La presentazione in sede di gara di un documento in allegato all’offerta redatto in lingua diversa da quella italiana, non costituisce motivo di esclusione dalla gara stessa.
L’art. 67 del l. lgs. n. 163/06, prevede l’utilizzo della lingua italiana per la redazione delle offerte ma non anche per i documenti da allegare. Da ciò deriva che, la presentazione in sede di gara di un documento in allegato all’offerta redatto in lingua diversa da quella italiana e privo di apposita traduzione certificata non costituisce motivo di esclusione dalla gara.E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 30 del 10 gennaio scorso.
Di seguito, il testo della sentenza
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Consiglio di Stato, Sezione quinta
Sentenza numero 30 del 10 gennaio 2012
(estensore Chieppa, presidente Branca)
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FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3889/2009 il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla Diddi s.r.l. avverso l’aggiudicazione definitiva al Consorzio CIPEA dell’appalto a corpo e a misura, indetto dalla Provincia di Pistoia per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomasse a servizio del complesso scolastico ‘Marchi e Sismondi-Pacinotti’. Diddi s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. La Provincia di Pistoia e il Consorzio CIPEA si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza n. 1514/2010 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte di una impresa settima classificata dell’esito della gara, indetta dalla Provincia di Pistoia per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianto di riscaldamento a biomasse a servizio del complesso scolastico ‘Marchi e Sismondi-Pacinotti’. Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le censure che non erano state dirette nei confronti di tutti i concorrenti che precedevano in graduatoria la ricorrente e ha respinto la restante parte del ricorso, con cui erano state contestate le offerte dei primi sei concorrenti sotto il profilo della presentazione di alcuni allegati all’offerta in lingua tedesca, dell’esatta traduzione del termine tedesco “hackgut” e dello scarso peso dato al prezzo nell’ambito del criterio di aggiudicazione.
I motivi di appello, da esaminare in maniera sintetica ai sensi dell’art. 120, comma 10, c.p.a., sono privi di fondamento per le seguenti ragioni:
a) non sussiste l’interesse al ricorso di un concorrente settimo classificato in relazione a censure che non sono dirette a escludere o a contestare il punteggio di tutti i concorrenti che lo precedono o a determinare la rinnovazione della gara, non potendo il ricorrente trarre in tal caso alcuna utilità dall’accoglimento della censura, non risultando attuale l’interesse ad essere collocato al secondo posto della graduatoria;
b) la presentazione del documento attestante la prova di combustione in lingua tedesca (senza una traduzione certificata in lingua italiana) non costituisce motivo di esclusione dalla gara, in quanto: – una siffatta clausola di esclusione non è contenuta nella lex specialis della procedura; – l’art. 67 del D. Lgs. n. 163/06 prevede l’utilizzo della lingua italiana per la redazione delle offerte, e non anche per i documenti da allegare alle offerte; – l’allegazione di documenti in lingua tedesca è stata giustificata, nel caso di specie, dall’offerta di macchinari di produzione tedesca e la traduzione certificata in lingua italiana non si è resa necessaria per la presenza di un funzionario della stazione appaltante di madrelingua tedesca (v. la relazione del funzionario della Provincia del 19.11.2009; cfr. Cons. Stato, VI, n. 6519/2005); – in ogni caso, la necessità di avere la traduzione dei documenti avrebbe al più determinato una richiesta di integrazione documentale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 7/2007;), non avvenuta per il menzionato apporto fornito dal funzionario della Provincia;
c) la produzione documentale della stazione appaltante del 20 novembre 2009 ha escluso la tesi del ricorrente, secondo cui i primi sei classificati non avrebbero svolto la prova di combustione con il “cippato in legno”, come richiesto dalla normativa di gara; infatti, il termine tedesco “hackgut” va tradotto non come cippato, e non come pellet o trucioli (v. la relazione del funzionario della Provincia del 19.11.2009 e la traduzione giurata del 15.11.2009 prodotta con documentazione a supporto in primo grado; elementi non contrastati in modo adeguato dall’appellante);
d) il peso attribuito all’elemento del prezzo all’interno dei criteri di aggiudicazione (massimo 35 punti) costituisce scelta di merito della stazione appaltante, che, nel caso di specie, non integra alcun elemento di irragionevolezza o illogicità e soprattutto che è stata preventivamente conosciuta da tutti i concorrenti, che hanno potuto così formulare le proprie offerte tenendo in considerazione tale dato nel pieno rispetto del principio della par condicio.
3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto. Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore della Provincia di Pistoia e di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del Consorzio Cipea. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 10 gennaio 2012.