  scadenza  non

inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore

e corrispondono interessi con periodicita’  almeno  annuale;  possono

essere sottoscritti da persone fisiche  non  esercenti  attivita’  di

impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione  I;  non

sono strumenti finanziari subordinati,  irredimibili  o  rimborsabili

previa autorizzazione della Banca d’Italia di  cui  all’articolo  12,

comma 7, del Testo unico bancario, ne’  altri  strumenti  computabili

nel patrimonio di vigilanza.

    c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

si applicano agli strumenti finanziari di cui  ai  precedenti  commi.

Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta sostitutiva  di

cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996  si

applica nella misura del 5 per cento.  Per  i  rapporti  di  gestione

individuale  di  portafoglio  di  cui  all’articolo  7  del   decreto

legislativo 21 novembre 1997, n.  461,  gli  interessi  e  gli  altri

proventi dei titoli di  cui  alla  lettera  a)  non  concorrono  alla

determinazione del risultato della gestione secondo  le  disposizioni

di cui alla lettera d) .

    d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo  nominale

complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto  importo

e’ eventualmente modificato entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  con

decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze  di  natura  non

regolamentare.

    e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione  e’

pari al 20 per cento dell’importo nominale complessivo annuo  di  cui

al precedente comma. Per singole  banche  non  facenti  parte  di  un

gruppo bancario, il limite massimo e’ del 5 per cento. In ogni  caso,

l’emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non puo’ superare il

30 per cento del  patrimonio  di  vigilanza  consolidato  del  gruppo

bancario o individuale della banca non facente  parte  di  un  gruppo

bancario.

    f) con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  di

natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita’

attuative e di monitoraggio dei Titoli di  Risparmio  per  l’Economia

Meridionale.

    g) sono abrogati i commi da 178  a  181  dell’articolo  2,  della

legge n. 191 del 2009.

  5. Per favorire l’operativita’ nonche’ per garantire la  disciplina

del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:

    a) all’articolo 1, comma 847, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) le parole “del Fondo di cui all’articolo 15  della  legge  7

agosto 1997, n. 266″ sono soppresse;

      2) le parole “vengono soppressi” sono sostituite  dalle  parole

“viene soppresso”;

      3) dopo “il Fondo opera  con  interventi  mirati  a  facilitare

operazioni” sono aggiunte le parole “di finanziamento”.

    b) ai fini di una  migliore  finalizzazione  verso  l’accesso  al

credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli  interventi

del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma  100,  lettera  a)

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ per  un  utilizzo  piu’

efficiente delle risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del

Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, possono essere modificati e  integrati

i criteri e le modalita’ per la concessione della garanzia e  per  la

gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio  1999,  n.  248  e

successivi    decreti    attuativi,    anche    introducendo    delle

differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito

e  di  onere  della  garanzia  in  modo  da  meglio   perseguire   le

finalizzazioni sopra  citate.  A  tali  fini,  il  Fondo  puo’  anche

sostenere con garanzia concessa  a  titolo  oneroso  il  capitale  di

rischio investito da fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi.

Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del  Fondo  devono

complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri  di  finanza

pubblica;

    c) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  il

comma 361, sono aggiunti i seguenti:

      “361-bis. Fermo restando quanto previsto dai  commi  358,  359,

360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al  comma

354 che risultino inutilizzate al  30  giugno  2011  e,  a  decorrere

dall’anno 2012, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate  al

finanziamento agevolato delle imprese attraverso l’intermediazione di

enti creditizi con priorita’ per quelle di dimensioni piccole e medie

e anche mediante meccanismi di condivisione del  rischio  creditizio,

nel rispetto dei seguenti criteri:

        1) l’intensita’ dell’agevolazione per le imprese beneficiarie

non puo’ superare la quota di aiuto di Stato definita  «de  minimis»,

di cui al Regolamento (CE) n.  1998/2006  della  Commissione  del  15

dicembre 2006;

        2) la durata dei  finanziamenti  agevolati  non  puo’  essere

superiore  a   quindici   anni,   ad   eccezione   delle   iniziative

infrastrutturali, per le quali non puo’  essere  superiore  a  trenta

anni;

        3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e’

posto,  per  il  cinquanta  per  cento,  a   carico   delle   imprese

finanziate.”

      “361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi  come

inutilizzate  le  risorse  per  le  quali  non  siano  ancora   state

pubblicate  le  modalita’  attuative  del  procedimento   automatico,

valutativo o negoziale, ovvero, per i  procedimenti  gia’  in  corso,

quelle destinate ad iniziative per le quali non  risulti  avviata  la

relativa valutazione, nonche’ quelle  derivanti  da  rimodulazione  o

rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da  intendersi,

altresi’, come inutilizzate le  risorse  provenienti  da  rientri  di

capitale dei finanziamenti gia’  erogati  e  da  revoche  formalmente

comminate,  che  abbiano  avuto  luogo  nell’anno   precedente,   non

riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell’anno precedente,  per

le  quali  siano  verificate  le  condizioni  di   cui   al   periodo

precedente.”

      “361-quater. Dall’attuazione dei commi 361- bis e 361 – ter non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro

dell’economia e  delle  finanze  possono  essere  definiti  ulteriori

criteri e modalita’ di attuazione degli stessi.”;

    d) all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  le

parole: “aumentato della  meta’.”  sono  sostituite  dalle  seguenti:

“aumentato di un quarto, cui si  aggiunge  un  margine  di  ulteriori

quattro punti percentuali. La differenza tra il  limite  e  il  tasso

medio non puo’ essere superiore a otto punti percentuali.”.

    e)  all’articolo  23-bis,   comma   9,   secondo   periodo,   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole  “societa’  quotate

in mercati regolamentati e” sono aggiunte le seguenti: “alle societa’

da  queste  direttamente  o  indirettamente  controllate   ai   sensi

dell’articolo 2359 del codice civile, nonche'”;

    f) dopo il comma 2 dell’articolo 118 del decreto  legislativo  1°

settembre 1993, n. 385 e’ aggiunto il seguente comma:

