Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia
(Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011)
Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica
Art. 2. Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Art. 3. Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto
Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche
Art. 5. Costruzioni private
Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
Art. 7. Semplificazione fiscale
Art. 8. Impresa e Credito
Art. 9. Scuola e merito
Art. 10. Servizi ai cittadini
Art. 11. Disposizioni finanziarie
Art. 12. Entrata in vigore
Di seguito, il testo integrale (qui le novità in materia di appalti pubblici):
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e
della competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione di misure
volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici,
dell’attivita’ edilizia e di quella fiscale, nonche’ ad introdurre
misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie
tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di
garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea
indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per il
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. E’ istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di
ricerca, in Universita’ ovvero enti pubblici di ricerca. Universita’
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi’
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di
equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via
credito di imposta possono essere individuate con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti in progetti
di ricerca di cui al comma 1 e’ integralmente deducibile
dall’imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita’ ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita’, statali e non statali, e gli Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche’ l’ASI-Agenzia
Spaziale Italiana;
3) gli organismi di ricerca cosi’ come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del
paragrafo 2.2;
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa
incrementale di investimento se lo stesso e’ commissionato ai
soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito ne’ della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
5) e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al
comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo
articolo;
6) non e’ soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le
disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e’ conseguentemente soppresso.
5. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
di 55 milioni di euro per l’anno 2011, di 180,8 milioni di euro per
l’anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l’anno 2014. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche’ le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche’ il
fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.
Art. 2
Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita’ di vantaggio per le regioni del
Mezzogiorno, fiscalita’ che deve essere relativa a lavoro, ricerca e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel “Patto Euro plus”
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini
della promozione della produttivita’ nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d’imposta per
ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L’assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una
estensione coerente con il citato “Patto Euro plus”, il funzionamento
del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’articolo 40 del
predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea
“svantaggiati”ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del predetto
Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e’ concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai
sensi del numero 19 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, il
credito d’imposta e’ concesso nella misura del 50% dei costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un
diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di eta’, ovvero che vivano soli con una o piu’
persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con
elevato tasso di disparita’ uomo-donna – ivi definito – ovvero membri
di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di
lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e’ calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti
all’arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
4. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’ controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del
presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed e’
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e’ inferiore o pari
a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all’arco
temporale di cui al comma 1;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della
gioventu’, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei fondi strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche’ le disposizioni di
attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il
rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente
credito d’imposta.
9. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale
Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate per le suddette finalita’ di spesa, ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all’entrata del
bilancio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della
dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire
la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario
riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.”
Art. 3
Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico –
alberghieri, nautica da diporto
1. Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano,
riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, fermo restando, in
assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della
battigia, anche ai fini di balneazione, e’ introdotto un diritto di
superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate
formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle
scogliere. Sulle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, aventi
qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore
del presente articolo, ancorche’ realizzate su spiaggia, arenile
ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino gia’ di
proprieta’ privata, le edificazioni possono essere mantenute
esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione
dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche’ la delimitazione
delle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, realizzate su
terreni non gia’ di proprieta’ privata, e’ effettuata, su iniziativa
dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l’Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e’
rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicita’,
efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza e
proporzionalita’, dalla Regione, d’intesa con il Comune nonche’ con
le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in
copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del
corrispettivo;
c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si
mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla
Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi
dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le
edificazioni gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del
presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo
abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da una impresa, a condizione che l’impresa
aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati
dalla Agenzia delle entrate e che l’impresa risulti altresi’
regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l’attivita’ edilizia e’ consentita solo
in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della
normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia’ occupate
da edificazioni esistenti le attivita’ di manutenzione,
ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle
predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della
normativa vigente.
2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz’altro
acquisite di diritto alla proprieta’ del demanio ed abbattute in
danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa
vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree
costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e’ innovato in
materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite
dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un
Fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore,
rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati,
dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonche’
dell’erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori
oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno. La misura
delle quote e’ stabilita annualmente con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti
negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui
alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino
effetti negativi per la finanza pubblica.
3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto
alle esigenze del pubblico uso, l’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di
attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari,
il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e
transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di
balneazione.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le
Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e
dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con
particolare riferimento alle opportunita’ di investimento, di accesso
al credito, di semplificazione e celerita’ nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi,
relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le
spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti
e’ effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi,
che e’ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore
turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di
servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti
disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per
la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 368, lettere
b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche’ non costituite in rete,
si applicano altresi’, su richiesta, le disposizioni agevolative in
materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a), della
citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” ai sensi
dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2
del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di
competenza del Ministero dell’interno sono a carico del fondo di cui
al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento
delle attivita’ delle Agenzie fiscali e dell’INPS. Presso tali
sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la
risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali
enti, nonche’ presentare richieste ed istanze, nonche’ ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una
qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto
interdirigenziale dei predetti enti, nonche’ con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita’
degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di
competenza dei predetti enti, nonche’ di competenza delle
amministrazioni statali, Per le attivita’ di ispezione e controllo di
competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici
assicurano controlli unitari, nonche’ una pianificazione e
l’esercizio di tali attivita’ in modo tale da influire il meno
possibile sull’ordinaria attivita’ propria delle imprese dei
Distretti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le
amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con
l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi
1 e 2 dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla
navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali
mediante le unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del presente
codice, ivi comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da
diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche’ quella
esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui
all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la
disciplina ivi prevista.”.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime:
a) all’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano
regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita’, la
possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad
approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509.”;
b) ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche’ alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita’ di affidamento delle concessioni di beni demaniali
marittimi con finalita’ turistico-ricreative, come definiti sulla
base dell’intesa raggiunta ai sensi dell’articolo 1, comma 18, del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di
conferenza Stato – Regioni.
Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche,
soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu’
efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso,
sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le
modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di
progetto, anche con riferimento al cosiddetto “leasing in
costruendo”;
b) limite alla possibilita’ di iscrivere “riserve”;
c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette
“compensative”;
e) contenimento della spesa per compensazione,in caso di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti “temerarie”;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la
dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori
pubblici;
m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti
di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che
possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle
stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di
risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la
realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale (“Legge obiettivo”);
q) innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli
appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla
procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre,
e’ elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione
di interesse culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 27, comma 1, le parole: “dall’applicazione del
presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ambito di
applicazione oggettiva del presente codice”;
b) all’articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite
dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: “gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite le
seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso
di societa’ con meno di quattro soci,” ;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite
dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: “gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono
inserite le seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci,”; le
parole: “cessati dalla carica nel triennio” sono sostituite dalle
seguenti: “cessati dalla carica nell’anno”; le parole “di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione” sono sostituite
dalle seguenti: “che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione”; le parole: «resta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti:
«l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato
e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: “19 marzo 1990, n. 55;”
sono aggiunte le seguenti: “l’esclusione ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;”;
1.4) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
“e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro”;
1.5) alla lettera g) dopo la parola: “violazioni” e’ inserita
la seguente: “gravi”;
1.6) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.»;
1.7) la lettera l) e’ sostituita dalla seguente:
“l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68.”;
1.8) la lettera m-bis) e’ sostituita dalla seguente:
“m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma
9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.”;
1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: “, anche
in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,” e
le parole: “nei tre anni antecedenti” sono sostituite dalle seguenti:
“nell’anno antecedente”;
2) al comma 1-bis, le parole: “I casi di esclusione previsti”
sono sostituite dalle seguenti: “Le cause di esclusione previste” e
dopo le parole: “affidate ad un custode o amministratore giudiziario”
sono inserite le seguenti: “limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento”;
3) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:
“1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un
anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque
efficacia.”;
4) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma
1, lettera c), il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato e’ stato depenalizzato
ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si
intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al
settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarita’ contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di
cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il
rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. Ai fini del
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.”;
c) all’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la
certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese
esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso
l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;”;
2) dopo il comma 9-ter, e’ aggiunto il seguente:
“9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno
segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di
falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e
perde comunque efficacia.”;
d) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Documenti e
informazioni complementari – Tassativita’ delle cause di esclusione”;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonche’ nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita’ del plico
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarita’ relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle”;
e) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalita’
indicate dall’Autorita’, ad inserire nella Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei
requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.”;
f) all’articolo 56, comma 1, lettera a), l’ultimo periodo e’
soppresso;
g) all’articolo 57, comma 2, lettera a), l’ultimo periodo e’
soppresso;
h) all’articolo 64, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti
sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorita’, previo
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite
le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando – tipo.”;
i) all’articolo 74, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo
di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di
partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a
servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo
pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorita’.”.
l) all’articolo 122:
1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma
6; l’invito e’ rivolto, per lavori di importo pari o superiore a
500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso
relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei
soggetti invitati ed e’ trasmesso per la pubblicazione, secondo le
modalita’ di cui all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni
dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo
65, comma 1″;
2) il comma 7-bis e’ abrogato;
m) all’articolo 123, comma 1, le parole: “1 milione” sono
sostituite dalle seguenti: ” un milione e cinquecentomila”;
n) all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;
o) all’articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:
“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta’ della percentuale eccedente il 10 per
cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e’ determinata applicando la meta’ della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori.”;
p) all’articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: “per grave inadempimento
dell’esecutore” sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono nel bando
di gara che” sono soppresse e le parole: “per grave inadempimento del
medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli
135 e 136″;
q) all’articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole “asseverato da una banca” sono
sostituite dalle seguenti: “asseverato da un istituto di credito o da
societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed
iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966″;
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
“19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’
non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle
spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578
del codice civile. La proposta e’ corredata dalle autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare una cauzione nella
misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre
mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine
l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la
proposta non puo’ essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, e’ inserito nella
programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in
approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97; il proponente
e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in
sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende
non approvato. Il progetto preliminare approvato e’ posto a base di
gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato il
proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando
l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere ai concorrenti,
compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore puo’ esercitare
il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4,
5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo’
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la
predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo’
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
di cui all’articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”;
r) all’articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole “dell’avviso” sono sostituite dalle
seguenti: “della lista”;
2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il
progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto
nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa, comunque non superiore al due per cento dell’intero costo
dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto
territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’
dell’opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli
oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.”;
3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello
Stato.”;
4) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
“7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui
diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto
preliminare dell’opera. Entro tale termine, puo’ essere approvato il
progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita’ dell’opera. In caso di mancata approvazione del progetto
definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all’esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del
testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare
il vincolo preordinato all’esproprio, la proposta e’ formulata al
CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore.
La reiterazione del vincolo e’ disposta con deliberazione motivata
del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.
La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;
s) all’articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite
dalle seguenti “sessanta giorni”;
2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
“4-bis. Il decreto di esproprio puo’ essere emanato entro
il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa
efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo
dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto
un termine diverso. Il CIPE puo’ disporre la proroga dei termini
previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni. La proroga puo’ essere disposta prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due
anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.”;
3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di
gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello
Stato.”;
t) all’articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
“7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera e non possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.”;
2) comma 10, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle
seguenti: “sessanta giorni”;
u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “novanta giorni” sono
sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “sessanta giorni”
sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
3) al comma 4, primo periodo, le parole “novantesimo giorno”
sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno”;
4) al comma 6, le parole: “novanta giorni” sono sostituite
dalle seguenti: “sessanta giorni”;
v) all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: “ovvero l’utilizzo di una quota non superiore al cinquanta
per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;
z) all’articolo 170, comma 3, le parole: “novanta giorni” sono
sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: “comma
5″ sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
bb) all’articolo 187, comma 1, lettera a), e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti a inserire
la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo
40, comma 3, lettera a);”;
cc) all’articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le
parole: “di direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti:”di
almeno un direttore tecnico” e, dopo le parole: “di dipendenti o
dirigenti,” e’ inserita la seguente: “nonche'”;
dd) all’articolo 204, comma 1, le parole ” cinquecentomila euro”
sono sostituite dalle seguenti: “un milione e cinquecentomila euro”
ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica l’articolo
122, comma 7, ultimo periodo”;
ee) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole: “38;” sono
aggiunte le parole “46, comma 1-bis;” e dopo le parole “nell’invito a
presentare offerte; 87; 88;” sono aggiunte le seguenti: “95; 96;”;
ff) all’articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: “del comma 6” sono inserite
le seguenti: “dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE”;
2) al comma 10, dopo le parole: “di cui al comma 6” sono
inserite le seguenti: “dell’articolo 30”;
gg) all’articolo 240:
1) al comma 5, dopo le parole: “responsabile del procedimento”
sono inserite le seguenti: “entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3″;
2) al comma 6, le parole: “al ricevimento” sono sostituite
dalle seguenti: “entro trenta giorni dal ricevimento” e le parole:
“da detto ricevimento”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla
costituzione della commissione”;
3) al comma 10, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il
compenso per la commissione non puo’ comunque superare l’importo di
65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.”;
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: “della
composizione” la parola “e'” e’ sostituita dalle seguenti: “puo’
essere”;
hh) all’articolo 240-bis:
1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“L’importo complessivo delle riserve non puo’ in ogni caso essere
superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.”;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
“1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono
stati oggetto di verifica.”;
ii) dopo l’articolo 246 e’ inserito il seguente:
“Art. 246-bis Responsabilita’ per lite temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto
dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d’ufficio la parte
soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la
decisione e’ fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal
presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto
legislativo n. 104 del 2010.”;
ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31
dicembre 2010″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”, e,
al terzo periodo, dopo la parola: “anche” sono aggiunte le seguenti:
“alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'”;
2) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2010” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;
3) dopo il comma 20 e’ inserito il seguente:
“20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31
dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 9, e
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 28.”;
4) al comma 21 il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti:
“La verifica e’ conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di
attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).”.
mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’articolo 164,
1) all’articolo 16, comma 4, lettera d), le parole “10 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto per cento”;
2) all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole “per i
lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;
3) all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: “per i
lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”.
nn) all’allegato XXII, le parole: “responsabile della condotta
dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto
o responsabile di cantiere”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice
una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, nonche’, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a
decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione
dell’elenco annuale per l’anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a
partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle
variazioni percentuali per l’anno 2011, da adottarsi entro il 31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e
le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n.
