Esami di avvocato: no alla copiature, sì alla firma di fantasia

Si segnalano in materia due recenti sentenze.

1. Il Tar Firenze, con sentenza n. 1789 del novembre scorso, si è pronunciato sul legittimo utilizzo, nelle prove scritte dell’esame di avvocato, delle sottoscrizioni con nomi fittizi. Ritenuto che i rilievi svolti, non permettono di attribuire con sufficiente certezza al candidato l’intento di rendersi riconoscibile, evidenziano il vizio di legittimità nel quale la sottocommissione è incorsa con la decisione di annullare le prove del medesimo.

Di seguito il testo della sentenza.

Tar Firenze, Sezione Seconda

Sentenza 18 novembre 2011 numero 1789

(presidente Nicolosi, estensore Grauso)

(…)

– rilevato che, con il provvedimento impugnato, è stato disposto l’annullamento delle prove scritte sostenute dal ricorrente C. nell’ambito della sessione 2010 degli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato: a giudizio della sottocommissione esaminatrice, l’aver il C. utilizzato, in occasione prova consistente nella redazione dell’atto giudiziario, l’intestazione all’”Avv. Marco Polo del foro di Venezia” rappresenterebbe evidente segno di riconoscimento, tale da giustificare l’invalidazione della prova stessa;

– rilevato che, con i due motivi di gravame, il ricorrente per un verso denuncia la violazione degli artt. 22 e 23 del R.D. n. 37/34, affermando di aver utilizzato un nome di fantasia di per sé inidoneo a consentire la sua identificazione e, comunque, non rivelatore dell’effettiva intenzione di rendersi riconoscibile; per l’altro, sostiene che, a fronte della propria condotta connotata da perfetta buona fede, l’amministrazione procedente avrebbe reagito con modalità del tutto sproporzionate;

– considerato che per costante giurisprudenza, in tema di prove d’esame o di concorso costituiscono indebiti segni di riconoscimento delle prove scritte non soltanto quelli che rivestono oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell’elaborato e non sono altrimenti spiegabili se non con riferimento all’intendimento di rendere quest’ultimo riconoscibile (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 2 novembre 2009, n. 10622).  La legittimità dell’esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento implica, del resto, che sia adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità dell’azione (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5508; id., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5017);

– considerato che, nella specie, il ricorso al nome di fantasia “Marco Polo”, benché non consueto nel mondo del diritto, trova una giustificazione non implausibile nella suggestione provocata dall’abbinamento della Corte d’Appello di Firenze, presso la cui sede il C. ha sostenuto le prove scritte, con quella di Venezia, sede della correzione.  Ed è proprio tale circostanza che, nel mentre fornisce una ragionevole spiegazione alternativa alla condotta del ricorrente, allo stesso tempo ne svilisce la singolarità, che in ben altri termini avrebbe potuto essere apprezzata ove il riferimento all’illustre veneziano fosse risultato privo di qualsiasi riscontro con il contesto della prova;

– ritenuto che i rilievi svolti, non permettendo di attribuire con sufficiente certezza al ricorrente l’intento di rendersi riconoscibile, evidenziano il vizio di legittimità nel quale la sottocommissione è incorsa con la decisione di annullare le prove del Colosi. Ne discende, in accoglimento della domanda, l’annullamento dell’atto impugnato con l’obbligo per l’amministrazione resistente di adottare le misure idonee alla tutela della situazione soggettiva dedotta in giudizio ed, in particolare, di disporre che si provveda alla correzione degli elaborati scritti del ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato per gli effetti di cui in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Depositata il 18 novembre 2011.

2. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6113 del 18 novembre scorso, si è invece pronunciato sulla legittimità dell’ esclusione di un candidato, dagli esami di avvocato, conseguente all’annullamento della prova scritta “motivato con l’ampia copiatura da altri elaborati”

Di seguito il testo della sentenza.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta

Sentenza 18 novembre 2011 numero 6113

(presidente Giaccardi, estensore Potenza)

(…)

1.- Riproducendo in questa sede il motivo dedotto in prime cure, parte ricorrente sostiene l’errore del TAR nel confermare l’ampia copiatura, accertamento che si ritiene contrastare rilevando che i candidati autori degli altri elaborati si trovavano in edifici diversi.

La censura non è accoglibile. La circostanza invocata, che erroneamente si ritiene assorbente, non è infatti sufficiente a smentire quanto accertato dalla Commissione sulla base di un raffronto tra gli elaborati, poiché l’operazione di copiatura può avvenire con altri mezzi di comunicazione che la vigilanza del concorso non è stata in grado di escludere.

Del tutto estranea al caso in esame è poi la doglianza (formulata nel prosieguo delle censure in esame) che si richiama alla giurisprudenza sulla insufficienza della copiatura da manuale a determinare l’annullamento della prova; la copiatura è stata infatti contestata con riferimento non a testi giuridici ma ad elaborati di altri concorrenti e non può quindi beneficiare dell’orientamento invocato, che si fonda sulla diversa ipotesi di copiatura da testi ammessi in consultazione durante la prova.

2.- Si duole inoltre il dott. Gambardella che il TAR abbia rigettato anche la censura che evidenziava l’esiguità del tempo di correzione, con riguardo alla quale il primo giudice ha ricordato che tale elemento è sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo, sulla scorta di ampia giurisprudenza espréssasi sul punto; il motivo è da respingere, precisando, sul piano logico, che l’ampia copiatura tra elaborati, soprattutto quando assume carattere seriale, non sembra richiedere tempi di accertamento particolarmente ampi.

Anche sotto questo aspetto, pertanto, la motivazione resa dal TAR merita di essere condivisa. I profili sopra trattati esauriscono la problematica sollevata dall’appello, che deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Deposita il 18 novembre 2011.

Redazione

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