Liberalizzazioni professioni

Il Governo nella relazione  illustrativa dello scorso 17 gennaio sul “decreto liberalizzazioni” afferma l’importanza che esso assume, in quanto  “contiene misure tese ad allargare il perimetro dei mercati e a stimolare il gioco della concorrenza. Con interventi sui i servizi professionali, i servizi notarili; la distribuzione farmaceutica e i farmaci generici; la distribuzione dei carburanti e della stampa; i mercati elettrici e del gas; i servizi bancari e assicurativi; i servizi e le infrastrutture di trasporto nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e nella mobilità urbana; i servizi pubblici locali, a esclusione del servizio idrico; attività turistiche su beni demaniali. La crisi economica colpisce in modo particolare le categorie meno protette. I giovani, innanzitutto. Per questo, vengono introdotte misure per favorire l’accesso dei giovani alle attività economiche, salvaguardando la qualità della formazione, rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata. Sono, inoltre, stabilite nuove forme di garanzie ulteriori per i consumatori: si rende più snella la procedura della azione collettiva di classe e si attiva una forma di controllo amministrativo sulle clausole vessatorie nei contratti di massa. Si tratta di un primo intervento ad ampio raggio che è il frutto della convinzione di dover agire in tutte le direzione, ovunque sia possibile inserire stimoli competitivi. Dunque, è l’inizio di un lavoro, di una politica economica orientata alla crescita. Il presente decreto si pone, dunque, nel solco degli interventi, in parte già delineati nella legislatura in corso e ampiamente condivisi in ambito Parlamentare, per allineare il nostro Paese alle best practices europee”.

Di seguito, lo stralcio della relazione illustrativa riguardante i servizi professionali.(per il testo degli articoli si rinvia a http://www.giurdanella.it/9023)

L’articolo 10 del decreto(Disposizioni sulle tariffe professionali)mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all’eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema che viene implementato si caratterizza per la minor presenza di vincoli nella messa a punto del programma negoziale e, conseguentemente, favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l’effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.

L’articolo prevede, anzitutto, l’abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l’opera professionale dei notai. Viene pertanto modificato l’articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. In particolare il primo comma prevede la soppressione del riferimento alle tariffe professionali e stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell’ordine professionale a cui appartiene il professionista. Il terzo comma interviene sull’articolo 636 del codice di procedura civile che disciplina la domanda di decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla parcella delle spese e prestazioni. Alla luce delle innovazioni, si procede alla abrogazione di quella parte del testo che fa riferimento all’onere di corredare la domanda con il parere della competente associazione professionale. Viene inoltre abrogato l’ultimo periodo del primo comma ove è previsto che “Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”. Il quarto comma prevede due modifiche alla legge n. 89 del 1913, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che riguardano il ricorso al procedimento di ingiunzione per la tutela del credito da onorari per prestazioni professionali. Si tratta della sostituzione del riferimento all’articolo 379 del codice di procedura civile con quello, attualmente corretto, all’articolo 636 del codice di procedura civile del 1942, nonché, con riguardo all’individuazione dell’autorità alla quale deve essere presentata la nota degli onorari, della sostituzione del riferimento “al pretore del mandamento in cui è l’ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore” quello “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”. Viene, infine, soppresso il riferimento alla previa liquidazione e approvazione della nota da parte del presidente del Consiglio notarile o di una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

L’articolo 11(Obbligo di comunicazione del preventivo) si colloca nella prospettiva tracciata dalla eliminazione delle tariffe professionali ed è finalizzata ad accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico. L’obbligo di comunicazione del preventivo accresce la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l’opera intellettuale del professionista e consente una migliore scelta nell’ambito del mercato concorrenziale. Si tratta, d’altra parte, di una soluzione che intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista, assecondando una tendenza già ampiamente affermatasi in ambito comunitario e nazionale. L’articolo prevede l’obbligo per tutti i professionisti di concordare per iscritto con il cliente il preventivo per la prestazione professionale. Si tratta di un obbligo deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare. Si prevede, inoltre, che il professionista debba obbligatoriamente informare il cliente dell’esistenza di una copertura assicurativa, della durata della stessa e del massimale, a garanzia della propria capacità di far fronte agli obblighi risarcitori derivanti da eventuali danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale. Il terzo comma esclude dall’applicabilità del nuovo regime le attività professionali esercitate nell’ambito del SSN o in rapporto di convenzione con esso. Infine si stabilisce che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i codici deontologici dovranno procedere agli opportuni adeguamenti.

L’articolo 12 (Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)prevede che allo scopo di facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei giovani, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere i tirocini, ove richiesti, già durante gli ultimi anni del corso di laurea. In tal modo, l’indispensabile garanzia nella qualità nella formazione professionale viene utilmente coniugata con l’esigenza di non far gravare sulle famiglie per troppo tempo il costo della preparazione e, quindi, di estendere effettivamente la platea dei soggetti che possono ambire a svolgere un’attività professionale, indipendentemente dall’agiatezza o dalle tradizioni familiari. Non va dimenticato che in tutti i settori sono proprio i nuovi entranti che promuovono l’innovazione. Inoltre, la misura favorisce il collegamento tra l’università e il mondo del lavoro,e delle professioni in particolare, con prevedibili effetti sinergici La norma introduce, pertanto, tra le disposizioni di principio di carattere organizzativo che disciplinano l’autonomia delle università, la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, nel corso dell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono equiparati, a ogni effetto di legge a quelli previsti per l’iscrizione agli albi professionali. Non rientrano nella disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie.

Redazione

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