Le nuove soglie per la procedura negoziata dopo il decreto sviluppo

Tra le tante modifiche apportate dal D.L. n.70/2011 al Codice dei contratti pubblici, merita sicuramente un approfondimento quella che eleva le soglie per l’affidamento degli appalti pubblici con procedura negoziata.

Le procedure negoziate sono definite dall’articolo 3 del Codice dei contratti pubblici come “le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto”. Sono disciplinate dagli artt. 56 e 57, rubricati rispettivamente “Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara” e “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.

Il D.L. “Sviluppo” interviene su entrambi gli articoli, sopprimendo il periodo “Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro”.

Pertanto oggi la procedura negoziata, sia previa pubblicazione del bando sia senza previa pubblicazione del bando, viene estesa ai lavori di importo superiore al milione di euro.

Per quanto riguarda la procedura negoziata con pubblicazione di gara, la casistica prevista dall’art. 56 del Codice è da considerarsi tassativa, stante la specificità delle singole voci richiamate.

Un primo caso in cui tale procedura è ritenuta legittima si ha “quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili”. Occorre inoltre che le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate.

Viene specificato poi, che le stazioni appaltanti possono evitare la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti soggettivi per l’aggiudicazione dell’appalto che, nella procedura precedente, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.

La casistica si conclude con il riferimento agli appalti di lavori aventi per oggetto opere realizzate unicamente a fini conoscitivi o scientifici, con l’avvertenza che non possono essere oggetto di un uso che comporti un lucro o il recupero dei costi.

Secondo l’art. 57 del Codice invece, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara è consentita quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.

Altra ipotesi è quella in cui il contenuto dell’appalto sia talmente specifico da non essere fungibile con omologhi e dovrà quindi essere attribuito in modo diretto ad un determinato operatore economico. Infine, la pubblicazione di un bando di gara è addirittura incompatibile con l’interesse che l’appalto mira a perseguire, allorché si verta in condizione di estreme gravità e urgenza.

Per compensare questo allargamento dei limiti di accesso alla procedura negoziata senza bando, il D.L. 70/2011 introduce un meccanismo a tutela della trasparenza e della concorrenza.

Il nuovo comma 7 dell’art. 122 del Codice dei contratti, infatti, stabilisce che “I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.

Si precisa poi che “l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri”. E si introduce infine un obbligo di pubblicità successiva: “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, […]contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione,[…] entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva”.

Anche questa, come tutte le altre novità introdotte in materia di appalti dal D.L. Sviluppo, verrà affrontata ed approfondita nel corso dei Seminari di formazione ‘GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO ‘SVILUPPO’, che l’avvocato Carmelo Giurdanella terrà a Roma, il 16 giugno ed il 14 luglio 2011.

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Redazione

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