Il Consiglio di Stato nella sentenza numero 2054 del 10 aprile scorso dichiara illegittima la composizione di una commissione giudicatrice ,per l’affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori di una ASL, perchè composta da un medico chirurgo e due architetti.
“Tale composizione viola l’art. 84 co. 2 del Codice dei contratti, sul rilievo che la Commissione giudicatrice non è formata da “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”;
premesso infatti che la regola di cui all’art. 84 co. 2 è il portato dei principi di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, appare evidente che se è già di per sé discutibile l’assoluta mancanza di ingegneri all’interno di una Commissione cui è demandato il fondamentale compito di valutare motivatamente la qualità delle offerte tecniche relative ad impianti ascensori, è ancora più vistosa, in un simile contesto e nel caso di specie, l’incompetenza di un medico chirurgo a svolgere un’attività di valutazione che, con ogni ragionevole probabilità, esula dalle sue competenze ed esperienze”.
Di seguito il testo della sentenza
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Consiglio di Stato, Sezione Terza
Sentenza numero 2054 del 10 aprile 2012
(estensore Simonetti, presidente Botti)
(…)
Considerato che:
nella procedura in contestazione, che ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori e che deve essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice nominata risulta formata da tre componenti, due dei quali, Massimo Di Salvo (Presidente) e Vincenzo Magnetta, sono architetti, ed il terzo, Luigi Buzzoni, è un medico chirurgo;
tale composizione viola l’art. 84 co. 2 del Codice dei contratti, sul rilievo che la Commissione giudicatrice non è formata da “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”; premesso infatti che la regola di cui all’art. 84 co. 2 è il portato dei principi di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, appare evidente che se è già di per sé discutibile l’assoluta mancanza di ingegneri all’interno di una Commissione cui è demandato il fondamentale compito di valutare motivatamente la qualità delle offerte tecniche relative ad impianti ascensori, è ancora più vistosa, in un simile contesto e nel caso di specie, l’incompetenza del medico chirurgo dott. Buzzoni a svolgere un’attività di valutazione che, con ogni ragionevole probabilità, esula dalle sue competenze ed esperienze; né può bastare la sola circostanza che il dott. Buzzoni sia responsabile dei servizi di qualità dell’Azienda sanitaria, non avendo l’Asl documentato il possesso, in ragione di tale incarico, di alcuna comprovata esperienza che vada al di là (del controllo qualitativo) delle (sole) prestazioni sanitarie;
la violazione dell’art. 84 co. 2, sulla composizione della commissione, non ha una valenza meramente procedimentale, tenuto conto che l’impresa ricorrente in primo grado assume che una commissione composta di “veri” esperti in materia di ascensori avrebbe potuto valutare diversamente le offerte tecniche dei concorrenti, così determinando, in ipotesi, un diverso esito della procedura, per lei più vantaggioso;
Considerato altresì che:
il capo della sentenza di primo grado, con il quale è stato giudicato fondato il terzo motivo del ricorso in merito alle modalità di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, ha fatto coerente applicazione dell’indirizzo più rigoroso di recente accolto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011 – cui si rinvia per la disamina della questione generale – non senza osservare come nel caso di specie fosse già lo stesso disciplinare di gara a prevedere espressamente che l’apertura delle buste contenenti gli elaborati tecnici sarebbe dovuta avvenire “sempre in seduta pubblica” (v. art. 10);
Ritenuto che:
per le ragioni sin qui evidenziate, i motivi di appello dedotti non sono fondati e non possono essere accolti; nulla è stato dedotto nei confronti del capo, da intendersi autonomo (v. già Cons. St., III, n.6638/2011 sub § 4), della sentenza impugnata che reca la pronuncia di inefficacia del contratto, motivata anch’essa facendo richiamo alla sentenza n. 13 del 2011 dell’Adunanza Plenaria; le spese di lite possono essere compensate, per la particolarità e la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 10 aprile 2012.