163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
applicano alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si
applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s),
numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui
al comma 7-bis dell’articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia’
approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t),
numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora
ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia’ approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di
cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche’,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
13. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e
subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e’ istituito
l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori
dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e,
in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa
dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita’ per
l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo, nonche’ per
l’attivita’ di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo
3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalita’
tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle
cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all’art. 165, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 –
2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi
che prevedano oneri superiori al due per cento dell’intero costo
dell’opera per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto
territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’
dell’opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli
oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la
seguente: “b-bis) dell’articolo 14, intendendosi il richiamo ivi
contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli
articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;”;
b) all’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole “agli articoli 34”
sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai soggetti ammessi a
partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
relativi a lavori,”.
c) all’articolo 357:
1) al comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono
fatti salvi i contratti, gia’ stipulati o da stipulare, per la cui
esecuzione e’ prevista la qualificazione in una o piu’ categorie di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.”;
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole:
“centottantunesimo” sono sostituite dalle seguenti:
“trecentosessantaseiesimo”;
3) al comma 14, la parola: “centottantesimo” e’ sostituita
dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo”; dopo il secondo periodo
e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nella
categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente
i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3,
OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni
anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all’allegato A del
presente regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle
categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5.”;
4) al comma 15, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita
dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”; dopo il secondo periodo
e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nella
categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i
certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG
6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di
lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui
all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente
regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma
5.”;
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole:
“centottanta” sono sostituite dalle seguenti:
“trecentosessantacinque”;
6) al comma 17, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita
dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;
7) al comma 22, dopo le parole: “articolo 79, comma 17”, sono
inserite le seguenti: “e all’articolo 107, comma 2”; le parole:
“centottantunesimo” sono sostituite dalle seguenti:
“trecentosessantaseiesimo” e e’ aggiunto, in fine il seguente
periodo: “In relazione all’articolo 107, comma 2, nel suddetto
periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 del 1999.”;
8) al comma 24 la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita
dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;
9) al comma 25, la parola: “centottanta” e’ sostituita dalla
seguente: “trecentosessantacinque”;
d) all’articolo 358, comma 1, dopo le parole: “del presente
regolamento” sono inserite le parole “, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 357″.
16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi
edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono
soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al
comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni”;
b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera
di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”;
c) all’articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e’
cosi’ sostituito:
“a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10,
comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall’articolo 12.”;
d) all’articolo 59, comma 1, dopo le parole “la proprieta’ o”
sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai beni mobili,”;
e) all’articolo 146, comma 5, il secondo periodo, e’ sostituito
come segue:
“Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione
delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte
ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143,
comma 1, lettere b), c) e d), nonche’ della positiva verifica da
parte del Ministero su richiesta della regione interessata
dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di
novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.”;
17. All’articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole “i beni oggetto di
accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o
la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;”.
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli
enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei
rispettivi patrimoni immobiliari, gia’ sottoscritti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere
attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto l’accordo o
l’intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli
articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti
disciplinati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sono stabiliti
termini e modalita’ per la cessazione dell’efficacia dei predetti
accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e’
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione
qualora gli accordi o le intese abbiano gia’ avuto attuazione anche
parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 196 bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.”.
18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 17, la richiesta di cui all’articolo 5, comma 5-bis, deldecreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett.
b), puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta
giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al
comma 17 lettera b) dall’ente che ha sottoscritto l’accordo o
l’intesa. La successiva attribuzione dei beni e’ effettuata con uno o
piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli
altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di
adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).
19. A decorrere dal bilancio relativo all’esercizio 2010 i
contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli gia’
trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali
contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui
all’articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5
Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del” silenzio assenso” per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita’
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita’ (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la “cessione di cubatura”;
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica
sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione “acustica”;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia’
sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all’articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
“autocertificazione” e’ sostituita dalla seguente: “dichiarazione”;
2) all’articolo 16, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all’intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, e’ a carico del
titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.”
3) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 20 – (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda e’ accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che asseveri la conformita’ del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attivita’ edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformita’ non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
all’articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia’
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
conformita’ del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entita’ rispetto al progetto originario, puo’,
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e’
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo’ essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e che non siano gia’ nella disponibilita’ dell’amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all’interessato, e’ adottato dal dirigente o dal
responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di
servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e’ fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avvenuto
rilascio del permesso di costruire e’ data notizia al pubblico
mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita’ stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con piu’ di 100.000 abitanti, nonche’ per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui
all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all’articolo 22, comma 7, e’ di settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma e’ punito con la reclusione da
uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari.”;
4) l’articolo 21 e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 21 – (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita’ per
l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire.”
5) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il
seguente:
“2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformita’ del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
non eccedano per singola unita’ immobiliare il 2 per cento delle
misure progettuali.”;
6) all’articolo 59, comma 2, le parole: “Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
7) all’articolo 82, comma 2, le parole “qualora le
autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso
di”.
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
“nei successivi” sono sostituite dalla seguente “entro”.
2) all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
“nonche’ di quelli”, sono aggiunte le seguenti: ”previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli”, alla
fine del comma e’ aggiunto il seguente periodo: “La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche’
dei relativi elaborati tecnici, puo’ essere presentata a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell’amministrazione.”, e dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine,
il seguente comma:
“6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’ ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6, restano altresi’ ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.”.
c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi’ nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito
applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio
culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, all’articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
n. 2), e’ inserito il seguente:
“2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche’ nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative;”.
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo
previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3,
e’ aggiunto il seguente:
”3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo
6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell’esercizio dell’attivita’ edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica e’ sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento”.
6. Per semplificare l’accesso di cittadini ed imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici, nonche’ delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica”.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all’articolo 16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia’ sottoposti a
valutazione ambientale strategica non e’ sottoposto a valutazione
ambientale strategica ne’ a verifica di assoggettabilita’ qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita’, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita’ ambientale delle trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita’ sono
comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita’
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente nonche’ di promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche’ di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse;
c) l’ammissibilita’ delle modifiche di destinazione d’uso,
purche’ si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita’ assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in
vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attivita’ edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonche’ delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della
normativa regionale, si applicano, altresi’, le seguenti
disposizioni:
a) e’ ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d’uso, purche’ si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
e’ realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
previsto.
