Spetta al giudice amministrativo esaminare il ricorso del candidato che vuole far valere il suo diritto alla graduatoria (nella specie di mobilità, ma pur sempre di scorrimento e di utilizzazione di una graduatoria si tratta), condizionatamente alla rimozione degli atti che, invece, indicono procedure concorsuali e che si assumono illegittimi.E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 269 dello scorso 23 gennaio. Sull’argomento, era precedentemente intervenuta la Cassazione con sentenza n.12895 dello scorso 13 giugno. La Corte, in quell’occasione, ha rilevato che “in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la cognizione della domanda con la quale l’interessato, dichiarato idoneo in un precedente concorso, contesti la scelta dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell’Amministrazione stessa, invece di utilizzare la graduatoria del precedente concorso per assumere nuovi dipendenti, dovendosi ritenere che la circostanza che il precedente bando contempli la perdurante efficacia della graduatoria approvata in esito al concorso comporti, rispetto alle valutazioni discrezionali dell’ente sulle determinazioni della pianta organica e sulle modalità per la copertura dei posti, l’insorgere in capo al candidato idoneo di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo”.
La quinta sezione del Consiglio di Stato, ora è tornata a ribadire quanto già enuciato dalla Corte, “infatti è pur vero che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione. Tuttavia, nel caso in esame, il riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti dei provvedimenti di indizione dei nuovi concorsi, provvedimenti in questa sede impugnati, e, pertanto, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al Giudice Amministrativo”.
Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109038/Provvedimenti/201200269_11.XML