“La motivazione del giudizio di congruità dell’offerta economica non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all’offerta nel suo complesso e, in un’ottica di contemperamento con le esigenze di celere definizione della procedura di affidamento, anche attraverso un mero richiamo agli elementi offerti al riguardo dall’impresa concorrente nel contradditorio con la stazione appaltante”.
E’ quanto enunciato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 460 del 31 gennaio scorso.
Di seguito, il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Quinta
Sentenza n.460 del 31 gennaio 2012
(estensore Franconiero, presidente Baccarini)
(…)
DIRITTO
Con il presente gravame l’odierna appellante ripropone l’unico motivo di ricorso svolto in primo grado, diretto a censurare l’operato della commissione di gara laddove non ha ritenuto incongrua l’offerta economica dalla Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza, per avere quest’ultima indicato il costo orario del personale, inquadrato nel profilo di educatore D1, destinato al servizio, senza tenere conto delle ore non lavorate. Precisa l’appellante che la tabella allegata al D.m. 24/2/2009, emanato in attuazione dell’art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/06, concernente il costo orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo per l’anno 2009, determina in 1548 ore annue il costo complessivo per detto personale, sottraendo dalle ore teoriche, pari a 1976, quelle mediamente non lavorate per assenza da lavoro con conservazione del diritto alla retribuzione (ad es. ferie, festività, malattie).
Ad avviso della medesima appellante la commissione di gara avrebbe invece dovuto tenere conto delle ore effettive, giacchè quelle non lavorate costituiscono comunque un costo per l’impresa aggiudicataria, a cui vanno aggiunti quelli dovuti per sostituire il personale legittimamente assente.
Tanto precisato, la ratio decidendi della sentenza appellata può essere riassunta nei seguenti termini:
– i parametri utilizzati nella tabella ministeriale per la determinazione del costo orario non sono immodificabili ed inderogabili, tale qualità dovendosi predicare unicamente per i minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva;
– è pertanto possibile giustificare minori costi rispetto al dato medio riportato nella ridetta tabella;
.Nel criticare il percorso motivazionale del primo giudice, l’appellante ritiene che questi abbia sostanzialmente omesso l’esame della censura svolta nel ricorso di primo grado, dando conto in modo del tutto generico di una adeguata verifica dei termini dell’offerta economica di controparte, in realtà mai avvenuta. A questo riguardo – sempre secondo l’appellante – il Tar non avrebbe considerato la circostanza che a sostegno del divisore di 1976 l’aggiudicataria ha allegato una dichiarazione del sindacato F.i.s.a.s.c.a.t. di Asti nel quale si assume come parametro l’art. 51 del CCNL delle Cooperative sociali e non già, come invece avrebbe dovuto, la tabella ministeriale. Il mezzo di gravame impone un riesame degli atti della procedura concorsuale oggetto di giudizio, attraverso la documentazione prodotta in primo grado.
Dalla stessa risulta che:
– il costo orario offerto dall’aggiudicataria, pari ad € 14,76, è stato ottenuto non sulla base del divisore stabilito nella tabella ministeriale in quanto, in questa sono riportati “valori medi […] la tabella ministeriale ipotizza che un lavoratore usufruisca di 120 ore annue per malattia, gravidanza ed infortuni”, dato che eccede quello registrato in Eurotrend: “così come risulta da statistiche interne della ns. società, dalle quali si evince che le ore medie annue di assenza per malattia sono decisamente inferiori” (così nella nota inviata alla stazione appaltante e protocollata al n. 26622 dell’8/8/2011);
– alle richieste di precisazioni da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, la Eurotrend rispondeva con nota in data 16/8/2011 (prot. 27438 del 17/8/2011 del Comune) nelle quali si specificava che “il divisore utilizzato è quello previsto dal CCNL Cooperative sociali (art. 51), nonché allegando un “prospetto statistico costo orario” del proprio consulente del lavoro relativo al mese di luglio 2011 “dal quale si evince un costo orario medio di € 13,76”;
– nel verbale di prot. n. 30259 del 19/9/2011 l’amministrazione aggiudicatrice dà atto del chiarimento pervenuto e, dopo avere richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cui fa riferimento anche l’appellante) che ritiene necessario tenere conto delle ore effettivamente lavorate, afferma testualmente che “Eurotrend ha individuato analiticamente le componenti del costo orario destinato alle voci che compongono le ore mediamente non lavorate”.
Alla luce della documentazione di gara richiamata il presente gravame non può essere accolto. Si può innanzitutto convenire con la società appellante che la sentenza di primo grado non ha fornito specifica motivazione sul punto, che è in effetti dirimente, circa la congruità della determinazione del costo orario da parte dell’aggiudicataria. Si può del pari convenire con la medesima appellante circa il fatto che la motivazione della stazione appaltante a sostegno del giudizio di congruità dell’offerta non è analitica. Nondimeno, giova evidenziare che pur a fronte della laconicità della motivazione espressa in sede di verifica l’aggiudicataria aveva comunque fornito precisi chiarimenti, reputando non attendibile il dato medio stabilito nella tabella ministeriale, offrendo un parametro alternativo corroborato con dato statistico riferito alla propria realtà aziendale.
Tanto appare sufficiente ai fini della giustificazione dell’offerta, tenuto conto del fatto che la motivazione del giudizio di congruità dell’offerta economica non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all’offerta nel suo complesso e, in un’ ottica di contemperamento con le esigenze di celere definizione della procedura di affidamento, anche attraverso un mero richiamo agli elementi offerti al riguardo dall’impresa concorrente nel contradditorio con la stazione appaltante. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio, vista l’opinabilità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 31 gennaio 2012.