      “2-bis.  Se  il  cliente  non  e’  un  consumatore,   ne’   una

micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del

decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  le  parti  possono

convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni  del

presente articolo.”.

    g) ai fini dell’applicazione del comma  2-bis  dell’articolo  118

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  introdotto  dalla

presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in  vigore

della  presente  decreto  stipulati  con  soggetti  che   non   siano

consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all’articolo  115  del

medesimo  decreto,  entro  il  30  giugno  2011  comunicano,  con  le

modalita’  indicate  al  comma  2  dell’articolo  118   del   decreto

legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  le  modifiche  apportate  ai

contratti medesimi. La  modifica  si  intende  approvata  qualora  il

cliente  non  receda  dal  contratto  entro   sessanta   giorni   dal

ricevimento della comunicazione. Al  cliente  che  ha  esercitato  il

diritto di recesso non possono essere  applicati  oneri  superiori  a

quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.

  6.  La  materia  della  “rinegoziazione  dei  contratti  di   mutuo

ipotecario” e’ regolata come segue :

    a)  fino  al  31  dicembre  2012  il  mutuatario  che   –   prima

dell’entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o  si  e’

accollato anche a seguito di frazionamento,  un  contratto  di  mutuo

ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila  euro,  per

l’acquisto o la ristrutturazione di  unita’  immobiliari  adibite  ad

abitazione, a tasso e a  rata  variabile  per  tutta  la  durata  del

contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la  rinegoziazione

del mutuo alle condizioni di cui al comma 2  del  presente  articolo,

qualora  al  momento  della   richiesta   presenti   un’attestazione,

rilasciata da soggetto abilitato,  dell’indicatore  della  situazione

economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia

avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;

    b) la rinegoziazione assicura l’applicazione di  un  tasso  annuo

nominale fisso non superiore al tasso  che  si  ottiene  in  base  al

minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in  euro  di  durata  pari

alla  durata  residua  del  mutuo  ovvero,  se  non  disponibile,  la

quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data  di

rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato

di uno spread pari a quello indicato, ai  fini  della  determinazione

del tasso, nel contratto di mutuo;

    c) il mutuatario e il  finanziatore  possono  concordare  che  la

rinegoziazione  di  cui  alle  precedenti  lettere   comporti   anche

l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo

di cinque anni, purche’ la durata residua del  mutuo  all’atto  della

rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;

    d) le garanzie  ipotecarie  gia’  prestate  a  fronte  del  mutuo

oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente  articolo  continuano

ad assistere il rimborso, secondo le modalita’ convenute, del  debito

che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il

compimento di alcuna formalita’ o  annotazione.  Resta  fermo  quanto

previsto dall’articolo  39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  1°

settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente  comma  si

applica anche al finanziamento erogato dalla banca al  mutuatario  in

qualita’  di  debitore  ceduto  nell’ambito   di   un’operazione   di

cartolarizzazione con cessione dei crediti  ovvero  di  emissione  di

obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile  1999,

n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il  piano

di ammortamento in essere al momento  della  rinegoziazione.  In  tal

caso la banca e’ surrogata  di  diritto  nelle  garanzie  ipotecarie,

senza il compimento di alcuna formalita’ o annotazione, ma la surroga

ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del  credito

vantato  dal  cessionario  del  mutuo  oggetto   dell’operazione   di

cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

    e) qualora la banca, al fine di realizzare la  rinegoziazione  di

cui alle lettere precedenti,  riacquisti  il  credito  in  precedenza

oggetto  di  un’operazione  di  cartolarizzazione  con  cessione  dei

crediti ovvero di emissione di obbligazioni  bancarie  garantite,  la

banca  cessionaria  ne  da’  notizia  mediante  pubblicazione   nella

Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i

crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di

qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque  esistenti  a  favore

del cedente, conservano la loro validita’ ed il loro grado  a  favore

della  banca  cessionaria  senza  bisogno  di  alcuna  formalita’   o

annotazione.

  7. Per allineare allo standard europeo l’esercizio del credito sono

apportate le seguenti modifiche:

    a) l’articolo 20, comma 1, del  Decreto  Legislativo  27  gennaio

2010, n. 11, e’ sostituito dal seguente:

      “1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura

che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione

venga accreditato sul conto del prestatore di  servizi  di  pagamento

del beneficiario entro la fine della giornata  operativa  successiva.

Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per  la  prestazione

di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di

esecuzione diverso da quello previsto dal  primo  periodo  ovvero  di

fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite  per  gli

strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro che  non

puo’ comunque essere superiore  a  tre  giornate  operative.  Per  le

operazioni di pagamento disposte  su  supporto  cartaceo,  i  termini

massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di  una

ulteriore giornata operativa.”;

    b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate  le

seguenti modifiche:

      1) all’articolo 31 e’ aggiunto il seguente comma 3:  “L’assegno

bancario puo’ essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto

dall’articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.”;

      2) l’articolo 45, comma 1, n. 3), e’ sostituito dal seguente: ”

con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle stanze di

compensazione o delle attivita’ di  compensazione  e  di  regolamento

delle operazioni relative  agli  assegni,  attestante  che  l’assegno

bancario, presentato in forma elettronica, non e’ stato pagato.”;

      3) all’articolo 61,  e’  aggiunto  il  seguente  comma  3:  “Il

protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati  in

forma elettronica  sull’assegno  presentato  al  pagamento  in  forma

elettronica.”;

      4) all’articolo 86, comma 1, e’  aggiunta  la  seguente  ultima

frase: “All’assegno circolare si  applica  altresi’  la  disposizione

dell’assegno bancario di cui all’articolo 31, comma 3.”;

    c) le copie informatiche di  assegni  cartacei  sostituiscono  ad

ogni effetto di legge gli originali da cui sono  tratte  se  la  loro

conformita’ all’originale  e’  assicurata  dalla  banca  negoziatrice

mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle

disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle

successive lettere d) ed e);

    d) con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17,  comma  3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  12  mesi  dall’entrata  in

vigore della  presente  legge,  il  Ministro  dell’Economia  e  delle

Finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina le modalita’ attuative

delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);

    e)  la  Banca  d’Italia,  entro  12  mesi   dall’emanazione   del

regolamento  di  cui  alla  lettera  d),   disciplina   con   proprio

regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle  disposizioni

di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;

    f) le modifiche al Regio Decreto,  21  dicembre,  1933,  n.  1736

entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  del  regolamento  della  Banca

d’Italia di cui alla lettera e);

