Diritto d’accesso ai dati universitari del figlio da parte del genitore separato

Il Tar Puglia-Bari nella sentenza numero 872 del 2 maggio scorso ha riconosciuto il diritto del genitore separato di accedere agli atti e/o ai dati relativi alla situazione concernente l’andamento degli studi universitari del proprio figlio maggiorenne e, in particolare, non solo agli atti riguardanti l’effettiva iscrizione all’università, ma anche quelli aventi ad oggetto gli esami sostenuti e superati.
“Si esclude, infatti, che tali dati siano inerenti alla sfera personale dello studente e, quindi, non rilasciabili senza il suo specifico consenso; e ciò sul rilievo che, alla stregua del rapporto padre-figlio, il padre ha nei confronti del figlio, sia pure maggiorenne, non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria del figlio ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli”.

Di seguito il testo della sentenza.

Tar Puglia-Bari, Sezione Seconda

Sentenza numero 872 del 2 maggio 2012
(estensore, presidente Guadagno)

(…)

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso il sig. Claudio Cassone ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Politecnico di Bari in data 22.12.2011 di diniego dell’istanza di accesso ai documenti, presentata in data 18.11.2011 e l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia [nome]  deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’Università e gli esami eventualmente sostenuti anche al fine di verificare la veridicità di tale assunto e conseguentemente la legittimità della partecipazione alle spese che gli vengono richiesti a tale titolo.

Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Bari e la controinteressata [nome], che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Al riguardo il Collegio rileva la controinteressata figlia [nome], maggiorenne, si oppone alla richiesta del genitore ed assume di essere iscritta di essere iscritta al terzo anno del corso di Laurea in ingegneria dei sistemi industriali ed elettronici di durata triennale della facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Bari e di aver sostenuto nove esami, depositando in giudizio un certificato della Direzione Didattica – Settore Segreteria Studenti del Politecnico di Bari in data 21 novembre 2011.

Orbene, da tale certificazione, prodotta in copia informe, risulta la suindicata iscrizione al terzo anno, ma manca qualsiasi indicazione in ordine agli esami sostenuti e superati dalla figlia dell’odierna ricorrente.

In proposito si osserva che la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St. n. 555/2006), in materia di accesso agli atti, ha ritenuto che la domanda di accesso a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, n. 2283/2002; C. Stato, sez. VI, n. 1414/2000); e) non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, (C. Stato, sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22.7.1998, n. 1201). Pertanto, anche se il diritto di accesso è preordinato – ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990 e succ. mod.- ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, è indubbio che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva. Tale posizione, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’ attività amministrativa.

In base alle suesposte considerazioni, va annullato l’impugnato provvedimento di totale diniego adottato dal Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 23 del D. L.vo n. 196/2003 sull’erroneo presupposto che tutti i dati richiesti siano inerenti alla sfera personale della studentessa e non possano essere rilasciati senza il suo specifico consenso, in quanto non tiene adeguatamente conto del rapporto padre-figlia intercorrente tra controinteressata e ricorrente, che in quanto padre ha nei confronti della figlia sia pure maggiorenne non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.

La domanda di accesso va pertanto accolta limitatamente alla visione ed all’eventuale rilascio di certificazione comprovante l’iscrizione in atto della figlia [nome] , nonché gli esami sostenuti con indicazione sia della data di svolgimento che della votazione riportata e tale certificazione deve essere aggiornata alla data odierna.

Vanno invece rigettate e non possono trovare accoglimento tutte le ulteriori richieste di accesso formulate da parte ricorrente, in quanto esulanti dal perseguimento delle finalità che il sig. Cassone assume di perseguire ed attinenti alla sfera personale della studentessa.

Pertanto il ricorso va parzialmente accolto nei limiti evidenziati.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia e della soccombenza parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) annulla l’impugnato provvedimento di diniego,

b) accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina all’intimato Policlinico di Bari il parziale rilascio di copia degli atti nei sensi indicati in motivazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 2 maggio 2012.

Redazione

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