Proroga dei termini in materia di assunzioni

L’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n.216 dello scorso 29 dicembre (decreto mille proroghe, ha prorogato l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le graduatorie relative ad assunzioni a tempo indeterminato, approvate dal 1 gennaio 2006, restano valide sino al 31 dicembre 2012.

Di seguito si riporta il testo dell’articolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga termini in materia di assunzioni

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e
nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66,
commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012 e le
relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere
concesse entro il 31 luglio 2012.

3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le parole: “Per il triennio
2009-2011″ sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio
2009-2012″. Al medesimo comma e’ soppresso il sesto periodo.

4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011,
previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e’ prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e’ considerato il
limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.

6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Redazione

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