“La prescrizione dell’apposizione del contrassegno risponde all’esigenza di tutelare non solo il diritto di autore in sé, ma anche gli operatori commerciali e gli utilizzatori finali dell’opera – esigenza tanto più avvertita a fronte dei diffusi fenomeni di “pirateria” e contraffazione- non può non osservarsi che l’obbligo in contestazione si estende, senza quindi che si possa dedurre vizi di “discriminazione”, tanto alle opere prodotte e diffuse sul territorio nazionale, quanto a quelle in questo non originate e che nel mercato interno abbiano diffusione (obbligo previsto nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE).
A ciò si aggiunga, comunque, che la stessa giurisprudenza comunitaria ha chiarito che “in mancanza di normative comuni, gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni, che si applicano indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, possono ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute, alla lealtà dei negozi commerciali ed alla difesa dei consumatori”.
E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 584 del 2 febbraio
scorso
Per il testo della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000458/Provvedimenti/201200584_11.XML