  8. Per semplificare le operazioni di  portabilita’  dei  mutui,  al

decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  sono  apportate  le

seguenti modifiche:

    a) il comma 6 dell’articolo 40-bis e’ sostituito dal seguente:

      “6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da  banche  ed

intermediari  finanziari,  ovvero  concessi  da  enti  di  previdenza

obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.”;

    b) al comma 2 dell’articolo 120-ter del  decreto  legislativo  1°

settembre 1993 n. 385 le parole  “e  quelle  contenute  nell’articolo

40-bis” sono soppresse.

    c) l’articolo 120-quater e’ modificato nel modo seguente:

      1) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “Con

provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio  di  concerto

con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita’

di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione.”;

      2) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

        “7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non  si

perfezioni entro il termine di trenta giorni  lavorativi  dalla  data

della richiesta al finanziatore originario di avvio  delle  procedure

di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in  essere  a

seguito dell’adozione da parte  di  quest’ultimo  della  delibera  di

mutuo, il finanziatore originario e’ tenuto a risarcire il cliente in

misura pari all’uno per cento del debito  residuo  del  finanziamento

per ciascun mese o frazione  di  mese  di  ritardo.  Resta  ferma  la

possibilita’ per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante

surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo  stesso

imputabili.”;

      3) al comma 9, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

        a-bis)  si  applicano  ai  soli  contratti  di  finanziamento

conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone  fisiche  o

micro-imprese, come definite dall’articolo 1, comma  1,  lettera  t),

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;

    d)  l’articolo  161,  comma  7-quater  e’  modificato  nel   modo

seguente:

      1) le parole “comma 1” sono sostituite dalle  seguenti:  “comma

3″;

      2) dopo il periodo: “A tal fine, la  quietanza  rilasciata  dal

finanziatore originario e il contratto  stipulato  con  il  creditore

surrogato sono forniti  al  notaio  per  essere  prodotti  unitamente

all’atto  di  surrogazione.”,  e’  aggiunto  il  seguente:  “Con   il

provvedimento  di  cui  al  comma  3  dell’articolo  120-quater  sono

stabilite le modalita’ con cui la quietanza, il contratto e l’atto di

surrogazione   sono    presentati    al    conservatore    al    fine

dell’annotazione.”.

  9. All’articolo  32  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e’ abrogato;

    b) il comma 3 e’ sostituito dai  seguenti:  “3.  Le  disposizioni

degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,

trovano  applicazione,  in  ogni  caso,  per  i   fondi   partecipati

esclusivamente da uno o piu’ dei seguenti partecipanti:

      a) Stato o ente pubblico;

      b) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;

      c) Forme di previdenza complementare nonche’ enti di previdenza

obbligatoria;

      d) Imprese di assicurazione,  limitatamente  agli  investimenti

destinati alla copertura delle riserve tecniche;

      e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati  a  forme  di

vigilanza prudenziale;

      f) Soggetti  e  patrimoni  indicati  nelle  precedenti  lettere

costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio

d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del

reddito o del risultato della gestione e  sempreche’  siano  indicati

nel decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  di  cui

all’articolo 168-bis, comma 1, del  Testo  unico  delle  imposte  sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917;

      g)  enti   privati   residenti   in   Italia   che   perseguano

esclusivamente le finalita’ indicate nell’articolo 1, comma 1,  lett.

c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche’  societa’  residenti

in Italia che perseguano esclusivamente finalita’ mutualistiche;

      h)  veicoli  costituiti  in  forma  societaria  o  contrattuale

partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati

nelle precedenti lettere.

  3-bis. Ferma restando l’applicazione degli articoli 6, 8  e  9  del

decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi

da quelli di cui al  comma  3,  i  redditi  conseguiti  dal  fondo  e

rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza  ai

partecipanti,  diversi  dai  soggetti  indicati  nel  comma  3,   che

possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento

del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione  al  fondo

e’ rilevata al termine del periodo  d’imposta  o,  se  inferiore,  al

termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle  quote

di partecipazione da essi detenute.  Ai  fini  della  verifica  della

percentuale  di  partecipazione  nel  fondo  si  tiene  conto   delle

partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il  tramite

di societa’ controllate, di  societa’  fiduciarie  o  per  interposta

persona.  Il   controllo   societario   e’   individuato   ai   sensi

dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche

per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa’.

Si tiene altresi’ conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari

indicati nell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. Il partecipante e’ tenuto ad attestare alla societa’ di

gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di

partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti

che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore  al  5

per cento, individuate con  i  criteri  di  cui  al  presente  comma,

nonche’ per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di

imposizione dei proventi di cui all’articolo 7 del  decreto-legge  25

settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge  23

novembre 2001, n. 410.”;

    c) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti: “4. I redditi dei fondi

imputati ai sensi del comma  3-bis  concorrono  alla  formazione  del

reddito  complessivo   del   partecipante   indipendentemente   dalla

percezione e proporzionalmente alla sua quota  di  partecipazione.  I

medesimi redditi, se  conseguiti  da  soggetti  non  residenti,  sono

soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d’imposta del  20  per

cento, con le modalita’ di cui all’articolo 7  del  decreto-legge  25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In  caso

di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono

assimilate  alle  quote  di  partecipazione  in  societa’   ed   enti

commerciali indicati nell’articolo 5 del testo  unico  delle  imposte

sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Ai  fini  della  determinazione  dei  redditi

diversi  di  natura  finanziaria   si   applicano   le   disposizioni

dell’articolo 68, comma  3,  del  citato  testo  unico.  In  caso  di

cessione, il costo e’ aumentato  o  diminuito,  rispettivamente,  dei

redditi e delle perdite  imputati  ai  partecipanti  ed  e’  altresi’

diminuito, fino a concorrenza degli risultati di  gestione  imputati,

dei proventi distribuiti ai partecipanti.  Relativamente  ai  redditi

imputati ai soggetti residenti ai sensi del  presente  comma  non  si

applica la ritenuta  di  cui  all’articolo  7  del  decreto-legge  25

settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni  nella  legge  23

novembre 2001, n. 410.

