Costituisce infatti principio consolidato, espresso anche da questa sezione (sent. 9/6/2009, n. 3575), quello per cui la separazione tra le fasi di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, propria delle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell’offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell’offerta economica. L’inevitabile perturbamento del processo valutativo che con ciò si determina impone necessariamente, a tutela dei principi di parità di trattamento e trasparenza, l’esclusione del concorrente dalla gara che abbia determinato tale sovrapposizione, anche in assenza di espresse comminatorie espulsive della legge di gara. In contrario non giova richiamare la circostanza che la commissione di gara abbia dichiarato di non essere stata influenzata dall’anticipata conoscenza di un elemento da verificare invece nella successiva (e logicamente distinta) fase, perché ciò non è evidentemente sufficiente a ritenere sanata la lesione dei menzionati principi generali di trasparenza e parità di trattamento.
Con specifico riguardo a questi ultimi è ancora il caso di ricordare che di recente l’Adunanza plenaria di questo Consiglio (sent. n. 13/11) ha fornito loro ampio risalto, imponendo la pubblicità dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al fine di garantire “che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato”. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n.1196 dell’1 marzo 2012.
Per il testo della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100240/Provvedimenti/201201196_11.XML