In base alla giurisprudenza consolidata “le commissioni giudicatrici delle gare indette per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione devono essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti vizianti dell’intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri” (Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2009 n. 6713 e 22 ottobre 2007 n. 5502).
Tale principio è codificato nel secondo comma dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, a norma del quale, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione “è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Non sussiste la violazione della disposizione citata, nel caso in cui la commissione giudicatrice dell’appalto è composta da un numero dispari di membri, compreso il presidente, tutti partecipanti alle decisioni del collegio.
E’ quanto ha affermato il Tar Toscana nella sentenza numero 245 dello scorso 3 febbraio.
Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2012/201200053/Provvedimenti/201200245_20.XML