15. All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole “1° maggio 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “1° luglio 2011”.
Art. 6
Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera’
ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le
comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono
limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio
sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per
ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono
costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli
serbatoi di GPL;
d) facolta’ di effettuare “on line” qualunque transazione
finanziaria ASL- imprese e cittadini;
e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista
per ciascun trasporto e’ sostituita, per i trasporti della medesima
tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da
rilasciarsi con modalita’ semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle
amministrazioni territoriali.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5 e’ aggiunto in fine il seguente comma:
“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le
finalita’ amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34,
comma 1-ter, non e’ soggetto all’applicazione del presente codice.”;
2) all’articolo 13, comma 5, e’ aggiunto in fine il seguente
comma:
“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non e’ dovuta in caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al
momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il
titolare e’ tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f).”;
3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in
riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate
o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le
seguenti:
“i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di
cui all’articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la
comunicazione di dati tra societa’, enti o associazioni con societa’
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile ovvero con societa’ sottoposte a comune controllo,
nonche’ tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le
finalita’ amministrativo contabili, come definite all’articolo 34,
comma 1-ter, e purche’ queste finalita’ siano previste espressamente
con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa di cui all’articolo 13.”;
4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la
seguente:
“b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui
all’articolo 13, comma 5-bis.”;
5) all’articolo 34, il comma 1-bis e’ sostituito dai seguenti:
“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari
quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e’
sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di
trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di
sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico
contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche’
a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita’
amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il
Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita’ semplificate
di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato
allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al
comma 1.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per
finalita’ amministrativo – contabili sono quelli connessi allo
svolgimento delle attivita’ di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalita’ le attivita’
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro
in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita’ e
all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul
lavoro”;
6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante
l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta
cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della
quale e’ intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati
personali di cui all’articolo 129, comma 1,”;
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l’azione
amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri
siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli
atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo
dell’istanza. Dall’attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le
attivita’ ivi previste sono svolte nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero
1) la pubblica amministrazione procedente non puo’ respingere
l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e
deve invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un
termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto
dall’invito di cui al periodo precedente e’ nullo. Il mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e’ altresi’ valutato ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili;
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei
procedimenti di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, legittima comunque l’istante ad iniziare l’attivita’ dalla data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita’.
In tal caso l’amministrazione non puo’ adottare i provvedimenti di
cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi
del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza e’ prevista
da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana;
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche’ i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l’esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche’ l’accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta
la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
6) nei casi in cui non e’ prevista la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al
numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalita’ definite
con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari
di cui alla lettera c) dell’articolo 5 del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della
Societa’ per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ data notizia della
data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di
pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di
sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). c) per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli
serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ abrogato;
d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche’ la
consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre
modalita’ digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del
Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell’utenza il
servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso salvo il diritto dell’interessato di ottenere, anche a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante
per protezione dei dati personali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita’ con le
regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l’attuazione di quanto disposto al numero 1;
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del
Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, e’ inserito il
seguente:
“9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i
trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano
soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia
rilasciata con modalita’ semplificate, da definire con successivo
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione normativa.”;
f) All’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: “piano di riduzione
degli oneri amministrativi” sono inserite le seguenti:”relativo alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro”;
1.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni, le
province e i comuni adottano, nell’ambito della propria competenza,
sulla base delle attivita’ di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla
progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il
coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione
degli oneri, e’ istituito presso la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri
designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, due dal Ministro per la
semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le
regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i
rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la
partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o
rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15
sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa.”;
2) al comma 5, dopo le parole: ” oneri amministrativi gravanti
sulle imprese”, sono inserite le seguenti:” e sui cittadini”.
3. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli oneri
amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse
disponibili a legislazione vigente, le autorita’ amministrative
indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell’ambito dei
propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il
31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione.
Art. 7
Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e
piu’ in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono
apportate modificazioni cosi’ articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte
di qualsiasi autorita’ competente deve essere unificato, puo’ essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo’ durare piu’ di
quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra
costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati,
dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni
per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per
cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita’ semplificata possono
dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei
contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia’
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in
dichiarazione puo’ essere mutata in richiesta di compensazione entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici,
previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al
primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilita’ semplificata a 400 mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di
ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del “solve et repete”. In caso di
richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si
procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque
fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei
contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi
previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento
delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni
d’impresa per i quali e’ possibile ricorrere ad attestazione di
distruzione mediante di atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) e’ del 10 per cento l’aliquota IVA dovuta per singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunita’ di rideterminazione del valore di acquisto
dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta
sostitutiva.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare
introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa
nell’esercizio delle attivita’ delle imprese di cui all’articolo 2
dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante
“Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese”, nonche’ di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nell’attivita’ di controllo nei
riguardi di tali imprese, assicurando altresi’ una maggiore
semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi
nell’attivita’ amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di
natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese
devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti
competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.
Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati
modalita’ e termini idonei a garantire una concreta programmazione
dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonche’ il piu’
efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle
predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di
Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione generale per l’attivita’ ispettiva, dando, a tal fine, il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto e’ altresi’
assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette
Amministrazioni informa preventivamente le altre dell’inizio di
ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali
elementi acquisiti utili ai fini delle attivita’ di controllo di
rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia’ consolidata,
gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli
accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle
imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende
ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi
e’ affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attivita’
produttive (SUAP) di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3) gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della
contestualita’ e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono,
per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito
disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonche’ a quelli
funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica
incolumita’, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresi’ ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessita’ ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono
attuazione dei principi di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e),
m), p), r) della Costituzione nonche’ dei principi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente, e’ aggiunto il seguente: “Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi’ come l’eventuale proroga ivi prevista, non puo’ essere
superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia
svolta presso la sede di imprese in contabilita’ semplificata e
lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva
presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente.”;
d) le disposizioni di cui all’articolo 12 del legge del 27 luglio
2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di
attivita’ ispettive o di controllo effettuate dagli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole “agli articoli 12 e 13” sono sostituite dalle
seguenti: all’articolo 12″;
1.2) la parola “annualmente” e’ soppressa;
2) e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: “La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.”;
f) l’omissione della comunicazione relativa alle variazioni di
cui al comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
g) i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze nonche’
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle
relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la
duplicazione delle informazioni gia’ disponibili ai rispettivi
sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle
somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla
legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorita’
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati
e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le
stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto
alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonche’ per
accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali,
assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono
indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita’
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita’ contabile;
i) nell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e’ aggiunto il seguente:
“8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive possono essere integrate dai contribuenti per
modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza
d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche’ il rimborso stesso non sia stato gia’ erogato anche in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione.”;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni
relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero
dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche’
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere
effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le
parole “lire 600 milioni” e “lire un miliardo” sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: “400.000 euro” e “700.000 euro”;
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia
delle entrate, contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, nonche’ di
razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei
predetti atti, all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, la parola “notificati” e’
sostituita dalla seguente: “emessi”;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole “delle imposte sui redditi”, ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “, dell’imposta sulle attivita’
produttive”;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola “sanzioni” e’
eliminata la seguente: “, anche”;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole “entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;” sono aggiunte le seguenti: “la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati”;
3) al comma 1, dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente:
“b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della
sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi
dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
l’esecuzione forzata di cui alla lettera b) e’ sospesa fino alla data
di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di
sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a
centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa. La
sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo
alle azioni cautelari e conservative, nonche’ ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e’ aggiunto il
seguente: “ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione
dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all’agente della riscossione con le modalita’ determinate con il
provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli
effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui
l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.”;
o) All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 e’
aggiunto il seguente:
“1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al
comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e’ escluso qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di
debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.”;
p) all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 444 – recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 e’ inserito
il seguente:
“4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti
all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo
di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono
soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal
presente regolamento”.;
q) la lettera a), del comma 1, dell’articolo 1 del decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e’ sostituita dalla seguente:
” a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della
detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i
documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.”;
r) l’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e’ abrogato;
s) all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel comma 3, in fine e’ aggiunto il seguente paragrafo:
“I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale e’
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica
solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di
spesa non sia di importo superiore a euro 1000.”;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi
previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l’unitarieta’ nella
gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme
dovute all’Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l’articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ abrogato;
2) le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS, delle
somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto
disposto dal successivo numero 3);
3) resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate
relativamente all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, nonche’ di interessi e di sanzioni per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3.2) per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono
sostituite dalle seguenti: «Se l’importo complessivo delle rate
successive alla prima e’ superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l’importo della
prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «,
dedotto l’importo della prima rata»;
2) il comma 2 e’ abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento
euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo e’ soppresso;
v) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: “6-bis. Le rate
previste dal presente articolo possono essere anche di importo
decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.”;
z) all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole “lire
dieci milioni” sono sostituite con le seguenti “euro 10.000”;
aa) all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole “lire trecentomila” sono sostituite
dalla seguenti: “euro 300,00;
2) al comma 6 le parole “lire trecentomila” sono sostituite
dalla seguenti: “euro 300,00” e le parole “al comma 5” sono
sostituitedalle seguenti: “all’articolo 25, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″;
3) dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente comma “6-bis. Per
le fatture emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.”;
bb) all’articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: “1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e’
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche’ il
termine previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di
dicembre”. Le disposizioni introdotte dal presente numero si
applicano a partire dal 1° luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: “Ai versamenti eseguiti nel corso
dell’anno 2008″ sono sostituite dalle seguenti: “Ai versamenti
relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire”; sono altresi’ soppresse le parole:
“previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni,”;
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili,
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di
somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili,
indipendentemente dal numero di unita’ immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui
all’allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
dd) al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole “1° gennaio 2010” sono
sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”;
2) al secondo periodo., le paro1e “31 ottobre 2010” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
3) al terzo periodo, le parole “’31 ottobre 2010” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati
regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano gia’ effettuato una
precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono
detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione
l’importo relativo all’imposta sostitutiva gia’ versata. Al fine del
controllo della legittimita’ della detrazione, con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare
nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva
gia’ pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento
dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima
rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non puo’ essere
comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima
rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo’ essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima
data.
Art. 8
Impresa e Credito
1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di
un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole”qualsiasi
eta'” sono aggiunte le seguenti:”prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi”;
b) all’articolo 59, comma 3, le parole” n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita’ europee il 13 dicembre 2002″ sono sostituite dalle
seguenti:”n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee il 9
agosto 2008″.
2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari
del regime di attrazione europea, al comma 1 dell’articolo 41 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole “che intraprendono in Italia nuove
attivita’ economiche” sono inserite le parole “, comprese quelle di
direzione e coordinamento,”.
3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione
straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto
segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell’articolo 1,
comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni
di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di
terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma
dell’articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, e secondo
gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando
preferenza alle proposte riguardanti tutte le societa’ del gruppo
poste in amministrazione straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dell’assuntore, entro sei
mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede,
il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69
e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate
le seguenti modifiche :
1) dopo l’articolo 50 e’ aggiunto il seguente:
“Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo d’azienda nell’anno
anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di
azienda o di ramo d’azienda che costituisca l’attivita’ prevalente
dell’impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per
l’impresa cedente e l’impresa cessionaria sia intervenuta, anche in
tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con
conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria
per entrambe, entro un anno dall’avvenuta cessione, l’impresa cedente
risponde in solido con l’impresa cessionaria dei debiti da questa
maturati fino alla data dell’insolvenza.
“2) all’articolo 55, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente
comma:
1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 bis, il
Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad
assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e
finalizzati alla salvaguardia dell’unita’ operativa dei complessi
aziendali dell’impresa cedente e dell’impresa cessionaria.”;
3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano
anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.”
4) l’articolo 47, e’ sostituito dal seguente:
“1. L’ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati
con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. I criteri di
determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener
conto dell’impegno connesso alla gestione dell’esercizio dell’impresa
e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento
all’attuazione dell’indirizzo programmatico prescelto a norma
dell’articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi
fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione
dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la
liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova
applicazione l’articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267″
5) il primo comma dell’articolo 56, dopo la lettera d), e’
aggiunta la seguente:
” e) i costi generali e specifici complessivamente stimati
per l’attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei
commissari e del comitato di sorveglianza.” .
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di
credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel
Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per
l’Economia Meridionale (di seguito “Titoli”) da parte di banche
italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in
Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e
relative disposizioni di attuazione delle Autorita’ creditizie.
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non
inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore
e corrispondono interessi con periodicita’ almeno annuale; possono
essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivita’ di
impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non
sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili
previa autorizzazione della Banca d’Italia di cui all’articolo 12,
comma 7, del Testo unico bancario, ne’ altri strumenti computabili
nel patrimonio di vigilanza.
c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
si applicano agli strumenti finanziari di cui ai precedenti commi.
Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta sostitutiva di
cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si
applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione
individuale di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri
proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla
determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni
di cui alla lettera d) .
d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale
complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo
e’ eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare.
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione e’
pari al 20 per cento dell’importo nominale complessivo annuo di cui
al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un
gruppo bancario, il limite massimo e’ del 5 per cento. In ogni caso,
l’emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non puo’ superare il
30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo
bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo
bancario.
f) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita’
attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l’Economia
Meridionale.
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell’articolo 2, della
legge n. 191 del 2009.
