Il Tar Basilicata-Potenza nella sentenza n.54 dell’8 febbraio scorso afferma che se la traccia di un concorso verte su argomenti non inseriti nel programma chiarito nel bando, il concorso va rifatto. Nel frattempo il candidato ritenuto non idoneo alla prova scritta sulla base della traccia errata, viene ammesso immediatamente all’orale.
Per quanto riguarda gli effetti della sentenza, il Collegio ga spiegato che essi non vanno oltre l’ammissione alle prove. Ciò vale anche se il candidato ammesso con riserva abbia superato le prove. L’assunzione effettiva avverrà solamente nel momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Ciò in quanto alla sentenza del giudice amministrativo si applica l’articolo 366 del c.c. (effetto espansivo esterno), perciò può accadere che nei successivi gradi di giudizio intervenga una sentenza che riformi la sentenza di primo grado in maniera sfavorevole per il riccorrente. In questo caso, se ciò accadesse perderebbero di validità le prove di esame già sostenute dal ricorrente medesimo, perdendo praticamente effetto qualsiasi valutazione positiva delle prove derivante dalla pronuncia di primo grado.
Di seguito, il testo della sentenza
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Tar Basilicata-Potenza, Sezione prima
Sentenza numero 54 dell’8 febbraio 2012
(estensore Ferone, presidente Perrelli)
(…)
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, quindi, di essere accolto.
Il Collegio ritiene di poter superare il dubbio posto nella pronuncia cautelare di accoglimento dell’istanza di sospensiva, atteso che la SEL ( società energetica lucana) spa è soggetto costituito con la legge della Regione Basilicata n. 13 del 31.7.2006, a partecipazione interamente pubblica ed opera, con interventi di natura esclusivamente pubblica” quale delegato amministrativo della Regione Basilicata” ( art. 9, comma 3 bis L.R. n. 31 del 24.12.2008). Ciò premesso vanno poi svolte alcune considerazioni preliminari in ordine agli effetti dell’ammissione con riserva alle prove orali, disposta con la pronuncia cautelare, l’esito delle quali, peraltro, non risulta formalmente acquisita in atti, nonostante la circostanza che le stesse siano state fissate per il giorno 29 settembre scorso e verosimilmente in tale data si sono svolte.
In proposito il Collegio osserva che l’ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale di un candidato che abbia impugnato il provvedimento di esclusione ( nella specie dalle prove orali) non può produrre altro effetto che quello di impedire nelle more del giudizio il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali, non potendo ogni ulteriore effetto che conseguire dal passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole la quale soltanto, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento di esclusione, da un lato restituisce al concorrente escluso la pienezza dei diritti, e dall’altro costituisce l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere ad attribuirgli tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal superamento delle prove d’esame. Sicchè, non spiega alcun effetto giuridico la valutazione positiva delle prove concorsuali svolte in esecuzione della sentenza di primo grado del giudice amministrativo ovvero di una sua misura cautelare, trattandosi di provvedimento destinato a venir meno in virtù del c.d. effetto espansivo esterno della riforma della sentenza, di cui al comma 2 dell’art. 336 c.p.c., che è norma applicabile al processo amministrativo di impugnazione in quanto espressione di un principio di carattere generale e non contrastante con i principi propri del processo avanti al giudice amministrativo.
Passando poi all’esame di merito della questione posta con l’odierno gravame il Collegio ben tiene presente, innanzitutto, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili come analisi di fatti ( correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione del punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Con la conseguenza che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore ( e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso ambito concettuale che assumono i due vizi, l’uno non può essere arbitrariamente deducibile dall’altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso d alla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità sol perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita ed il contenuto degli elaborati, decida di sostituire la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.
In definitiva, se è pur vero che il giudizio tecnico- valutativo delle commissioni di esame non si sottrae in linea generale al controllo giurisdizionale di legittimità, sotto il profilo della sua intrinseca ragionevolezza e coerenza, nondimeno tale controllo non può trasmodare in una vera e propria sostituzione del giudizio espresso dall’ausiliario del giudice a quello dell’organo tecnico- amministrativo nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa. Ciò posto, e facendo applicazione dei principi innanzi ricordati, nel caso in esame è accaduto che ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso la prova scritta della selezione doveva consistere nella risoluzione di due casi pratici, inerenti le funzioni e le competenze della figura professionale oggetto della selezione “ e rientranti nell’ambito delle materie indicate all’art. 7 del bando “; materie puntualmente poi elencate in tale articolo. Senonchè, svolte le procedure di sorteggio ( effettuato tra le tre prove contenenti ognuna due tracce, predisposte dalla Commissione) è emerso che la prova sorteggiata nella traccia A risultava così formulata “ il candidato illustri nel dettaglio quali sono i criteri stabiliti dalla legislazione vigente per conseguire il risparmio energetico in edilizia, per gli edifici nuovi e quelli già esistenti” il che, ovviamente, riguarda materia del tutto estranea rispetto a quelle elencate nel citato art. 7 ed implicante, soprattutto, conoscenze teoriche specifiche assolutamente diverse da quelle richieste per la soluzione di casi pratici, così come disposto dalle norme regolanti la selezione de quo.
E ciò ha indubbiamente costituito una evidente violazione delle norme di bando e conseguentemente ha comportato una inadeguata valutazione dell’elaborato del ricorrente, quanto meno in relazione alla prima traccia oggetto di prova. Tanto basta ad integrare il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, pur volendo prescindere dall’esame dagli ulteriori rilievi prospettati relativi, in particolare, al contestato giudizio della commissione secondo le valutazioni espresse sull’elaborato del ricorrente ( comparate per altro con quelle attribuite a candidati ammessi alle prove orali) da un esperto della materia e contenute in un’articolata e puntuale perizia depositata in atti.
Da quanto sopra rappresentato emerge in conclusione che il ricorso risulta fondato, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, anche in considerazione del comportamento dell’Amministrazione a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, così come rappresentato nelle memorie difensive.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali della procedura selettiva. Spese compensate. Contributo unificato a carico della società intimata-Energetica Lucana Spa, nella misura effettivamente versata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria l’8 febbraio 2012.