Integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami

E’ inammissibile l’integrazione del contradditorio ordinata dal giudice amministrativo, effettuata mediante pubblicazione per estratto della sola sentenza non definitiva del medesimo giudizio, e non anche del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, come prescritto dal regolamento giudiziario.

La notifica degli atti tramite pubblici proclami, appare già una eccezione al regime ordinario di conoscenza degli atti processuali, e come tale va adottata solamente nei casi indicati dalla disciplina processuale, appare del tutto lesivo dei diritti delle controparti che la conoscenza dell’esistenza e dei contenuti di un giudizio che li riguarda debba avvenire non solo tramite sistemi di conoscenza indiretta, ma anche imponendo loro una concreta ed onerosa attivazione di poteri che sorgono successivamente alla decisione di partecipare alla fase processuale”.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1969 dello scorso 3 aprile.

Di seguito il testo della sentenza

Consiglio di Stato, Sezione Quarta

Sentenza numero 1969 del 3 aprile 2012

(estensore Sabatino, presidente Trotta)

(…)

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; considerato che i ricorsi n. 1682/2012 e 1433/2012 sono stati proposti avverso le medesime sentenze, ossia quella non definitiva n. 4293 del 18 maggio 2011 e quella conclusiva del giudizio n. 9230 del 24 novembre 2011, e che pertanto devono essere riuniti, giusta il disposto dell’art. 96 comma 1 del codice del processo amministrativo;

considerato che, nel corso del giudizio di primo grado, il T.A.R. in ordine alla questione pregiudiziale sollevata in giudizio, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti interessati, da compiersi mediante la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami;

considerato che, con sentenza non definitiva n. 4293 del 2011, il giudice di prime cure aveva stabilito le modalità concrete di tale integrazione, prevedendo che la notificazione degli atti avesse luogo “a mezzo di pubblici proclami, da effettuarsi (senza indicazione nominativa delle singole parti necessarie del giudizio, come sopra individuabili) mediante pubblicazione di estratto del ricorso e dei motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel termine sopra indicato, con deposito presso la Segreteria della Sezione della prova dell’avvenuto perfezionamento del predetto adempimento notiziale nei 30 (trenta) giorni successivi”;

considerato che, nonostante tale espressa previsione, l’originario ricorrente ha provveduto alla sola pubblicazione per estratto della sentenza non definitiva del Tar Lazio n. 4293 del 2011 e non del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti come prescritto dal regolamento giudiziario; considerato che tale modalità, in disparte ogni considerazione sulla marcata elusione al disposto dell’ordinanza del giudice, appare in palese violazione degli art. 150 c.p.c., dell’art 49 e 35 del d. lgs 104/2010 e 101 c.p.c. e del principio di proporzionalità;

considerato che la notifica per i pubblici proclami deve essere necessariamente eseguita in modo da rendere più probabile, e meno disagevole, la conoscenza effettiva dell’atto così notificato da parte dei destinatari, dovendo avere un contenuto minimo ineludibile (giurisprudenza pacifica, ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2010 , n. 7135; Consiglio di Stato, sez. IV, 2 luglio 2010, n. 7) e che pertanto appare del tutto perplessa l’argomentazione con cui il T.A.R. ha ritenuto di superare l’eccezione proposta dalla parte, in quanto non può ritenersi rispettato il diritto di difesa quando si pretende che la conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio debba poi avvenire mediante accesso agli atti processuali;

considerato che, al contrario, se la notifica degli atti tramite pubblici proclami, appare già una eccezione al regime ordinario di conoscenza degli atti processuali, e come tale va adottata solamente nei casi indicati dalla disciplina processuale, appare del tutto lesivo dei diritti delle controparti che la conoscenza dell’esistenza e dei contenuti di un giudizio che li riguarda debba avvenire non solo tramite sistemi di conoscenza indiretta, ma anche imponendo loro una concreta ed onerosa attivazione di poteri che sorgono successivamente alla decisione di partecipare alla fase processuale;

considerato che la valutazione della mancata corretta integrazione del contraddittorio nell’ambito del giudizio di primo grado rende evidente la sua improcedibilità, che deve allora essere dichiarata in sede di appello, in relazione all’eccezione ritualmente sollevata dall’avvocatura erariale;

considerato che, data la particolarità della questione, si può disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1. Dispone la riunione degli appelli n. 1433 del 2012 e n. 1682 del 2012;

2. Accoglie gli appelli riuniti n. 1433 del 2012 e n. 1682 del 2012 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 4293 del 18 maggio 2011 e n. 9230 del 24 novembre 2011, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;

3. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 3 aprile 2012.

Redazione

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