“La sigillazione, prevista con varie modalità dalla “lex specialis” ha la sua ragione sia nel dimostrare la provenienza della busta e sia nell’evitare che la stessa possa essere manomessa, potendo procedersi ad estrarre il contenuto della stessa e modificarlo in un secondo momento e, proprio per ciò, il bando ha previsto una serie di modalità alternative tra loro (ceralacca, nastro antistrappo o strumenti equivalenti), tutte capaci di garantire la finalità sopra indicata.
Nel caso di specie, la presenza di una busta già presigillata dal fornitore, non poteva essere chiusa in altro modo e la sovrapposizione di un timbro e di una sigla da parte del presentatore garantisce, da un lato, la provenienza della busta medesima da parte dell’impresa partecipante, e, dall’altro, individua una garanzia di sigillazione tale da non poter essere manomessa, a pena di alterare l’originalità della chiusura e i simboli sopra apposti dal presentatore.
Né si dica che tali modalità avrebbero permesso la manomissione e la ricomposizione con altra busta, in quanto ciò, astrattamente sarebbe stato possibile, con qualunque sigillazione.
Per ciò che riguarda la contestualità della verbalizzazione, questa non è necessaria: essa può essere redatta anche in un secondo momento, purché in sede di procedura di gara, il segretario verbalizzante prenda i necessari appunti per poter in un secondo momento redigere con attenzione il relativo verbale, non essendo certamente possibile durante le convulse e veloci fasi della gara la compiuta ed esatta verbalizzazione degli accadimenti.
Quanto, poi, al fatto che alcune contestazioni dell’appellante non sono state verbalizzate, al di là del fatto che una tale pratica è irregolare , ciò non può però considerarsi un “vulnus”, in quanto in ogni caso, anche in mancanza di verbalizzazione, è sempre possibile far valere eventuali ritenute illegittimità”.
E’ quanto ha affremato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1599 del 21 marzo 2012.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione quinta
Sentenza numero 1599 del 21 marzo 2012
(estensore Mele, predidente Trovato)
(…)
FATTO
L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto dalla società indicata in epigrafe e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, resa in forma semplificata, con la quale è stato rigettato un ricorso presentato in quella sede giudiziaria della medesima appellante avverso l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, aggiudicazione avvenuta a favore della controinteressata Gi Group s.p.a., mediante un accordo-quadro.
Rileva l’appellante che la busta della controinteressata contenente la seconda offerta economica era a busta cosiddetta “a sacchetto” e che il lembo preconfezionato e sigillato dall’interno non era stato sigillato come previsto dal bando di gara, e formula i seguenti motivi di gravame:
Mancanza o insufficienza della motivazione della sentenza; in quanto non è spiegato perché la sigillazione è conforme a quanto stabilito nella “lex specialis”;
Violazione dell’art. 11 del disciplinare e dell’avviso di rettifica del 29 giugno 2010, violazione degli artt. 2 e 55 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché carenza della motivazione; in quanto la mera apposizione del timbro a inchiostro e la sigla del rappresentante della società non integra la sigillatura voluta dal bando di gara, che prevedeva la sigillatura con ceralacca, nastro antistrappo o strumenti equivalenti);
Violazione dell’art. 2 de d. lgs. n. 163 del 2006, violazione del punto IV.3.8 del bando di gara e dell’art. 15 del disciplinare di gara; per non essere stati redatti i verbali di gara in contestualità e per non essersi consentito ai rappresentanti della Tempor di verbalizzare le proprie osservazioni;
Negato accesso per aver inviato l’Amministrazione soltanto parzialmente la documentazione richiesta;
Chiede, infine, l’appellante la inefficacia del contratto ovvero il risarcimento del danno.
Si costituiscono in giudizio sia la controinteressata Gi Group s.p.a. che la Provincia di Chieti, le quali, ampiamente argomentando, chiedono la reiezione dell’appello.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il punto fondamentale della questione, già rilevato in primo grado e sul quale l’appellante ritiene che la sentenza appellata non si sia adeguatamente pronunciata, concerne la mancata sigillazione della busta “a sacchetto” conformemente a quanto previsto dal bando.
Ora, la sigillazione, prevista con varie modalità dalla “lex specialis” ha la sua ragione sia nel dimostrare la provenienza della busta e sia nell’evitare che la stessa possa essere manomessa, potendo procedersi ad estrarre il contenuto della stessa e modificarlo in un secondo momento e, proprio per ciò, il bando ha previsto una serie di modalità alternative tra loro (ceralacca, nastro antistrappo o strumenti equivalenti), tutte capaci di garantire la finalità sopra indicata.
Nel caso di specie, la presenza di una busta già presigillata dal fornitore, non poteva essere chiusa in altro modo e la sovrapposizione di un timbro e di una sigla da parte del presentatore garantisce, da un lato, la provenienza della busta medesima da parte dell’impresa partecipante, e, dall’altro, individua una garanzia di sigillazione tale da non poter essere manomessa, a pena di alterare l’originalità della chiusura e i simboli sopra apposti dal presentatore.
Né si dica che tali modalità avrebbero permesso la manomissione e la ricomposizione con altra busta, in quanto ciò, astrattamente sarebbe stato possibile, con qualunque sigillazione.
Pertanto, le modalità di sigillazione rispondono alle indicazioni del bando di gara e vanno ritenute coerenti con esse, in quanto strumenti equivalenti (ammessi dalla disciplina di gara) .
Per ciò che riguarda la contestualità della verbalizzazione, questa non è necessaria: essa può essere redatta anche in un secondo momento, purché in sede di procedura di gara, il segretario verbalizzante prenda i necessari appunti per poter in un secondo momento redigere con attenzione il relativo verbale, non essendo certamente possibile durante le convulse e veloci fasi della gara la compiuta ed esatta verbalizzazione degli accadimenti.
Quanto, poi, al fatto che alcune contestazioni dell’appellante non sono state verbalizzate, al di là del fatto che una tale pratica è irregolare , ciò non può però considerarsi un “vulnus”, in quanto in ogni caso, anche in mancanza di verbalizzazione, è sempre possibile far valere eventuali ritenute illegittimità, come peraltro è stato fatto
Relativamente, poi, al ritenuto parziale negato accesso agli atti, la questione è irrilevante, in quanto il ricorrente in primo grado e poi appellante hanno potuto esaurientemente svolgere le proprie censure, che poi, come si è detto, involgono prioritariamente la vicenda della mancata sigillazione della busta preconfezionata, e, secondariamente, una questione di puro diritto, quale è quella della contestualità della verbalizzazione rispetto alle operazioni di gara.
L’appello va, conseguentemente, respinto.
Tuttavia, le spese di giudizio del presente grado, in ragione della esistenza di complessivi giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite-
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
Rigetta l ‘appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 21 marzo 2012.