Diritto a differenze retributive per mansioni svolte e indennità per rischio radiologico.

“In relazione alla questione concernente il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori, si deve ricordare che, nel settore sanitario, per principio giurisprudenziale pacifico (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4548 del 1 agosto 2011, Sez. V, n. 6998 del 30 dicembre 2011), il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori è possibile solo:

– quando tali mansioni sono state effettivamente svolte in un posto di qualifica superiore, previsto nella pianta organica e in quel momento vacante;

– quando il lavoratore sia stato incaricato dello svolgimento delle predette mansioni con un formale atto di incarico adottato dai competenti organi dell’ente.

Con riferimento al personale con qualifica diversa da quello di medico o tecnico di radiologia che poteva essere esposto al rischio radiologico, la Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 1992 n. 343, aveva affermato che “la presunzione assoluta di rischio prevista dalla legge nei confronti dei medici e tecnici di radiologia non è tale da escludere la presenza di altri lavoratori cui si può applicare la stessa disciplina in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente”.

Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della percezione dell’indennità di rischio, mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale la legge ricollega una presunzione assoluta di esposizione al rischio, per il personale di altre qualifiche è indispensabile che le situazioni lavorative concrete comportino una esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione, e che l’individuazione di detto personale sia effettuata secondo le modalità previste dal quarto comma dell’art. 58 del D.P.R. 20.5.1987 n. 270 (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6452 del 7 dicembre 2011)”.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1708 del 26 marzo scorso.

Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2003/200300466/Provvedimenti/201201708_11.XML

Redazione

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