5. Per favorire l’operativita’ nonche’ per garantire la disciplina
del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:
a) all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole “del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266″ sono soppresse;
2) le parole “vengono soppressi” sono sostituite dalle parole
“viene soppresso”;
3) dopo “il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni” sono aggiunte le parole “di finanziamento”.
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l’accesso al
credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi
del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ per un utilizzo piu’
efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati
i criteri e le modalita’ per la concessione della garanzia e per la
gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e
successivi decreti attuativi, anche introducendo delle
differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito
e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le
finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo puo’ anche
sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di
rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi.
Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza
pubblica;
c) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 361, sono aggiunti i seguenti:
“361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma
354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere
dall’anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al
finanziamento agevolato delle imprese attraverso l’intermediazione di
enti creditizi con priorita’ per quelle di dimensioni piccole e medie
e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio,
nel rispetto dei seguenti criteri:
1) l’intensita’ dell’agevolazione per le imprese beneficiarie
non puo’ superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis»,
di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006;
2) la durata dei finanziamenti agevolati non puo’ essere
superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative
infrastrutturali, per le quali non puo’ essere superiore a trenta
anni;
3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e’
posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese
finanziate.”
“361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come
inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state
pubblicate le modalita’ attuative del procedimento automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti gia’ in corso,
quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la
relativa valutazione, nonche’ quelle derivanti da rimodulazione o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi,
altresi’, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di
capitale dei finanziamenti gia’ erogati e da revoche formalmente
comminate, che abbiano avuto luogo nell’anno precedente, non
riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell’anno precedente, per
le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo
precedente.”
“361-quater. Dall’attuazione dei commi 361- bis e 361 – ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori
criteri e modalita’ di attuazione degli stessi.”;
d) all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: “aumentato della meta’.” sono sostituite dalle seguenti:
“aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso
medio non puo’ essere superiore a otto punti percentuali.”.
e) all’articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole “societa’ quotate
in mercati regolamentati e” sono aggiunte le seguenti: “alle societa’
da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, nonche'”;
f) dopo il comma 2 dell’articolo 118 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e’ aggiunto il seguente comma:
“2-bis. Se il cliente non e’ un consumatore, ne’ una
micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono
convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del
presente articolo.”.
g) ai fini dell’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 118
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla
presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore
della presente decreto stipulati con soggetti che non siano
consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all’articolo 115 del
medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le
modalita’ indicate al comma 2 dell’articolo 118 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai
contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il
cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il
diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a
quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.
6. La materia della “rinegoziazione dei contratti di mutuo
ipotecario” e’ regolata come segue :
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima
dell’entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o si e’
accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per
l’acquisto o la ristrutturazione di unita’ immobiliari adibite ad
abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del
contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione
del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione,
rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia
avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura l’applicazione di un tasso annuo
nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al
minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari
alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la
quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di
rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato
di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione
del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la
rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche
l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo
di cinque anni, purche’ la durata residua del mutuo all’atto della
rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia’ prestate a fronte del mutuo
oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano
ad assistere il rimborso, secondo le modalita’ convenute, del debito
che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il
compimento di alcuna formalita’ o annotazione. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in
qualita’ di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano
di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal
caso la banca e’ surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie,
senza il compimento di alcuna formalita’ o annotazione, ma la surroga
ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito
vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di
cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza
oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei
crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la
banca cessionaria ne da’ notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i
crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore
del cedente, conservano la loro validita’ ed il loro grado a favore
della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita’ o
annotazione.
7. Per allineare allo standard europeo l’esercizio del credito sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e’ sostituito dal seguente:
“1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura
che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione
venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento
del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione
di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di
esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di
fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli
strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro che non
puo’ comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le
operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini
massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una
ulteriore giornata operativa.”;
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) all’articolo 31 e’ aggiunto il seguente comma 3: “L’assegno
bancario puo’ essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto
dall’articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.”;
2) l’articolo 45, comma 1, n. 3), e’ sostituito dal seguente: ”
con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle stanze di
compensazione o delle attivita’ di compensazione e di regolamento
delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno
bancario, presentato in forma elettronica, non e’ stato pagato.”;
3) all’articolo 61, e’ aggiunto il seguente comma 3: “Il
protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in
forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma
elettronica.”;
4) all’articolo 86, comma 1, e’ aggiunta la seguente ultima
frase: “All’assegno circolare si applica altresi’ la disposizione
dell’assegno bancario di cui all’articolo 31, comma 3.”;
c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad
ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita’ all’originale e’ assicurata dalla banca negoziatrice
mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle
successive lettere d) ed e);
d) con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina le modalita’ attuative
delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del
regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio
regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni
di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;
f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736
entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca
d’Italia di cui alla lettera e);
8. Per semplificare le operazioni di portabilita’ dei mutui, al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell’articolo 40-bis e’ sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.”;
b) al comma 2 dell’articolo 120-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993 n. 385 le parole “e quelle contenute nell’articolo
40-bis” sono soppresse.
c) l’articolo 120-quater e’ modificato nel modo seguente:
1) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio di concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita’
di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione.”;
2) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
“7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si
perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data
della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure
di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a
seguito dell’adozione da parte di quest’ultimo della delibera di
mutuo, il finanziatore originario e’ tenuto a risarcire il cliente in
misura pari all’uno per cento del debito residuo del finanziamento
per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la
possibilita’ per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante
surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso
imputabili.”;
3) al comma 9, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o
micro-imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;
d) l’articolo 161, comma 7-quater e’ modificato nel modo
seguente:
1) le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma
3″;
2) dopo il periodo: “A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore
surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all’atto di surrogazione.”, e’ aggiunto il seguente: “Con il
provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 120-quater sono
stabilite le modalita’ con cui la quietanza, il contratto e l’atto di
surrogazione sono presentati al conservatore al fine
dell’annotazione.”.
9. All’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: “3. Le disposizioni
degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o piu’ dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonche’ enti di previdenza
obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti
destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di
vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere
costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e sempreche’ siano indicati
nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalita’ indicate nell’articolo 1, comma 1, lett.
c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche’ societa’ residenti
in Italia che perseguano esclusivamente finalita’ mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati
nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l’applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo
e’ rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote
di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della
percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite
di societa’ controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario e’ individuato ai sensi
dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa’.
