Specifiche prestazioni sanitarie: solo nei locali della farmacia

“In attuazione dell’art. 11 della legge delega n. 69/2009 e nel rispetto dei criteri e dei principi ivi enunciati, con il d.lgs. n. 153/2009, finalizzato all’ “individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private”, il Governo ha provveduto alla definizione dei “nuovi compiti e funzioni assistenziali” delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il servizio sanitario nazionale. Sulla scia dei predetti interventi normativi sono state dettate, con decreto del Ministero della Salute del 16.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, la disciplina dei “limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza” rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009.

All’art. 1, comma 1, il D.M. citato precisa che per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi per «test autodiagnostici», devono intendersi i test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero che, in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario “presso le farmacie territoriali pubbliche e private”.

Il successivo art. 4 indica le condizioni affinchè le farmacie pubbliche e private possano effettuare le prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 ed assicurare la necessaria assistenza ai pazienti che ne fruiscono, precisando che esse “utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonchè l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione”

Il farmacista ha, inoltre, l’obbligo di esporre “nei locali della farmacia”, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti (art. 6 del D.M. 16.12.2010). Il predetto D.M., infine, all’art. 8, comma 2, demanda all’accordo collettivo nazionale la definizione dei principi e dei criteri sulla base dei quali i correlati accordi regionali devono fissare i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate, precisando che, fino all’entrata in vigore della convenzione, detti requisiti minimi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ebbene, dall’insieme delle disposizioni sopra citate, è chiaro che il legislatore abbia inteso consentire l’attività volta ad erogare prestazioni analitiche di prima istanza solo all’interno dei locali della farmacia e non anche in locali ubicati all’esterno di essa e distanti dalla sede. Ed invero, la locuzione “presso le farmacie territoriali pubbliche e private” utilizzata all’art. 1, comma 1, del D.M. del 16.12.2010, adoperata con riferimento all’utilizzo dei cosiddetti “test autodiagnostici”, va chiaramente intesa nel senso che tali prestazioni devono essere erogate in farmacia. E ciò si desume sia dal significato letterale dell’avverbio “presso” (e non “nei pressi”) utilizzato dal legislatore, sia dalla lettura sistematica delle norme del D.M. del 16.12.2010. Pertanto, nel caso di specie, è legittimo il provvedimento emesso dal sindaco con cui ha diffidato un farmacista dal continuare l’erogazione di prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, in locali diversi da quelli ove è sita la farmacia.

E’ quanto ha affermato il Tar Puglia-Lecce nella sentenza numero 507 del 14 marzo scorso.

Redazione

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