  4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3,  che

alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione

al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri  di  cui

al comma 3-bis, sono tenuti a  corrispondere  un’imposta  sostitutiva

delle imposte sui redditi del 5 per  cento  del  valore  medio  delle

quote  possedute  nel  periodo  d’imposta  risultante  dai  prospetti

periodici  redatti  nel  periodo  d’imposta   2010.   Il   costo   di

sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e’  riconosciuto  fino  a

concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base

imponibile per  l’applicazione  dell’imposta  sostitutiva.  Eventuali

minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L’imposta  e’

versata dal partecipante con le modalita’ e nei termini previsti  per

il versamento a saldo delle imposte  risultanti  dalla  dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. L’imposta puo’ essere

versata  a  cura  della  societa’  di  gestione   del   risparmio   o

dell’intermediario depositario  delle  quote  in  due  rate  di  pari

importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed  entro  il  16

giugno 2012. A tal fine  il  partecipante  e’  tenuto  a  fornire  la

provvista. In mancanza, la societa’ di gestione  del  risparmio  puo’

effettuare la  liquidazione  parziale  della  quota  per  l’ammontare

necessario al versamento dell’imposta.”;

    d)  il  comma  5  e’  sostituito   dal   seguente:   “5.   Previa

deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi  che  alla

data del 31  dicembre  2010  presentavano  un  assetto  partecipativo

diverso da quello  indicato  nel  comma  3  e  nei  quali  almeno  un

partecipante  deteneva  quote  per  un   ammontare   superiore   alla

percentuale indicata nel comma 3-bis, la  societa’  di  gestione  del

risparmio puo’ altresi’ deliberare  entro  il  31  dicembre  2011  la

liquidazione del fondo comune d’investimento. In tal caso la societa’

di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva

delle imposte sui redditi, un ammontare  pari  al  7  per  cento  del

valore netto  del  fondo  risultante  dal  prospetto  redatto  al  31

dicembre 2010. L’imposta e’ versata dalla societa’  di  gestione  del

risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012  e  la

restante parte in due rate di pari  importo  da  versarsi,  la  prima

entro il 31 marzo 2013 e la  seconda  entro  il  31  marzo  2014.  La

liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.

Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla  conclusione

della liquidazione la societa’  di  gestione  del  risparmio  applica

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell’IRAP  nella

misura del 7 per cento. Non si applicano le  disposizioni  dei  commi

3-bis e 4-bis. L’imposta sostitutiva e’  versata  dalla  societa’  di

gestione del risparmio il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a

ciascun anno di durata della liquidazione.”;

    e) il primo periodo del comma 5-bis e’ sostituito  dal  seguente:

“Nell’ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di  cui

all’articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001,   n.   351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,

e successive modificazioni e i proventi non sono  imponibili  fino  a

concorrenza dell’ammontare assoggettato  all’imposta  sostitutiva  di

cui al comma 5.”;

    f) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: “9.  Con  provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite  le  modalita’

di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4,  4-bis

e 5.”.

  10. L’articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.  30,

come modificato dal comma 1 dell’articolo 123 del decreto legislativo

13 agosto 2010 n. 131, e’ sostituito dal seguente:

    “La  protezione  accordata  ai  disegni  e   modelli   ai   sensi

dell’articolo 2,  n.  10),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,

comprende anche le opere del disegno industriale  che,  anteriormente

alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di  pubblico  dominio  a

seguito della cessazione degli effetti della registrazione.  Tuttavia

i terzi che avevano fabbricato o commercializzato,  nei  dodici  mesi

anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in  conformita’  con

le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico  dominio

a seguito  della  scadenza  degli  effetti  della  registrazione  non

rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo

questa attivita’ anche dopo tale data, limitatamente ai  prodotti  da

essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a  quelli  da

essi fabbricati nei cinque anni successivi  a  tale  data  e  purche’

detta attivita’ si sia mantenuta nei limiti  anche  quantitativi  del

preuso.”.

  11.  Al  fine  di  agevolare  l’applicazione   delle   disposizioni

contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo  al  finanziamento

della politica  agricola  comune  ed  in  particolare  dei  pagamenti

diretti  agli  agricoltori,  in  conformita’  all’articolo   46   del

Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e  27  del  Regolamento

(CE) n.795/2004, e’ consentita la cessione dei relativi crediti  agli

Istituti finanziari a condizione  che  l’operazione  finanziaria  sia

contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga

al  comma  2  dell’articolo  2  del  Decreto  del  Presidente   della

Repubblica del  24  dicembre  1974,  n.727,  pubblicato  su  Gazzetta

Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975.

    

  12. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, con decreto del Ministro delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell’economia  e

delle finanze, sono definite le modalita’  di  cessione  dei  crediti

derivanti  dai  finanziamenti   della   Politica   Agricola   Comune,

assicurando l’assenza  di  effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza

pubblica.

           

                               Art. 9

                           Scuola e merito

 


  1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva  l’individuazione  e

l’attuazione  di  iniziative  e  progetti  strategici  di   rilevante

interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in  materia

di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo  sperimentale,  anche

coordinati  o  integrabili  con   analoghe   iniziative   di   natura

prevalentemente industriale, nonche’ per concorrere sul  piano  della

ricerca alla attrazione  di  investimenti  e  alla  realizzazione  di

progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche  di  rilevanti

dimensioni a beneficio della comunita’ scientifica, accademica e  per

il rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto

nelle aree svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il  Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca  e’  autorizzato  a

stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti

pubblici e privati, anche in forma associata, nonche’ con  distretti,

denominati “Contratti di programma per la Ricerca Strategica”, per la

realizzazione di  interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata,

secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,

n. 297, individuando regole e  procedure  uniformi  ed  eventualmente

innovative per la piu’ efficace e  speditiva  attuazione  e  gestione

congiunta degli interventi, nonche’ per il monitoraggio e la verifica

dei risultati.  La  disposizione  contenuta  nel  presente  comma  e’

consentita  anche   agli   accordi   di   programma   gia’   previsti

dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.

