L’articolo 2, comma 5 bis, del decreto fiscale numero 16 del 2012 convertito in legge, che sostituisce il comma 38, dell’articolo 35 del dl 223 del 2006, prevede l’estensione della responsabilità solidale che sorge nei contratti di appalto tra appaltatore e subappaltatore anche al committente per quanto riguarda i versamenti all’Erario delle ritenure Irpef sul lavoro dipendente e dell’Iva dovuta sulle prestazioni oggetto dell’appalto.
La responsabilità del committente vige per tutta la durata del contratto e ha effetto fini al secondo anno successivo alla durata dell’appalto.
La nuova norma così come riformulata è penalizzante nei confronti del committente, il quale assume la responsabilità in ordina al versamento delle ritenute fiscali e dell’iva sia da parte dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori.
Il committente resta comunque liberato dalla responsabilità se ha posto in essere tutte le misure idonee ad evitare l’inadempimento.
Bisogna solo capire quali siano queste misure che debbano essere adottate per non incorrere in questa responsabilità:
– per quanto riguarda le ritenute fiscali, lo strumento di prova più semplice può consistere nella presentazione da parte degli appaltatori e dei subappaltatori dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti;
-per quanto riguarda il versamento dell’iva, l’esistenza di uno strumento di prova del versamento sembra impossibile in quanto lo stesso è il risultato della liquidazione Iva che comprende molte altre operazioni.
Questa norma, così modificata, comporta che il committente si sostituisca ad un obbligo che è proprio dell’appaltatore o del subappaltatore, che abbia omesso il versamento anche per gravi ragioni finanziarie.