Si tiene altresi’ conto delle partecipazioni imputate ai familiari
indicati nell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e’ tenuto ad attestare alla societa’ di
gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5
per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma,
nonche’ per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.”;
c) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti: “4. I redditi dei fondi
imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del
reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla
percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I
medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per
cento, con le modalita’ di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono
assimilate alle quote di partecipazione in societa’ ed enti
commerciali indicati nell’articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi
diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di
cessione, il costo e’ aumentato o diminuito, rispettivamente, dei
redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e’ altresi’
diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati,
dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si
applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23
novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui
al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle
quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti
periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e’ riconosciuto fino a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base
imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L’imposta e’
versata dal partecipante con le modalita’ e nei termini previsti per
il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. L’imposta puo’ essere
versata a cura della societa’ di gestione del risparmio o
dell’intermediario depositario delle quote in due rate di pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16
giugno 2012. A tal fine il partecipante e’ tenuto a fornire la
provvista. In mancanza, la societa’ di gestione del risparmio puo’
effettuare la liquidazione parziale della quota per l’ammontare
necessario al versamento dell’imposta.”;
d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Previa
deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla
data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo
diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un
partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa’ di gestione del
risparmio puo’ altresi’ deliberare entro il 31 dicembre 2011 la
liquidazione del fondo comune d’investimento. In tal caso la societa’
di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del
valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31
dicembre 2010. L’imposta e’ versata dalla societa’ di gestione del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la
restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima
entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione
della liquidazione la societa’ di gestione del risparmio applica
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella
misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi
3-bis e 4-bis. L’imposta sostitutiva e’ versata dalla societa’ di
gestione del risparmio il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione.”;
e) il primo periodo del comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
“Nell’ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a
concorrenza dell’ammontare assoggettato all’imposta sostitutiva di
cui al comma 5.”;
f) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: “9. Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalita’
di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis
e 5.”.
10. L’articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30,
come modificato dal comma 1 dell’articolo 123 del decreto legislativo
13 agosto 2010 n. 131, e’ sostituito dal seguente:
“La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633,
comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente
alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a
seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia
i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi
anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita’ con
le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio
a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non
rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo
questa attivita’ anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da
essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da
essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purche’
detta attivita’ si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del
preuso.”.
11. Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni
contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti
diretti agli agricoltori, in conformita’ all’articolo 46 del
Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento
(CE) n.795/2004, e’ consentita la cessione dei relativi crediti agli
Istituti finanziari a condizione che l’operazione finanziaria sia
contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga
al comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, pubblicato su Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalita’ di cessione dei crediti
derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune,
assicurando l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica.
Art. 9
Scuola e merito
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e
l’attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia
di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche
coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura
prevalentemente industriale, nonche’ per concorrere sul piano della
ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di
progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti
dimensioni a beneficio della comunita’ scientifica, accademica e per
il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto
nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a
stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti
pubblici e privati, anche in forma associata, nonche’ con distretti,
denominati “Contratti di programma per la Ricerca Strategica”, per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata,
secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente
innovative per la piu’ efficace e speditiva attuazione e gestione
congiunta degli interventi, nonche’ per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma e’
consentita anche agli accordi di programma gia’ previsti
dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori
modalita’ e termini di regolamentazione dello strumento di cui al
comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
programmazione negoziata.
3. E’ istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
civile, la Fondazione per il Merito (di seguito “Fondazione”) per la
realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il
merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
nonche’ con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della
qualita’ degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione
instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e
all’estero. Puo’ altresi’ svolgere funzioni connesse con l’attuazione
di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione
europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e delle ricerca ed il Ministero
dell’economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la
vigilanza sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, e’ approvato con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro della gioventu’. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e
privati nonche’ le modalita’ con cui tali soggetti possono
partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui
all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l’istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo,
formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli
studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo
massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
l’esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche’ le modalita’ di
predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione e’ affidata la gestione del Fondo per il merito
di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla
base di un’apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti
con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo
deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalita’ di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito
percepito nell’attivita’ lavorativa;
b) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni di cui
all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le
modalita’ per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalita’ di utilizzo del Fondo e la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di
cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e
informazione, nonche’ di assistenza a studenti e universita’ in
merito alle modalita’ di accesso agli interventi di cui al presente
articolo;
e) le modalita’ di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche’ dell’esposizione
del fondo.
Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque
giorni al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di
ricezione senza che siano stati formulati rilievi.
7. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio
organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui
realizzazione e’ affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di
valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies della legge 26
febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225.
9. Fermo quanto indicato al successivo comma 14, il patrimonio
della Fondazione puo’ inoltre essere costituito da apporti dei
Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonche’ dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e
privati. La Fondazione potra’, altresi’, avere accesso alle risorse
del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitivita’ Fesr
2007/2013″ e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli
obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico e’ effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di
cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
Fondazione e’ autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare
garanzie ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della legge 30
dicembre 2010, n. 240. A dette attivita’ non si applicano le
disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui
all’articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge,
dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonche’
per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche’ gli enti ad
essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla
Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita’ fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al
comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al
recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di
riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell’articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b),
dell’ articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche
attraverso le modalita’ di cui al titolo II ed al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modifiche. La disposizione di cui all’articolo 54, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di
restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo
4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e’
autorizzata la spesa per l’anno 2011 di 9 milioni di euro,a favore
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre
2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo
di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e’ altresi’
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno
2012.
16. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
17. Per garantire continuita’ nella erogazione del servizio
scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto
del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e’ definito un
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei
posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di
riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;
il piano puo’ prevedere la retrodatazione giuridica dall’anno
scolastico 2010 – 2011di quota parte delle assunzioni di personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al
medesimo anno scolastico 2010 – 2011, fermo restando il rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano
e’ annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica
amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che
si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma
3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto
stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,
sono altresi’ esclusi dall’applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita’ di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In
ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente
decreto.”.
19. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto
legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333 e’ fissato al 31 agosto di ciascun anno.
20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, e’ cosi’ modificato “a decorrere dall’anno
scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad
esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ effettuato con cadenza triennale e
con possibilita’ di trasferimento in un’unica provincia”.
21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, cosi’ come modificato dal primo periodo dell’articolo
1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ sostituito dal
seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato
decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il
trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di
titolarita’.”.
Art. 10
Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici nell’ottica di
aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei
documenti obbligatori di identificazione, all’articolo 7-vicies ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
“2-bis. L’emissione della carta d’identita’ elettronica, che e’
documento obbligatorio di identificazione, e’ riservata al Ministero
dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica
e degli standard internazionali di sicurezza e nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. E’ riservata, altresi’, al Ministero dell’interno la fase
dell’inizializzazione del documento identificativo, attraverso il
CNSD”.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d’identita’
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinate le modalita’ tecniche di attuazione della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell’ articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita’ di convergenza
della tessera sanitaria nella carta d’identita’ elettronica, il
Ministero dell’economia e delle finanze continua ad assicurare la
generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale
dei servizi, ai sensi dell’articolo 11, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e’ disposta
anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d’identita’ elettronica con la tessera
sanitaria, nonche’ il rilascio gratuito del documento unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera
sanitaria e per la carta di identita’ elettronica, ivi incluse le
risorse dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalita’
tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento
unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma
2-bis, dell’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa’ di cui
all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette
societa’ e’ conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’articolo 2383,
comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario,
dovra’ conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244″.
5. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“Il sindaco e’ tenuto a’ rilasciare alle persone aventi nel
comune la residenza o la loro dimora una carta d’identita’ conforme
al modello stabilito dal Ministero dell’interno.”;
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “Per i
minori di eta’ inferiore a tre anni, la validita’ della carta
d’identita’ e’ di tre anni; per i minori di eta’ compresa fra tre e
diciotto anni, la validita’ e’ di cinque anni.”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esentate
dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta’
inferiore a dodici anni”;
c) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
“Per i minori di eta’ inferiore agli anni quattordici, l’uso
della carta d’identita’ ai fini dell’espatrio e’ subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne
fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da
chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla
questura, o dalle autorita’ consolari in caso di rilascio all’estero,
il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.”.
6. All’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e’ aggiunto infine il seguente periodo: “In caso di
ritardo nella trasmissione all’Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.”.
7. All’articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e’
aggiunto in fine il seguente periodo: “Al pagamento del beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della
pensione di reversibilita’ o indiretta.”.
8. Al fine di salvaguardare la piena operativita’ del sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di
capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu’ procedure straordinarie. Analogamente, alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi
compresi, in ragione dell’unitarieta’ della dotazione organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti dall’avvio delle procedure
concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure
straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque
assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla
qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di
cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e’ stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di cui all’articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’
stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui
all’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e’ stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
operativo.
11. Al fine di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle
risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con
particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche’ alla
promozione dell’efficienza, dell’economicita’ e della trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e’ istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia nazionale
di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata “Agenzia”.
12. L’Agenzia e’ soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente dal Governo.
13. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di
economicita’.
14. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di
giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita’ del servizio, sentite
le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila
sulle modalita’ della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di
reiterazione delle violazioni, qualora cio’ non comprometta la
fruibilita’ del servizio da parte degli utenti, proponendo al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi’ obblighi di indennizzo automatico in favore degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piu’ convenzioni tipo di cui all’articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce, tenuto conto della necessita’ di recuperare i costi
ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua;
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con
riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si
articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base
della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita’ ai principi sanciti
dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della
fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle
risorse, affinche’ sia pienamente realizzato il principio del
recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”, e con
esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’Agenzia;
fissa, altresi’, le relative modalita’ di revisione periodica,
vigilando sull’applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di
definizione della tariffa da parte delle autorita’ al riguardo
competenti, come individuate dalla legislazione regionale in
conformita’ a linee guida approvate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa
con la Conferenza unificata, provvede nell’esercizio del potere
sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorita’
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita’ competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita’
di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il
rapporto tra le Autorita’ d’ambito territoriale ottimale e i gestori
del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilita’ delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della
economicita’ delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su
richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle
Autorita’ d’ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e
segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti
dei quali puo’ intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera
a);
i) puo’ formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi’ i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull’attivita’ svolta,
con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di
erogazione dei servizi idrici e all’andamento delle entrate in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e’ trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello cui si riferisce.
15. All’Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono
trasferite le funzioni gia’ attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L’Agenzia e’ organo collegiale costituito da tre membri, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le
nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione
delle persone designate. I componenti dell’Agenzia sono scelti tra
persone dotate di indiscusse moralita’ e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita’ e competenza nel settore. I componenti
dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta. La carica di componente dell’Agenzia e’ incompatibile
con incarichi politici elettivi, ne’ possono essere nominati
componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in
conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Le funzioni di controllo di
regolarita’ amministrativo contabile e di verifica sulla regolarita’
della gestione dell’Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori
composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di
presidente, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Due
membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il medesimo provvedimento e’ nominato anche un membro supplente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e
possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell’Agenzia. Formula
proposte all’Agenzia, da’ attuazione alle deliberazioni e ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita’ dell’Agenzia ed al
perseguimento delle sue finalita’ istituzionali. Il direttore
generale e’ nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili,
con la procedura prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si
applica il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia sono
determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la
meta’ qualora il Presidente e ciascun componente dell’Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento
del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell’Agenzia e il direttore
generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna
attivita’ professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne’ ricoprire altri uffici
pubblici, ne’ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore. I componenti dell’Agenzia ed il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni, per l’intera durata dell’incarico ed il relativo posto in
organico e’ reso indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, i membri
dell’Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La
violazione di tale divieto e’ punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un’annualita’ dell’importo del corrispettivo percepito.
All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu’ gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
21. L’Agenzia puo’ essere sciolta per gravi e motivate ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e’ nominato un commissario straordinario, che
esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni
dell’Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si
procede al rinnovo dell’Agenzia, secondo quanto disposto dal comma
16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e’ approvato lo statuto dell’Agenzia, con cui sono definite
le finalita’ e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le modalita’ di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni
dall’entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, e’
approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il
funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il contingente di
personale, nel limite di 40 unita’, in posizione di comando
provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico
dell’amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data
di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del
Ministero da trasferire all’Agenzia ed e’ disposto il comando, nel
limite massimo di venti unita’, del personale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gia’ operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si
provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in
posizione di comando, cui si applica l’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si
provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo’ essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all’uno per mille dei
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei
contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo
del mercato di competenza. Il contributo e’ determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ed e’ versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le
risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non puo’ superare 1
milione di euro a decorrere dall’anno 2011 e puo’ essere ridotta con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera
a) e dei costi complessivi dell’Agenzia.
25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, e’ stabilito l’ammontare delle risorse di cui
alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le
relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e’ stabilita
la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le
relative modalita’ di versamento al bilancio dell’Agenzia.
26. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e’ soppressa la Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e’
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge. Alla nomina dell’Agenzia di cui al comma 11 si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni gia’ attribuite dalla
legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 continuano ad essere esercitate da quest’ultima. Entro lo stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti.
27. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
28. L’articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata
in vigore di quest’ultimo, e’ da considerarsi cessato il regime
transitorio di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
maggio 1995, n. 172
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di 1,4 milioni di euro per
l’anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l’anno 2012, di 0,4 milioni
di euro per l’anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l’anno 2014 e di
1,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e dagli articoli 1,
comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9,
comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100
milioni di euro per l’anno 2011, 203,1 milioni di euro per l’anno
2012, 188 milioni di euro per l’anno 2013, 148,3 milioni di euro per
l’anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, che
per l’anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede
rispettivamente:
a) quanto ad euro 100 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 25, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta
dall’articolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l’anno 2012, 188
milioni di euro per l’anno 2013, 148,3 milioni di euro per l’anno
2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante
utilizzo delle maggiori entrate recate dall’articolo 7, comma 2,
lettere da dd) a gg), e dall’articolo 8, commi 5 e 11.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.