Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2011, recante “Misura del saggio di interesse legale”. All’articolo 1 si afferma che: “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012″. L’articolo 1284 del Codice civile stabilisce proprio che “il tasso degli interessi legali è determinato con decreto ministeriale in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.
Di seguito il testo del decreto.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2011
Modifica del saggio di interesse legale.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; Visto il proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale la misura del tasso di interesse legale e’ stata fissata all’1,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Il Ministro Monti.