  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare,  ai  sensi

dell’articolo 6 del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297

possono essere introdotte disposizioni volte  a  stabilire  ulteriori

modalita’ e termini di regolamentazione dello  strumento  di  cui  al

comma 1, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in  materia  di

programmazione negoziata.

  3. E’ istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti  del  codice

civile, la Fondazione per il Merito (di seguito “Fondazione”) per  la

realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per  il

merito di cui all’articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240

nonche’ con lo scopo di promuovere la  cultura  del  merito  e  della

qualita’ degli apprendimenti nel sistema  scolastico  e  nel  sistema

universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione

instaura  rapporti  con  omologhi  enti  ed  organismi  in  Italia  e

all’estero. Puo’ altresi’ svolgere funzioni connesse con l’attuazione

di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione

europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

  4.  Sono   membri   fondatori   della   Fondazione   il   Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e delle  ricerca  ed  il  Ministero

dell’economia e delle finanze, ai quali viene inoltre  attribuita  la

vigilanza sulla Fondazione medesima.

    

  5. Lo statuto  della  Fondazione,  e’  approvato  con  decreto  del

Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della   ricerca   di

concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro della gioventu’. Lo statuto disciplina, inoltre:

    a) la partecipazione alla Fondazione di  altri  enti  pubblici  e

privati  nonche’  le  modalita’  con  cui   tali   soggetti   possono

partecipare  finanziariamente  allo  sviluppo  del   fondo   di   cui

all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

    b) l’istituzione e il funzionamento di  un  comitato  consultivo,

formato  da  rappresentanti  dei  Ministeri,  dei  donatori  e  degli

studenti, questi  ultimi  designati  dal  Consiglio  nazionale  degli

studenti universitari (CNSU), senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica.

  Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo

massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con

l’esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche’ le modalita’  di

predisposizione e svolgimento delle stesse.

    

  6. Alla Fondazione e’ affidata la gestione del Fondo per il  merito

di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sulla

base di un’apposita convenzione stipulata con i  ministeri  vigilanti

con  oneri  a  carico  del  Fondo.  Con  atti  del   proprio   organo

deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

    a) i criteri e le modalita’ di restituzione della quota di cui al

comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.

240, prevedendo una graduazione  della  stessa  in  base  al  reddito

percepito nell’attivita’ lavorativa;

    b) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni  di  cui

all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e  le

modalita’ per la loro eventuale differenziazione;

    c)  i  criteri  e  le  modalita’  di  utilizzo  del  Fondo  e  la

ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le  destinazioni  di

cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

    d) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e

informazione, nonche’ di  assistenza  a  studenti  e  universita’  in

merito alle modalita’ di accesso agli interventi di cui  al  presente

articolo;

    e)  le  modalita’   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti

informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei

finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche’  dell’esposizione

del fondo.

  Gli atti di cui al  presente  comma  sono  trasmessi  entro  cinque

giorni al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

e si intendono  approvati  trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di

ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

    

  7. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.

240, la Fondazione recepisce e  si  conforma  con  atti  del  proprio

organo  deliberante  alle  direttive  emanate  mediante  decreti  del

Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della   ricerca   di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    

  8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della

somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma  1

dell’articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la  cui

realizzazione e’ affidata alle istituzioni del Sistema  nazionale  di

valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies della legge  26

febbraio 2011, n. 10 di conversione  del  decreto-legge  29  dicembre

2010, n. 225.

  9. Fermo quanto indicato al  successivo  comma  14,  il  patrimonio

della Fondazione  puo’  inoltre  essere  costituito  da  apporti  dei

Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,

nonche’ dalle risorse provenienti da ulteriori  soggetti  pubblici  e

privati. La Fondazione potra’, altresi’, avere accesso  alle  risorse

del Programma Operativo  Nazionale  “Ricerca  e  Competitivita’  Fesr

2007/2013″ e di altri programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali

europei, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  degli

obiettivi specifici dei programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono

essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e

del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di

particolare valore artistico e storico e’ effettuato di intesa con il

Ministero per i beni e le  attivita’  culturali  e  non  modifica  il

regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del

codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

  10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di

cui  all’articolo  4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la

Fondazione e’ autorizzata  a  concedere  finanziamenti  e  rilasciare

garanzie ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della legge  30

dicembre 2010,  n.  240.  A  dette  attivita’  non  si  applicano  le

disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo  1  settembre

1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti  di  cui

all’articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge  30

settembre 2003, n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge,

dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

  11. Al fine di costituire il patrimonio  della  Fondazione  nonche’

per  la  realizzazione  dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti

fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche’ gli  enti  ad

essi succeduti, possono  disporre  la  devoluzione  di  risorse  alla

Fondazione.

  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della

Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi

da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di

neutralita’ fiscale.

  13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di  cui  al

comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.

240 non ottemperi ai versamenti previsti, la  Fondazione  procede  al

recupero della somma dovuta, avvalendosi  anche  della  procedura  di

riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell’articolo

17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

  14. La restituzione della quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),

dell’ articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  avviene  anche

attraverso le modalita’ di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1950,  n.  180,  e

successive modifiche. La disposizione di cui all’articolo  54,  primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.

180, e  successive  modifiche  non  si  applica  alle  operazioni  di

restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo

4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  15. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e’

autorizzata la spesa per l’anno 2011 di 9 milioni  di  euro,a  favore

del fondo di cui all’articolo 4, comma 1,  della  legge  31  dicembre

2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione  del  fondo

di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e’ altresi’

autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno

2012.

