La disciplina del servizio farmaceutico, come pertinente alla materia “tutela della salute”, rientra fra quelle di “legislazione concorrente”, nelle quali l’autonomia legislativa regionale trova il limite solo dei “princìpi fondamentali” riservati alla legislazione dello Stato e del rispetto dei livelli minimi di assistenza. Ciò implica logicamente che, per quanto si voglia interpretare estensivamente la categoria dei “princìpi fondamentali”, all’autonomia regionale debbono comunque residuare margini non irrisori e non simbolici. E’ quanto ha sottolineato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1714 dello scorso 26 marzo.
“In materia di servizio farmaceutico, si può ammettere che costituiscano princìpi fondamentali della legislazione statale la previsione di un “numero chiuso” di farmacie, sulla base di un determinato rapporto quantitativo con la popolazione; e ancora: la ripartizione del territorio comunale in zone assegnate ciascuna ad un farmacista titolare con diritto di esclusiva; e la regola per cui la titolarità si consegue per concorso sulle sedi vacanti, ma una volta acquisita è trasmissibile per successione mortis causa e per atto fra vivi a titolo oneroso. Verosimilmente sarebbe giudicata incostituzionale, per violazione dei princìpi fondamentali della legge statale (pur essendo meglio rispettosa di altri princìpi costituzionali, come l’art. 41) una legge regionale che eliminasse il numero chiuso e l’esclusiva territoriale, subordinando l’apertura di una farmacia unicamente ad autorizzazione previa verifica dell’idoneità del richiedente; oppure una legge regionale che, mantenendo il numero chiuso e l’esclusiva territoriale, rendesse la titolarità strettamente personale e non cedibile né per contratto né per successione.
Ma nel caso in esame tutto l’impianto della legislazione statale è pienamente rispettato. La modifica apportata riguarda un aspetto di dettaglio di portata esigua, che va ad aggiungersi ad altre previsioni derogatorie già presenti nel sistema statale, seguendo peraltro la stessa linea ispiratrice di queste ultime.
I casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, com’è noto, quello dell’istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico (art. 104 t.u.l.s.), quello della farmacia succursale (art. 116 t.u.l.s.) e quello del dispensario farmaceutico (legge n. 221/1968, art. 1). Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l’altro, che il criterio del rapporto numerico non è un dogma intangibile in senso assoluto.
E’ evidente l’affinità (ovviamente non l’identità) fra la proiezione e le figure della farmacia “topografica”, della succursale, e del dispensario. Queste quattro figure (le tre della legislazione statale e quella della legislazione regionale) hanno campi di applicazione tanto vicini che in parte si possono anche sovrapporre; è ipotizzabile, cioè, che in talune situazioni concrete vi siano condizioni tali da legittimare indifferentemente l’una o l’altra soluzione, restando affidata la scelta alla mera discrezionalità degli organi competenti. Il fatto che talora e a seconda dei casi l’amministrazione possa trovarsi ad optare fra l’istituzione di una proiezione e quella di una succursale, o di un dispensario, ovvero di una farmacia “topografica”, lungi dal delegittimare l’istituto della proiezione conferma che quest’ultimo non è un monstrum e non si pone in contraddizione con il sistema ordinario più di quanto lo facciano gli altri tre istituti. Lo scopo comune è sempre quello di conferire al sistema una certa capacità di adattamento alle peculiarità del territorio. Anche la scelta legislativa di riservare (di norma) la proiezione al titolare di zona appare rispettosa dell’impianto del sistema, che prevede il diritto di esclusiva entro quell’àmbito territoriale.
Se una innovazione legislativa di impatto così limitato non rientrasse nell’autonomia legislativa regionale, ci si dovrebbe chiedere in che cosa consista allora la potestà legislativa “concorrente” di cui all’art. 117 della Costituzione”.
Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201108921/Provvedimenti/201201714_11.XML