Gli argomenti difensivi presentati nel processo contro un provvedimento amministrativo non possono integrare la motivazione incompleta della Pa.
Una motivazione incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo, ma l’integrazione della motivazione deve pur sempre avvenire da parte della p.a. competente, mediante gli atti del procedimento medesimo o mediante un successivo provvedimento di convalida, nel mentre gli argomenti difensivi dedotti nel processo avverso il provvedimento, proprio in quanto non inseriti in un procedimento amministrativo, non sono idonei ad integrare in via postuma la motivazione in quanto detta motivazione si risolve in una inammissibile integrazione “postuma” della motivazione provvedimentale.
Di seguito il testo della sentenza
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Tar Sicilia-Catania, Sezione seconda
Sentenza 19 dicembre 2011 n. 3055
(presidente, estensore Milana)
(…)
La censura formulata dalla ricorrente è meritevole di positiva valutazione. Invero, la motivazione posta a supporto del provvedimento impugnato è assolutamente inidonea a realizzare la sua funzione atteso che da essa non è dato individuare quali siano i requisiti previsti dalla normativa per essere inseriti nella graduatoria per l’ammissione nei progetti socialmente utili di cui la ricorrente sarebbe sprovvista.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, la motivazione è finalizzata a consentire al destinatario dell’atto amministrativo di ricostruire esattamente l’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata a adottarlo, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni.
E’ necessario che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese “… non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche…” (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 04 aprile 2006 n. 1750). Va rilevato altresì che, anche dopo l’introduzione dell’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, una motivazione incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo, ma l’integrazione della motivazione deve pur sempre avvenire da parte della p.a. competente, mediante gli atti del procedimento medesimo o mediante un successivo provvedimento di convalida, nel mentre gli argomenti difensivi dedotti nel processo avverso il provvedimento, proprio in quanto non inseriti in un procedimento amministrativo, non sono idonei ad integrare in via postuma la motivazione in quanto detta motivazione si risolve in una inammissibile integrazione “postuma” della motivazione provvedimentale, non solo perché proveniente da mere argomentazioni difensive (Consiglio di Stato sez VI, 19 agosto 2009, n. 4993) anziché da atto dell’amministrazione competente – trattandosi in sostanza dell’esercizio di nuovo potere autoritativo – ma anche perché motivo del tutto nuovo rispetto alla determinazione assunta dell’Ufficio del Lavoro dell’ esclusione impugnata con il ricorso in epigrafe, non costituendo sviluppo delle ragioni escludenti “già intuibili in base alla parte dispositiva”, e fuoriuscendo quindi dal concetto di integrazione, in luogo di una “novazione della motivazione” dell’atto impugnato, come tale inammissibile perché lesiva del fondamentale diritto di difesa (in termini Consiglio di Stato sez VI, 3 marzo 2010, n. 1241, sez V 9 ottobre 2007 n. 5271).
Tali conclusioni poi non cambiano nemmeno volendo seguire la tesi de iure condito circa la trasformazione dell’oggetto del processo amministrativo da giudizio impugnatorio a giudizio sul rapporto (in termini Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007 n. 12), poiché anche a seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., il sistema processuale amministrativo – a differenza di quanto inizialmente contenuto nella bozza elaborata dalla Commissione mista di cui all’art. 44 c. 4 legge delega 69/09 – ribadisce la centralità dell’azione demolitoria di provvedimenti illegittimi tra le azioni proponibili, e in cui i richiamati principi di “parità delle parti e giusto processo” (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il “diritto europeo” (art. 1 c.p.a.) convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa (vedi art. 41 della Carta di Nizza, richiamata dall’art. 6 del Trattato UE, nel testo modificato dal Trattato di Lisbona ratificato con l. 130/08 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009).
Sul punto giova evidenziare come la stessa Consulta, in recentissimo arresto, abbia affermato la rilevanza costituzionale dell’obbligo di motivazione oltre che “quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità” come “preordinato alla tutela del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 e 113 Cost.” (Corte Costituzionale sent. 5 novembre 2010, n. 310). La motivazione del provvedimento può quindi essere integrata nello stretto limite sopra descritto, dando possibilità alla difesa del ricorrente di contestare il nuovo esercizio del potere mediante rituale impugnazione, con motivi aggiunti, dei provvedimenti sopravvenuti. Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, nel caso di specie, la nota allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato non può avere valenza di provvedimento integrativo della motivazione carente con efficacia sanante del vizio denunciato con il ricorso in epigrafe. L’accoglimento della censura comporta l’accoglimento del gravame con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Avuto riguardo al fatto che l’annullamento del provvedimento impugnato si fonda , unicamente , sul vizio di difetto di motivazione di cui inficiato il provvedimento, sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe. Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 19 dicembre 2011.