Disciplina transitoria per i ricorsi ultraquinquennali

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo, prevede una disciplina transitoria di definizione dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del Codice stesso, il 16 settembre 2010. Nello specifico, l’art. 1 dell’allegato 3 del decreto, stabilisce che entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, le parti dovranno presentare nuova istanza di fissazione d’udienza, sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, altrimenti il ricorso è dichiarato perento. Il secondo comma dell’allegato 3, prevede, però, che le parti, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione, possano depositare un atto, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, nel quale si dichiara di avere ancora interesse alla trattazione del ricorso. In tal caso, il presidente revoca il decreto e dispone la reiscrizione della causa nel merito.

A seguire il testo di alcune massime di interesse



Tar Piemonte, Sezione Seconda

Sentenza n. 972 del 29 settembre 2011

“Ai sensi dell’art. 1 All. 3 al c.p.a. Deve essere dichiarato perento il ricorso pendente da oltre cinque anni e per il quale non sia stata ancora fissata l’udienza di discussione ove nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto c.p.a. non sia stata presentata unanuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore.”



Consiglio di Stato, Sezione Quarta

Sentenza n. 695 del 28 gennaio 2011

“In merito al decorso del termine semestrale per la presentazione di una nuova domanda di fissazione dell’udienza, l’art. 9, comma 2, l. n. 205/2000 ha attribuito rilievo alla “notifica” (da intendersi, in assenza di qualsivoglia espresso riferimento alle forme della notificazione degli atti giudiziarii, in senso atecnico) alle parti costituite effettuata presso il domicilio eletto e non anche alla effettiva conoscenza – da parte del ricorrente – dell’avviso notificato presso tale domicilio; la dichiarazione di perenzione va dunque disposta quando sia decorso il termine semestrale in assenza della presentazione della nuova istanza di fissazione di udienza, non avendo la norma attribuito alla mancata conoscenza della parte un rilievo impeditivo dell’estinzione del giudizio.”

e l’articolo citato


Articolo 1, allegato 3, d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010

Nuova istanza di fissazione d’udienza

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e’ stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso e’ dichiarato perento con decreto del presidente.

2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.

3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e’ comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del codice.

Redazione

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