Il giudice amministrativo può annullare una nomina del Csm

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 3622 dell’8 marzo scorso ha affermato che il giudice amministrativo non invade la sfera di competenza del Consiglio superiore della magistratura quando esprime un giudizio comparativo tra i curricula professionali di due candidati in competizione.

La Suprema Corte, dunque, ha respinto il ricorso del Csm e ha espresso il seguente principio di diritto:Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il Consiglio superiore della magistratura ha conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dallamministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulli la suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dallinsufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il Consiglio superiore ha dato conto del modo in cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare la posizione di contrapposti candidati.

Per il testo della sentenza http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/03/cassazione_3622_2012.pdf

Redazione

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