  16. All’articolo 4 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)

    b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

    

  17.  Per  garantire  continuita’  nella  erogazione  del   servizio

scolastico e educativo e conferire il  maggiore  possibile  grado  di

certezza  nella  pianificazione  degli  organici  della  scuola,  nel

rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad

una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia

contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il  rispetto

del criterio di invarianza  finanziaria,  con  decreto  del  Ministro

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la

pubblica  amministrazione  e  l’innovazione,   nel   rispetto   degli

obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e’  definito  un

piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di  personale

docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei

posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative

cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di

riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n.  133;

il  piano  puo’  prevedere  la  retrodatazione  giuridica   dall’anno

scolastico 2010 – 2011di quota parte delle  assunzioni  di  personale

docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al

medesimo anno scolastico 2010 –  2011,  fermo  restando  il  rispetto

degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.  Il  piano

e’   annualmente   verificato    dal    Ministero    dell’istruzione,

dell’universita’  e  della  ricerca,  d’intesa   con   il   Ministero

dell’economia e delle finanze e con  il  Ministero  per  la  pubblica

amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che

si  dovessero  rendere   necessarie,   fermo   restando   il   regime

autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma

3  bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449   e   successive

modificazioni.

  18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.

368, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis.  Stante  quanto

stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,

sono  altresi’  esclusi  dall’applicazione  del  presente  decreto  i

contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle

supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita’  di

garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo

anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In

ogni caso non si applica l’articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente

decreto.”.

  19. Il termine di cui all’articolo 4, commi  1  e  2,  del  decreto

legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 20 agosto 2001, n. 333 e’ fissato al 31 agosto di ciascun anno.

    

  20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge  7

aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4

giugno 2004, n. 143,  e’  cosi’  modificato  “a  decorrere  dall’anno

scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie,  divenute  ad

esaurimento in forza dall’articolo 1,  comma  605,  lett.  c),  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ effettuato con cadenza triennale e

con possibilita’ di trasferimento in un’unica provincia”.

    

  21. L’articolo 399, comma 3,  del  decreto  legislativo  16  aprile

1994, n. 297, cosi’ come modificato dal primo  periodo  dell’articolo

1, comma 1, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e’  sostituito  dal

seguente “i docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato

decorrente  dall’anno  scolastico  2011/2012  possono   chiedere   il

trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in  altra

provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella  provincia  di

titolarita’.”.

       

                               Art. 10

                        Servizi ai cittadini

 


  1. Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici nell’ottica di

aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in

particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei

documenti obbligatori di identificazione, all’articolo  7-vicies  ter

del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e’  aggiunto,  in

fine, il seguente comma:

    “2-bis. L’emissione della carta d’identita’ elettronica,  che  e’

documento obbligatorio di identificazione, e’ riservata al  Ministero

dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in

materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica

e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell’ambito  delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente. E’ riservata, altresi’, al Ministero  dell’interno  la  fase

dell’inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il

CNSD”.

  2. Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  i

Ministri dell’economia e delle finanze e della salute per gli aspetti

relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d’identita’

elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,

sono  determinate  le  modalita’   tecniche   di   attuazione   della

disposizione di cui al comma 2 bis, dell’ articolo 7-vicies ter,  del

decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1  del  presente

articolo. Nelle more della definizione delle modalita’ di convergenza

della tessera  sanitaria  nella  carta  d’identita’  elettronica,  il

Ministero dell’economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la

generazione della tessera sanitaria su supporto  di  Carta  nazionale

dei servizi, ai sensi dell’articolo 11, comma 15,  del  decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122.

  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta  del  Ministro  dell’interno,  d’intesa  con   il   Ministro

dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e’ disposta

anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane,  strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul

medesimo supporto della carta d’identita’ elettronica con la  tessera

sanitaria, nonche’ il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,

mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di

tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera

sanitaria e per la carta di identita’  elettronica,  ivi  incluse  le

risorse dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita’

tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento

unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell’interno,  di

concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  con  il

Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   l’innovazione   e,

limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma

2-bis, dell’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.

43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con

atto di indirizzo  strategico  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa’ di cui

all’articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n.  559,  e  successive

modificazioni, e al comma 15 dell’articolo 83  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione  delle  predette

societa’  e’  conseguentemente  rinnovato  nel   numero   di   cinque

consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei  relativi

atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’articolo  2383,

comma 3, del codice civile.  Il  relativo  statuto,  ove  necessario,

dovra’ conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di

cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.

244″.

  5.  All’articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:

      “Il sindaco e’ tenuto a’ rilasciare  alle  persone  aventi  nel

comune la residenza o la loro dimora una carta  d’identita’  conforme

al modello stabilito dal Ministero dell’interno.”;

    b) al secondo comma:

      1) dopo il primo periodo,  e’  inserito  il  seguente:  “Per  i

minori di eta’  inferiore  a  tre  anni,  la  validita’  della  carta

d’identita’ e’ di tre anni; per i minori di eta’ compresa fra  tre  e

diciotto anni, la validita’ e’ di cinque anni.”;

      2) e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “Sono  esentate

dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di  eta’

inferiore a dodici anni”;

    c) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:

      “Per i minori di eta’ inferiore agli  anni  quattordici,  l’uso

della carta d’identita’ ai fini  dell’espatrio  e’  subordinato  alla

condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne

fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da

chi  puo’  dare  l’assenso  o  l’autorizzazione,  convalidata   dalla

questura, o dalle autorita’ consolari in caso di rilascio all’estero,

il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui

i minori medesimi sono affidati.”.

  6. All’articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, e’ aggiunto infine  il  seguente  periodo:  “In  caso  di

ritardo nella trasmissione all’Indice nazionale  delle  anagrafi,  il

responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,

ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.”.

  7. All’articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e’

aggiunto in fine il seguente periodo:  “Al  pagamento  del  beneficio

provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della

pensione di reversibilita’ o indiretta.”.

