Soppressione provincia di Ragusa

Sara’ il Tar di Palermo a decidere sui ricorsi presentati dagli amministratori della Provincia di Ragusa sulla sospensiva del decreto di revoca dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi della provincia.

La sezione di Catania presieduta da Salvatore Schillaci, cosi come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, si è dichiarato territorialmente incompetente e ha inviato gli atti al Tar di Palermo.

Sono tre i ricorsi presentati: due sono stati presentati dal presidente della provincia Franco Antoci, uno come legale rappresentante dell’ente l’altro come cittadino, discussi davanti al Tar dal professor Agatino Cariola e dall’avvocato dell’ente, Salvatore Mezzasalma. Il terzo ricorso è stato invece presentato da otto consiglieri provinciali, e discusso invece dagli avvocati Angela Barone e Nino Gentile. Tutti e tre i ricorsi sono stati riuniti in un unico dibattimento.

Di seguito il testo del decreto


Tar Catania, Sezione Prima

Decreto numero 1962 del 16 aprile 2012

(…)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2012, proposto da:

Provincia Regionale di Ragusa, rappresentato e difeso dagli avv. Agatino Cariola, Salvatore Mezzasalma, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51;

contro

Assessorato Per Le Autonomie Locali e La Funzione Pubblica della Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana;

per l’annullamento, previa sospensiva e con richiesta di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art 53 c.p.a

– nella parte in cui si riferisce alla provincia regionale di ragusa, del decreto assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica n 17 servizio 5/elettorale del 19 marzo 2012, con il quale è stata revocata l’indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presidente delle provincie regionali di caltanissetta e ragusa e dei rispettivi consigli provinciali indetti per il 6 e 7 maggio 2012 con l’eventuale turno di ballottaggio il 20 e 21 maggio 2012, indetti con il d.a. n 13/servizio 5/elettorale del 6 marzo 2012 come integrato dal d.a. n. 14/servizio 5/elettorale del 12 marzo 2012 in pretesa applicazione della legge regionale n 14 del 8 marzo 2012 pubblicata nella gazzetta ufficiale della regione siciliana n 11 del 16 marzo 2012 con la quale al comma 3 dell’art 1 si dispone che gli organi delle province regionali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 145 dell’ordinamento degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni,e che decorsi i termini di cui ai primi due periodi dello stesso comma si procedera’ all’elezione dei nuovi organi provinciali”;

e di ogni altro atto presupposto e connesso, compresa – ove occorra – la deliberazione della giunta regionale di governo 23 febbraio 2012, n.58 e di altre deliberazioni, non conosciute.

Vista la pedissequa istanza al ricorso depositato in data 13-04-2012, con la quale si chiede l’abbreviazione dei termini della fissazione della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 53 c.p.a., per la trattazione della domanda di sospensione e per il deposito di memorie ed istanze da parte delle Amministrazioni intimate;

Ritenuto che dalla lettera del ricorso e della domanda di sospensione, nonché dagli atti prodotti, emerge l’urgenza di una trattazione anticipata della domanda cautelare;

Considerato che, essendo già fissata in calendario per il 24-04-2012 la data della prossima Camera di Consiglio per la trattazione delle sospensive, è necessario abbreviare alla metà i termini, come previsto dell’art. 53 c.p.a. per l’esame delle domande di sospensione;

P.Q.M.

il termine dell’art. 55, 4° comma c.p.a. viene ridotto a metà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 c.p.a. e conseguentemente la trattazione della domanda cautelare dei provvedimenti impugnati, con il ricorso sopra decritto viene fissato alla C.C. del 24/04/2012 alle ore 10.30;

dispone che il presente decreto dovrà essere notificato dal ricorrente alle parti intimate, a pena di decadenza della trattazione anticipata, entro il mercoledì 18/04/2012 , ed il deposito entro la suddetta C.C. del 24-04-2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 16 aprile 2012.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Il Consigliere delegato

                                                                                                                                                                                                                                                                            Salvatore Schillaci

Depositato in segreteria il 16 aprile 2012.

Redazione

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