Processo amministrativo: le novita’ apportate dal decreto correttivo 195/2011

Il Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104),è stato sottoposto a revisione con il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 novembre scorso.
Il provvedimento correttivo è entrato in vigore l’8 dicembre scorso.
Gli interventi riguardano il testo, le norme di attuazione e quelle di coordinamento e abrogazioni. Alcune modifiche chiariscono i rapporti tra il Cpa e il codice di procedura civile, altre, invece, coordinano il testo vigente con le novità normative sopravvenute.

Di seguito si riportano le principali modifiche apportate dal d. lgs. 1952011:

Art. 25. Domicilio

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.


Art. 26. Spese di giudizio


2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione.

(comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1)

Art. 57. Spese del procedimento cautelare

1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

Art. 73. Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.

(comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)

Art. 112. Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza


3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

(comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1)

Art. 114. Procedimento

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

(comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1)

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che e’ depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29, con il rito ordinario.

(comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1)

Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)

5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall’articolo 42.

(comma così modificato dall’articolo 1, comma 1)

Per approfondimenti si rinvia agli articoli pubblicati, dall’avvocato Elio Guarnaccia, sul sito http://www.leggioggi.it/

Redazione

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