  8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita’  del  sistema

nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il

periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di

capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si

provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all’articolo  12,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,

attraverso una o piu’  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla

copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008  nella  qualifica

di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si

provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all’articolo  16,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

  9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura

dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo

squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi

compresi,  in  ragione  dell’unitarieta’  della  dotazione   organica

complessiva del ruolo, quelli derivanti  dall’avvio  delle  procedure

concorsuali  a  capo  reparto.   Resta   fermo   che   le   procedure

straordinarie  di  cui  al  presente   articolo   dovranno   comunque

assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla

qualifica di capo squadra.

  10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso  di  formazione  di

cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,

n. 217, e’ stabilita in mesi sei, di cui almeno uno  di  applicazione

pratica; la durata del corso di formazione di  cui  all’articolo  23,

comma 1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e’

stabilita in mesi sei e la durata del  corso  di  formazione  di  cui

all’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, e’ stabilita in mesi dodici, di  cui  almeno  tre  di  tirocinio

operativo.

  11. Al fine di garantire l’osservanza dei  principi  contenuti  nel

decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle

risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con

particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla

regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche’  alla

promozione dell’efficienza,  dell’economicita’  e  della  trasparenza

nella gestione dei servizi idrici, e’ istituita,  a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  l’Agenzia  nazionale

di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata “Agenzia”.

  12. L’Agenzia e’ soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente

indipendente dal Governo.

  13.  L’Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia

organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di

economicita’.

  14.  L’Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di

giudizio, le seguenti funzioni:

    a) definisce i livelli minimi di qualita’ del  servizio,  sentite

le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila

sulle modalita’ della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri

di acquisizione di documenti, accesso  e  ispezione,  comminando,  in

caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri  provvedimenti,

sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo  ad  euro

50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e,  in  caso  di

reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio’  non  comprometta  la

fruibilita’  del  servizio  da  parte  degli  utenti,  proponendo  al

soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della  concessione;

determina altresi’ obblighi di indennizzo automatico in favore  degli

utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

    b) predispone una o piu’ convenzioni tipo di cui all’articolo 151

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    c) definisce, tenuto conto della necessita’ di recuperare i costi

ambientali  anche  secondo  il  principio  “chi  inquina  paga”,   le

componenti di costo per la determinazione della tariffa  relativa  ai

servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua;

    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con

riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si

articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base

della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell’utilizzo  delle

risorse idriche e tenendo conto, in conformita’ ai  principi  sanciti

dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della

fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle

risorse,  affinche’  sia  pienamente  realizzato  il  principio   del

recupero dei  costi  ed  il  principio  “chi  inquina  paga”,  e  con

esclusione di ogni onere derivante  dal  funzionamento  dell’Agenzia;

fissa,  altresi’,  le  relative  modalita’  di  revisione  periodica,

vigilando sull’applicazione delle tariffe, e,  nel  caso  di  inutile

decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di

definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita’  al  riguardo

competenti,  come  individuate  dalla   legislazione   regionale   in

conformita’  a  linee  guida  approvate  con  decreto  del   Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa  intesa

con la  Conferenza  unificata,  provvede  nell’esercizio  del  potere

sostitutivo,  su  istanza  delle  amministrazioni   o   delle   parti

interessate, entro  sessanta  giorni,  previa  diffida  all’autorita’

competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita’ competenti;

    f) verifica la corretta redazione del piano d’ambito,  esprimendo

osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d’inefficacia,

prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita’

di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il

rapporto tra le Autorita’ d’ambito territoriale ottimale e i  gestori

del servizio idrico integrato;

    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita’  delle

gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici

di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della

economicita’ delle gestioni a fronte dei servizi resi;

    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su

richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle

Autorita’ d’ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,

e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e

segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e

tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti

dei quali puo’ intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera

a);

    i) puo’ formulare proposte di revisione della disciplina vigente,

segnalandone altresi’ i casi di grave inosservanza e di non  corretta

applicazione;

    l) predispone annualmente una  relazione  sull’attivita’  svolta,

con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di

erogazione dei  servizi  idrici  e  all’andamento  delle  entrate  in

applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e’ trasmessa al

Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell’anno  successivo  a

quello cui si riferisce.

  15. All’Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono

trasferite le funzioni gia’ attribuite alla Commissione nazionale per

la vigilanza sulle risorse  idriche  dall’articolo  161  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni  vigenti

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  16. L’Agenzia e’ organo collegiale costituito da tre membri, di cui

uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto  del  Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare. Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente

sottoposte al parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  che

si esprimono entro 20 giorni  dalla  richiesta.  In  nessun  caso  le

nomine possono essere effettuate in mancanza  del  parere  favorevole

espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due  terzi  dei

componenti. Le medesime Commissioni possono  procedere  all’audizione

delle persone designate. I componenti dell’Agenzia  sono  scelti  tra

persone  dotate  di  indiscusse  moralita’  e  indipendenza,  alta  e

riconosciuta professionalita’ e competenza nel settore. I  componenti

dell’Agenzia durano in carica tre anni e  possono  essere  confermati

una sola volta. La carica di componente dell’Agenzia e’ incompatibile

con  incarichi  politici  elettivi,  ne’  possono   essere   nominati

componenti coloro  che  abbiano  interessi  di  qualunque  natura  in

conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Le funzioni di  controllo  di

regolarita’ amministrativo contabile e di verifica sulla  regolarita’

della gestione dell’Agenzia sono affidate al  Collegio  dei  revisori

composto da  tre  membri  effettivi,  di  cui  uno  con  funzioni  di

presidente, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze.  Due

membri del Collegio sono scelti tra  gli  iscritti  al  registro  dei

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Con il medesimo provvedimento e’ nominato anche un membro  supplente.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica  tre  anni  e

possono essere rinnovati una sola volta.

  17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,

coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell’Agenzia.  Formula

proposte  all’Agenzia,  da’  attuazione  alle  deliberazioni   e   ai

programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere

tecnico-amministrativo, relativi alle attivita’  dell’Agenzia  ed  al

perseguimento  delle  sue  finalita’  istituzionali.   Il   direttore

generale e’ nominato per un periodo di cinque anni, non  rinnovabili,

con la procedura prevista  dall’articolo  8,  comma  3,  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Al  direttore  generale  non  si

applica il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo

2001, n. 165.

