Il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 1968 del 3 aprile scorso, ha ribadito un importante principio secondo il quale “nelle gare al prezzo più basso il dato di cui si deve tenere è costituito dalla percentuale di sconto e alla Commissione non sono consentite correzioni della stessa”
Di seguito, il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Quinta
Sentenza numero 1968 del 3 aprile 2012
(estensore Mele, presidente Trovato)
(…)
DIRITTO
1.L’appello è infondato.
2. Il primo motivo censura la mancata impugnazione avanti al TAR dell’aggiudicazione definitiva alla Cofely Osserva il Collegio che l’originario ricorrente – Pernorio Leonardo – ha impugnato l’unica determinazione portata a sua conoscenza (la n. 513 del 2011), dalla quale apprendeva dell’aggiudicazione definitiva a favore della Cofely, mentre la precedente delibera n. 490 del 2011, che aveva disposto la suddetta aggiudicazione definitiva, non era mai stata comunicata. Pertanto, correttamente l’impugnazione è stata diretta contro l’unica determinazione che lo metteva a conoscenza dell’aggiudicazione definitiva, oltre evidentemente ad impugnare tutti gli atti pregressi, anche se non conosciuti.
3.Passando al merito della vicenda, esattamente il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo dell’originario ricorso con il quale il ricorrente Leonardo Pernorio si doleva che l’offerta dell’attuale controinteressata Cofely Italia s.p.a. era risultata aggiudicataria grazie ad una manipolazione operata dalla commissione di gara relativamente al ribasso offerto dalla medesima. In breve –osservava il TAR -l’importo offerto dalla controinteressata ammontava un totale complessivo di €. 457.762,44, ribasso inferiore a quello dell’impresa gestita dal ricorrente e pari al 3,27% a fronte del 3,44 della Pernorio, ma il dato numerico è stato reinterpretato dalla commissione come comprendente gli oneri di sicurezza – in tutto €. 24.765,00 – e quindi recante in realtà un ribasso dell’8,5027%: in realtà, a parere del ricorrente, gli oneri della sicurezza non dovevano essere ricompresi nel ribasso offerto e quindi la stazione appaltante ha sostanzialmente e illegittimamente modificato quanto offerto dalla Cofely Italia s.p.a. Il Collegio condivide gli assunti del ricorrente. L’allegato A al bando di gara indica dapprima le strutture comunali di Varazze da rifornire di combustibile e di acqua calda, oggetto appunto del servizio da aggiudicare, e riporta lo schema da seguire per redigere l’offerta economica, da indicare nel totale in cifre ed in lettere, con la specifica del ribasso in percentuale rispetto all’importo posto a base d’asta, “al netto degli oneri di sicurezza di €. 24.765,00 non soggetti al ribasso”.
L’interpretazione letterale della legge di gara appare inequivocabile: l’offerta economica doveva essere esposta sia in cifre sia in lettere, con la specifica – altrimenti desumibile in base ai calcoli aritmetici – della percentuale di ribasso, al netto – ovverosia senza l’indicazione – della somma necessaria per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Quindi, se l’offerta economica doveva essere proposta al netto degli oneri, questi dovevano essere aggiunti alla somma proposta e non ricompresi in essa. Perciò, da un lato la commissione di gara ha errato nell’intendere gli oneri già ricompresi nell’offerta di Cofely Italia e dall’altro operare un’inammissibile modificazione dell’offerta di un concorrente, possibilità esclusa per tutte le commissioni di gara, le quali possono semmai interpretare termini di offerte di non immediata percettibilità e di ciò nei casi dubbi, certamente non dove la realtà numerica sia del tutto indiscutibile. Ne risulta perciò che l’offerta della Pernorio precedeva quella della controinteressata e quindi l’aggiudicazione della gara deve essere disposta a favore della prima. L’appellante contesta tali argomenti rilevando che la commissione di gara non aveva in alcun modo manipolato i dati della offerta economica della Cofely, ma li aveva correttamente interpretati, correlando la percentuale offerta dalla stessa (3,27%) al prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza e,non essendo gli stessi soggetti a ribasso, ad una effettiva percentuale di ribasso di 8,5027%.
Senonchè tale interpretazione, pure possibile, non si impone con sufficiente certezza e , in ogni caso, va privilegiata la tesi secondo cui nelle gare al prezzo più basso il dato di cui si deve tenere è costituito dalla percentuale di sconto e alla Commissione non sono consentite correzioni della stessa(cfr. CS, VI, 6 luglio 2006, n. 4276).
4.Con un terzo motivo,l’appellante si duole della sentenza gravata laddove ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse la seconda censura del ricorso in primo grado, con la quale la Pernorio deduceva vizi della verifica di anomalia. Rilevava il TAR che la ditta non aveva dimostrato l’utilità di tale censura in termini di aggiudicazione della gara e che per contro l’accoglimento del primo motivo consentiva tale esito favorevole. L’appellante sostiene che più correttamente il TAR avrebbe dovuto affermare il difetto di interesse per la estrema genericità e indeterminatezza della censura. Osserva il Collegio che il motivo d’appello in esame,una volta confermato l’accoglimento della originaria prima censura avanti al TAR non corrisponde ad alcun interesse delle parti,né di quella appellante né di quella appellata (quest’ultima se mai legittimata all’appello e non appellante ).
5. Va di conseguenza disattesa la domanda dell’appellante intesa ad ottenere , previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore sottoscritto con la ditta Pernorio, la aggiudicazione dell’appalto e il risarcimento del danno per equivalente.
6 La sentenza di primo grado va quindi confermata come da motivazione.
7. Sussistono, però, giusti motivi, per compensare integralmente le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, Rigetta l’appello come da motivazione; Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 3 aprile 2012.