Il secondo comma dell’art. 159 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 2672000) dispone, alla lettera c), che ” Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili”, dei quali, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993, fanno parte i servizi di nettezza urbana.
Nella provincia di Ragusa, detti servizi sono gestiti dall’Ato Ragusa Ambiente s.p.a.,contro la quale è in atto una procedura esecutiva volta al pignoramento delle somme dovute all’ente dai Comuni della provincia per l’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Trattasi di risorse economiche senza le quali l’Ato si troverebbe nell’impossibilità di continuare a garantire l’espletamento delle attività di smaltimento e di conferimento dei rifiuti nei territori dei Comuni del comprensorio, con conseguente sospensione del servizio e l’inevitabile insorgere di problemi legati all’igiene ed alla salute pubblica.