  18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell’Agenzia   sono

determinati con decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze,

di  concerto  con  il  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno  la

meta’  qualora  il  Presidente  e  ciascun  componente  dell’Agenzia,

dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per  il  mantenimento

del proprio trattamento economico.

  19. A pena di decadenza i componenti dell’Agenzia  e  il  direttore

generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna

attivita’ professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o

dipendenti di soggetti pubblici o privati ne’ ricoprire altri  uffici

pubblici, ne’ avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese

operanti nel settore.  I  componenti  dell’Agenzia  ed  il  direttore

generale,  ove  dipendenti   di   amministrazioni   pubbliche,   sono

obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza

assegni, per l’intera durata dell’incarico ed il  relativo  posto  in

organico e’ reso indisponibile per tutta la durata dell’incarico.

  20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, i membri

dell’Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono  intrattenere,

direttamente  o  indirettamente,  rapporti  di   collaborazione,   di

consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti  nei  settore.  La

violazione di tale divieto e’ punita, salvo che il fatto  costituisca

reato,  con  una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   pari   ad

un’annualita’    dell’importo    del     corrispettivo     percepito.

All’imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la

sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del

fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a

euro 10 milioni, e, nei casi piu’ gravi  o  quando  il  comportamento

illecito sia stato reiterato, la revoca  dell’atto  autorizzativo.  I

limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati  secondo  il

tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al  consumo  per  le

famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

  21. L’Agenzia puo’ essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,

inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi

fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con

il medesimo decreto e’ nominato  un  commissario  straordinario,  che

esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni

dell’Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si

procede al rinnovo dell’Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma

16.

  22. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio,  su  proposta  del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il  Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un mese  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, e’ approvato lo statuto dell’Agenzia, con cui sono  definite

le finalita’ e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e

funzionamento, le competenze degli organi e le modalita’ di esercizio

delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato  entro  trenta  giorni

dall’entrata in vigore di quello di cui  al  periodo  precedente,  e’

approvato  il  regolamento  che  definisce  l’organizzazione   e   il

funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il  contingente  di

personale,  nel  limite  di  40  unita’,  in  posizione  di   comando

provenienti  da  amministrazioni   statali   con   oneri   a   carico

dell’amministrazione di appartenenza, senza nuovi  o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica.

  23. Con decreto del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni  dalla  data

di emanazione del  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma

precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del

Ministero da trasferire all’Agenzia ed e’ disposto  il  comando,  nel

limite  massimo  di  venti  unita’,  del  personale   del   Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gia’  operante

presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche

alla data di entrata in vigore della presente legge.  Alla  copertura

dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma  18  si

provvede mediante  personale  di  altre  amministrazioni  statali  in

posizione di comando, cui si applica l’articolo 17, comma  14,  della

legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica.

  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell’Agenzia   si

provvede:

    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti

sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo’  essere

recuperato in tariffa, di importo non superiore all’uno per mille dei

ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data  di

entrata in vigore della presente  disposizione,  per  un  totale  dei

contributi versati non superiore allo 0,2 %  del  valore  complessivo

del mercato di competenza. Il contributo e’ determinato dalla Agenzia

con propria deliberazione, approvata con decreto del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell’economia  e

delle finanze  ed  il  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, ed e’ versato entro il 31 luglio di ogni anno.

Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.

    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo

iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell’ambiente  e

della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le

risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo’  superare  1

milione di euro a decorrere dall’anno 2011 e puo’ essere ridotta  con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  con

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,

sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera

a) e dei costi complessivi dell’Agenzia.

  25.  In  sede  di  prima  applicazione  con  decreto  del  Ministro

dell’economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il

Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al comma 22, e’ stabilito l’ammontare  delle  risorse  di  cui

alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili  a

legislazione vigente per il Ministero dell’ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare,  sono  conseguentemente  rideterminate  le

relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e’ stabilita

la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,  e  le

relative modalita’ di versamento al bilancio dell’Agenzia.

  26. A decorrere dall’entrata in vigore della legge  di  conversione

del presente decreto, e’ soppressa la Commissione  nazionale  per  la

vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e’

abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni  di  cui  alla

presente legge. Alla nomina  dell’Agenzia  di  cui  al  comma  11  si

provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga

a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia’  attribuite  dalla

legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse

idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152 continuano ad essere esercitate da quest’ultima. Entro lo  stesso

termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio

dei revisori dei conti.

  27. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello  Stato

ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

  28. L’articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 25  settembre

2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre

2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla  entrata

in vigore di quest’ultimo,  e’  da  considerarsi  cessato  il  regime

transitorio di cui all’articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  17

marzo 1995, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17

maggio 1995, n. 172

       

                               Art. 11

                      Disposizioni finanziarie

 


  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica

economica, di cui all’ articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di 1,4  milioni  di  euro  per

l’anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l’anno 2012, di 0,4  milioni

di euro per l’anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l’anno 2014 e  di

1,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.

  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e  dagli  articoli  1,

comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9,

comma 15, e 10, comma 24, lettera b),  pari  complessivamente  a  100

milioni di euro per l’anno 2011, 203,1 milioni  di  euro  per  l’anno

2012, 188 milioni di euro per l’anno 2013, 148,3 milioni di euro  per

l’anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere  dall’anno  2015,  che

per l’anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in  termini  di

indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede

rispettivamente:

    a) quanto ad euro 100 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 25,  della

legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta

dall’articolo 1, comma 4, del presente decreto;

    b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l’anno  2012,  188

milioni di euro per l’anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l’anno

2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall’anno  2015,  mediante

utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall’articolo  7,  comma  2,

lettere da dd) a gg), e dall’articolo 8, commi 5 e 11.

  3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

           

                             Art. 12

                          Entrata in vigore

 


  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Redazione

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