Il 16 gennaio scorso il ministro della Giustizia Paola Severino ha incontrato i rappresentanti degli ordini professionali per illustrare le norme sulle professioni che saranno inserite nel Decreto legge sulle liberalizzazioni in programma per domani.
Nel corso dell’incontro sono state discusse diverse proposte e misure che saranno adottate in linea con la manovra di agosto e con la Legge di Stabilità. Tra i punti della riforma vi è la previsione della libera negoziazione dei compensi con contestuale abrogazione delle tariffe, invece fra le proposte si segnala la possibilità di svolgere il tirocinio in parte durante i corsi universitari e, l’ampliamento dei posti da notaio con revisione dei criteri e riduzione dei tempi per la revisione delle piante organiche.
“E’ stato un incontro costruttivo” così lo definisce lo stesso Guardasigilli,che ha anche sottolineato che “non è all’esame alcun provvedimento di abolizione degli ordini, né degli esami di Stato” e che l’obiettivo della riforma è “una migliore qualificazione dei professionisti”.
“Le misure che saranno prese con il decreto legge saranno in linea con la legge di stabilità”.
Di seguito, lo stralcio del decreto inerente ai servizi professionali
…
CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 10 – (Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.” . 3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice procedura civile, le parole da “e corredata da” fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono soppresse. 4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) all’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 11 – (Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare. 2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista indica l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale. 3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso. 4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
Art. 12 – (Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.